normativa sull'acqua potabile



da diritto ambiente.it

6 gennaio 2003

La nuova normativa sulle acque potabili
A cura di Giuseppe Dini

Il 25 dicembre 2003 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia
di acque potabili, quelle del rubinetto, per interderci. Il vecchio Decreto
del Presidente della Repubblica (DPR) 236 del 1988 che le regolava, va in
pensione (si dovranno attendere ancora specifiche norme tecniche da
approvare con appositi decreti ministeriali) ed entra definitivamente
operativo il nuovo Decreto Legislativo (D. L.vo) n.31 del 2001 che applica
una apposita direttiva dell'Unione Europea.

Proviamo a vedere alcune differenze.

I parametri, cioè la varie sostanze analizzate, pur rimanendo dello stesso
numero sono decisamente cambiati: si va verso un controllo di acque a più
rischio di inquinamento chimico e di acque potabili di provenienza dai
sistemi di potabilizzazione. Infatti oltre che a due controlli sugli
antiparassitari si ricercano sostanze di provenienza industriale a rischio
tossicologico quali il cloruro di vinile, benzene, benzopirene, trieline,
dicloroetano. Bromati ed epicloridina, possono provenire dagli impianti di
trattamento il primo come risultato dell'utilizzo dell'ozono per la
disinfezione delle acque, l'altro come residuo del trattamento in
sostituzione al cloro.
Va detto comunque, che se si escludono quelli di competenza delle regioni
come la radioattività, quelli previsti per le acque potabili in bottiglia,
quelli accessori (lo dice la parola), lasciati alla discrezionalità delle
Az. U.s.l. , quelli usati da pochissimi impianti di depurazione, i parametri
di controllo calano evidentemente di numero, rispetto alla precedente norma
(50 su 62).
Si passa dalle 5 classi di parametri (organolettici, chimico-fisici,
sostanze indesiderabili, sostanze tossiche, microbiologici) del DPR 236/88
alle 3 classi (microbiologici, chimici, indicatori del D.L.vo 31/01. A
questi vanno inoltre aggiunti il nuovissimo controllo sulla radioattività
dell'acqua e una serie di parametri accessori di tipo microbilogico, che
verranno ricercati "a giudizio dell'autorità competente".
Nei parametri batteriologici, vanno aggiunte delle analisi specifiche da
effettuarsi sull'acqua potabile "messe in vendita in bottiglie o
 contenitori". Un ulteriore sistema di approvvigionamento di acque
alimentari che si aggiunge a quelli esistenti e previsto dall'articolo 2
comma 1. Da quando è stato pubblicato il nuovo decreto legislativo,
moltissime aziende del settore, si sono lanciate su questa nuova fetta di
mercato delle acque e su molti nostri supermercati si può trovare questa
acqua potabile in bottiglia a basso costo. E' anche la stessa, proposta per
i nostri bambini, dopo essere stata "microfiltrata" o "ultrapurificata" e
con prezzi elevati.

Per la vecchia normativa era sufficiente superare uno qualsiasi dei 62
parametri per andare in difformità e così obbligare i sindaci ad emettere
specifiche ordinanze; diversamente si applicava il codice penale.

Con la nuova normativa se si superano i parametri batteriologici e chimici
(30 in tutto) ci sono solo sanzioni amministrative da 10.329 ? a 61974 ?;

per il superamento dei parametri indicatori non è prevista alcuna sanzione.

In caso di difformità dei parametri "l'autorità d'ambito (figura aggiunta
dal D. L. vo: è il sindaco se l'acquedotto è locale, o l'Autorità
Territoriale Ottimale ATO, se l'acquedotto fornisce più cittadine e
comunque "fino alla piena operatività del servizio idrico integrato"), d'
intesa con l'azienda unità sanitaria locale e con il gestore, individuate
tempestivamente le cause della non conformità, indica i provvedimenti
necessari per ripristinare la qualità, dando priorità alle misure di
esecuzione, tenuto conto dell'entità del superamento del valore del
parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana".

L'ente gestore (può essere anche una società o un gruppo privato) è
obbligato ad avere laboratorio di analisi interno, o a convenzionarsi con
laboratori di altri gestori idrici, al fine di garantire un controllo
adeguato e continuo, anche se poi il giudizio di conformità dell'acqua
spetta all'Azienda U.s.l. .

Le frequenze delle analisi previste dal DPR, dipendevano dal numero degli
abitanti ed erano raddoppiate l'analisi batteriologiche delle acque
sottoposte a disinfezione (in comuni da 5.000 a 10.000 abitanti una al
mese), nel controllo minimo dei parametri.

Ora con la nuova normativa è previsto il "controllo di routine" che accerti
l'analisi di 3 parametri batteriologici e 11 chimici (14 in tutto) di cui
solo due sanzionabili se si superano i valori previsti (l'escherechia coli
ed i nitriti, quest'ultimi da rilevare solo se si usa cloroammina come
disinfettante, che negli impianti di potabilizzazione pochi usano).

