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A tutti gli agricoltori, allevatori, cittadinii : delibere comuneanti-transgenico.
- Subject: A tutti gli agricoltori, allevatori, cittadinii : delibere comuneanti-transgenico.
- From: "Altragricoltura" <altragrico@italytrading.com>
- Date: Fri, 19 Sep 2003 16:30:42 +0200
A tutti gli agricoltori, allevatori, cittadini,
vi proponiamo di sostenere fattivamente la campagna conto gli inquinamenti
da OGM che AltrAgricoltura stà articolando nei territori a partire dalle
zone di Albettone, Vò Euganeo, Lozzo Atestino, comuni in piena area di
riproduzione di sementi per le semine. L'iniziativa mira contingentemente
all'estirpazione dei campi inquinati da OGM e strategicamente alla
costituzione, mediante delibera comunale, di Comuni Antitransgenici, dove la
semina, la coltivazione di OGM sia vietata e sanzionata, dove i prodotti di
qualità a ciclo corto siano promossi e dove i prodotti contenenti derivati
da OGM siano precisamente individuati tramite etichettatura chiara e
scoraggiati nella circolazione e vendita. Numerose iniziative di protesta ed
informazione sono state già realizzate e ci hanno permesso di confrontarci
con vari sindaci che hanno espresso, nonostante il consueto atteggiamento da
muro di gomma, consenso alla presentazione di un testo di delibera da
discutere in Consiglio Comunale. L'iniziativa, però, non può avere respiro e
risultati concreti se non viene massificata ad un grande numero di comuni
delle nostre zone e del resto d'Italia. L'iniziativa è complementare
all'esistenza stessa delle filiere di qualità come il biologico o ad es. la
filiera normata "Legambiente per l'Agricoltura Italiana di Qualità" ed alla
sopravvivenza e rilancio dei D.O.P. gestiti dai produttori, di latte nello
specifico.
Siamo in un punto cruciale delle svolte politiche ed economiche che
investono la nostra agricoltura e l'intera agricoltura mondiale, questo,
proprio dopo il fallimento del WTO di Cancun, è il momento in cui possiamo
fare pendere la bilancia dalla parte degli allevatori ed agricoltori per
avere un futuro di diritti, dignità, reddito, qualità del lavoro, qualità e
sicurezza delle produzioni, gestione sana del patrimonio terra, bestiame ed
ambiente.
Invitiamo quindi tutti gli agricoltori ed allevatori a mettere da parte ogni
atteggiamento attendista, ogni delega ad altri (fossimo pure noi di
AltrAgricoltura!) rispetto alle possibilità di sopravvivenza delle proprie
aziende e di salvaguardia della propria vita e a prendere in mano la
gestione del proprio futuro, assumendosi un ruolo attivo, da attori
protagonisti che agiscono le proprie scelte e convinzioni sul territorio e
all'interno del tessuto sociale. Cambiare la nostra agricoltura è possibile,
è un diritto ed anche un dovere.
Abbiamo dimostrato concretamente, con limitate ma importanti esperienze, che
l'agricoltura di qualità e Free OGM si può fare e può realmente dare
positivi risultati.
Diamo insieme nuovo respiro al percorso fatto ed uniamo le nostre forze alle
tante altre realtà di altri paesi per contribuire a cambiare anche
l'agricoltura mondiale che fa solo gli interessi di poche multinazionali
agroalimentari e delle biotecnologie. Tutto ciò sfruttando il lavoro e la
terra dei contadini e degli allevatori, dominandoli con politiche economiche
che impediscono l'esercizio dei diritti elelmentari, l'accesso alle risorse
(acqua - terra - credito) che sono invece patrimonio comune dei popoli.
Concretamente si tratta di rimettere in moto la rete delle vostre presenze
radicate nei territori e di attuare quanto segue:
- prendere i documenti che abbiamo allegato (faxsimili di delibere per
diventare comune antitransgenico), di accompagnarli con delle iniziative di
pubblicizzazione in ogni comune dove risiedete o svolgete attività;
- chiedere un incontro con il sindaco e/o gli assessori, spiegando la
necessità di appoggiare le vostre scelte per garantire una buona gestione
futura delle risorse comunali, della capacità di produrre reddito, per la
cittadinanza tutta, in un ambiente sano e con il tipo di produzione
alimentare che la maggioranza dei cittadini (80%), in italia ed europa vuole
e cioè: sana, sicura, di qualità, legata alle culture ed alla storia dei
diversi territori di produzione.
Si tratta di monitorare e verificare poi l'avanzamento della delibera in
consiglio comunale, realizzando, così, concretamente, la possibilità di
controllare cosa si produce in un dato territorio e di potere eliminare
tutto ciò che danneggia ed impoverisce la terra, i redditi ad essa legati,
la partecipazione dei concittadini alle decisioni che li riguardano.
Con queste piccole iniziative si comincia a stabilire anche chi decide le
cose che determinano poi la nostra vita e la sua qualità.
Questo ampio discorso, appena abbozzato, che deve essere approfondito e
meglio articolato, si coniugherà e diventerà parte essenziale a supporto del
progetto che partirà il prossimo sabato 27 settembre con la prima riunione a
Verona del Comitato per le semine free OGM 2004.
AltrAgricoltura Nord Est
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In allegato la lettera tipo che abbiamo inviato ai sindaci dopo le
iniziative contro gli OGM ed un successivo ed immediato primo colloquio con
ciascuno di essi.
La lettera introduce e riassume al sindaco le motivazioni per cui è
necessaria la delibera anti OGM.
Egr. Sig. Sindaco,
come da accordi intercorsi durante il colloquio avvenuto la scorsa settimana
in relazione alla necessità di impedire l'introduzione di colture
geneticamente modificate all'interno del Vostro territorio comunale e
dell'impegno da Voi verbalmente assunto di valutare la possibilità di
inserire il Vostro Comune tra quelli che hanno scelto di dichiarare il
Comune Antitransgenico Vi inviamo in allegato alcuni fax-simili di delibere
di altri Comuni da discutere in Consiglio Comunale. I comuni che hanno
scelto di dichiararsi antitransgenici sono al momento circa 140 insieme ad
alcune regioni (Toscana ed Umbria).
A Vostra disposizione per ogni chiarimento e per fornirVi ulteriore
documentazione se necessario, Vi comunichiamo inoltre che nostri associati
prenderanno contatto con Voi per conoscere i tempi di realizzazione di detti
accordi.
Distinti saluti.
Il presidente: Dott. Luciano Mioni.
Per maggiori informazioni al riguardo potete collegarVi al sito:
http://www.rfb.it/comuni.liberi.ogm/
AltrAgricoltura Nord Est Via Monte Sabotino, 28 35100 Padova
Tel. 049.8710128 Fax. 049.8736516 e-mail:altragricoltura@italytrading.com
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Alcamo (TP)
CONSIGLIO COMUNALE DI ALCAMO
DEL 07/07/2003
PREMESSO
Che gli alimenti transgenici nascono dalla manipolazione del patrimonio
genetico di vegetali o animali al fine di sviluppare, bloccare o creare
caratteristiche particolari che permettano una produzione di prodotti
alimentari più funzionale agli interessi delle grandi aziende;
Che la modificazione di organismi animali e vegetali tramite l'alterazione
genetica è irreversibile ed introduce nell'ambiente nuovi esseri che non
esistono in natura e dei quali non si conosce il relativo impatto
sull'equilibrio vegetale ed animale;
Che gli effetti dell'inquinamento genetico sono irreversibili, in quanto
una volta che geni associati a nuove specie sono immessi nell'ambiente non
possono, alla luce delle odierne conoscenze, più isolati;
Che i risultati della modifica del patrimonio genetico di vegetali ed
animali sono imprevedibili effetti a lungo termine (nuovi allergeni e
tossine, uso dei pesticidi e degli erbicidi, perdita della biodiversità,
potenziale infezione o mutazione di cellule umane, danni permanenti nei
confronti della fauna selvatica, ecc.);
Che l'ingegneria genetica consentendo il trasferimento di informazioni
genetiche tra organismi viventi correlati e non, ha sollevato evidenti
preoccupazioni anche tra gli addetti ai lavori ed è oggetto di una forte
opposizione di principio da parte di organizzazioni ambientaliste e dei
consumatori;
Che il nuovo modello di agricoltura proposto è in netta contrapposizione
con quello tipico della nostra zona, fortemente legato alla tradizione ed
alle caratteristiche del territorio;
Che l'introduzione in agricoltura degli organismi geneticamente modificati
(OGM) ha sollevato notevoli dubbi e perplessità nell'opinione pubblica:
a) per motivi etici;
b) per le conseguenze possibili sulla salute dei cittadini;
c) per i rischi di danni irreversibili sull'ecosistema;
d) per l'ulteriore divario che si creerebbe tra paesi ricchi ed in via di
sviluppo.
