miti e realtà sulla tassazione delle rendite



da lavoceinfo.it
02-11-2005

Miti e realtà sulla tassazione delle rendite
Silvia Giannini
Maria Cecilia Guerra

Il Governo è da tempo diviso sulla tassazione delle cosiddette "rendite finanziarie". Anche se un aumento dell’aliquota del 12,5 per cento, attualmente riservata agli interessi diversi da depositi bancari e postali, ai dividendi e plusvalenze su partecipazioni non qualificate e ai fondi comuni, è stato per ora escluso dalla Finanziaria, il dibattito continua. Vediamo di valutare i pro e i contro di una politica di questo tipo e soprattutto di mettere in evidenza come l’aumento di gettito non possa essere la sola finalità di un intervento di riforma in questo campo.
Alcune premesse
Nel nostro paese, i redditi delle attività finanziarie sono tassati con aliquote diverse: 12,5 per cento e 27 per cento.  Questa differenziazione di aliquote non è giustificata, né sotto il profilo dell’equità, né sotto quello della neutralità del prelievo. La necessità di arrivare a un’aliquota uniforme è condivisa sia dal centrodestra che dal centrosinistra.
Molto diversa è stata però sino ad ora l’opinione circa il livello preferibile per tale aliquota.
Mentre il Governo di centrosinistra ipotizzava a suo tempo una convergenza verso un’aliquota del 19 per cento, intermedia fra le due esistenti, quello di centrodestra prevedeva, nella legge delega di riforma del sistema erariale (legge 80/2003), un’aliquota unica al più basso dei livelli attuali: il 12,5 per cento.
Timori infondati
I motivi a favore di una tassazione molto contenuta dei redditi finanziari, illustrati dall’attuale Governo nella relazione alla legge delega, e che ritornano periodicamente nel dibattito, sono fondamentalmente due.
Vi è innanzitutto il timore che l’aumento della tassazione sostitutiva del 12,5 per cento possa determinare una fuga di capitali verso gli altri paesi (che, come il nostro, non prelevano alcuna tassazione sui non residenti) rivelandosi un boomerang non solo per l’erario, ma anche per il paese nel suo complesso.
Questo timore sembra eccessivo. Infatti, la sensibilità della maggior parte dei sottoscrittori al differenziale di tassazione fra interessi interni ed esterni - anche in ragione dell’esistenza di misure quali le ritenute di ingresso e il monitoraggio dei flussi di capitali da e per l’estero - è meno marcata di quanto si tenda a fare apparire. Va poi ricordato che nel luglio 2005 è entrata in vigore una direttiva europea che ha la finalità di rendere possibile ai singoli Stati tassare i propri residenti per gli interessi percepiti all’estero. Questo risultato discende dalla previsione di un adeguato scambio di informazioni fra paesi membri. (1)
Nonostante i limiti della direttiva, è evidente che essa costituirà un disincentivo alle fughe di capitali.
Un altro timore, anch’esso largamente infondato, è che, a fronte di un aumento dell’imposta sui titoli pubblici, lo Stato si trovi costretto a corrispondere tassi di interesse più elevati per poter collocare la propria offerta di titoli. Anche in questo caso il provvedimento si rivelerebbe un boomerang: al maggior gettito dell’imposta corrisponderebbero maggiori spese per interessi.
Ci si dimentica però che i soggetti interessati dall’aumento della tassazione detengono meno di un quarto dei titoli in circolazione: difficilmente la loro domanda sarà in grado di influenzare le condizioni di offerta, e ciò a maggior ragione a seguito del progressivo allineamento dei tassi di interesse reso possibile dall’adesione del nostro paese all’Unione monetaria europea. Questi soggetti, inoltre, difficilmente troverebbero conveniente rivolgersi ad altri investimenti finanziari, posto che comunque la nuova aliquota sarebbe applicata uniformemente a tutti i tipi di reddito da attività finanziaria.
L’aumento del gettito non dovrebbe essere il principale obiettivo
Recentemente, la proposta di unificare la tassazione dei redditi finanziari a un livello sensibilmente più alto rispetto al 12,5 per cento, con la finalità principale di reperire gettito per la copertura delle più diverse esigenze, è comparsa ripetutamente anche nel dibattito all’interno della maggioranza.
