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sottomarini nucleari: chi controlla l'inquinamento?



Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (in Suppl. ordinario n. 74, alla
Gazz. Uff. n. 136, del 13 giugno). -- Attuazione delle direttive Euratom
80/836,  84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni
ionizzanti;

                             Art. 104.

              Controllo sulla radioattività ambientale.

  1.   Fermo   restando  quanto  disposto  dall'art.  54,  nonchè  le
competenze  in  materia  delle  regioni,  delle  province  autonome e
dell'ANPA,  il  controllo sulla radioattività ambientale è esercitato
dal  Ministero  dell'ambiente;  il controllo sugli alimenti e bevande
per consumo umano ed animale è esercitato dal Ministero della sanità.
I  Ministeri si danno reciproca informazione sull'esito dei controlli
effettuati.  Il  complesso  dei  controlli  è  articolato  in reti di
sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale.
  2.  La  gestione  delle  reti  uniche  regionali è effettuata dalle
singole  regioni,  secondo le direttive impartite dal Ministero della
sanità e dal Ministero dell'ambiente. Le regioni, per l'effettuazione
dei  prelievi  e  delle  misure,  debbono avvalersi, anche attraverso
forme  consortili  tra  le  regioni stesse, delle strutture pubbliche
idoneamente  attrezzate.  Le direttive dei Ministeri riguardano anche
la   standardizzazione  e  l'intercalibrazione  dei  metodi  e  delle
tecniche di campionamento e misura.
  3.  Le  reti  nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure
effettuati da istituti, enti ed organismi idoneamente attrezzati.
  4.  Per  assicurare l'omogeneità dei criteri di rilevamento e delle
modalità  di  esecuzione  dei  prelievi e delle misure, relativi alle
reti  nazionali  ai  fini  dell'interpretazione  integrata  dei  dati
rilevati, nonchè per gli effetti dell'art. 35 del Trattato istitutivo
della  CEEA,  sono  affidate  all'ANPA  le  funzioni di coordinamento
tecnico.  A  tal  fine l'ANPA, sulla base delle direttive in materia,
emanate dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente:
  --a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi
di  cui  sopra,  riguardanti  la  radioattività dell'atmosfera, delle
acque,  del  suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle altre
matrici  rilevanti,  seguendo le modalità di esecuzione e promuovendo
criteri di normalizzazione e di intercalibrazione;
  --b)  promuove  l'installazione  di  stazioni  di  prelevamento  di
campioni  e  l'effettuazione  delle relative misure di radioattività,
quando ciò sia necessario per il completamento di un'organica rete di
rilevamento  su scala nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi
e risorse, anche finanziarie;
  --c) trasmette, in ottemperanza all'art. 36 del Trattato istitutivo
della CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti effettuati.
  5.  Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ANPA provvede inoltre
alla diffusione dei risultati delle misure effettuate.
  6.  La  rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno ai sensi
della legge 13 maggio 1961, n. 469, concorre autonomamente al sistema
di reti nazionali.




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