Ritenuto pertanto di prendere posizione, per quanto di competenza, contro
l'introduzione in agricoltura degli organismi geneticamente modificati
DELIBERA
1.. di dichiarare il Comune di Alcamo "Comune AntiTransgenico";
2.. di aggiornare il proprio sito internet con la medesima dicitura
dedicando lo spazio necessario per illustrarne le motivazioni;
3.. di vigilare affinché si scoraggi, con opportuni interventi, su tutto il
territorio comunale la sperimentazione, coltivazione ed allevamento di
organismi viventi, sia vegetale che animali, ottenuti mediante
manipolazione genetica ed inserire nel Capitolato delle mense scolastiche
il divieto di somministrazione di prodotti contenenti organismi
geneticamente manipolati,
4.. di informare, attraverso incontri, manifesti e comunicazioni scritte,
tutte le aziende che operano nel campo agroalimentare del territorio
comunale sui rischi di utilizzo OGM nella catena produttiva;
5.. informare i rivenditori presenti sul territorio comunale sui rischi di
vendita di alimenti di aziende che utilizzano prodotti OGM nella catena
produttiva;
6.. informare i cittadini, sui rischi legati al consumo di prodotti
ottenuti con OGM ed avviare una seria campagna di educazione alimentare
legata al consumo di prodotti tradizionali di qualità;
7.. prevedere una efficace promozione dei prodotti locali divulgando in
modo efficace il messaggio contro i prodotti geneticamente modificati.
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L.R. 48/91;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Lo schema di deliberazione ha riportato il parere favorevole di cui
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 recepito con la lettera i), comma 1°, art.
1 della L.R. 11/12/91, n. 48, modificata dall'art. 12 della L.R. 30/2000,
espresso alla sola regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Promozione
Economica e contabile dal Responsabile di Ragioneria, pareri che fanno
parte integrante e sostanziale della presente.
La proposta sottoposta ai voti viene approvata con voti unanimi espressi
per alzata e seduta. Indi, con separata votazione, il presente
provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione ai sensi dell'art.
12, comma 2°, della L.R. 44/91.
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COMUNE DI LIMENA
MOZIONE IN TEMA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
CONSIDERATO:
- che nessuno studio effettuato sino ad oggi può assicurare assenza di
negativi effetti a lungo termine verso l'ambiente o la salute dell'uomo
dovuti a batteri, piante, animali ottenuti con manipolazioni genetiche
- che una coltivazione geneticamente modificata condotta anche a solo
titolo sperimentale porta con sé il rischio di contaminazione delle
coltivazioni circostanti, sia ordinarie che biologiche, a causa della
volatilità del polline
- che l'uso più intenso di composti agrochimici reso possibile da alcune
coltivazioni transgeniche potrebbe causare maggiore alterazione agli
ecosistemi relativi alla fauna e alla flora
- che la UE ha adottato, nelle sue linee politiche, il "principio di
precauzione", secondo cui prima di sviluppare una tecnologia nella
produzione devono essere previsti ed eliminati i rischi che essa comporta e
disporre di strumenti di prevenzione dei danni potenziali
- che vi sono pericoli per i consumatori dovuti alle forzature di un
mercato alla ricerca del massimo profitto e incurante della salute
pubblica, come confermato dai recenti gravi scandali internazionali (mucca
pazza, pollo alla diossina)
- che i consumatori sono stati finora scarsamente informati sulle
problematiche degli organismi geneticamente modificati e la nuova normativa
europea sull'etichettatura prevede la segnalazione di produzioni
transgeniche solo in determinati casi
- che è eticamente discutibile che possa essere amessa e regolamentata la
brevettabilità di parti di organismi viventi, compresi quelli umani, e che
il Governo italiano sulla questione ha presentato ricorso alla Corte
Europea di Giustizia
- che l'utilizzo nell'agricoltura mondiale delle varietà geneticamente
modificate sottoposte a brevetto comporta una ristrutturazione del settore
produttivo agricolo e rischia di portare a scompensi socio economici,
penalizzando in particolare i piccoli produttori agricoli e i produttori
del sud del mondo
- che uno sviluppo non adeguatamente regolamentato degli organismi
modificati geneticamente rischia di condurre all'uniformità genetica e a
una pericolosa dipendenza nei confronti di pochi produttori detentori di
brevetti
- che la nuova politica agricola comunitaria prevede un particolare impegno
verso il rispetto agro ambientale e il sostegno della qualità piuttosto che
dell'aumento della produzione
- che il comune di Limena intende mettere in atto una politica di
salvaguardia del territorio e dell'ambiente
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
- ad impedire, per quanto di propria competenza, che sul territorio del
Comune di Limena vengano coltivati e sperimentati organismi geneticamente
modificati e allevati animali ottenuti mediante manipolazione genetica;
- ad impegnarsi nella tutela del consumatore, avviando un processo di
informazione attraverso incontri e comunicazioni scritte verso i
produttori, i commercianti e i cittadini sui rischi legati alla produzione,
commercializzazione e consumo di prodotti ottenuti con OGM;
- ad avviare una campagna di educazione alimentare legata al consumo di
prodotti tradizionali di qualità ed alla lettura critica delle etichette
dei prodotti;(*)
- ad attuare misure di promozione ed incentivazione delle coltivazioni
biologiche, biodinamiche e naturali nel territorio del Comune;
- ad attuare misure di particolare tutela della salute dei bambini in età
scolare, richiedendo la certificazione antitransgenica degli alimenti
impiegati, o meglio l'utilizzo di prodotti biologici, nelle mense
scolastiche comunali;
- a valutare l'opportunità di affiggere ai cartelli stradali di inizio/fine
paese, la scritta "COMUNE LIBERO DA PRODUZIONI TRANSGENICHE" dopo averne
discusso nel prossimo Consiglio Comunale. (*)
- a richiedere al Governo Italiano di impegnarsi per la moratoria sui
prodotti transgenici, per una valorizzazione dei prodotti locali e dei
prodotti naturali, per una modifica degli accordi internazionali sulla
brevettabilità e lo sfruttamento dei diritti delle forme di vita;
- a dare ampia divulgazione del presente Ordine del Giorno, attraverso i
mezzi di comunicazione di massa e nelle sedi istituzionali e affiggendo ai
cartelli stradali di inizio/fine paese, la scritta "COMUNE LIBERO DA
PRODUZIONI TRANSGENICHE".
(*) integrazioni approvate dal Consiglio Comunale in data 27.4.2000
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Delibera della Giunta Comunale di Bubbio
COMUNE DI BUBBIO
Provincia di Asti
COMUNE ANTITRANSGENICO
La Giunta Comunale
PRESO ATTO che l'introduzione in agricoltura degli Organismi Geneticamente
Modificati (OGM) ha sollevato notevoli dubbi e perplessità nell'opinione
pubblica
- per motivi etici
- per le conseguenze sulla salute dei cittadini
- per i rischi di danni irreversibili all'ecosistema
- per l'ulteriore divario che creerebbe tra i Paesi ricchi e quelli in via
di sviluppo;
CONSIDERATO che il nuovo modello di agricoltura proposto è in netta
contrapposizione con quello oggi attuato nella nostra zona fortemente
legata alle tradizioni e alle caratteristiche del territorio;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di prendere posizione
contraria, per quanto di competenza, all'introduzione in agricoltura degli
Organismi Geneticamente Modificati;
PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art.
53 della Legge 142/90 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
presente provvedimento;
CON VOTI unanimi e concordi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
- di dichiarare il Comune di Bubbio "Comune Antitransgenico"
- di affiggere sotto i cartelli di ingresso del paese la scritta "Comune
Antitransgenico"
- di vietare su tutto il territorio comunale la sperimentazione, la
coltivazione e l'allevamento di Organismi Viventi, sia vegetali sia
animali, ottenuti mediante manipolazione genetica
- di creare un'apposita commissione comunale composta inizialmente dal Vice
sindaco e da due consiglieri e che potrà essere in futuro allargata ad
altre figure per perseguire i seguenti obiettivi:
a. informare attraverso incontri, manifesti e comunicazioni scritte i
produttori presenti sul territorio comunale (Vitivinicoltori, Salumifici,
Pasticcerie, Pastifici, ecc.) sui rischi di utilizzo di prodotti
geneticamente modificati nella catena produttiva (es. uova di galline
allevati con mangimi derivati da OGM, lieviti selezionati, enzimi, batteri,
acido ascorbico ottenuti con metodi che prevedono l'utilizzo di OGM, ecc)
b. informare attraverso incontri, manifesti e comunicazioni scritte i
rivenditori presenti sul territorio comunale sui rischi di vendita di
alimenti di case accusate di utilizzare prodotti geneticamente modificati
nella catena riproduttiva
c. informare attraverso incontri, manifesti e comunicazioni scritte i
cittadini sui rischi legati al consumo di prodotti ottenuti con OGM ed
avviare una seria campagna di educazione alimentare legata al consumo di
prodotti tradizionali di qualità
d. prevedere durante le manifestazioni organizzate dalla Pro-Loco di Bubbio
un'efficace promozione dei prodotti locali divulgando nel modo più efficace
il messaggio contro i prodotti geneticamente modificati.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare Gianfranco Torelli
vice sindaco del comune di Bubbio - tel. 0347 0632366
formato per stampante
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Questo documento è importante perchè contiene gli articoli a cui ci si può
riferire per opporsi all'emissione deliberata nell'ambiente di Organismi
Geneticamente Modificati:
Decisione della CE, recante note orientative sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, a cui ci si può
riferire per dichiarare il proprio comune "antitransgenico"
2002/623/CE: Decisione della Commissione, del 24 luglio 2002, recante note
orientative ad integrazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente
di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE
del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero
C(2002) 2715]
gazzetta ufficiale n. L 200 del 30/07/2002 pag. 0022 - 0033
Decisione della Commissione
del 24 luglio 2002
recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della direttiva
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2002) 2715]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2002/623/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del
Consiglio(1), in particolare il primo paragrafo dell'allegato II,
considerando quanto segue:
(1) Secondo la direttiva 2001/18/CE, gli Stati membri e, ove opportuno, la
Commissione assicurano che i potenziali effetti negativi, sia diretti che
indiretti, sulla salute umana e sull'ambiente, eventualmente provocati dal
trasferimento di geni da un organismo geneticamente modificato ("OGM") ad
altri organismi, siano attentamente valutati caso per caso in conformità
dell'allegato II della medesima direttiva.
