fanghi di depurazione in agricoltura



da diritto all'ambiente
lunedi 1 dicembre 2003

Fanghi in agricoltura realmente sotto controllo:
il nuovo regolamento della Provincia di Viterbo per l'utilizzazione
in agricoltura dei fanghi di depurazione

a cura di Ernesto Dello Vicario

Responsabile Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Viterbo
Con deliberazione n. 499 del 27 novembre 2003 la Giunta dell'amministrazione
Provinciale di Viterbo ha adottato, su proposta dell'assessore all'ambiente
Francesco Battistoni, il nuovo Regolamento Provinciale per l'utilizzazione
dei fanghi da depurazione in agricoltura, che scaturisce da un lavoro svolto
dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia in collaborazione con il dott.
Maurizio Santoloci che ha fornito indicazioni utili per disincentivare e
contrastare potenziali illegalita' nel settore.
Il Regolamento riguarda le attività di spandimento dei fanghi prodotti da
depuratori di tipo urbano, agroalimentare ed industriale e nasce anzitutto
da una constatazione: lo spandimento dei fanghi in agricoltura è ormai
diventato uno dei principali settori di interesse della ecomafia (come
dimostra, tra l'altro l'esito della recente indagine Bari-Spoleto), che ha
ritenuto di individuare nella legislazione di merito (d.lgs. 99/92) e nella
oggettiva difficoltà dei controlli da parte della P.A. un comoda via di
aggiramento della ben più restrittiva normativa generale sulla gestione dei
rifiuti.
Con l'adozione del regolamento la Provincia di Viterbo vuole dare un chiaro
segnale di attenzione, per evitare (prima ancora che questo accada) che il
territorio di una tra le province più incontaminate d'Italia, caratterizzata
da una economia in larga parte legata al turismo ed alle attività rurali,
divenga una discarica di fatto per fanghi provenienti dalle altre Regioni,.
Nel corso degli ultimi anni, infatti, si è verificata una improvvisa e
consistente crescita del numero di richieste di autorizzazione, cui
corrisponde un ancor più significativo incremento delle superfici utilizzate
per lo spandimento e delle corrispondenti quantità di fanghi applicate ai
terreni. Una parte dei fanghi (sia pure, per ora, minima) proviene inoltre
da altre Regioni, anche notevolmente lontane; è evidente che chi decide di
affrontare onerosi viaggi per il trasporto dei fanghi, ritiene di trovare
nella località di destinazione vantaggi - in termini di facilità di
spandimento e di aleatorietà dei controlli - che giustificano tale impegno
economico.
In termini di contenuti, per dare adeguata risposta alle esigenze di
controllo e gestione sopra delineate, il Regolamento inquadra anzitutto
l'utilizzazione agronomica dei fanghi come attività di miglioramento
agricolo, strettamente e necessariamente collegata alla attività di
coltivazione del fondo. In assenza di un evidente e dimostrato collegamento
tra lo spandimento e le attività di coltivazione del fondo, verrebbe infatti
a mancare il presupposto fondamentale per la deroga prevista dall'art. 8 del
decreto Ronchi (per i rifiuti oggetto di specifiche disposizioni di legge) e
l'utilizzazione sarebbe pertanto ricondotta ab origine nel quadro della
gestione dei rifiuti (cioè non sarebbe in realtà mai stata ricompresa nella
deroga) configurando, come conseguenza, una gestione illecita di rifiuti.
Al fine di verificare la connessione tra utilizzazione e produzione
agricola, il regolamento prevede la presentazione da parte dell'utilizzatore
di una serie di documenti, sia preliminarmente che successivamente allo
spandimento, che attestino le previsioni di utilizzazione ed il
conseguimento degli obiettivi di miglioramento delle colture. L'effettiva
produzione agricola deve essere dimostrata, oltre che da una specifica
relazione tecnica, anche da documentazione fotografica e da elementi
attestanti l'eventuale commercializzazione dei prodotti.
In caso di utilizzazione irregolare, dunque, i reati da contestare saranno
quelli previsti dall'art. 51 del Ronchi per le attività di gestione illecita
di rifiuti, con il conseguente quadro sanzionatorio, ben più pesante di
quello previsto dal d.lgs. 99/92.
Sotto il profilo tecnico amministrativo, il regolamento integra le linee
concettuali sopra delineate disciplinando in modo dettagliato le modalità di
presentazione della notifica di inizio attività (su cui è concentrata di
fatto tutta l'attività di controllo), centrandone i contenuti sulle
caratteristiche effettive dei fanghi (certificate da analisi recenti), sulla
esatta previsione del piano di utilizzazione agronomica (la cui durata non
può comunque eccedere i 6 mesi), assegnando alla Amministrazione un tempo
(30 giorni) superiore a quello minimo previsto dalla legge (10 giorni) per
effettuare i controlli di ufficio sulla notifica, e stabilendo una serie di
cautele di carattere ambientale in termini di distanze di rispetto, tempi e
modalità di rivoltamento, volumi e caratteristiche delle aree di stoccaggio.
Il Regolamento disciplina infine le attività di stoccaggio e di applicazione
dei fanghi, che sono spesso all'origine dei fastidi recati dalla
utilizzazione agronomica alle popolazioni, imponendo limiti volumetrici
degli stoccaggi connessi alle quantità di fanghi da utilizzare e vietando la
miscelazione dei fanghi all'interno delle aree di stoccaggio, al fine di
garantire la possibilità di controllo prima dello spandimento sui terreni.