Il sole24 ore "Il fotovoltaico e' agricoltura."



in riferimento al mio post precedente

lL fotovoltaico è «agricoltura»

di Gian Paolo Tosoni (sito ilsole24ore)











La produzione di energia elettrica da parte delle imprese agricole è attività connessa ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile. E come tale richiede il rispetto del cosiddetto "principio della prevalenza".

In sostanza l'attività fotovoltaica per il legislatore e l'amministrazione finanziaria è sostanzialmente analoga, ad esempio, alla produzione del vino con uve che devono essere ottenute prevalentemente dal proprio vigneto.

L'agenzia delle Entrate è così intervenuta con la circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 per indicare quali siano i criteri da seguire per determinare la prevalenza dei prodotti propri ottenuti dall'azienda agricola in confronto a quelli acquistati presso terzi e utilizzati per la produzione di energia.

Come è noto l'articolo 1, comma 423, della legge n. 266/05 e successive modifiche, dispone fra l'altro che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituisce attività connessa ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile e rientra nel reddito agrario.

La norma prevede quattro tipologie di energia da fonti rinnovabili che si possono ottenere in agricoltura e più precisamente: energia elettrica, calorica, carburanti e prodotti chimici.

L'energia elettrica e calorica possono essere ottenute da risorse agroforestali oppure fotovoltaiche; le produzioni agricola e zootecnica necessarie sia per la fabbricazione di energia elettrica e calorica, ma anche per il biodiesel e per i prodotti chimici devono essere ottenute prevalentemente dall'azienda agricola.

Non rientra nel settore agricolo la produzione di energia da fonti eoliche e nemmeno da risorse idriche e cioè mediante lo sfruttamento di salti d'acqua.

La citata circolare n. 32/E delle Entrate ricorda che la produzione di energia rientra in agricoltura a condizione che l'impresa agricola produca direttamente più del 50% delle risorse agroforestali necessarie per la produzione del biogas il quale a sua volta alimenta l'impianto di produzione di energia elettrica. Relativamente agli impianti fotovoltaici fissa una superficie minima di terreno coltivato pari ad un ettaro per ogni 10 kW di energia prodotta, fatta salva la franchigia di 200 kW la cui produzione è agricola in ogni caso (si veda l'apposito articolo in questa pagina).

Con riferimento alla produzione di energia elettrica con risorse agroforestali (foraggi, cereali, residui zootecnici eccetera) l'Agenzia non chiarisce se la natura delle biomasse come indicata nella circolare, debba riguardare l'intera produzione (di cui almeno il 51% prodotto e il 49% acquistato), oppure fatta salva la produzione del 51% di biomasse di provenienza agricola, l'altro 49% possa essere rappresentato ad esempio da rifiuti organici urbani. Riteniamo che il comma 423, articolo 1, della legge n. 266/05, non consideri espressamente questa fattispecie la quale però potrebbe essere consentita, anche in via interpretativa, in modo ufficiale dall'agenzia delle Entrate.

L'Agenzia ricorda che la prevalenza dei prodotti propri in confronto all'ammontare complessivo dei beni impiegati, va misurata in termini quantitativi se i prodotti acquistati sono delle medesima natura, ovvero nel caso in cui non sia possibile tale raffronto, occorre verificare il costo dei beni acquistati da terzi con il valore normale dei beni prodotti in azienda.

Nel caso in cui i beni prodotti non siano suscettibili di valutazione (esempio residui zootecnici) la prevalenza viene dimostrata confrontando l'energia prodotta con i prodotti propri con quella complessivamente prodotta.

L'inquadramento della attività di produzione di energia nell'ambito dell'agricoltura ha ovviamente riflessi importanti per effetto delle particolari agevolazioni ivi previste.

In primo luogo la classificazione agricola dell'attività comporta la tassazione ai fini delle imposte dirette sulla base del reddito agrario che si traduce in nessuna tassazione aggiuntiva tenuto conto che il soggetto che coltiva il terreno comunque dichiara la rendita catastale. A questo riguardo ha rilevanza la natura giuridica del soggetto che svolge la produzione di energia.

Ai fini previdenziali il titolare dell' attività mantiene la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e i lavoratori dipendenti vengono inquadrati nel l'ambito dei contributi agricoli unificati. Per tutte le altre normative fiscali e contributive il soggetto rimane inquadrato nell'agricoltura e così ad esempio può accedere alle sovvenzioni nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, può costruire fabbricati strumentali senza il pagamento del contributo di costruzione eccetera.