(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 13,
paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/18/CE, le notificazioni
relative all'emissione nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM
devono comprendere una valutazione del rischio ambientale e le conclusioni
sul potenziale impatto ambientale dell'emissione o dell'immissione in
commercio degli OGM in conformità dell'allegato II della medesima direttiva.
(3) Detto allegato II deve essere integrato da note che forniscano linee
guida dettagliate sugli obiettivi, sugli elementi da prendere in
considerazione, sui principi generali e sulla metodologia per la
valutazione del rischio ambientale di cui al medesimo allegato.
(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del
comitato istituito a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva
2001/18/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le note orientative di cui all'allegato della presente decisione vengono
utilizzate ad integrazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2002.
Per la Commissione Margot Wallström
Membro della Commissione
(1) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
ALLEGATO
NOTE ORIENTATIVE SULL'OBIETTIVO, GLI ELEMENTI, I PRINCIPI GENERALI E LA
METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE DI CUI ALL'ALLEGATO II
DELLA DIRETTIVA 2001/18/CE
1. INTRODUZIONE
A norma dell'articolo 2, punto 8, della direttiva 2001/18/CE per
"valutazione del rischio ambientale" si intende "la valutazione dei rischi
(...) per la salute umana e per l'ambiente, diretti o indiretti, immediati
o differiti, che possono essere connessi all'emissione deliberata o
all'immissione in commercio di un OGM". In virtù dell'obbligo generale
previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, gli Stati membri e,
ove opportuno, la Commissione devono assicurare che i potenziali effetti
negativi, sia diretti che indiretti, sulla salute umana e sull'ambiente
siano attentamente valutati caso per caso, tenendo conto dell'impatto
ambientale in relazione al tipo di organismo introdotto e all'ambiente
ricevente. La valutazione del rischio ambientale è effettuata in conformità
dell'allegato II e delle parti B e C della direttiva 2001/18/CE. L'allegato
II descrive a grandi linee l'obiettivo da raggiungere, gli elementi da
prendere in considerazione ed i principi generali e la metodologia da
seguire per effettuare la valutazione del rischio ambientale, tenendo conto
dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente a seconda del tipo di
organismo introdotto e dell'ambiente ricevente.
I notificanti devono presentare una notifica contenente una valutazione del
rischio ambientale sia per l'emissione deliberata ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 2, sia per l'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 13,
paragrafo 2.
Le presenti note orientative integrano l'allegato II della direttiva
2001/18/CE e descrivono gli obiettivi, i principi e la metodologia da
seguire per facilitare i rispettivi compiti dei notificanti e delle
autorità competenti, in modo da realizzare una valutazione del rischio
ambientale completa ed adeguata, nel rispetto delle disposizioni della
direttiva, e rendere la procedura di valutazione più trasparente per i
cittadini.
Le sei fasi della valutazione del rischio ambientale sono descritte al
capitolo 4.2.
2. OBIETTIVO
Secondo l'allegato II della direttiva 2001/18/CE, l'obiettivo di una
valutazione del rischio ambientale è, caso per caso, quello di individuare
e valutare gli effetti potenzialmente negativi dell'OGM, sia diretti sia
indiretti, immediati o differiti, sulla salute umana e sull'ambiente,
provocati dall'emissione deliberata o dall'immissione sul mercato di OGM.
La valutazione del rischio ambientale deve essere effettuata al fine di
determinare se è necessario procedere ad una gestione del rischio e, in
caso affermativo, reperire i metodi più appropriati da impiegare(1).
Pertanto la valutazione del rischio ambientale si applica sia all'emissione
deliberata sia all'immissione in commercio, disciplinate rispettivamente
dalla parte B e dalla parte C della direttiva 2001/18/CE. L'immissione in
commercio implica molto spesso (anche se non necessariamente) un'emissione
deliberata nell'ambiente e comunque consiste sempre in un'introduzione
intenzionale sul mercato (basti pensare ai prodotti agricoli contenenti o
composti da OGM e destinati esclusivamente all'alimentazione umana o
animale o alla trasformazione). Anche in questi casi la notifica deve
contenere una valutazione del rischio ambientale. La valutazione ai fini
dell'emissione deliberata può essere differente dalla valutazione ai fini
dell'immissione in commercio, a causa ad esempio delle differenze nei dati
a disposizione, nei tempi e nella superficie interessata.
Le presenti note orientative riguardano tutti gli OGM, siano essi
microrganismi, piante o animali. Anche se finora la maggior parte degli OGM
oggetto di un'emissione deliberata nell'ambiente o di un immissione in
commercio è rappresentata da piante superiori, in futuro la situazione
potrebbe cambiare.
La valutazione del rischio ambientale servirà a determinare se è necessario
prendere misure di gestione del rischio, e in caso affermativo a stabilire
i metodi più adeguati da applicare, e ad adottare un piano di monitoraggio
mirato (cfr. il capitolo 3).
La valutazione generale caso per caso riguarda l'OGM o gli OGM interessati
(valutazione OGM per OGM) nonché l'ambiente o gli ambienti in cui l'OGM
deve essere emesso (ad esempio valutazione sito per sito o regione per
regione, ove applicabile).
Con l'evoluzione delle tecniche di modificazione genetica potrebbe essere
necessario adeguare al progresso tecnico l'allegato II e le presenti note
orientative. Quando la Comunità avrà acquisito una sufficiente esperienza
in materia di notifiche per l'emissione di particolari OGM, sarà possibile
diversificare ulteriormente le informazioni richieste per i vari tipi di
OGM (ad esempio organismi unicellulari, pesci o insetti) o per usi
particolari, come lo sviluppo di vaccini (allegato III, paragrafo 4 e
capitolo 6).
La valutazione dei rischi posti dall'uso di geni marcatori della resistenza
agli antibiotici è un problema molto specifico per il quale si raccomanda
l'adozione di linee guida più dettagliate.
L'allegato II della direttiva 2001/18/CE descrive varie "categorie" di
effetti degli OGM sulla salute o sull'ambiente. Ai fini di
un'interpretazione comune, è necessario innanzitutto illustrare come segue
le definizioni della direttiva:
- "effetti diretti": effetti primari sulla salute umana o sull'ambiente
risultanti dall'OGM stesso e non dovuti ad una serie causale di eventi (ad
esempio l'effetto diretto della tossina Bt sugli organismi bersaglio o
l'effetto patogeno di un microrganismo geneticamente modificato sulla
salute umana),
- "effetti indiretti": effetti sulla salute umana o sull'ambiente dovuti ad
una serie causale di eventi mediante meccanismi quali le interazioni con
altri organismi, il trasferimento di materiale genetico o variazioni
nell'uso e nella gestione. Le osservazioni degli effetti indiretti possono
essere dilazionate nel tempo (ad esempio quando la riduzione della
popolazione di insetti bersaglio incide sulla popolazione di altri insetti
o quando lo sviluppo di una resistenza multipla o la comparsa di effetti
sistemici richiedono la valutazione delle interazioni a lungo termine;
tuttavia alcuni effetti indiretti potrebbero essere immediati, come ad
esempio la riduzione dell'impiego di pesticidi),
- "effetti immediati": effetti sulla salute umana o sull'ambiente osservati
durante il periodo di emissione dell'OGM. Gli effetti immediati possono
essere diretti o indiretti (ad esempio la morte degli insetti che si
nutrono di piante transgeniche con caratteristiche di resistenza ai
parassiti o la comparsa di allergie nelle persone predisposte per effetto
dell'esposizione ad un particolare OGM),
- "effetti differiti": effetti sulla salute umana o sull'ambiente che non
possono essere osservati durante il periodo di emissione dell'OGM, ma che
emergono come effetti diretti o indiretti in una fase successiva o al
termine dell'emissione (ad esempio l'insediamento o il comportamento
invasivo di un OGM alcune generazioni dopo l'emissione deliberata, aspetto
particolarmente importante se il ciclo di vita dell'OGM è molto lungo, come
nel caso delle specie arboree geneticamente modificate; oppure gli ibridi
di specie affini ad una coltura transgenica che diventano invasivi negli
ecosistemi naturali).
