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TAR annulla il forno elettrico



Vi invio un estratto della sentenza del TAR Liguria con cui viene annullato
parte dell'accordo di programma per la dismisisone dell'area a caldo di
Cornigliano (Genova).


Fondato si rivela il 4 motivo del ricorso col quale si denuncia la
violazione dell'art. 4, commi 8.9 10 legge 426/9.12.98 nella parte in cui
dispone, onde favorire  il risanamento ambientale e lo sviluppo delle
attività produttive nell'area industriale e portuale di Genova, la chiusura
delle lavorazioni siderurgiche a caldo nell'ex acciaieria di Cornigliano.
...
Secondo i ricorrenti. la previsione inserita nell'accordo di programma di
chiusura dell'attività siderurgica "a ciclo integrale", violerebbe le
disposizioni normative invocate in quanto lascerebbe intatta la possibilità
per la Soc. ILVA di continuare a produrre acciaio col sistema del ciclo a
caldo mediante l'utilizzazione di un forno elettrico, sistema che seppur di
minor impatto ambientale rispetto al procedimento del ciclo integrale,
tuttavia non porterebbe sensibili benefici per il risanamento delle aree in
questione.
L'obiezione appare decisamente condivisibile.
In effetit, è noto che gli acciai (comuni, speciali e legati) si dividono
nelle due classi di prodotti lamitati a freddo e prodotti laminati a caldo,
ottenuti, questi ultimi, dalla lavoraizone con ciclo produttivo della
laminazione a caldo. Il ciclo a caldo, a sua volta, include sia impianti a
ciclo integrale - secondo la sequenza "cokeria, agglomerato, altoforno,
ghisa e colata continua" sia impianti non a ciclo integrale come i forni
elettrici che utilizzano come carica, non materie prime, ma rottame e pre -
ridotti, considerati già semilavorati - e colate continue. Il ciclo a caldo
infatti si estende alle lavorazioni a caldo di semiprodotti, in acciaio
solido, laminati ad alta temperatura.
....
E che le norme assunte violate  dai ricorrenti abbiano inteso riferirsi a
tutti i tipi di lavorazione a caldo lo si desume dal testo letterale delel
stesse, laddove si afferma che le attività produttive nell'area industriale
e portuale di Genova per essere compatibili con la normativa sulla tutela
ambientale devono essere "diverse dal ciclo produttivo siderugico della
laminazione a caldo", cioè a dire da qualsiasi tipo di lavorazione a caldo
(art. 4, comma  9 prima parte l.426/98).
Non solo ma l'Autorità Portuale di Genova è incaricata di realizzare
programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano
nella sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di
concessione derivante "dalla chiususra delle lavorazioni siderurgiche a
caldo (art. 4, comma 9, seconda parte). Inoltre l'accordo di programma deve
prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito
"della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo", nonchè, entro
tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento "delle
lavorazioni a freddo".
Comesi vede, mai il legislatore ha pronunciato la locuzione "ciclo
integrale". Ha sempre pronunciato le parole "lavorazioni siderurgiche a
caldo" nell'accezione omnicomprensiva di ogni tipologia di lavorazione a
caldo. Tanto è vero che tutte le aree impiegate con le lavorazioni a caldo
dovranno essere dismesse, bonificate e riconvertite per altre attività
ovvero destinate a verde pubblico e servizi per la cittadinanza. Se mai
dovrà essere consolidata l'attività di produzione di acciaio mediante ciclo
di lavorazione a freddo.
.......
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, ...

b) accoglie ambedue i ricorsi nei limiti di cui in motivazione e, per
effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella parte concernente la
dismisisone delle lavoraizoni siderurgiche "a ciclo integrale" nell'ex
acciaieie di Cornigliano;
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Antonio Bruno
vice Presidente del Consiglio Comunale di Genova
Altro Polo -  Sinistra Verde
0339 3442011
bruno@aleph.it
antonio.bruno@katamail.com