Tutti gli altri parametri previsti dalla normativa rientrano nel controllo
di verifica.

Questo ultimo tipo di controlli viene effettuato in base ai metri cubi di
acqua fornita. Se prendiamo comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti (nella stessa
normativa è indicato un consumo orientativo per abitante di 200 litri al
giorno), essi rientrano tra i 1000 e 10.000 metri cubi di acqua fornita, per
cui in un anno, si effettueranno 4 "controlli di routine" fissi, più 3 ogni
1000 metri cubi al giorno del volume d'acqua fornita ed un "controllo di
verifica" annuale: decisamente inferiori rispetto alla vecchia normativa.

In caso di difformità non si sa bene se occorrerà emettere le vecchie
ordinanze di divieto di uso dell'acqua: infatti l'articolo 12 prevede tra le
competenze delle Regioni, la gestione delle emergenze, le deroghe ai valori
dei parametri, i poteri sostitutivi in caso di inerzia delle autorità locali
e la definizione delle competenze delle Aziende U.s.l. . Gli stessi
laboratori pubblici, seppure certificati, non sono ancora in grado di
garantire tutte le analisi dei parametri previsti dalla nuova norma.

Una curiosità va detta: alla prima uscita del decreto esso conteneva una
serie di errori ed imprecisioni, che si è dovuto rifare una norma correttiva
il D. L. vo n°27 del 2.2.2002, di diverse pagine, al fine di abrogare gli
articoli e commi errati e sostituirli con quelli corretti, nonché inserire
le parti mancanti.

Come possiamo tutelarci come consumatori?

Non servirebbe certo buttarsi all'acquisto delle cosiddette, "acque
 minerali". Esse soffrono degli stessi rischi di inquinamento delle acque
potabili e, fra l'altro, con alcuni parametri tollerati in dosi maggiori:
arsenico 5 volte, manganese 40 volte, boro 5 volte, bario 1 microgrammo al
litro quando nelle acque potabili deve essere assente, fluoro nessun limite
mentre al rubinetto 1,5 milligrammo al litro ( si legga a questo proposito
il libro di Giuseppe Altamore "Qualcuno vuol darcela a bere").

Le stesse normative da tempo parlano di doppia rete (la legge n.36 del 1994
ed il Decreto Ministero della Sanità n.443 del 1990) una per l'impianto
tecnologico l'altra per uso alimentare, ottenibile anche attraverso la messa
in opera di appositi apparecchi di trattamento domestico delle acque
potabili.

Una ulteriore possibilità, sarebbe il riutilizzo e la rivalorizzazione delle
numerose sorgenti di cui è ricco tutto il nostro territorio. Ce ne sono
moltissime di buona qualità che con piccoli interventi, ripulitura,
sistemazione, applicazione di lampade battericida alimentate magari da celle
fotovoltaiche, possono fornici acqua pubblica, non manipolata e soprattutto
ben lontana dagli interessi economici delle multinazionali del settore. Si
potrebbe inoltre chiedere l'applicazione della vecchia disposizione, sull'
utilizzo pubblico di un rubinetto esterno situato presso le sorgenti di
imbottigliamento delle acque.

Occorre ancora, come cittadini, chiedere la visione delle analisi delle
nostre acque pubbliche, comprese quelle prodotte dai laboratori del gestore
dell'impianto; anche l'azienda privata che gestisce un bene pubblico deve
dare la possibilità di accedere alle analisi prodotte dal proprio
laboratorio, cosi come prevede il D. L.vo n. 39/97 sulle informazioni
ambientali. Uno stimolo per il gestore a fare bene le cose, sotto il
controllo continuo dei propri utenti.

Bibliografia
Pasquale Merlino "Che acqua beviamo" ed. Ma.C.An.Fra 1999 Lavello Pz
Giuseppe Altamore "Qualcuno vuol darcela a bere" Fratelli Frilli ed. 2003
Genova
Le leggi
D. P. R. n. 236 del 24.5.88 la vecchia norma sulle acque potabili
D. L.vo n. 31 del 2.2.2001 la nuova norma sulle acque potabili
D. L.vo n.27 del 2.2.2002 contiene le modifiche al D. L.vo n.31/2001
D.L.vo n. 105 del 25.1.1992 relativa alle acque minerali
D. M. Sanità n.542 del 12.12.1992 caratteristiche acque minerali
D. L.vo n.339 del 4.8.1999 acque di sorgente e minerali
D. M. Sanità del 31.5.2001 modifiche al D. M. n. 542/92
D. M. Sanità n.443 del 21.12.1990 sulle apparecchiature per il trattamento
domestico delle acque potabili.
Link
www.contrattoacqua.it
www.acqua.com
www.acquaminerale.net
Sant'Angelo in Vado 23.12.03
Giuseppe Dini