La determinazione degli effetti differiti può risultare difficile,
soprattutto se si manifestano soltanto a lungo termine. Per facilitarne
l'individuazione può essere utile il ricorso a specifiche misure come il
monitoraggio (cfr. infra).
3. PRINCIPI GENERALI
In base al principio di precauzione, la valutazione del rischio ambientale
deve attenersi ai seguenti principi generali:
- Le caratteristiche accertate dell'OGM ed il suo uso, che potenzialmente
possono causare effetti negativi devono essere confrontati con quelli
propri dell'organismo non modificato da cui l'OGM è stato ricavato e col
suo uso in situazioni corrispondenti.
Per poter identificare qualsiasi caratteristica nociva dell'OGM occorre
determinare le condizioni di riferimento dell'ambiente ricevente, compresi
gli organismi presenti, le reciproche interazioni e le variazioni note. Le
condizioni di riferimento sono la base rispetto alla quale comparare le
successive modificazioni. Ad esempio, in caso di colture a propagazione
vegetativa, l'analisi comparativa deve prendere in considerazione anche la
specie parentale impiegata per generare le linee transgeniche.
In caso di colture a riproduzione sessuata, nella comparazione si deve
tenere conto anche delle pertinenti linee isogeniche. Se le colture sono
ottenute per reincrocio, per valutare l'equivalenza sostanziale occorre
servirsi di campioni di controllo adeguati e non limitarsi ad un confronto
con il materiale parentale originario.
Se i dati disponibili non sono sufficienti, le condizioni di riferimento
devono essere definite sulla base di altri criteri, in modo da consentire
una comparazione. Le condizioni di riferimento dipenderanno in larga misura
dall'ambiente ricevente, compresi i fattori biotici e abiotici (ad esempio,
habitat naturali protetti, terreni agricoli o terreni contaminati), o da
una combinazione di ambienti differenti.
- La valutazione del rischio ambientale deve essere effettuata in maniera
scientificamente valida e trasparente, sulla base dei dati scientifici e
tecnici disponibili.
La valutazione dei potenziali effetti negativi deve basarsi su dati
scientifici e tecnici e su una metodologia comune per l'individuazione, la
raccolta e l'interpretazione dei dati. Risultati, misure e prove devono
essere descritti chiaramente. Inoltre, il ricorso a tecniche di
modellizzazione scientificamente valide può fornire i dati mancanti, utili
per la valutazione del rischio ambientale.
La valutazione del rischio ambientale deve tener conto dell'incertezza a
vari livelli. L'incertezza scientifica deriva in genere da cinque
caratteristiche del metodo scientifico: la variabile scelta, le misure
effettuate, i campioni prelevati, i modelli utilizzati e le relazioni
causali stabilite. Essa può inoltre dipendere da controversie sui dati
disponibili o dalla mancanza di alcuni dati pertinenti e può riferirsi ad
aspetti qualitativi o quantitativi dell'analisi. Il livello di conoscenza o
di dati disponibili sulle condizioni di riferimento si riflette nel livello
di incertezza, che il notificante deve indicare (valutazione
dell'incertezza: mancanza di dati, lacune nelle conoscenze, deviazione
standard, complessità ecc.) rispetto alle incertezze scientifiche abituali.
Può accadere che la valutazione del rischio ambientale non dia risposte
definitive a tutti gli aspetti presi in considerazione a causa della
mancanza di dati. In particolare, per gli effetti potenziali a lungo
termine, i dati a disposizione talvolta sono veramente scarsi. È
soprattutto in questi casi che occorre un'adeguata gestione del rischio
(misure precauzionali) in base al principio di precauzione, al fine di
evitare effetti negativi sulla salute umana e l'ambiente.
In linea generale la valutazione del rischio ambientale deve tenere conto
dei risultati di apposite ricerche sui potenziali rischi derivanti
dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio degli OGM nonché
di tutte le esperienze comparabili chiaramente documentate.
Può essere utile ricorrere ad un approccio progressivo, che comprenda tutte
le fasi, dagli esperimenti in un sistema confinato fino all'immissione in
commercio, passando per l'emissione deliberata. Nel corso del processo, i
dati relativi a ciascuna fase dovrebbero essere raccolti quanto più
precocemente possibile. La simulazione delle condizioni ambientali in un
sistema confinato può dare risultati molto utili per l'emissione deliberata
(ad esempio è possibile simulare il comportamento dei microrganismi in
microcosmi o, fino ad un certo punto, il comportamento delle piante in
serra).
Per gli OGM da immettere in commercio, occorre fornire i dati disponibili
ricavati dalle emissioni deliberate effettuate nei tipi di ambiente in cui
avverrà l'impiego.
- La valutazione del rischio ambientale deve essere effettuata caso per
caso, nel senso che le informazioni richieste possono variare a seconda del
tipo di OGM considerato, dell'uso previsto e dell'ambiente che ne è il
potenziale destinatario, tenendo conto, tra l'altro, degli OGM già presenti
nell'ambiente.
La valutazione del rischio ambientale deve essere effettuata caso per caso,
data la vasta gamma di caratteristiche specifiche ai vari organismi (OGM
per OGM) e ai diversi ambienti (sito per sito e regione per regione).
Gli effetti ambientali degli organismi geneticamente modificati possono
essere estremamente differenti, a seconda che si tratti di microrganismi (a
causa delle loro piccole dimensioni e di interazioni spesso sconosciute),
piante (ad esempio le piante superiori utilizzate per l'alimentazione umana
e animale o gli alberi, a causa della loro potenziale longevità) o animali
(ad esempio gli insetti, a causa delle piccole dimensioni e della capacità
di superare ostacoli o i pesci d'acqua salata per l'elevata capacità di
dispersione).
Inoltre potrebbe essere necessario prendere in considerazione una vasta
gamma di caratteristiche ambientali proprie di un sito o di una regione.
Per consentire una valutazione caso per caso, può essere utile classificare
i dati regionali per categorie di habitat, che riflettono aspetti
dell'ambiente ricevente importanti per gli OGM (ad esempio dati botanici
sulla presenza di piante selvatiche imparentate con piante geneticamente
modificate nei differenti habitat agricoli e naturali europei).
Il notificante deve inoltre considerare le interazioni potenzialmente
nocive dell'OGM in questione con qualsiasi altro OGM che sia stato oggetto
di emissione deliberata nell'ambiente o di immissione in commercio in
passato, comprese le emissioni ripetute dello stesso OGM, come l'uso di
fitofarmaci. Rispetto alle emissioni occasionali, le emissioni ripetute
possono con il tempo determinare la permanenza nell'ambiente di un elevato
livello di fondo di OGM.
Se diventano disponibili nuove informazioni sull'OGM e sui suoi effetti
sulla salute umana o sull'ambiente, può essere necessario riconsiderare la
valutazione del rischio ambientale al fine di:
- determinare se il rischio è cambiato,
- determinare se è necessario modificare di conseguenza la gestione del
rischio.
Qualora siano disponibili nuove informazioni, a prescindere dalla necessità
o meno di adottare misure immediate, può essere necessaria una nuova
valutazione del rischio ambientale per stabilire se occorre modificare le
condizioni di autorizzazione all'emissione o all'immissione in commercio
dell'OGM o adeguare le misure di gestione del rischio (cfr. anche capitolo
6). Le nuove informazioni possono provenire dalla ricerca, dai piani di
monitoraggio o da esperienze pertinenti di diversa origine.
Esiste uno stretto legame tra valutazione del rischio ambientale e
monitoraggio. La valutazione del rischio ambientale costituisce la base dei
piani di monitoraggio, che si concentrano sugli effetti (negativi) sulla
salute umana e sull'ambiente. I requisiti dei piani di monitoraggio sono
differenti a seconda che si tratti di un'emissione deliberata (parte B in
linea con le corrispondenti parti dell'allegato III) o di un'immissione in
commercio di OGM (parte C in linea con l'allegato VII). Anche il
monitoraggio previsto nella parte C (compresa la sorveglianza generale) può
svolgere un ruolo importante, fornendo informazioni sugli effetti a lungo
termine (potenzialmente negativi) degli OGM. I risultati del monitoraggio
possono confermare la valutazione del rischio ambientale o portare a una
sua revisione.
