R: [ecologia] Registro esposti ad agenti cancerogeni. Un vademecum per i lavoratori



sarebbe interessante sapere cosa dice in proposito il DL 81/08 visto che il DL 
626/94 è stato dallo stesso abrogato


>----Messaggio originale----
>Da: a.marescotti at peacelink.it
>Data: 02/11/2011 15.20
>A: "Lista ecologia"<ecologia at peacelink.it>, "news at peacelink.it"
<news at peacelink.it>
>Ogg: [ecologia] Registro esposti ad agenti cancerogeni. Un vademecum per i 
lavoratori
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>+++++ Scheletri negli armadi +++++
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> 
>+++++ Vademecum a cura di PeaceLink +++++
>
>http://www.peacelink.it
>
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>Questo vademecum fornisce alcune semplici informazioni sul 'Registro esposti 
ad agenti cancerogeni'. E' una guida per i lavoratori e i loro rappresentanti 
affinche' si riapproprino di diritti di cui si parla poco o nulla anche in 
ambito sindacale. In molti casi si ignora addirittura se l'azienda abbia 
ottemperato agli obblighi di legge. 
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>------------------
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>
>1) Il Registro esposti
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>La legge 626/94 prevede che vi sia un Registro dei lavoratori esposti ad 
agenti cancerogeni.
>
>
>2) Le norme attuative
>
>Le prescrizioni di legge sono state emanate con Decreto Ministeriale 155/07 
del Ministero della Salute (Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, 
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle 
sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni, G.U. 
18 settembre 2007, n. 217).
>
>
>2) Gli obblighi del datore di lavoro
>
>Il Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni (previsto 
dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 
successive modificazioni) deve essere istituito dal datore di lavoro e inviato 
agli organi preposti alla prevenzione e alla sicurezza. Questo prevede il comma 
3 dell’articolo 2 del DM 155/07 che istituisce il Registro dei lavoratori 
esposti ad agenti cancerogeni: “Il datore di lavoro invia in busta chiusa, 
siglata dal medico competente, la copia del registro di cui al comma 1 
all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e 
all'organo di vigilanza competente per territorio entro trenta giorni dalla sua 
istituzione”.
>
>
>3) Le attuali competenze dell'Inail
>
>L'ISPESL, è stato recentemente sciolto e incorporato nell'INAIL, e tuttavia 
il DM 155/07 andava e va attuato.
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>
>4) Conservazione dei dati per 40 anni
>
>Il DM 155/07 prescrive: “La conservazione dei dati sanitari raccolti deve 
essere assicurata per 40 anni dalla cessazione del lavoro comportante 
esposizione ad agenti cancerogeni” (art.3 comma 6).
>
>
>5) Indagini epidemilologiche sui lavoratori esposti
>
>Le autorità sanitarie dovrebbero essere in possesso di una consistente 
quantità di dati che possono consentire di effettuare calcoli statistici sull’
impatto che i cancerogeni industriali hanno avuto e hanno attualmente sui 
lavoratori. 
>
>
>6) Le cartelle sanitarie dei lavoratori in pensione
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>Dove sono le “cartelle sanitarie e di rischio” dei lavoratori in pensione?
>Ogni lavoratore puo' richiederne una copia per verificare quali dati 
contengano. Tali cartelle sono previste dal dlgs 626/94 e consentono di 
documentare gli effetti dell’esposizioni dei lavoratori agli agenti 
cancerogeni. In Italia vi dovrebbero essere milioni di "cartelle sanitarie e di 
rischio" su cui si possono compiere indagini, sia per capire l'incidenza dei 
tumori sui lavoratori in attività sia per verificare se quelli in pensione 
hanno avuto delle conseguenze dopo l'esposizione.
>
>
>6) Cosa puoi fare tu
>
>E' importante chiedere nella tua fabbrica un’indagine specifica sull’
esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, anche per verificare se il 
Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni sia stato effettivamente 
attivato e se sia disponibile per effettuare elaborazione statistiche per 
verificare quanti decessi e quanti ammalati vi siano stati in questi anni nei 
reparti a più alto rischio.
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>Questa pagina web e' stata redatta a cura di PeaceLink; la sua diffusione e' 
non solo consentita ma incoraggiata. 
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