ambiente come valore : conseguenze



da lexambiente.it
sabato 12 giugno 2004
 L'ambiente come valore: conseguenze. Di Dario Simonelli*

Dopo numerose vicissitudini politiche, dottrinali e giurisprudenziali, l'
ambiente sta per fare il suo ingresso fra i valori costituzionalmente
garantiti, prospettandosene una collocazione diretta, all'interno del Testo
italiano ed in quello europeo nascente.
Ma cos'è un valore dal punto di vista strettamente giuridico?
Cosa ci consente di distinguere tra i valori presenti in Costituzione, i
principi e le norme?
Ed in particolare, quali sono le conseguenze dell'inserimento dell'ambiente
come valore, nella Costituzione italiana ed in quella Europea?
Dalla dottrina, emerge che il valore ha un carattere "totalizzante", che è
al di fuori del dover essere giuridico, distinguendosi dalle norme (riferite
a fattispecie concrete) e dai principi ( riferibili anche all'esterno di
fattispecie concrete), ponendosi al di fuori del mondo del diritto.1
La Costituzione, infatti, è un sistema di norme espressive di un certo
equilibrio di valori in un dato momento storico.
Affermare però che i valori siano al di fuori del diritto, non vuol certo
significare l'inadeguatezza a prestarsi ad una loro positivizzazione, questi
,al contrario, essendo espressione del sentire comune di un preciso momento
storico, doverosamente dovranno essere utilizzati per l'interpretazione
giuridica.
Questo rapporto tra diritto positivo e valori, si coglie anche sul versante
della produzione del diritto, non essendo contestabile che dietro ciascuna
disposizione normativa, via sia una scelta di valore compiuta dal
legislatore.2
Qundi, secondo chi scrive, un'altra considerazione di ordine logico s'impone
a fondamento dell'ingresso del "valore ambiente" in Costituzione: se, ad
esempio, poniamo attenzione ad una legge come la 349/1986 (su cui si
concentra maggiormente l'interesse degli operatori del diritto), istitutiva
del Ministero dell'ambiente e introducente norme in tema di danno
ambientale, non possiamo non renderci conto che la scelta compiuta dal
legislatore, sia stata quella di tutelare ciò che nel sentire comune e'il
bene ambiente, bene che per molti di noi è un valore al pari di altri.
Ragion per cui, se già nel 1986 la scelta del legislatore è stata quella di
far emergere tal valore, ben si comprende il doveroso inserimento dello
stesso, oggi, in Costituzione.
Conseguenza diretta, sarebbe porre un chiaro riferimento all'ambiente,
recependo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, che andava a
tutelarlo con interpretazioni estensive di altri articoli del Testo.
Del resto, anche se non ci si riferisce al "diritto alla salute" (art. 32
Cost.), o al "diritto di libertà d'iniziativa economica compatibile con la
liberta', la sicurezza e la dignita'umana", ci si rende conto che l'ambiente
rappresenta un presupposto per lo svolgimento di tutte le attività umane e
quindi per l'esercizio di tutti i diritti fondamentali della persona.
A sostegno dell'autonomia del "valore ambiente" e di come già da tempo in
tal modo veniva considerato, si può porre l'attenzione su due sentenze della
Corte costituzionale risalenti alla fine degli anni '80 le quali affermavano
che "l'ambiente assurge a valore primario e assoluto, incidendo sulla
qualita' della vita"( Corte cost. 30/12/1987, n.641 e 28/5/1987, n.210).
La Corte, in tal modo, ha di fatto anticipato il legislatore comunitario,
poichè con le sue interpretazioni, già collocava l'ambiente in una posizione
assoluta di Super-principio o valore.3
Altre considerazioni, emergono ponendo l'attenzione sul marasma normativo
caratterizzante questo ramo dell'ordinamento, in quanto la produzione
normativa ambientale, proviene da tutti i settori, dal diritto
internazionale al diritto interno, dai regolamenti delle autonomie locali
fino ai reati del codice penale.
Tutto questo comporta ovviamente una mancanza di coordinamento con una
conseguente fragilità della materia.