- La valutazione del rischio ambientale deve altresì includere per
principio generale un'analisi degli "effetti cumulativi a lungo termine"
pertinenti per l'emissione e l'immissione in commercio. Per "effetti
cumulativi a lungo termine" si intendono tutti gli effetti che le
autorizzazioni hanno, cumulativamente, sulla salute umana e sull'ambiente,
fra l'altro sulla flora e sulla fauna, sulla fertilità del suolo, sulla
capacità del suolo di degradare materiale organico, sulla catena
alimentare, animale o umana, sulla diversità biologica, sulla salute
animale e sui problemi relativi alla resistenza agli antibiotici.
Nel considerare i potenziali effetti cumulativi a lungo termine, la
valutazione del rischio ambientale deve tener conto dei seguenti elementi:
- interazioni a lungo termine fra l'OGM e l'ambiente ricevente,
- caratteristiche di un OGM che assumono importanza a lungo termine,
- ripetute emissioni deliberate o immissioni in commercio per un lungo periodo,
- precedenti emissioni deliberate o immissioni in commercio di OGM.
Potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni, soprattutto sugli
effetti a lungo termine (ad esempio, resistenza multipla agli erbicidi) ed
occorre condurre apposite ricerche, anche nell'ambito dei piani di
monitoraggio, che possono fornire dati utili a valutare gli effetti
cumulativi a lungo termine. Al riguardo si raccomanda l'adozione di linee
guida più dettagliate.
4. METODOLOGIA
4.1. Caratteristiche degli OGM e delle emissioni
La valutazione del rischio ambientale deve tener conto dei dettagli tecnici
e scientifici pertinenti relativi alle caratteristiche dei seguenti
elementi:
- l'organismo o gli organismi riceventi/parentali,
- le modificazioni genetiche, nel senso di un'inclusione o di una
soppressione di materiale genetico, e le informazioni pertinenti sul
vettore e sul donatore,
- l'OGM,
- l'emissione o l'uso previsti, inclusa la loro portata,
- l'ambiente che ne è il potenziale destinatario, e
- l'interazione tra di essi.
Ai fini della valutazione del rischio possono risultare utili anche
informazioni tratte da emissioni di organismi analoghi e organismi con
tratti analoghi, nonché alle loro interazioni con ambienti analoghi.
Prima dell'emissione deliberata di un OGM o di una combinazione di OGM ai
sensi della parte B o dell'immissione in commercio ai sensi della parte C
della direttiva, occorre presentare all'autorità competente dello Stato
membro in cui avverrà la prima emissione o immissione in commercio una
notifica contenente le informazioni previste dagli allegati IIIA o IIIB
della direttiva (informazioni concernenti l'OGM, l'organismo donatore,
l'organismo ricevente, il vettore, le condizioni dell'emissione deliberata,
l'ambiente ricevente, le interazioni tra gli OGM e l'ambiente, il
monitoraggio degli OGM).
Le notifiche devono essere accompagnate da un fascicolo di informazioni
tecniche, contenente una valutazione completa del rischio ambientale a
norma degli articoli 6, paragrafo 2 e 13, paragrafo 2 della direttiva; il
livello di precisione richiesto per ciascun aspetto dipende dalla sua
importanza nella valutazione. I notificanti devono indicare i riferimenti
bibliografici e i metodi utilizzati.
Le informazioni richieste dagli allegati IIIA e IIIB della direttiva e
concernenti l'organismo ricevente, l'organismo donatore, il vettore, la
modificazione genetica e l'OGM sono indipendenti dall'ambiente e dalle
condizioni in cui deve svolgersi l'emissione sperimentale o l'immissione in
commercio dell'OGM. Queste informazioni servono ad identificare le
potenziali caratteristiche nocive (rischi potenziali) dell'OGM. Le
conoscenze e l'esperienza acquisite in occasione di precedenti emissioni
dell'OGM o di OGM simili possono fornire preziose informazioni sui rischi
potenziali dell'emissione in questione.
Le informazioni richieste dagli allegati IIIA e IIIB della direttiva e
concernenti l'emissione prevista, l'ambiente ricevente e le reciproche
interazioni riguardano lo specifico ambiente in cui l'OGM sarà emesso e le
condizioni di emissione, compresa la portata dell'emissione. Le
informazioni serviranno a determinare in quale misura l'OGM presenti
caratteristiche potenzialmente nocive.
4.2. Le fasi dell'analisi della valutazione del rischio ambientale
Per elaborare le conclusioni della valutazione del rischio ambientale di
cui agli articoli 4, 6, 7 e 13 della direttiva 2001/18/CE è indispensabile
considerare i seguenti aspetti, che corrispondono alle fasi principali
della valutazione:
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Per "rischio potenziale" (hazard) si intende la capacità di un organismo di
provocare danni o effetti negativi sulla salute umana e/o sull'ambiente
(caratteristica nociva).
Il "rischio" (risk) è una combinazione dell'entità e della probabilità
delle conseguenze di un rischio potenziale.
4.2.1. Fase 1: Identificazione delle caratteristiche che possono causare
effetti negativi
Occorre individuare tutte le caratteristiche degli OGM connesse alla
modificazione genetica che possono provocare effetti negativi sulla salute
umana o sull'ambiente.
Il confronto delle caratteristiche di uno o più OGM con quelle
dell'organismo non modificato, in condizioni comparabili di emissioni o
uso, aiuterà ad identificare i potenziali effetti negativi particolari
prodotti dalla modificazione genetica nell'OGM. Non bisogna minimizzare un
potenziale effetto negativo perché ritenuto improbabile il suo verificarsi.
I potenziali effetti negativi degli OGM variano caso per caso e possono
comprendere:
- patologie umane, inclusi gli effetti tossici o allergenici,
- patologie animali o vegetali, inclusi gli effetti tossici ed
eventualmente gli effetti allergenici,
- effetti sulla dinamica delle popolazioni delle varie specie all'interno
dell'ambiente ricevente e sulla diversità genetica di ciascuna di tali
popolazioni,
- suscettibilità alterata agli agenti patogeni tale da facilitare la
diffusione di malattie infettive e/o creare nuovi organismi di riserva o
vettori,
- ripercussioni negative sui trattamenti profilattici o terapeutici,
medici, veterinari o fitosanitari, per esempio a causa del trasferimento di
geni che conferiscono resistenza agli antibiotici utilizzati in medicina e
veterinaria,
- effetti a livello biogeochimico (cicli biogeochimici), in particolare
riciclaggio del carbonio e dell'azoto mediante cambiamenti nella
decomposizione nel suolo di materiale organico.
Gli allegati IIIA e IIIB della direttiva 2001/18/CE riportano alcuni esempi
dei potenziali effetti negativi sopra menzionati.
La maggior parte dei rischi potenziali (hazards) identificabili
(caratteristiche nocive) capaci di produrre effetti negativi è collegata al
gene o ai geni introdotti deliberatamente nell'OGM e alle corrispondenti
proteine espresse da questi geni. Il metodo usato per creare i transgeni e
la localizzazione della costruzione nel genoma dell'OGM in cui vengono
introdotti i transgeni possono provocare altri effetti negativi, come gli
effetti pleiotropici. In caso di trasferimento di più transgeni ad uno
stesso organismo ricevente o in caso di trasferimento di un transgene ad un
OGM, occorre tener conto della potenziale interazione dei vari transgeni e
considerare potenziali effetti epigenetici o regolatori.
Se è importante definire il rischio potenziale (hazard) nel modo più
rigoroso possibile, in molti casi è utile prendere in considerazione i
rischi menzionati nelle rubriche di seguito riportate e indicare quindi lo
specifico rischio potenziale identificato ai fini della valutazione del
rischio ambientale (ad esempio se in un caso specifico viene messa in
evidenza la possibilità di effetti negativi sulla salute umana, come
allergenicità e tossigenicità, questi devono essere considerati
separatamente nella valutazione del rischio ambientale).
Se un OGM presenta un rischio potenziale (hazard), questo rischio è sempre
presente e può essere considerato una proprietà intrinseca dell'organismo.
I rischi potenziali possono provocare con un certo grado di probabilità
(fase 3) conseguenze (negative), la cui entità può essere differente (fase
2). Nella fase conclusiva occorre riassumere i singoli rischi potenziali
dell'OGM.
Tuttavia in questa fase della valutazione del rischio ambientale è
sufficiente considerare i rischi potenziali introdotti dalla modificazione
genetica che possono provocare effetti negativi. La fase 1 fornisce una
base scientifica per le fasi successive della valutazione. Sin da questa
fase è essenziale individuare per ciascun rischio potenziale il livello
specifico di incertezza scientifica in modo da tenerne conto nelle fasi
successive.
