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Decreto legge espulsione mediante Giudice di Pace.
- Subject: Decreto legge espulsione mediante Giudice di Pace.
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- Date: Wed, 15 Sep 2004 15:06:16 +0200 (CEST)
15 settebre 2004. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, a seguito
della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004, di
modificare l'attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati
clandestini, per assicurare piena efficacia alle garanzie previste
dall'articolo 13 della Costituzione anche agli stranieri per i quali sia stato
disposto l'accompagnamento alla frontiera e, contestualmente, prevedere
adeguate misure per assicurare la massima celerita' dei provvedimenti di
convalida e di esecuzione delle espulsioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
3 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vicepresidente
del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro per le
riforme istituzionali e la devoluzione e del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito
denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni», il comma 5-bis e' sostituito dai seguenti:
«5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e,
comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace
territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto
l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di
allontanamento dal territorio nazionale e' sospeso fino alla decisione sulla
convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri
di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14. Quando la
convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se
la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la
decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto
di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di convalida dei
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure
forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il
supporto occorrente e la disponibilita' di un locale idoneo.».
2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: «tribunale in
composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».
3. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, le parole: «il tribunale in composizione
monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace».
4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, le parole: «al tribunale in composizione
monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida.».
5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo
13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di
trattenimento di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine
per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della
convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di
esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.».
6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con
rito direttissimo. Il questore, per assicurare l'esecuzione dell'espulsione,
dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il reato previsto dal comma
5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.».
7. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel numero delle 110
udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater,
per ciascuna delle quali e' dovuta una indennita' di euro 20.»;
b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
«3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14,
comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni, e' corrisposta una indennita' di euro 10.»;
c) al comma 4, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter» sono
inserite le seguenti: «, nonche' 3-quater,».
Art. 2.
Norma di copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati nel limite
massimo di euro 1.397.458 per l'anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere
dall'anno 2005, si provvede:
a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere
dall'anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle
proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Calderoli, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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