[Ecologia] IL "BANDO ATOMICO" PROPOSTO DALLA GOMEZ E' UNA NUCLEAR FREE ZONE GLOBALE



IL "BANDO ATOMICO" PROPOSTO DALLA GOMEZ E' UNA NUCLEAR FREE ZONE 
GLOBALE

di Alfonso Navarra (cell. 340-0736871)

Nel testo di "bando atomico"  (vedi sotto estratto riveduto e 
corretto) elaborato e diffuso il 22 maggio 2017 dalla presidente 
Gomez  per la sessione conclusiva della Conferenza ONU di New York, 
fissata  dal 15 giugno al 7 luglio pv, manca indubbiamente un punto 
fondamentale e lo faceva notare Luigi Mosca all'incontro che abbiamo 
organizzato il 23 maggio alla LOC di Milano: non c'è una chiara 
condanna della MINACCIA DELL'USO DELLE ARMI NUCLEARI.
La deterrenza nucleare in sé, a veder bene, non è additata come 
pericolo inaccettabile perché tutto il ragionamento della proposta 
Convenzione parte dai danni che può provocare la Bomba atomica quando 
viene usata (viola il diritto umanitario, cioè in sostanza il diritto 
che si deve seguire in tempo di guerra), non c'è un accenno alla 
orribile ma concreta possibilità della guerra nucleare per errore, che 
sussiste nel momento stesso in cui si predispone un arsenale atomico in 
funzione "dissuasiva".
Non c'è, allora, un punto di vista dell'Umanità minacciata, ma 
l'approccio è dei SINGOLI STATI, per il quale ciascun firmatario si 
impegna a non fare delle cose, ma può, guarda caso, recedere dal 
Trattato se, ad esempio, valuta che la sua sopravvivenza, anzi 
letteralmente, il suo "interesse supremo" è a rischio.
Quello che viene fuori dal testo mi sembra una Nuclear Free Zone 
globale, che riconosce la legittimità del Trattato di Non 
Proliferazione vigente e si affida alla sua organizzazione per il 
controllo e per le misure di salvaguardia (mentre per le attuali 
quattro NFZ continentali e semicontinentali esiste perlomeno 
un'organizzazione autonoma).
La debolezza culturale che, ad es. con il Seminario di Villar 
Focchiardo, individuammo a suo tempo - l'umanità quale popolo globale 
deve imporre dei limiti alla sovranità degli Stati che non possono 
agire contro il suo diritto alla sopravvivenza -  rischia di portare il 
movimento disarmista mondiale in un pantano: quello di perdere tempo ed 
energie sull'interpretazione autentica di un testo debole, una rete di 
norme piena di buchi da cui gli squali nucleari, imponendo il semplice 
stato di fatto, potranno sfuggire con tutta facilità.
E non si tratta solo del buco, bene individuato e riempito da Luigi 
Mosca, che manca la definizione scientifica di arma nucleare!
La società civile internazionale si sforzerà di sostenere che la 
deterrenza nucleare legittimata dal TNP è da considerarsi fuori legge.
Le potenze nucleari diranno invece che proprio la Convenzione 
antinucleare ribadisce l'autorità del TNP e quindi il loro legittimo 
(al momento) oligopolio atomico nella misura in cui alla cornice stessa 
del TNP si danno (ambiguamente -ndr)  le chiavi del controllo giuridico 
della Convenzione.
Si farà riferimento, in particolare da parte di USA e Russia, alla 
premessa e all'articolo 19 della Convenzione.
La premessa riafferma "l'importanza fondamentale del Trattato sulla 
non proliferazione delle Armi nucleari come pietra angolare della non 
proliferazione nucleare internazionale".
Nell'articolo 19 si ribadisce che "la presente Convenzione non 
pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati Parti nel quadro del 
trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari".
Quale interpretazione prevarrà?
Avanzo una previsione: concettualmente quella della società civile 
(pur con le mani legate dietro la schiena con la rinuncia al diritto 
dell'Umanità a non essere minacciata dalla deterrenza); ma praticamente 
- ed è ciò che più conta - quella delle potenze nucleari, come già oggi 
si verifica con le NFZ.
Come sapete, sono in procinto di partire per la Conferenza di New 
York, in rappresentanza dei “Disarmisti esigenti” (www.
disarmistiesigenti.org), accreditato da WILPF Italia.  Dovrebbero, a 
mio parere, ma aspetto le osservazioni e le proposte di coloro che da 
anni seguono tutto il percorso che ha portato alla speranza di New 
York, essere proposti i seguenti emendamenti, al testo redatto dalla 
Gomez, pur consapevoli che, al momento, vanno oltre la cultura 
"sovranista" imperante all'ONU:
1- il riferimento alla deterrenza nucleare come concezione e sistema 
costituente una minaccia INACCETTABILE per l'Umanità proprio perché non 
può garantirci dallo scoppio di una guerra nucleare non intenzionale;
2- lo stabilire NERO SU BIANCO che sicuramente il detenere, ma anche 
il solo preparare un'arma nucleare, costituisce un CRIMINE CONTRO LA 
PACE E CONTRO L'UMANITA' (nel senso culturale nuovo di attentato alla 
sopravvivenza della specie umana: ma disgraziatamente non esiste la 
fattispecie giuridica di attentato alla sopravvivenza – ed alla dignità 
(sto studiando un appello No Cyborg) - della specie umana in quanto 
tale);
3- il TNP è riconosciuto nel suo obiettivo se si dà una scadenza nella 
sua attuazione del disarmo nucleare: diciamo 20 anni, magari con 
immediato passaggio intermedio allo stadio della "deterrenza 
sufficiente", tipo quella messa in atto dalla Cina. 
4- gli Stati firmatari si impegnano a studiare delle SANZIONI contro 
gli Stati che, firmatari o meno, non provvedessero a muoversi in 
direzione del dissolvimento della deterrenza con la logica eliminazione 
delle armi nucleari.
  