Effetti negativi possono essere provocati, direttamente o indirettamente,
da meccanismi quali:
- La diffusione di OGM nell'ambiente
Occorre mostrare le modalità di diffusione dell'OGM o del rischio
potenziale nell'ambiente (ad esempio tossicità umana: inalazione di
microrganismi tossici o proteine tossiche).
La capacità di diffusione dell'OGM nell'ambiente dipende da vari fattori,
tra cui:
- la capacità di adattamento biologico (OGM concepiti per ottenere
prestazioni migliori nell'ambiente considerato grazie all'espressione di
caratteristiche che aumentano la competitività negli ambienti naturali o a
variazioni qualitative e quantitative nella composizione degli ingredienti,
o OGM con resistenza alla selezione naturale come malattie o stress
abiotico, tipo calore, freddo, salinità o produzione di sostanze
antimicrobiche nei microrganismi),
- le condizioni in cui avviene l'emissione deliberata o l'immissione in
commercio (in particolare la superficie in cui ha luogo l'emissione e la
portata di quest'ultima, cioè il numero di OGM emessi),
- la probabilità di un'emissione deliberata o di un'immissione in commercio
o di emissioni accidentali nell'ambiente (ad esempio, gli OGM destinati
alla trasformazione),
- le modalità di dispersione del materiale riproduttivo (ad esempio semi,
spore ecc.), ad opera del vento, dell'acqua, degli animali, ecc.,
- fattori ambientali specifici (propri di un sito o di una regione): per
una valutazione sito per sito o regione per regione può essere utile
classificare i dati per categorie di habitat, che riflettono aspetti
dell'ambiente ricevente importanti per gli OGM (ad esempio dati botanici
sulla presenza di piante selvatiche sessualmente compatibili con le piante
geneticamente modificate nei differenti habitat agricoli e naturali
europei).
Occorre inoltre valutare il probabile periodo di sopravvivenza di un
singolo OGM o di un certo numero di OGM di una determinata specie e la
facilità di diffusione ed insediamento in differenti habitat, tenendo
presenti le strutture riproduttive, di sopravvivenza e latenza, come ad
esempio:
- per le piante: la vitalità di polline, semi e strutture vegetative,
- per i microrganismi: la vitalità delle spore come strutture di
sopravvivenza, o la capacità dei microrganismi di passare ad uno stato
vitale ma non coltivabile.
La capacità complessiva di diffusione può variare notevolmente a seconda
della specie, della modificazione genetica e dell'ambiente ricevente (ad
esempio: coltivazione di piante nel deserto o allevamento di pesci in mare).
- Il trasferimento del materiale genetico introdotto ad altri organismi o
allo stesso organismo, geneticamente modificato o meno
Un rischio potenziale può produrre effetti negativi attraverso il
trasferimento genico in seno alla stessa specie o ad altre specie
(trasferimento verticale e orizzontale). La velocità e l'importanza del
trasferimento genico ad altre specie (di solito sessualmente compatibili
nel caso degli organismi superiori) dipende ad esempio dai seguenti fattori:
- caratteristiche riproduttive dell'OGM, comprese le sequenze modificate,
- condizioni di emissione e fattori ambientali specifici, come il clima (ad
esempio il vento),
- differenze nella biologia riproduttiva,
- pratiche agricole,
- esistenza di individui compatibili per un eventuale incrocio,
- vettori di trasporto e di impollinazione (ad esempio insetti o uccelli, o
animali in genere),
- esistenza di organismi ospiti per i parassiti.
La comparsa di specifici effetti negativi attraverso il trasferimento
genico può essere collegata al numero di OGM emessi. Anche in termini
proporzionali, la capacità di trasferimento genico da grandi appezzamenti
di piante transgeniche può essere totalmente differente rispetto a quella
di parcelle più piccole. È molto importante disporre di informazioni
quantitative e qualitative sull'esistenza di individui compatibili per un
eventuale incrocio o di potenziali organismi riceventi (nel caso delle
piante, ad una distanza ragionevole).
Nel caso delle piante superiori e degli animali, occorre distinguere i
trasferimenti genici alla stessa specie e quelli a specie imparentate (più
o meno strettamente) o non imparentate.
Nel caso dei microrganismi il trasferimento genico orizzontale svolge un
ruolo più importante. Alcuni tipi di materiale genetico possono facilmente
trasferirsi tra organismi più strettamente imparentati (ad esempio
trasferimento mediante plasmidi o batteriofagi). Il tasso di crescita
potenzialmente rapido dei microrganismi può consentire un trasferimento
genico a livelli relativamente più elevati rispetto agli organismi
superiori.
Il trasferimento di transgeni può dar luogo dopo qualche tempo ad una
popolazione mista di OGM o a varie combinazioni gene-pianta, che a loro
volta possono originare un sistema complesso di effetti negativi,
soprattutto a lungo termine. La complessità sarà tanto maggiore quanto
maggiore è la quantità di materiale transgenico trasferita a una
determinata popolazione (ad esempio accumulo di geni).
In alcuni casi, il metodo di modificazione genetica può influire sulla
capacità di trasferimento genico, ad esempio nel caso di plasmidi o vettori
virali che non si integrano nei cromosomi dell'ospite. Il metodo di
modificazione genetica può anche ridurre la capacità di trasferimento
genico (ad esempio trasformazione del cloroplasto).
Il trasferimento genico può determinare la persistenza del materiale
genetico introdotto in popolazioni naturali. La capacità di trasferimento
genico di un OGM non implica necessariamente un rischio intrinseco o
un'alterazione della capacità di sopravvivere, insediarsi o provocare
effetti negativi. Le conseguenze dipenderanno dal materiale genetico
introdotto, dalla specie e dall'ambiente ricevente, compresi i potenziali
organismi riceventi.
- Instabilità fenotipica e genetica
Occorre valutare la misura in cui la stabilità/instabilità genetica può
incidere sulla stabilità/instabilità fenotipica e determinare un rischio
potenziale. In alcuni casi l'instabilità della modificazione genetica può
determinare il ritorno al fenotipo selvatico. Bisogna considerare altri
casi, come ad esempio:
- quando in una linea di piante transgeniche che contiene più di un
transgene il successivo processo di segregazione determina una suddivisione
dei vari transgeni tra la progenie, possono derivarne piante contenenti un
minor numero di transgeni ma nuovi fenotipi,
- quando, per effetto dell'instabilità (dovuta a sua volta alla costruzione
della specifica mutazione) mutanti attenuati possono tornare ad essere
virulenti,
- quando la duplicazione dei transgeni dà luogo a silenziamento genico,
- quando il numero di copie è molto elevato,
- quando il reinserimento di elementi trasponibili dà luogo a nuovi
fenotipi, a causa dell'inattivazione del transgene per effetto
dell'inserimento di elementi genetici mobili,
- quando il livello di espressione del transgene è elevato (ad esempio
un'espressione molto ridotta di una sostanza tossica), l'instabilità
genetica dell'elemento o degli elementi regolatori può tradursi in una
maggiore espressione del transgene.
L'instabilità fenotipica può derivare dall'interazione con l'ambiente
durante la coltivazione, e pertanto la valutazione del rischio ambientale
deve tener conto degli effetti dei fattori ambientali ed agronomici
sull'espressione dei transgeni.
Se l'espressione del transgene è limitata ad una certa parte dell'OGM (ad
esempio un determinato tessuto vegetale) l'instabilità degli elementi
regolatori può portare all'espressione del transgene nell'intero organismo.
Sotto questo profilo, i segnali regolatori (come ad esempio i promotori)
svolgono un ruolo molto importante, che va tenuto presente.
Occorre inoltre tener conto dell'espressione del transgene in una
determinata fase del ciclo di vita dell'organismo, o in particolari
condizioni ambientali.
È possibile che nell'OGM siano stati introdotti specifici transgeni della
sterilità, in modo da renderlo sterile (ad esempio per evitare il
trasferimento e la diffusione di alcuni transgeni). L'instabilità dei
transgeni della sterilità può riattivare la fertilità della pianta,
consentendo la diffusione dei transgeni, con possibili effetti negativi.
La stabilità dei vari transgeni sia nell'OGM primario sia nella sua
progenie è importante soprattutto per gli effetti a lungo termine.
- Interazioni con altri organismi (escluso lo scambio di materiale
genetico/polline)
Occorre analizzare attentamente le possibili interazioni con altri
organismi, compresi altri OGM, tenendo conto della complessità delle
interazioni multitrofiche. Tra le interazioni direttamente capaci di
provocare effetti negativi figurano:
- l'esposizione di persone (ad esempio agricoltori, consumatori),
- l'esposizione di animali,
- la competizione per le risorse naturali come suolo, superficie, acqua, luce,
- lo spostamento delle popolazioni naturali di altri organismi,
- l'emissione di sostanze tossiche,
- i differenti modelli di crescita.
In genere se la modificazione genetica rafforza la capacità di adattamento
biologico l'OGM può invadere nuovi ambienti e sostituire le specie
esistenti. Spesso la comparsa di particolari effetti negativi è
proporzionale alla portata dell'emissione.