Anche per questo, l'inserimento dell'ambiente in Costituzione, costituirebbe
di certo un punto di riferimento fondamentale, adatto a definire i contorni
di un settore dell'ordinamento, fino ad oggi troppo disordinato.
Ma il risultato davvero innovativo, è rappresentato dalla considerazione che
tale inserimento, si rivela pienamente conforme con le peculiari
caratteristiche del bene in oggetto;
se un problema è quello dell'impossibilità di fornire una definizione
giuridica dello stesso, configurandolo come valore, si supererebbe tale
difficoltà.
I valori, infatti, esprimendo un alto tasso di indeterminatezza, non sono
traducibili in una formulazione normativa che pretenda di definirli in
astratto, ma svolgono un ruolo importante nello sviluppo di un ordinamento
giuridico.
Nello specifico, fissano standard che orientano dapprima i titolari delle
funzioni legislative, successivamente le amministrazioni pubbliche, i
giudici e tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dei valori
costituzionalmente protetti.
Trovando l'ambiente, una collocazione come valore costituzionalmente
protetto, sarà poi il legislatore a definirne in concreto i contenuti
relativamente alle situazioni soggettive di diritto connesse ad un'efficace
azione di tutela, alla ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra i
vari soggetti ed organi pubblici, nonché tra questi e privati.
Si potrebbe poi porre un problema di conflitto con altri valori presenti nel
Testo fondamentale, prospettandosi una questione di priorità fra questo, l'
ambiente, e gli altri in reciproca tensione.
Basta soffermarsi sulle caratteristiche strutturali dei documenti
costituzionali contemporanei, per rendersi conto che, utilizzando un termine
enfatico di Max Weber, questi si contraddistinguono per un "politeismo di
valori".
Il problema, è risolto a priori dalla stessa Costituzione, che procede
direttamente ad un bilanciamento dei valori in essa cristallizzati,
esistendo come "valore dei valori", quello della "conciliazione" degli
stessi.
Quest'ultimo, si esprime con il principio secondo cui la scelta di tutela e
salvaguardia di uno di questi, non può portare alla completa riduzione dell'
altro, ragion per cui, anche il valore ambiente, dovrà essere conciliato con
gli altri come l'uguaglianza, la dignità dell'uomo, la democrazia, il
pluralismo, la libertà, il lavoro, la famiglia, la maternità, l'unità
nazionale.
Al riconoscimento dell'ambiente come valore, consegue poi una certa
difficoltà a considerarlo al tempo stesso una "materia".
La questione sorge in realtà a seguito della riforma del titolo V, part II,
Cost., la quale, modificando l'art 117 della Carta costituzionale, ha
attribuito alla legislazione esclusiva dello Stato la "materia" tutela dell'
ambiente e dell'ecosistema, mentre ha affidato espressamente alla
legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni una serie di materie
connesse con la tutela degli equilibri ecologici.
La difficoltà, è quella di comprendere quali siano i limiti del potenziale
intervento statale sulla competenza regionale, in una materia talmente
intrecciata con gli svariati interessi umani e con gli altri valori
costituzionali, tanto da non poter essere considerata semplicemente come
tale.
Valorizzazione dei beni culturali e ambientali, tutela della salute, governo
del territorio, protezione civile, produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e
di navigazione, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione
per i settori produttivi, queste le materie affidate in concorrenza allo
Stato e alle Regioni, cui si aggiungano altri ambiti materiali che, non
essendo elencati, devono ritenersi attribuiti alla legislazione residuale e
primaria delle Regioni e che come le precedenti, sono connesse con la tutela
degli equilibri ecologici come, agricoltura e foreste, industria, commercio
e artiganato, turismo, produzione, trasporto e distribuzione regionale e
locale dell'enrgia, reti di trasporto e di navigazione regionali e locali,
caccia, pesca, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali.4
Soccorre al riguardo la giurisprudenza della Corte costituzionale, che nella
sentenza n. 536 del 2002, relativa ad un giudizio coinvolgente la regione
Sardegna, il cui Statuto speciale prevede una competenza primaria in materia
di caccia, riconosce la tutela dell'ambiente un "valore costituzionalmente
protetto", distinguendosi da quella che puo'essere una materia in senso
stretto.