 
"Draft Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons", documento 
A/CONF.229/2017/CRP.1. (estratto. Per scaricare l'originale: http://www.
icanw.org/wp-content/uploads/2017/05/DraftTreaty.pdf )

Gli Stati parte della presente Convenzione
(...)
Basandosi sui principi e le regole del diritto umanitario 
internazionale,
soprattutto il principio che non c'è per le parti di un conflitto 
armato il diritto a scegliere mezzi illimitati, che prescindano ad 
esempio dal danno all'ambiente naturale che può essere procurato, sino 
a pregiudicare la salute o la sopravvivenza della popolazione;
Dichiarando che qualsiasi uso di armi nucleari sarebbe contrario alle 
regole di Diritto internazionale applicabili nei conflitti armati e in 
particolare ai principi e alle regole del diritto umanitario;
(...)
Tenendo presente che il divieto di armi nucleari sarebbe un 
importante contributo al disarmo nucleare globale;
Sottolineando la necessità urgente di ottenere ulteriori misure 
efficaci di disarmo nucleare per facilitare l'eliminazione dagli 
arsenali nazionali delle armi nucleari;
(...)
Riaffermando l'importanza fondamentale del Trattato sulla non 
proliferazione delle Armi nucleari come pietra angolare della non 
proliferazione nucleare internazionale;
(...)
Sottolineando il ruolo della coscienza pubblica nell'avanzamento dei 
principi di umanità, come dimostrano gli sforzi intrapresi per 
l'eliminazione totale delle armi nucleari da parte di numerose ONG e 
dagli hibakusha;
hanno convenuto su quanto segue:
Articolo 1 - Obblighi generali
1. Ciascuno Stato Parte in nessun caso dovrà mai:
A) sviluppare, produrre, altrimenti acquisire, possedere o depositare 
armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi;
(B) trasferire direttamente o indirettamente a qualsiasi destinatario 
armi nucleari o altri esplosivi nucleari, nè dispositivi collegati al 
loro controllo;
(C) Ricevere direttamente o indirettamente il trasferimento o il 
controllo di armi nucleari o di altri Dispositivi nucleari esplosivi;
D) Usare armi nucleari;
E) eseguire qualsiasi esplosione di prova di armi nucleari o qualsiasi 
altra esplosione nucleare;
(F) Assistere, incoraggiare o indurre, in qualsiasi modo, chiunque a 
impegnarsi in qualsiasi attività vietata a norma della presente 
Convenzione;
(G) richiedere o ricevere assistenza in qualsiasi modo da chiunque per 
impegnarsi in qualsiasi attività vietata a norma della presente 
Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte si impegna a vietare e impedire nel proprio 
territorio o in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o controllo:
A) qualsiasi installazione o diffusione di armi nucleari o di altri 
Dispositivi nucleari esplosivi;
(B) qualsiasi esplosione di prova di armi nucleari o qualsiasi altra 
esplosione nucleare.

