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FINALMENTE RISVEGLIATI I CONTI DORMIENTI
- Subject: FINALMENTE RISVEGLIATI I CONTI DORMIENTI
- From: "Max" <max at ocdbgroup.net>
- Date: 17 Jun 2005 17:27:02 -0000
PETERLINI: FINALMENTE RISVEGLIATI I “CONTI DORMIENTI” - AgenParl, ROMA, 16 giugno 2005 http://www.agenparl.com/news.asp?id=9477 ROMA, 16 giugno 2005 - AgenParl - Il disegno di legge del sen. Oskar Peterlini (SVP) sui depositi di valore “dimenticati”, anche noti come conti dormienti, verrà inserito nel testo unico delle disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. In futuro gli istituti finanziari dovranno informare i parenti, vale a dire i legittimi eredi dei contanti, valori e fondi depositati da un loro caro ormai deceduto. Durante la discussione nelle Commissioni riunite del Senato (Finanze ed Industria) i relatori, i senatori Maurizio Eufemi e Gianpiero Cantoni, hanno, infatti, già dato la propria approvazione per inserire nelle disposizioni per la tutela del risparmio, la proposta di legge del sen. Peterlini, la quale era stata sottoscritta da un notevole numero di senatori di diversi schieramenti. “Questo mi rallegra molto - ha commentato Peterlini - anche perché la questione dei depositi di valore dimenticati non riguarda solamente Italia. Il problema è internazionale. Lo stesso Financial Times ha ripreso e trattato svariate volte il tema dei così detti conti dormienti: fino ad ora nel caso di decesso dell'intestatario, gli eredi beneficiari spesso non erano al corrente dei depositi di valore o investimenti depositati nelle banche e queste ultime non erano tenute ad informarli. La conseguenza era che ingenti somme potevano tranquillamente sonnecchiare presso questi istituti finanziari. Questo disegno di legge porrà fine a tutto ciò perchè prevede che il diritto alla restituzione dei crediti, dei titoli depositati e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si prescrive. Inoltre, - ha concluso Peterlini - il depositante, al momento della stipulazione del contratto, avrà l’obbligo di comunicare alla banca le generalità degli eredi beneficiari. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi non sono state compiute operazioni da parte del depositante, la banca ha l’obbligo di avvisare prima l’intestatario del deposito ed in un secondo momento le persone indicate come eredi beneficiari”.(s.r.)
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