- Variazioni nella gestione, incluse eventualmente le pratiche agricole
Occorre valutare l'importanza delle inevitabili variazioni apportate alle
tecniche di gestione a seguito dell'emissione deliberata dell'OGM rispetto
alle tecniche esistenti. Le variazioni possono ad esempio riguardare:
- semina, piantagione, coltivazione, raccolta o trasporto delle colture (ad
esempio piantagione su grandi o piccole superfici), calendario delle
operazioni,
- rotazione delle colture (ad esempio coltivazione della stessa specie
vegetale ogni anno oppure ogni quattro anni),
- lotta contro le malattie e i parassiti (ad esempio tipo e dose di
insetticida per le piante o di antibiotico per gli animali o misure
alternative),
- gestione della resistenza (ad esempio tipo e dose di erbicida per le
piante tolleranti agli erbicidi o nuove forme di lotta biologica mediante
le proteine Bt o impatto dei virus),
- tecniche di isolamento in agricoltura e in acquacoltura (ad esempio
distanze di isolamento delle colture o tipo di isolamento negli allevamenti
ittici),
- pratiche agricole (agricoltura transgenica o non transgenica, compresa
l'agricoltura biologica),
- gestione di sistemi non agricoli (ad esempio distanze di isolamento tra
habitat naturali e piantagioni di OGM).
4.2.2. Fase 2: Valutazione delle potenziali conseguenze di ciascun
eventuale effetto negativo
Occorre valutare l'entità delle conseguenze di ogni potenziale effetto
negativo.
Un elemento importante della valutazione del rischio, oltre alla
probabilità che compaiano le caratteristiche potenzialmente nocive (cfr.
capitolo 4.2.3, fase 3), è l'entità delle conseguenze, che si può definire
come la misura in cui si verificheranno le conseguenze di qualsiasi rischio
potenziale degli OGM oggetto di emissione deliberata o immissione sul
mercato.
L'entità va considerata in relazione alle condizioni di riferimento e può
essere influenzata dai seguenti aspetti:
- costruzione genetica,
- ciascun effetto negativo identificato,
- numero di OGM emessi (portata dell'emissione),
- ambiente in cui è prevista l'emissione dell'OGM o degli OGM,
- condizioni di emissione, comprese le misure di controllo,
- una combinazione di questi fattori.
Per ciascun effetto negativo identificato occorre valutare le conseguenze
su altri organismi, popolazioni, specie o ecosistemi esposti all'OGM. A tal
fine è necessaria una conoscenza approfondita dell'ambiente (ad esempio il
sito o la regione) in cui sarà emesso l'OGM e del metodo di emissione. Le
conseguenze potranno essere "trascurabili" o non significative e limitate
nel tempo o invece "importanti" o significative, con gravi effetti
immediati o con effetti permanenti a lungo termine.
In termini quantitativi l'entità delle conseguenze dovrebbe, ove possibile,
essere descritta con aggettivi come "importante", "moderata", "ridotta" o
"trascurabile". Nei casi in cui non è possibile identificare un effetto
negativo in un determinato ambiente, il rischio associato a tale effetto
negativo può essere qualificato come "trascurabile" o non significativo.
Di seguito sono presentati alcuni esempi di carattere molto generale.
L'intento non è quello di imporre criteri definitivi o esclusivi, ma
semplicemente di indicare i fattori da prendere eventualmente in
considerazione nel valutare le conseguenze.
- Si possono considerare come "conseguenze importanti" le variazioni
significative del numero di appartenenti a una o più specie di altri
organismi, comprese le specie minacciate o avvantaggiate a breve o a lungo
termine. Queste variazioni possono andare dalla riduzione alla completa
scomparsa di una specie, con effetti negativi sul funzionamento
dell'ecosistema e/o di altri ecosistemi collegati. In genere queste
modifiche non sono facilmente reversibili e l'eventuale recupero
dell'ecosistema è molto lento.
- Si possono considerare come "conseguenze moderate" le variazioni
significative della densità di popolazione di altri organismi, che non
portano però alla totale scomparsa di una specie né provocano effetti
significativi su specie minacciate o avvantaggiate. Possono rientrare in
questa categoria transitorie variazioni sostanziali delle popolazioni,
purché reversibili, nonché gli effetti a lungo termine, a condizione che
non incidano gravemente sul funzionamento dell'ecosistema.
- Si possono considerare come "conseguenze ridotte" le variazioni non
significative della densità di popolazione di altri organismi, che non
provocano la scomparsa totale di alcuna popolazione o specie di altri
organismi e che non incidono negativamente sul funzionamento
dell'ecosistema. I soli organismi eventualmente interessati sono specie non
minacciate o non avvantaggiate a breve o a lungo termine.
- Si possono considerare come "conseguenze trascurabili" i casi in cui non
si verificano variazioni significative in nessuna delle popolazioni
presenti nell'ambiente né nell'ecosistema.
Gli esempi sopra riportati tengono conto dei potenziali effetti negativi
degli OGM sulle popolazioni, ma in alcuni casi può essere più indicato
considerare i possibili effetti su singoli organismi. Un solo rischio
potenziale può avere più di un effetto (negativo), e quindi anche l'entità
dei singoli effetti negativi può essere differente. Lo stesso rischio
potenziale può avere effetti negativi diversi sulla salute umana e sugli
habitat agricoli e naturali.
Le conseguenze potenziali possono essere riassunte in maniera da coprire
tutte le entità ecologiche potenzialmente interessate (ad esempio specie,
popolazioni, livelli trofici, ecosistemi) compresi gli effetti potenziali e
il livello di incertezza.
4.2.3. Fase 3: Valutazione della possibilità del verificarsi di ciascun
potenziale effetto negativo identificato
Il fattore determinante per valutare la possibilità o la probabilità che
compaiano effetti negativi è rappresentato dalle caratteristiche
dell'ambiente in cui l'OGM sarà emesso e dalle modalità di emissione.
Oltre all'entità delle conseguenze (cfr. capitolo 4.2.2, fase 2), un altro
elemento importante della valutazione del rischio è la probabilità che si
verifichino effetti negativi. In questa fase si dovrà dunque valutare la
probabilità che tali effetti si producano realmente. In alcuni casi
bisognerà tener conto sia della probabilità che della frequenza. Come nella
fase 2 (valutazione delle potenziali conseguenze di ciascun eventuale
effetto negativo), per definire la probabilità oltre al rischio potenziale
occorre conoscere il numero di OGM, l'ambiente ricevente e le condizioni di
emissione. Alcuni fattori importanti da tener presenti sono le condizioni
climatiche, geografiche, pedologiche e demografiche e il tipo di flora e di
fauna esistente nel potenziale ambiente ricevente.
Per determinare la capacità di sopravvivenza è opportuno valutare la
proporzione di OGM capaci di sopravvivere indipendentemente dalle misure di
gestione del rischio previste per l'emissione deliberata o l'immissione in
commercio. Se esiste la probabilità di trasferimenti genici, bisogna
considerare il probabile numero di tali eventi o l'importanza del fenomeno.
Se l'OGM presenta caratteristiche patogene o tossiche, occorre determinare
la proporzione di organismi bersaglio presenti nell'ambiente che potrebbero
essere interessati.
La probabilità che un effetto si produca dipende anche dalle specifiche
misure di gestione del rischio adottate, che possono impedire il
verificarsi del rischio (ad esempio quando la dispersione del polline è
impossibile a causa della distruzione delle infiorescenze).
Spesso, per ciascun effetto negativo identificato, la probabilità delle
conseguenze non è valutabile in termini quantitativi, ma può essere
espressa con aggettivi come "importante", "moderata", "ridotta" o
"trascurabile".
Gli esempi sopra riportati tengono conto dei potenziali effetti negativi
degli OGM sulle popolazioni, ma in alcuni casi può essere più indicato
considerare i possibili effetti su singoli organismi. Un solo rischio
potenziale può avere più di un effetto (negativo) e quindi anche la
probabilità di singoli effetti negativi può essere differente. Lo stesso
rischio potenziale può avere effetti negativi diversi sulla salute umana e
sugli habitat agricoli e naturali.
La probabilità può essere riassunta in maniera da coprire tutte le entità
ecologiche potenzialmente interessate (ad esempio specie, popolazioni,
livelli trofici, ecosistemi), comprese le misure relative agli effetti
potenziali e al livello di incertezza.
4.2.4. Fase 4: Stima del rischio collegato a ciascuna caratteristica
identificata dell'OGM o degli OGM
Nella misura del possibile, compatibilmente con le conoscenze scientifiche,
occorre procedere ad una stima del rischio per la salute umana o per
l'ambiente rappresentato da ogni caratteristica individuata dell'OGM avente
il potenziale di provocare effetti negativi, combinando la probabilità che
l'effetto negativo si verifichi e l'entità delle eventuali conseguenze.
