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Decreto legge espulsione mediante Giudice di Pace.



15 settebre 2004. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 
della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, a seguito 
della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004, di 
modificare l'attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati 
clandestini, per assicurare piena efficacia alle garanzie previste 
dall'articolo 13 della Costituzione anche agli stranieri per i quali sia stato 
disposto l'accompagnamento alla frontiera e, contestualmente, prevedere 
adeguate misure per assicurare la massima celerita' dei provvedimenti di 
convalida e di esecuzione delle espulsioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
3 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vicepresidente 
del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro per le 
riforme istituzionali e la devoluzione e del Ministro della giustizia, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a 
il seguente decreto-legge: 

Art. 1. 
1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito 
denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive 
modificazioni», il comma 5-bis e' sostituito dai seguenti: 
«5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, 
comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace 
territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto 
l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di 
allontanamento dal territorio nazionale e' sospeso fino alla decisione sulla 
convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la 
partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, 
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata 
l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente 
articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del 
procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri 
di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14. Quando la 
convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera 
diventa esecutivo. Se
 la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la 
decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto 
di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non 
sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. 
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di convalida dei 
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure 
forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il 
supporto occorrente e la disponibilita' di un locale idoneo.». 
2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 
e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: «tribunale in 
composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace». 
3. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, e successive modificazioni, le parole: «il tribunale in composizione 
monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace». 
4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 
e successive modificazioni, le parole: «al tribunale in composizione 
monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice di pace 
territorialmente competente, per la convalida.». 
5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
«4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la 
partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, 
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata 
l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 
13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di 
trattenimento di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il 
provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine 
per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della 
convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di 
esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.». 
6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
«5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con 
rito direttissimo. Il questore, per assicurare l'esecuzione dell'espulsione, 
dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il reato previsto dal comma 
5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.». 
7. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel numero delle 110 
udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, 
per ciascuna delle quali e' dovuta una indennita' di euro 20.»; 
b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente: 
«3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, 
comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive 
modificazioni, e' corrisposta una indennita' di euro 10.»; 
c) al comma 4, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter» sono 
inserite le seguenti: «, nonche' 3-quater,». 

Art. 2. 
Norma di copertura finanziaria 
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati nel limite 
massimo di euro 1.397.458 per l'anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere 
dall'anno 2005, si provvede: 
a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 
dicembre 2002, n. 289; 
b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere 
dall'anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui 
all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle 
proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente 
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze per l'anno 2004, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 
relativo al Ministero degli affari esteri. 
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 3. 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' 
presentato alle Camere per la conversione in legge. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addi' 14 settembre 2004 
CIAMPI 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Fini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri 
Pisanu, Ministro dell'interno 
Calderoli, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione 
Castelli, Ministro della giustizia 
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 




                                
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