Proprietà popolare della moneta e conto di cittadinanza



XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 6108

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BUONTEMPO
Proprietà popolare della moneta e conto di cittadinanza
Presentata il 3 ottobre 2005

Onorevoli Colleghi! - Nel momento in cui si presenta questa proposta di
legge la Banca d'Italia è al centro di forti critiche focalizzate sulla
sua figura più importante e autorevole, ovvero il suo Governatore.
Tuttavia questa situazione contingente giunge alla fine di un lungo
periodo in cui la Banca d'Italia, i suoi responsabili e la stessa natura e
proprietà dell'ente sono stati sottoposti a forti e argomentate
contestazioni; nessuno è riuscito a fugare le ombre che sono state gettate
sulla proprietà della principale istituzione finanziaria del Paese, sulla
regolarità delle funzioni di controllo sul sistema bancario e sui
meccanismi che regolano le relazioni finanziarie tra lo Stato, la Banca
d'Italia stessa, le istituzioni finanziarie private e il pubblico.
      In particolare i meccanismi che regolano l'emissione della moneta
sono stati oggetto di studi approfonditi, tra cui si segnalano
quelli del professor Giacinto Auriti. Tali studi hanno dato avvio a
un movimento che con fondate argomentazioni denuncia l'esistenza di
un iniquo appropriamento dei frutti del "signoraggio" e, in
definitiva, l'arricchimento di privati nei meccanismi più profondi
della finanza pubblica. Si ricorda che il "signoraggio" consisteva
in quello che lo Stato ricavava dando alle monete messe in
circolazione un valore d'acquisto superiore al valore del metallo in
esse contenuto. Attualmente, poiché le principali monete non
contengono metalli preziosi, né sono convertibili in essi, ma sono
realizzate con carta e inchiostro, il "signoraggio" è rappresentato
dalla differenza tra il valore facciale delle cartamoneta e il costo
di carta e inchiostro per stampare i biglietti.
      Per modificare tale situazione si propone con questa proposta di
legge di introdurre, nei meccanismi relativi all'emissione di moneta
e anche agli altri rapporti tra Banca d'Italia e sistema
finanziario, un sistema di conti di cittadinanza gestiti senza
profitto dalla Banca d'Italia, e in cui vanno a versarsi i frutti
del signoraggio. Senza interrompere i flussi di credito e di debito
che si svolgono tra Stato e Banca d'Italia nelle operazioni di
produzione della moneta, l'introduzione dei conti di cittadinanza
permette di disinnescare la diatriba sul signoraggio, mettendolo
nelle mani dei cittadini; inoltre l'esistenza dei conti di
cittadinanza potrà permettere la creazione di altri strumenti, come
il reddito di cittadinanza.
      La gestione dei conti di cittadinanza grazie alle moderne
tecnologie, e alla prescrizione che siano dei conti su cui non si
effettuino operazioni quotidiane, è facilmente possibile, anche se
riguardante diversi milioni di conti.
      Nella proposta di legge si prescrive che il conto di cittadinanza
sia attivato per il cittadino fin dalla nascita (o dall'acquisto
della cittadinanza) ma che il conto non possa venire utilizzato
dalla persona fino alla maggiore età, questo per dare garanzia al
cittadino minorenne contro comportamenti scorretti e per garantire
all'insieme dei conti di cittadinanza una base immobile che dia
stabilità al sistema. Al contempo la prescrizione che, raggiunta una
certa consistenza del valore del conto di cittadinanza, il valore
del deposito sia accreditato al cittadino adulto restituisce
continuamente al popolo i frutti del signoraggio e dell'esercizio
della Banca d'Italia, rifornendo al contempo il sistema bancario di
capitali da gestire per conto del cittadino stesso. Con questo
meccanismo la Banca d'Italia e il sistema bancario privato
svolgeranno la funzione pubblica della creazione di ricchezza legata
all'emissione di denaro a favore degli italiani piuttosto che degli
azionisti delle banche, a favore di tutti i cittadini e non soltanto
di chi ha i fondi da investire in titoli di Stato.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi).

1. La moneta appartiene al popolo, che la usa per perseguire gli scopi
garantiti della Costituzione.

Art. 2.
(Conto personale di cittadinanza).

1. Tutti i valori emessi dalla Banca d'Italia appartengono al popolo
italiano.

2. Presso la Banca d'Italia è attivato un conto personale per ogni
cittadino italiano, denominato "conto di cittadinanza".

3. L'accensione del conto di cittadinanza avviene automaticamente entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per tutti i
cittadini italiani, ovvero entro tre mesi dalla nascita del cittadino,
dall'acquisto della cittadinanza italiana, dalla naturalizzazione o
comunque dal momento in cui il cittadino può legittimamente essere
definito tale.

4. Il conto di cittadinanza non permette operazioni se non quelle previste
dalla presente legge.

5. Per il proprio conto di cittadinanza il singolo cittadino maggiorenne,
o il tutore legale del cittadino maggiorenne incapace, può indicare un
singolo conto personale del cittadino stesso presso un'istituzione
bancaria.

Art. 3.
(Operazioni sul conto di cittadinanza).

1. Il valore totale delle emissioni di banconote e di altri valori da
parte della Banca d'Italia viene accreditato in frazioni uguali su tutti i
conti di cittadinanza esistenti al momento dell'emissione.

2. I costi di stampa e di emissione delle banconote e dei valori vengono
rimborsati alla Banca d'Itala dallo Stato grazie ad un fondo apposito
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze alimentato
dalla fiscalità generale.

3. Le operazioni della Banca d'Italia verso il sistema bancario e lo Stato
avvengono attraverso i conti di cittadinanza, che vengono gestiti dalla
Banca d'Italia senza costi e senza guadagni per la stessa.

4. Al raggiungimento di un valore stabilito dal regolamento di cui
all'articolo 4, il valore del credito accumulato sul conto di cittadinanza
viene accreditato automaticamente e senza costi per il cittadino sul conto
personale di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 4.
(Disposizioni di attuazione).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, il
regolamento di attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Banca d'Italia accredita il valore di tutti i crediti in suo possesso in
frazioni uguali sui conti di cittadinanza esistenti al momento.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le operazioni
della Banca d'Italia devono essere effettuate in osservanza della
prescrizione della non riduzione del valore dei crediti e del patrimonio
in possesso della Banca stessa.