In conseguenza di ciò, il giudizio scaturente da questioni relative all'
ambiente, non può che avere ad oggetto una scelta di tipo assiologico
piuttosto che meramente definitoria tra materie costituzionalmente
ripartite.
La stessa sentenza, dispone al riguardo che: " in funzione di quel valore (l
'ambiente), lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull'intero
territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali
ex art.117 della Costituzione. Già prima della riforma del titolo V della
parte seconda della Costituzione, la protezione dell'ambiente aveva assunto
una propria autonoma consistenza che, in ragione degli specifici ed unitari
obiettivi perseguiti, non si esauriva né rimaneva assorbita nelle competenze
di settore (sentenza n.356 del 1994), configurandosi l'ambiente come bene
unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va
pertanto salvaguardato nella sua interezza (sentenza n.67 del 1992)".
Nello specifico della sentenza, la Corte, ha accolto un ricorso promosso in
via principale dal Governo, avverso una legge regionale della Sardegna, che
estendeva il periodo di svolgimento della caccia oltre il termine stabilito
in via generale dalla legge n. 157 del 1992.
La Corte afferma che, "la disciplina statale che prevede come termine per l'
attività venatoria il 31 gennaio, si inserisce (.) in un contesto normativo
comunitario e internazionale rivolto alla tutela della fauna migratoria che
si propone di garantire il sistema ecologico nel suo complesso", tale
disciplina statale, "risponde senz'altro a quelle esigenze di tutela dell'
ambiente e dell'ecosistema demandate allo Stato e si propone come standard
di tutela uniforme che deve essere rispettato nell'intero territorio
nazionale, ivi compreso quello delle Regioni a statuto speciale".
La Consulta, basa le sue motivazioni sul fatto che, "la legge della Regione
Sardegna, privilegiando un preteso diritto di caccia rispetto all'interesse
della conservazione del patrimonio faunistico (.), non rispetta il suddetto
standard di tutela uniforme e lede, pertanto, i limiti stabiliti dallo
Statuto della Regione Sardegna (art.3, primo comma, legge costituzionale 26
febbraio 1948,n.3)" secondo cui la regione puo'esercitare la propria potesta
'legislativa su una serie di materie, fra cui la caccia "in armonia con la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché
delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica".
Riferendoci poi al "valore ambiente" nella futura Costituzione europea, si
notano conseguenze davvero innovative, tanto da influire su principi e
politiche comunitarie.
Innanzitutto, si può notare che, dal concetto di "valore", discende come
obbligazione giuridica, che occorre passare dal concetto di tutela passiva
al concetto di "tutela attiva", senza limitarsi solamente al dovere di
bonifica delle situazioni degradate.
In secondo luogo, conseguenza senza dubbio ricca di risvolti pratici, è
quella della "trasversalità" del valore ambiente, cosi' marcata da
impregnare l'intero impianto costituzionale europeo e ponendosi alla base di
tutte le politiche comunitarie.
Si supera il semplice principio del "chi inquina paga", ponendosi così il
valore ambiente, non solo "valore costituzionale da proteggere", ma
soprattutto "valore costituzionale da perseguire".
Queste considerazioni, non possono che porsi alla base di un consolidamento
degli orientamenti giurisprudenziali, sia degli organi comunitari, quali la
Corte di Giustizia, che di quelli interni degli Stati membri, in un momento
storico fortemente bisognoso di interventi diretti alla tutela dell'
ambiente,
* Dario Simonelli
Dottore in Giurisprudenza, praticante avvocato del Foro di Frosinone.
e.mail : dario.simonelli at poste.it
Riferimenti bibliografici
1 Prof. A. D'Atena, dalle lezioni di diritto Costituzionale, anno 2002-2003,
Universita' di Roma Torvergata.
2 A. D'Atena, "Lezioni di diritto Costituzionale, Giappichelli editore,
2001, pag. 9.
3 E. Piccozza, "Diritto Amministrativo e diritto Comunitario", Giappichelli
editore, Torino 1997, pag. 96.
4 Cfr. S. Grassi, M. Cecchetti, "Manuale delle leggi ambientali", a cura di
C. R. Sassoon, Giuffre' 2002.