In base alle conclusioni raggiunte nelle fasi 2 e 3, si deve effettuare una
stima del rischio di effetti negativi per ciascuna caratteristica
identificata nella fase 1. Ancora una volta è improbabile che si riesca ad
effettuare una valutazione quantitativa. Nella stima di ciascun rischio
potenziale occorre tener conto dei seguenti elementi:
- entità delle conseguenze ("importanti", "moderate", "ridotte" o
"trascurabili"),
- probabilità degli effetti negativi ("importanti", "moderati", "ridotti" o
"trascurabili"),
- se un rischio potenziale comporta più di un effetto negativo, l'entità e
la probabilità di ciascun effetto negativo.
Ogni OGM deve essere considerato individualmente. Qualsiasi tentativo
generale di quantificare quanto descritto in precedenza deve essere
effettuato con estrema prudenza. Ad esempio, se un effetto negativo è
suscettibile di produrre conseguenze molto importanti ma la probabilità che
si verifichi è trascurabile, la valutazione dei rischi può fornire una
serie di risultati, che vanno dal rischio elevato fino al rischio
trascurabile. Il risultato dipende dalle specifiche circostanze e dalla
ponderazione di determinati fattori da parte del notificante, che dovranno
essere chiaramente indicati e motivati nella registrazione della
valutazione del rischio ambientale.
Occorre descrivere l'incertezza complessiva associata a ciascun rischio
individuato, allegando possibilmente la documentazione riguardante:
- le ipotesi e le estrapolazioni effettuate ai vari livelli durante la
valutazione del rischio ambientale,
- le diverse valutazioni e i vari pareri scientifici,
- le incertezze,
- i limiti accertati delle misure di attenuazione,
- le conclusioni ricavabili dai dati.
Anche se la valutazione del rischio ambientale deve tendenzialmente
produrre risultati quantificabili, è probabile che numerosi risultati siano
di natura qualitativa. È tuttavia necessario, ogniqualvolta possibile, che
la valutazione del rischio ambientale dia risultati che malgrado la loro
natura qualitativa siano confrontabili (ad esempio rispetto ad un organismo
non geneticamente modificato).
4.2.5. Fase 5: Applicazione di strategie di gestione dei rischi derivanti
dall'emissione deliberata nell'ambiente o dalla immissione in commercio di
OGM
La valutazione del rischio può identificare rischi che necessitano misure
di gestione e si deve inoltre definire una strategia di gestione del
rischio.
A fini preventivi, prima di applicare misure di gestione del rischio
occorre prendere in considerazione la possibilità di modificare le
condizioni di emissione, preferibilmente finché il rischio è trascurabile.
Ad esempio gli elementi genetici che possono causare effetti negativi o non
sono definibili dovrebbero essere esclusi dal processo di costruzione
genica. Se ciò non è possibile, questi elementi genetici vanno
preferibilmente rimossi dall'OGM in una fase successiva, prima
dell'emissione deliberata o dell'immissione in commercio.
Ciò deve essere effettuato nelle fasi 1-4. La gestione del rischio deve
controllare un rischio già identificato e coprire le incertezze. Le misure
precauzionali devono essere proporzionate al livello di rischio e al
livello di incertezza. Se in una fase successiva si dispone di nuovi dati
pertinenti, la gestione del rischio deve essere adattata di conseguenza.
Le misure di gestione devono essere chiaramente finalizzate alla riduzione
del rischio. Così, se esiste il rischio che un gene tossico per gli insetti
inserito in una specie coltivata sia trasferito a specie vegetali
imparentate, le misure di controllo possono comprendere l'isolamento
spaziale o temporale rispetto a queste specie o eventualmente lo
spostamento del luogo di emissione in una zona in cui l'esposizione a quel
determinato rischio (ad esempio una certa specie vegetale) non si verifichi.
Le strategie di gestione possono prevedere varie misure di isolamento in
ciascuna fase della manipolazione e dell'uso di OGM, tra cui metodi di
isolamento riproduttivo, barriere fisiche o biologiche, la pulizia di
macchine o contenitori che sono stati a contatto con gli OGM, ecc.
Le tecniche concrete di gestione del rischio dipenderanno dai seguenti fattori:
- uso dell'OGM (tipo e portata dell'emissione deliberata o dell'immissione
in commercio),
- tipo di OGM (ad esempio, microrganismi geneticamente modificati, piante
superiori annuali, piante superiori o animali con un ciclo di vita più
lungo, modificazione singola o multipla, esistenza di uno o più tipi di
OGM),
- tipo generale di habitat (ad esempio stato biogeochimico, clima,
disponibilità di individui compatibili per incroci in seno alla stessa
specie o tra specie diverse, centri di origine, collegamento tra differenti
habitat),
- tipo di habitat agricolo (ad esempio agricoltura, silvicoltura,
acquacoltura, zone rurali, dimensioni del sito, numero di OGM differenti),
- tipo di habitat naturale (ad esempio status di zona protetta).
Occorre descrivere chiaramente quali sono le implicazioni delle misure di
gestione del rischio, indicando i necessari adattamenti degli esperimenti,
delle condizioni di immissione in commercio ecc. e la riduzione del rischio
che si prevede di ottenere.
4.2.6. Fase 6: Determinazione del rischio generale dell'OGM o degli OGM
Occorre procedere alla valutazione del rischio generale dell'OGM o degli
OGM tenendo conto delle strategie di gestione del rischio proposte.
Sulla base della fase 4 ed eventualmente della fase 5, occorre effettuare
una valutazione finale del rischio complessivo, compresa l'entità e la
probabilità degli effetti negativi dell'OGM, considerando la combinazione
dei rischi legati a ciascun effetto negativo, compresi gli effetti
cumulativi derivanti da altri OGM. La valutazione finale deve fornire una
sintesi dei rischi complessivi derivanti dall'emissione deliberata o
dall'immissione in commercio e del livello generale di incertezza.
5. CONCLUSIONI SUL POTENZIALE IMPATTO AMBIENTALE DELL'EMISSIONE O
DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI OGM
Sulla base della valutazione del rischio ambientale effettuata tenendo
conto dei principi e della metodologia descritti ai capitoli 3 e 4, ove
opportuno devono essere inserite nelle notifiche le informazioni previste
nei punti D1 o D2 dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE, al fine di
contribuire all'elaborazione di conclusioni sul potenziale impatto
ambientale dell'emissione o dell'immissione in commercio di OGM.
I futuri sviluppi, soprattutto per gli OGM diversi dalle piante, potranno
fornire ulteriori orientamenti sulle informazioni da inserire nelle
notifiche.
6. RIESAME E ADEGUAMENTO
6.1. Riesame e adeguamento di una valutazione del rischio ambientale
La valutazione del rischio ambientale non deve essere considerata come
qualcosa di statico, ma deve essere periodicamente riesaminata e aggiornata
o eventualmente modificata per tenere conto di nuove informazioni (ai sensi
degli articoli 8 o 20 della direttiva 2001/18/CE). Il riesame deve
comprendere un'analisi dell'efficacia, dell'efficienza e dell'accuratezza
della valutazione del rischio ambientale e delle misure di gestione del
rischio, tenendo conto dei dati ottenuti da ricerche, da altre emissioni
deliberate e dal monitoraggio. Queste caratteristiche dipenderanno anche
dal livello di incertezza stabilito dalla valutazione del rischio
ambientale.
A seguito di ciascun riesame si dovrà procedere, a seconda dei casi,
all'adeguamento o all'aggiornamento della valutazione e della gestione del
rischio.
6.2. Riesame e adeguamento delle note orientative per la valutazione del
rischio ambientale
La futura evoluzione delle modificazioni genetiche potrà rendere necessario
l'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato II della direttiva e delle
presenti note orientative. Quando la Comunità avrà acquisito una
sufficiente esperienza in materia di notifiche per l'emissione dei singoli
OGM, sarà possibile diversificare ulteriormente le informazioni richieste
per i vari tipi di OGM (ad esempio organismi unicellulari, pesci o insetti)
o per usi particolari, come lo sviluppo di vaccini (allegato III, paragrafo
4).
Il riesame e l'adeguamento delle note orientative per la valutazione del
rischio ambientale dovranno eventualmente tener conto delle esigenze di
adeguamento al progresso tecnico e della necessità di elaborare nuove linee
guida, sulla base dell'esperienza - ove sufficiente - acquisita
nell'emissione di alcuni tipi di OGM in determinati ecosistemi, secondo i
criteri stabiliti nell'allegato V della direttiva (articolo 7, paragrafo
1), nonché dell'esperienza e delle prove scientifiche in materia di
sicurezza dell'immissione in commercio di determinati OGM per la salute
umana e per l'ambiente (articolo 16, paragrafo 2).
(1) Il testo in corsivo è tratto direttamente dall'allegato II della
direttiva 2001/18/CE.
tratto dal documento originale CE