R: [ecologia] Registro esposti ad agenti cancerogeni. Un vademecum per i lavoratori



Il dlgs 626/94 non e' stato abrogato ma e' stato trasfuso nel dlsg 81/08.

E infatti il Registro di cui all'oggetto lo ritroviamo nell'art. 243 del dlsg 81/08, che recita: "...le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni".


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Art. 243.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie

1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.

5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL. 6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.

10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.

www.peacelink.it

-----Original Message-----
From: "famigliafilippi at libero.it" <famigliafilippi at libero.it>
Sender: ecologia-request@peacelink.itDate: Thu, 3 Nov 2011 15:09:21 
To: <ecologia at peacelink.it>
Reply-To: ecologia at peacelink.it
Subject: R: [ecologia] Registro esposti ad agenti cancerogeni. Un vademecum
 per i lavoratori

sarebbe interessante sapere cosa dice in proposito il DL 81/08 visto che il DL 
626/94 è stato dallo stesso abrogato


>----Messaggio originale----
>Da: a.marescotti at peacelink.it
>Data: 02/11/2011 15.20
>A: "Lista ecologia"<ecologia at peacelink.it>, "news at peacelink.it"
<news at peacelink.it>
>Ogg: [ecologia] Registro esposti ad agenti cancerogeni. Un vademecum per i 
lavoratori
>
>+++++ Scheletri negli armadi +++++
>
> 
>+++++ Vademecum a cura di PeaceLink +++++
>
>http://www.peacelink.it
>
>
>Questo vademecum fornisce alcune semplici informazioni sul 'Registro esposti 
ad agenti cancerogeni'. E' una guida per i lavoratori e i loro rappresentanti 
affinche' si riapproprino di diritti di cui si parla poco o nulla anche in 
ambito sindacale. In molti casi si ignora addirittura se l'azienda abbia 
ottemperato agli obblighi di legge. 
>
>------------------
>
>
>1) Il Registro esposti
>
>La legge 626/94 prevede che vi sia un Registro dei lavoratori esposti ad 
agenti cancerogeni.
>
>
>2) Le norme attuative
>
>Le prescrizioni di legge sono state emanate con Decreto Ministeriale 155/07 
del Ministero della Salute (Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, 
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle 
sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni, G.U. 
18 settembre 2007, n. 217).
>
>
>2) Gli obblighi del datore di lavoro
>
>Il Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni (previsto 
dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 
successive modificazioni) deve essere istituito dal datore di lavoro e inviato 
agli organi preposti alla prevenzione e alla sicurezza. Questo prevede il comma 
3 dell’articolo 2 del DM 155/07 che istituisce il Registro dei lavoratori 
esposti ad agenti cancerogeni: “Il datore di lavoro invia in busta chiusa, 
siglata dal medico competente, la copia del registro di cui al comma 1 
all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e 
all'organo di vigilanza competente per territorio entro trenta giorni dalla sua 
istituzione”.
>
>
>3) Le attuali competenze dell'Inail
>
>L'ISPESL, è stato recentemente sciolto e incorporato nell'INAIL, e tuttavia 
il DM 155/07 andava e va attuato.
>
>
>4) Conservazione dei dati per 40 anni
>
>Il DM 155/07 prescrive: “La conservazione dei dati sanitari raccolti deve 
essere assicurata per 40 anni dalla cessazione del lavoro comportante 
esposizione ad agenti cancerogeni” (art.3 comma 6).
>
>
>5) Indagini epidemilologiche sui lavoratori esposti
>
>Le autorità sanitarie dovrebbero essere in possesso di una consistente 
quantità di dati che possono consentire di effettuare calcoli statistici sull’
impatto che i cancerogeni industriali hanno avuto e hanno attualmente sui 
lavoratori. 
>
>
>6) Le cartelle sanitarie dei lavoratori in pensione
>
>Dove sono le “cartelle sanitarie e di rischio” dei lavoratori in pensione?
>Ogni lavoratore puo' richiederne una copia per verificare quali dati 
contengano. Tali cartelle sono previste dal dlgs 626/94 e consentono di 
documentare gli effetti dell’esposizioni dei lavoratori agli agenti 
cancerogeni. In Italia vi dovrebbero essere milioni di "cartelle sanitarie e di 
rischio" su cui si possono compiere indagini, sia per capire l'incidenza dei 
tumori sui lavoratori in attività sia per verificare se quelli in pensione 
hanno avuto delle conseguenze dopo l'esposizione.
>
>
>6) Cosa puoi fare tu
>
>E' importante chiedere nella tua fabbrica un’indagine specifica sull’
esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, anche per verificare se il 
Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni sia stato effettivamente 
attivato e se sia disponibile per effettuare elaborazione statistiche per 
verificare quanti decessi e quanti ammalati vi siano stati in questi anni nei 
reparti a più alto rischio.
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non solo consentita ma incoraggiata. 
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