Articolo 2 - Dichiarazioni
1. Ciascuno Stato Parte sottopone al Segretario Generale delle Nazioni 
Unite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
Convenzione, una dichiarazione che attesti se ha prodotto, posseduto o 
altrimenti acquisito Armi o altri dispositivi nucleari esplosivi dopo 
il 5 dicembre 2001.
2. Il segretario generale delle Nazioni Unite trasmette tutte queste 
dichiarazioni ricevute agli Stati parte.
Articolo 3 - Misure di salvaguardia
Ciascuno Stato Parte si impegna ad accettare salvaguardie, al fine di 
prevenire la Diversione dell'energia nucleare da usi pacifici alle armi 
nucleari o ad altri Dispositivi nucleari esplosivi, come previsto 
nell'allegato della presente Convenzione.

Articolo 4 - Misure per gli Stati che hanno eliminato le loro armi 
nucleari
1. Ciascuno Stato Parte che ha fabbricato, posseduto o altrimenti 
acquisito armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari dopo il 
5 dicembre 2001, eliminando del tutto tali armi o dispositivi esplosivi 
prima dell'entrata in vigore della Convenzione stessa, si impegna a 
cooperare con l 'Agenzia internazionale per l' energia atomica ai fini 
di verifica della completezza del suo inventario di materiale nucleare 
e di installazioni nucleari.
(...)

Articolo 5 (riassunto) - Misure per situazioni non contemplate 
dall'articolo 4
Proposte di ulteriori misure efficaci relative al disarmo nucleare, 
tra cui
Disposizioni per l'eliminazione verificata e irreversibile di 
qualsiasi arma nucleare rimanente
possono essere esaminati nelle riunioni degli Stati Parte o in 
Convegni di revisione.
La conferenza può concordare protocolli aggiuntivi che saranno 
adottati e allegati alla
Convenzione in conformità delle sue disposizioni.

Articolo 6 (riassunto) - Assistenza
1. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo deve riguardare gli 
individui colpiti dall'uso o la sperimentazione di armi nucleari nelle 
zone sotto la sua giurisdizione o controllo, conformemente alla legge 
internazionale applicabile sui diritti umani (...)
2. Ciascuno Stato Parte contaminato a seguito di attività relative 
alla sperimentazione o all'uso di armi nucleari o di altri dispositivi 
nucleari esplosivi ha il diritto di richiedere e di ricevere assistenza 
nei confronti del risanamento ambientale delle aree così contaminate.
3. Tale assistenza può essere fornita, tra l'altro, attraverso il 
sistema delle Nazioni Unite, le Organizzazioni o istituzioni 
internazionali, regionali o nazionali, le Organizzazioni o istituzioni 
non governative, o su base bilaterale.
Articolo 7 - Attuazione nazionale
1. Ciascuno Stato Parte adotta, conformemente ai suoi procedimenti 
costituzionali, la Convenzione e le Misure necessarie per attuare gli 
obblighi derivanti dalla presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte prende tutte le opportune misure legali, 
amministrative e di altro tipo, tra cui l'imposizione di sanzioni 
penali, per prevenire e sopprimere qualsiasi attività vietata a norma 
della presente Convenzione intrapresa da persone o territori sotto la 
sua giurisdizione o controllo.
Articolo 8 - Cooperazione internazionale
1. Ciascuno Stato Parte collabora con altri Stati Parti per facilitare 
la cooperazione nell' Attuazione degli obblighi della presente 
Convenzione.
2. Nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente 
Convenzione, ciascuno Stato Parte ha il diritto di cercare e ricevere 
assistenza.

