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sanzioni per inquinamento idrico, tutto da rifare ?
- Subject: sanzioni per inquinamento idrico, tutto da rifare ?
- From: "Andrea Agostini" <lonanoda at tin.it>
- Date: Wed, 11 Feb 2004 06:52:01 +0100
da diritto&ambiente lunedi 19 gennaio 2004 SANZIONI PER INQUINAMENTO IDRICO: TUTTO DA RIFARE ? a cura di Gianfranco Amendola Come abbiamo visto, pochi mesi fa la normativa di tutela delle acque aveva già avuto un forte scossone con l'assurdo art. 10bis della legge 1 agosto 2003 n. 200, il quale riapriva il periodo transitorio e prorogava di un altro anno i termini di adeguamento, anche per scarichi non autorizzati. Oggi dobbiamo registrare, invece, una novità che va in senso completamente opposto. La Cassazione, infatti, propone una lettura dell'art. 59, comma 5 (sanzioni penali per superamento di limiti) che, facendo leva sulle modifiche introdotte dal D. Lgs 18 agosto 2000 n. 258, ritorna sostanzialmente al vecchio regime della legge Merli dove, quanto meno per gli scarichi da insediamenti produttivi, qualsiasi superamento rispetto a qualsiasi parametro delle tabelle costituiva reato. Regime che era stato certamente limitato fortemente dalla prima stesura del D. lgs 152 del 1999 in cui la sanzione penale era prevista solo per il superamento dei limiti relativo alle sostanze di cui alla Tabella 5. In realtà, con il decreto correttivo del 2000, a livello letterale, il riferimento a queste sostanze, che prima non riguardava i <<limiti più restrittivi imposti dalle regioni o dalle province autonome>>, viene posposto rispetto a questa locuzione, per cui (sempre a livello letterale) sono certamente possibili due interpretazioni: una, meno innovativa, secondo cui il riferimento a queste sostanze (da cui dipende, in caso di superamento, la esistenza del reato) riguarda tutto il contesto precedente (tabella 3, tabella 4 e limiti più restrittivi), e l'altra -più innovativa- secondo cui adesso tale riferimento riguarda solo i limiti più restrittivi, con la conseguenza che il superamento dei limiti tabellari, sganciato da ogni riferimento alle predette sostanze, sarebbe sempre e comunque reato. Fino ad oggi ha prevalso la prima interpretazione. Anzi, c'è da dire che, salvo pochissime eccezioni, sia la dottrina che la giurisprudenza, sicuramente influenzate dalla prima stesura, non si sono neppure poste il problema di una così diversa interpretazione. Oggi, la Cassazione prende direttamente posizione a favore della seconda interpretazione con una sentenza di cui possiamo riassumere i punti salienti come appresso: CASS. PEN., SEZ. 3, 29 OTTOBRE 2003, N. 1758, EST. POSTIGLIONE, IMP. BONASSI Il nuovo testo dell'art. 59, commi 5 e 6 del D. Lgs n. 152/1999 dopo le modifiche apportate con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 258 individua due tipi di soggetti di riferimento. -quelli che nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali superano i valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'allegato 5; -quelli che nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superano i valori dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell' Allegato 5. Diversamente dalla iniziale versione contenuta nel D.Lgs. 152/99 originario, la sanzione penale è stabilita indifferentemente per il superamento di tutti i limiti previsti dalla Tabella 3 e dalla Tabella 4 del D.Lgs. 152/99. La sanzione penale rimane invece vincolata alle sostanze previste dalla Tabella 5 solo nel caso in cui il superamento riguardi i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni. Infatti l'attuale formulazione colloca la frase "in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5" non più prima, ma dopo il richiamo del ruolo regionale, con specifico riferimento all'ipotesi di limiti più restrittivi fissati dalle Regioni. Come è noto la violazione dei limiti regionali "diversi " da quelli statuali è sanzionata soltanto in via amministrativa (art. 54, 1° comma), mentre l'ipotesi di limiti più restrittivi ha bisogno di una specifica menzione per l'introduzione di una sanzione penale (spettando allo Stato stabilire le ipotesi di reato). Ed è quello che si è operato con la nuova dizione, introdotta con l'utilizzo della congiunzione "ovvero" che non ha valore correttivo (per precisare o integrare un concetto precedentemente espresso) ma disgiuntivo (nel senso della introduzione di una autonoma figura di reato)................ La Tabella 4 non è dunque collegata necessariamente al ruolo regionale, ma ha una sua autonomia e ciò per tutte le sostanze in essa indicate (comprese quelle diverse dall'elenco della Tabella 5) . Sul piano logico e funzionale si giustifica lo spostamento della frase "in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell' Allegato 5" con riferimento al solo ruolo (aggiuntivo e non sostitutivo) delle Regioni, senza alcuna interferenza con le autonome sanzioni penali per il superamento dei valori posti dallo Stato nelle Tabelle 3 e 4. Quando questo superamento avviene si applica la sanzione penale, abbia provveduto o meno la Regione a fissare limiti più restrittivi per alcune sostanze e con pena aggravata per le sostanze contenute nella Tabella 3A (che comprende un numero di sostanze e processi pericolosi ben maggiori della Tabella 5) . In sostanza, quindi, seguendo il ragionamento della Cassazione, oggi il quadro delle sanzioni delineato dagli articoli 54 e 59, per il superamento di limiti dovrebbe essere il seguente: SANZIONE AMMINISTRATIVA, SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO, PER SUPERAMENTO: 1) limiti delle tabelle (tutte) dell'allegato 5 2) limiti <<diversi>> stabiliti da regioni ai sensi art. 28, comma2 3) limiti fissati da gestore servizio idrico per scarichi in fognatura ai sensi art. 33, comma 1 4) limiti fissati dall'autorità competente ai sensi art. 34, comma 1 SANZIONE PENALE (COSTITUISCE REATO): Scarico industriale o da impianto depurazione comunale che supera: 1) limiti tabella 3 per scarichi in acque superficiali e fognature 2) limiti tabella 4 per scarichi sul suolo 3) limiti regionali più restrittivi delle tabelle 3 o 4 (art. 28, comma 2) in relazione alle sostanze tab. 5 4) per scarichi in fognatura, limiti comunali più restrittivi delle tabelle (art. 33, comma 1) in relazione alle sostanze tab. 5. N.B. Sanzione penale più grave se si superano <<anche>> i limiti per le sostanze (pericolose) della tabella 3A Appare, quindi, evidente che in tal modo vi sarebbe nuovamente molto spazio per le sanzioni penali, con un forte restringimento delle sanzioni amministrative Di fronte a conseguenze così rilevanti, anzi "rivoluzionarie", l'unico errore da non commettere è la divisione aprioristica tra <<falchi>>, che plaudono alla svolta, e <<colombe>>, che invece da essa dissentono. A nostro sommesso avviso, invece, occorre procedere con molta cautela, limitandosi, per adesso ad aprire un dibattito adeguato alla importanza della questione e riconoscendo, comunque, che la sentenza in esame, pur se molti punti vanno approfonditi, si basa su solidi elementi ermeneutici con cui, piaccia o non piaccia, dottrina e giurisprudenza non potranno evitare il confronto nel prossimo futuro.
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