L’aumento del gettito non può però essere il principale obiettivo cui finalizzare un intervento di riforma della tassazione dei redditi finanziari. Da un lato infatti, l’andamento ballerino dei mercati finanziari, in particolar modo per quanto riguarda le plusvalenze, rende arbitraria ogni previsione circa tale aumento. Dall’altro, la scelta del livello della aliquota non può essere il risultato di considerazioni estemporanee, ma deve dipendere dal sistema di imposizione societaria e più in generale diretta (sui redditi di capitale, impresa e lavoro) che si intende adottare.
La discussione che bisognerebbe fare
L’innalzamento dell’aliquota del 12,5 per cento sugli interessi sarebbe sicuramente auspicabile, per motivi di equità: la scala delle aliquote dell’imposta su tutti gli altri redditi parte da un’aliquota minima del 23 per cento.
I redditi finanziari tassati al 12,5 per cento includono però anche i dividendi e le plusvalenze. I dividendi sono utili che hanno già subito l’Ires in capo alla società. Lo stesso accade alle plusvalenze azionarie, nella misura in cui esse riflettono l’esistenza di utili accantonati a riserva. Diverso è il caso di plusvalenze di altra natura, che andrebbero pertanto tenute opportunamente distinte (come già accade nella tassazione delle plusvalenze per le società di persone). Con un’aliquota al 23 per cento, i redditi provenienti da investimenti, finanziati con capitale proprio e già tassati in capo alla società, sopporterebbero un’aliquota complessiva, senza contare l’Irap, del 48,41 per cento, addirittura più alta dell’aliquota massima che sosterrebbero gli azionisti che detengono quote rilevanti del capitale. (2)
Le società di capitali con azionariato diffuso sarebbero discriminate anche rispetto alle società di persone e alle imprese soggette a Irpef, i cui utili resterebbero tassati con aliquote che vanno dal 23 al 43 per cento. Non sarebbe certo una politica idonea ad allargare il ricorso al mercato da parte delle imprese, a diffondere il capitale azionario tra il pubblico dei risparmiatori, a rafforzare il sistema produttivo e stimolare la crescita dimensionale delle imprese.
C’è una soluzione?
La soluzione a questi problemi richiede di definire prioritariamente il modello di tassazione che si vuole adottare.
Ad esempio, nel programma del precedente Governo di centrosinistra, l’aliquota proposta per la tassazione, uniforme, dei redditi finanziari era pari all’allora aliquota base dell’Irpef (il 19 per cento) e, nell’ambito del prelievo societario, alla tassazione riservata al rendimento "normale" del capitale proprio, in virtù del meccanismo della Dit. Il sistema verso cui si tendeva era un sistema di tassazione duale, analogo a quello dei paesi nordici, in cui a tutti i redditi di capitale (finanziario e reale) è riservato un prelievo omogeneo, coordinato con quello a cui vengono assoggettati i redditi di lavoro. Si potrà concordare o meno con un sistema di questo tipo, ma certamente va riconosciuto che ha una sua ben precisa razionalità e coerenza.
Qualsiasi sia il sistema adottato, per non penalizzare gli investimenti in capitale di rischio, la riforma della tassazione delle rendite finanziarie dovrebbe uniformare, e aumentare in media, la tassazione degli interessi e di quelle plusvalenze che non sono il riflesso di utili trattenuti e già tassati presso l’impresa. Il "normale" rendimento del capitale proprio (il costo opportunità di investire nel capitale di rischio) andrebbe invece opportunamente detassato. In questo contesto di più ampia riforma, i recuperi di gettito attesi potrebbero facilmente rivelarsi un miraggio.

(1) Per gli interessi pagati in Belgio, Lussemburgo e Austria, che non hanno aderito subito allo scambio di informazioni e nei principali paesi terzi (primo fra tutti la Svizzera), è prevista l’applicazione di misure "equivalenti": una ritenuta alla fonte inizialmente pari al 15 per cento, ma destinata a crescere fino al 35 per cento, il cui gettito deve essere retrocesso, per il 75 per cento, al paese di residenza del percettore.
(2) Nel qual caso, tipico delle società a ristretta base azionaria, i dividendi vanno inclusi per il 40 per cento nell’imponibile dell’imposta personale e assoggettati a Irpef con aliquota massima del 43 per cento.