ESPOSTO PUBBLICO



ESPOSTO PUBBLICO


Al Ministro per lo Sviluppo Economico
on.le dr. Pier Luigi BERSANI 
Via Veneto, 33 - 00187 Roma

Al Ministro dell' Ambiente
on.le dr. Alfonso Pecoraro Scanio
Viale Cristofaro Colombo, 44 -    Roma


E per diretta conoscenza
Al Presidente della Regione Puglia
on.le Nichi VENDOLA
Lungomare N. Sauro, 33  -  Bari

Al Presidente della Provincia di Brindisi
 dr. Michele ERRICO
Piazza S. Teresa  -  72100   Brindisi

Al Sindaco di Brindisi
on.le Domenico MENNITTI

Piazza Matteotti, 12  -  72100  Brindisi


Al Procuratore della Repubblica
Tribunale di
72100  Brindisi

Rigassificatore a Brindisi: procedere subito all'autotUTEla per
l'annullamento dell'autorizzazione.
  inutile una "VIA" postuma
Sulla base di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi "istruttoria" del
22 marzo scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha convocato per il
28 maggio prossimo la Conferenza "decisoria" in merito alla questione del
rigassificatore di Brindisi. Auspicando che l'annosa vicenda, originata da
tortuosi accordi di vertice e da inammissibili diktat, sia finalmente
avviata a giusta soluzione senza ulteriori diversivi e ritardi, offriamo
all'attenzione dei Sigg. Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente
alcuni elementi di valutazione con la formale richiesta che vengano tenuti
presenti da chi di dovere nella prossima Conferenza dei Servizi e nelle
fasi successive della procedura e che su di essi si assuma una motivata
posizione.
Ricordiamo intanto che i partecipanti alla conferenza del 22 marzo sono
stati tutti concordi nel giudicare illegittima l'autorizzazione alla
costruzione dell'impianto a suo tempo concessa e sono pervenuti a tale
conclusione, in sintonia con le motivazioni esposte dalla Commissione
Europea nella procedura d'infrazione nei confronti del nostro Paese, per
due ragioni: la mancata effettuazione della prescritta Valutazione
d'Impatto Ambientale e la mancata consultazione preventiva delle
popolazioni interessate. Le nostre associazioni e le istituzioni locali
hanno sostenuto, le prime nell'audizione svoltasi presso il Ministero dello
Sviluppo il 21 marzo scorso e le seconde nella Conferenza dei Servizi del
giorno successivo, che ai due indicati motivi di illegittimità per
"violazione di legge" se ne deve necessariamente aggiungere un terzo per
"eccesso di potere". Vizio questo determinato da una mole di macchinazioni,
loschi affari, scorrettezze, irregolarità, falsità ed abusi emersi
chiaramente dagli atti dell'inchiesta penale per la "tangentopoli
brindisina": provvedimenti giudiziari, resoconti di intercettazioni
telefoniche, verbali di interrogatori e di testimonianze, documenti
acquisiti dagli inquirenti il cui contenuto è stato riportato spesso
integralmente dalla stampa locale - che è certamente nella disponibilità
dei competenti Ministeri - dando luogo a "fatti notori" dai quali non è
possibile in alcun modo prescindere.
Si tratta di "fatti storici", peraltro ammessi o almeno non contestati
dagli stessi protagonisti dei diversi episodi, che senza dubbio possono
essere liberamente valutati dall'Autorità amministrativa nel corso di un
procedimento di autotutela per accertare, come risulta di palmare evidenza,
che l'autorizzazione venne concessa con un atto della Pubblica
Amministrazione viziato da errore (da qui l'"eccesso di potere") nel quale
la medesima Amministrazione era stata indotta da una non corretta
rappresentazione dei presupposti richiesti per l'emissione del
provvedimento. Infondata e speciosa si appalesa quindi la tesi secondo la
quale questi "fatti" non sarebbero allo stato valutabili in sede
amministrativa non essendo ancora intervenuta in merito una sentenza penale
definitiva. Secondo tale tesi si finirebbe invero per sostenere l'assurdo e
cioè che fatti gravissimi e tali da inficiare radicalmente l'intero
