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fanghi di depurazione in agricoltura
- Subject: fanghi di depurazione in agricoltura
- From: "Andrea Agostini" <lonanoda at tin.it>
- Date: Tue, 30 Dec 2003 08:01:07 +0100
da diritto all'ambiente lunedi 1 dicembre 2003 Fanghi in agricoltura realmente sotto controllo: il nuovo regolamento della Provincia di Viterbo per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione a cura di Ernesto Dello Vicario Responsabile Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Viterbo Con deliberazione n. 499 del 27 novembre 2003 la Giunta dell'amministrazione Provinciale di Viterbo ha adottato, su proposta dell'assessore all'ambiente Francesco Battistoni, il nuovo Regolamento Provinciale per l'utilizzazione dei fanghi da depurazione in agricoltura, che scaturisce da un lavoro svolto dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia in collaborazione con il dott. Maurizio Santoloci che ha fornito indicazioni utili per disincentivare e contrastare potenziali illegalita' nel settore. Il Regolamento riguarda le attività di spandimento dei fanghi prodotti da depuratori di tipo urbano, agroalimentare ed industriale e nasce anzitutto da una constatazione: lo spandimento dei fanghi in agricoltura è ormai diventato uno dei principali settori di interesse della ecomafia (come dimostra, tra l'altro l'esito della recente indagine Bari-Spoleto), che ha ritenuto di individuare nella legislazione di merito (d.lgs. 99/92) e nella oggettiva difficoltà dei controlli da parte della P.A. un comoda via di aggiramento della ben più restrittiva normativa generale sulla gestione dei rifiuti. Con l'adozione del regolamento la Provincia di Viterbo vuole dare un chiaro segnale di attenzione, per evitare (prima ancora che questo accada) che il territorio di una tra le province più incontaminate d'Italia, caratterizzata da una economia in larga parte legata al turismo ed alle attività rurali, divenga una discarica di fatto per fanghi provenienti dalle altre Regioni,. Nel corso degli ultimi anni, infatti, si è verificata una improvvisa e consistente crescita del numero di richieste di autorizzazione, cui corrisponde un ancor più significativo incremento delle superfici utilizzate per lo spandimento e delle corrispondenti quantità di fanghi applicate ai terreni. Una parte dei fanghi (sia pure, per ora, minima) proviene inoltre da altre Regioni, anche notevolmente lontane; è evidente che chi decide di affrontare onerosi viaggi per il trasporto dei fanghi, ritiene di trovare nella località di destinazione vantaggi - in termini di facilità di spandimento e di aleatorietà dei controlli - che giustificano tale impegno economico. In termini di contenuti, per dare adeguata risposta alle esigenze di controllo e gestione sopra delineate, il Regolamento inquadra anzitutto l'utilizzazione agronomica dei fanghi come attività di miglioramento agricolo, strettamente e necessariamente collegata alla attività di coltivazione del fondo. In assenza di un evidente e dimostrato collegamento tra lo spandimento e le attività di coltivazione del fondo, verrebbe infatti a mancare il presupposto fondamentale per la deroga prevista dall'art. 8 del decreto Ronchi (per i rifiuti oggetto di specifiche disposizioni di legge) e l'utilizzazione sarebbe pertanto ricondotta ab origine nel quadro della gestione dei rifiuti (cioè non sarebbe in realtà mai stata ricompresa nella deroga) configurando, come conseguenza, una gestione illecita di rifiuti. Al fine di verificare la connessione tra utilizzazione e produzione agricola, il regolamento prevede la presentazione da parte dell'utilizzatore di una serie di documenti, sia preliminarmente che successivamente allo spandimento, che attestino le previsioni di utilizzazione ed il conseguimento degli obiettivi di miglioramento delle colture. L'effettiva produzione agricola deve essere dimostrata, oltre che da una specifica relazione tecnica, anche da documentazione fotografica e da elementi attestanti l'eventuale commercializzazione dei prodotti. In caso di utilizzazione irregolare, dunque, i reati da contestare saranno quelli previsti dall'art. 51 del Ronchi per le attività di gestione illecita di rifiuti, con il conseguente quadro sanzionatorio, ben più pesante di quello previsto dal d.lgs. 99/92. Sotto il profilo tecnico amministrativo, il regolamento integra le linee concettuali sopra delineate disciplinando in modo dettagliato le modalità di presentazione della notifica di inizio attività (su cui è concentrata di fatto tutta l'attività di controllo), centrandone i contenuti sulle caratteristiche effettive dei fanghi (certificate da analisi recenti), sulla esatta previsione del piano di utilizzazione agronomica (la cui durata non può comunque eccedere i 6 mesi), assegnando alla Amministrazione un tempo (30 giorni) superiore a quello minimo previsto dalla legge (10 giorni) per effettuare i controlli di ufficio sulla notifica, e stabilendo una serie di cautele di carattere ambientale in termini di distanze di rispetto, tempi e modalità di rivoltamento, volumi e caratteristiche delle aree di stoccaggio. Il Regolamento disciplina infine le attività di stoccaggio e di applicazione dei fanghi, che sono spesso all'origine dei fastidi recati dalla utilizzazione agronomica alle popolazioni, imponendo limiti volumetrici degli stoccaggi connessi alle quantità di fanghi da utilizzare e vietando la miscelazione dei fanghi all'interno delle aree di stoccaggio, al fine di garantire la possibilità di controllo prima dello spandimento sui terreni.
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