sanzioni per inquinamento idrico, tutto da rifare ?



da diritto&ambiente

lunedi 19 gennaio 2004
SANZIONI PER INQUINAMENTO IDRICO: TUTTO DA RIFARE ?

a cura di Gianfranco Amendola

Come abbiamo visto, pochi mesi fa la normativa di tutela delle acque aveva
già avuto un forte scossone con l'assurdo art. 10bis della legge 1 agosto
2003 n. 200, il quale riapriva il periodo transitorio e prorogava di un
altro anno i termini di adeguamento, anche per scarichi non autorizzati.
Oggi dobbiamo registrare, invece, una novità che va in senso completamente
opposto. La Cassazione, infatti, propone una lettura dell'art. 59, comma 5
(sanzioni penali per superamento di limiti) che, facendo leva sulle
modifiche introdotte dal D. Lgs 18 agosto 2000 n. 258, ritorna
sostanzialmente al vecchio regime della legge Merli dove, quanto meno per
gli scarichi da insediamenti produttivi, qualsiasi superamento rispetto a
qualsiasi parametro delle tabelle costituiva reato. Regime che era stato
certamente limitato fortemente dalla prima stesura del D. lgs 152 del 1999
in cui la sanzione penale era prevista solo per il superamento dei limiti
relativo alle sostanze di cui alla Tabella 5. In realtà, con il decreto
correttivo del 2000, a livello letterale, il riferimento a queste sostanze,
che prima non riguardava i <<limiti più restrittivi imposti dalle regioni o
dalle province autonome>>, viene posposto rispetto a questa locuzione, per
cui (sempre a livello letterale) sono certamente possibili due
interpretazioni: una, meno innovativa, secondo cui il riferimento a queste
sostanze (da cui dipende, in caso di superamento, la esistenza del reato)
riguarda tutto il contesto precedente (tabella 3, tabella 4 e limiti più
restrittivi), e l'altra -più innovativa- secondo cui adesso tale riferimento
riguarda solo i limiti più restrittivi, con la conseguenza che il
superamento dei limiti tabellari, sganciato da ogni riferimento alle
predette sostanze, sarebbe sempre e comunque reato.
Fino ad oggi ha prevalso la prima interpretazione. Anzi, c'è da dire che,
salvo pochissime eccezioni, sia la dottrina che la giurisprudenza,
sicuramente influenzate dalla prima stesura, non si sono neppure poste il
problema di una così diversa interpretazione.
Oggi, la Cassazione prende direttamente posizione a favore della seconda
interpretazione con una sentenza di cui possiamo riassumere i punti salienti
come appresso:
CASS. PEN., SEZ. 3, 29 OTTOBRE 2003, N. 1758, EST. POSTIGLIONE, IMP. BONASSI
Il nuovo testo dell'art. 59, commi 5 e 6 del D. Lgs n. 152/1999 dopo le
modifiche apportate con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 258 individua due tipi di
soggetti di riferimento.
-quelli che nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali
superano i valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul
suolo, nella Tabella 4 dell'allegato 5;
-quelli che nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali,
superano i valori dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle
province autonome o dall'autorità competente a norma degli articoli 33,
comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell' Allegato
5.
Diversamente dalla iniziale versione contenuta nel D.Lgs. 152/99 originario,
la sanzione penale è stabilita indifferentemente per il superamento di tutti
i limiti previsti dalla Tabella 3 e dalla Tabella 4 del D.Lgs. 152/99.
La sanzione penale rimane invece vincolata alle sostanze previste dalla
Tabella 5 solo nel caso in cui il superamento riguardi i limiti più
restrittivi fissati dalle Regioni.
Infatti l'attuale formulazione colloca la frase "in relazione alle sostanze
indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5" non più prima, ma dopo il richiamo
del ruolo regionale, con specifico riferimento all'ipotesi di limiti più
restrittivi fissati dalle Regioni. Come è noto la violazione dei limiti
regionali "diversi " da quelli statuali è sanzionata soltanto in via
amministrativa (art. 54, 1° comma), mentre l'ipotesi di limiti più
restrittivi ha bisogno di una specifica menzione per l'introduzione di una
sanzione penale (spettando allo Stato stabilire le ipotesi di reato). Ed è
quello che si è operato con la nuova dizione, introdotta con l'utilizzo
della congiunzione "ovvero" che non ha valore correttivo (per precisare o
integrare un concetto precedentemente espresso) ma disgiuntivo (nel senso
della introduzione di una autonoma figura di reato)................
La Tabella 4 non è dunque collegata necessariamente al ruolo regionale, ma
ha una sua autonomia e ciò per tutte le sostanze in essa indicate (comprese
quelle diverse dall'elenco della Tabella 5) .
Sul piano logico e funzionale si giustifica lo spostamento della frase "in
relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell' Allegato 5" con
riferimento al solo ruolo (aggiuntivo e non sostitutivo) delle Regioni,
senza alcuna interferenza con le autonome sanzioni penali per il superamento
dei valori posti dallo Stato nelle Tabelle 3 e 4. Quando questo superamento
avviene si applica la sanzione penale, abbia provveduto o meno la Regione a
fissare limiti più restrittivi per alcune sostanze e con pena aggravata per
le sostanze contenute nella Tabella 3A (che comprende un numero di sostanze
e processi pericolosi ben maggiori della Tabella 5) .

In sostanza, quindi, seguendo il ragionamento della Cassazione, oggi il
quadro delle sanzioni delineato dagli articoli 54 e 59, per il superamento
di limiti dovrebbe essere il seguente:
SANZIONE AMMINISTRATIVA, SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO, PER
SUPERAMENTO:
1) limiti delle tabelle (tutte) dell'allegato 5
2) limiti <<diversi>> stabiliti da regioni ai sensi art. 28, comma2
3) limiti fissati da gestore servizio idrico per scarichi in fognatura ai
sensi art. 33, comma 1
4) limiti fissati dall'autorità competente ai sensi art. 34, comma 1
SANZIONE PENALE (COSTITUISCE REATO):
Scarico industriale o da impianto depurazione comunale che supera:
1) limiti tabella 3 per scarichi in acque superficiali e fognature
2) limiti tabella 4 per scarichi sul suolo
3) limiti regionali più restrittivi delle tabelle 3 o 4 (art. 28, comma 2)
in relazione alle sostanze tab. 5
4) per scarichi in fognatura, limiti comunali più restrittivi delle tabelle
(art. 33, comma 1) in relazione alle sostanze tab. 5.
N.B. Sanzione penale più grave se si superano <<anche>> i limiti per le
sostanze (pericolose) della tabella 3A

Appare, quindi, evidente che in tal modo vi sarebbe nuovamente molto spazio
per le sanzioni penali, con un forte restringimento delle sanzioni
amministrative
Di fronte a conseguenze così rilevanti, anzi "rivoluzionarie", l'unico
errore da non commettere è la divisione aprioristica tra <<falchi>>, che
plaudono alla svolta, e <<colombe>>, che invece da essa dissentono. A nostro
sommesso avviso, invece, occorre procedere con molta cautela, limitandosi,
per adesso ad aprire un dibattito adeguato alla importanza della questione e
riconoscendo, comunque, che la sentenza in esame, pur se molti punti vanno
approfonditi, si basa su solidi elementi ermeneutici con cui, piaccia o non
piaccia, dottrina e giurisprudenza non potranno evitare il confronto nel
prossimo futuro.