Articolo 9 (riassunto) - Incontri degli Stati Parte
1. Gli Stati parte si riuniscono regolarmente per esaminare e, se 
necessario, prendere decisioni riguardo a qualsiasi questione riguardo 
all'applicazione o all'attuazione della presente Convenzione.
2. La prima riunione degli Stati parti è convocata dal segretario 
generale delle Nazioni Unite entro un anno dall'entrata in vigore della 
presente convenzione. Ulteriori riunioni degli Stati parti sono 
convocate dal Segretario generale ONU su base biennale, salvo diversa 
convenzione degli Stati Parti.
3. Dopo un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore 
della presente Convenzione, gli Stati Parte possono decidere di 
convocare una conferenza per esaminarne l'efficacia riguardo 
l'obiettivo della effettiva eliminazione delle armi nucleari.
4. Stati che non fanno parte di questa Convenzione, nonché delle 
Nazioni Unite, altre pertinenti Organizzazioni o istituzioni 
internazionali, organizzazioni regionali, internazionali, Il Comitato 
della Croce Rossa e le organizzazioni non governative pertinenti sono 
invitate a partecipare alle riunioni degli Stati Parti e alle 
Conferenze di Riesame come osservatori.

Articolo 10 (riassunto) - Costi
1. I costi delle riunioni degli Stati parti e delle Conferenze di 
riesame sono sostenuti dagli Stati partecipanti e dagli Stati non 
partecipanti alla presente Convenzione.
2. I costi sostenuti dal segretario generale delle Nazioni Unite ai 
sensi dell'articolo 2 della presente Convenzione sarà a carico degli 
Stati parti.

Articolo 11 - Emendamenti - Articolo 12 - dispute: omissis

Articolo 13 - Universalità
Ciascuno Stato parte incoraggia gli Stati che non sono parte di questa 
Convenzione a ratificare, accettare, approvare o aderire alla presente 
Convenzione, allo scopo di procurare l'adesione di tutti Stati della 
presente Convenzione.
Articolo 14 - Firma
La presente Convenzione è aperta alla firma a tutti gli Stati prima 
della sua entrata in vigore.
Articolo 15 - Ratifica
La presente convenzione sarà sottoposta alla ratifica da parte degli 
Stati firmatari.
Articolo 16 - Entrata in vigore
La presente Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo il momento 
del deposito presso il depositario del quarantesimo strumento di 
ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Articolo 17- Riserve
Gli articoli della presente Convenzione non sono soggetti a riserve.
Articolo 18 - Durata
1- La presente Convenzione è di durata illimitata.
2. - Ciascuno Stato Parte, nell'esercizio della propria sovranità 
nazionale, ha il diritto di recedere dalla Convenzione se decide che 
eventi straordinari, relativi all' Oggetto della presente Convenzione, 
hanno compromesso gli interessi supremi del suo paese.
Deve notificare tale ritiro a tutte le altre Parti della Convenzione e 
al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tre mesi prima.
Articolo 19 - Rapporti con altri accordi
La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi degli 
Stati Parti nel quadro del trattato sulla non proliferazione delle armi 
nucleari.
Articolo 20 - Depositario
Il segretario generale delle Nazioni Unite è designato come 
Depositario della presente Convenzione.
Articolo 21 - Testi autentici
I testi arabi, cinesi, inglese, francese, russo e spagnolo della 
presente Convenzione sono ugualmente autentici.
Annesso - Misure di salvaguardia (riassunto)
1. Le procedure per le salvaguardie previste dall'articolo 3 sono 
rispettate in riferimento al materiale fissile , sia che sia prodotto, 
trasformato o usato in una qualsiasi grande centrale nucleare sia al di 
fuori di tale struttura. Le garanzie richieste dall'articolo 3 si 
applicano a tutti i materiali fissili in tutte le attività nucleari 
pacifiche nel territorio di tale Stato.
(...)
3. Ciascuno Stato Parte si impegna a non fornire,senza rispettare le 
procedure previste dal TNP, materiali fissili, oppure Attrezzature o 
materiali appositamente progettati o preparati per la trasformazione, l 
'uso o la produzione di speciale materiale fissile per scopi pacifici.