procedimento amministrativo sfociato nell'autorizzazione alla costruzione
dell'impianto non sarebbero valutabili in sede di autotutela per il solo
fatto che essi, proprio per la loro idoneità a deviare la volontà della
Pubblica Amministrazione, hanno determinato l'intervento della Giustizia
Penale mentre sarebbero stati certamente presi in considerazione se non
fosse stata aperta l'inchiesta giudiziaria in corso.
A fronte di una tale situazione affermiamo che non ha alcun senso, e
risulterebbe peraltro in contrasto coi risultati della Conferenza dei
Servizi del 22 marzo 2007,  una soluzione intesa a far effettuare una
postuma procedura di VIA perché una tale scelta risulterebbe aperta ad una
possibile convalida dell'autorizzazione. Ora, va detto chiaramente che una
"VIA" postuma non appare praticabile perché, anche a voler prescindere
dalla considerazione che l'incompatibilità ambientale dell'impianto risulta
alla luce delle regole di comune esperienza di una evidenza tale da non
richiedere alcuna verifica tecnica, un tale accertamento risulterebbe del
tutto inutile perché non servirebbe ovviamente a far venir meno l'altro
motivo di illegittimità per "violazione di legge" e cioè quello della
mancata consultazione delle popolazioni interessate (inconcepibile ex post)
né soprattutto ad emendare l'autorizzazione amministrativa dal vizio di
"eccesso di potere" costituito dall'errore nel quale la Pubblica
Amministrazione è stata indotta dalla falsa rappresentazione dei
presupposti sulla base dei quali è stato emesso il suddetto provvedimento.
Chiediamo pertanto l'immediata sospensione dell'efficacia dell'atto
autorizzativo ai sensi dell'art. 21 quater comma 2° della Legge 7/8/1990
nr. 241 e, a seguito della prescritta procedura di autotutela,
l'annullamento dell'atto medesimo ai sensi degli artt. 21 octies e 21
nonies della legge medesima. Ed avanziamo tale richiesta ribadendo la
conclamata sussistenza di un interesse pubblico "attuale e concreto" per
come emerge dagli sviluppi dell'intera vicenda e dagli orientamenti
ripetutamente espressi dai vertici e dagli organi deliberativi delle
Amministrazioni locali e della Regione Puglia. Cosi come ribadiamo che
nessuna pretesa d'indennizzo può legittimamente avanzare la Brindisi LNG
non solo perché la citata legge 7/8/1990 nr. 241 non prescrive un tale
indennizzo in caso di annullamento (mentre lo prevede per la revoca) ma
anche per le argomentazioni della sentenza n. 1628/2007 del 04 aprile 2007
(pubblicata il 17 aprile 2007) con la quale il Tar di Lecce ha affermato,
in via incidentale, la illegittimità del decreto del Ministero delle
Attività Produttive in data 21/01/2003 nr. 17032 con il quale veniva
concessa l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto rilevando fra
l'altro l'assoluta infondatezza delle pretese risarcitorie della Brindisi
LNG per «l'assenza del presupposto di situazione di legittimo affidamento
da parte della P.A. ed ancor di più, di profili di colpa».
Dopo gli anni bui del degrado morale ed ambientale la nostra comunità, con
le sue Istituzioni, ha ritrovato la voglia e le energie per portare avanti
un impegno di rinnovamento e di ripresa. Perché quest'impegno non venga
ancora frenato occorre fare subito giustizia sulla questione del
rigassificatore  senza tentennamenti e senza lasciare spazio ad oscure
manovre.
Brindisi, 09 maggio 2007

Giorgio SCIARRA e Domenico SAPONARO per Italia Nostra; Enrico FAVUZZI e
Teodoro MARINAZZO per Legambiente; Maurizio PORTALURI e Gino STASI
per Medicina Democratica; Fabio PROTOPAPA per WWF; Anna Maria CALABRESE e
Giuseppe SIRAGUSA per il Comitato Porta D'Oriente; Marzia DI GIULIO e
Raffaella ARGENTIERI per la Fondazione "dr. Antonio Di Giulio"; Michele DI
SCHIENA e Achille NOIA per Forum Ambiente-Salute-Sviluppo;



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