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ESPOSTO PUBBLICO
- Subject: ESPOSTO PUBBLICO
- From: "No al Rigassificatore Brindisi" <norigassificabr at email.it>
- Date: Sat, 12 May 2007 12:16:06 +0200
ESPOSTO PUBBLICO Al Ministro per lo Sviluppo Economico on.le dr. Pier Luigi BERSANI Via Veneto, 33 - 00187 Roma Al Ministro dell' Ambiente on.le dr. Alfonso Pecoraro Scanio Viale Cristofaro Colombo, 44 - Roma E per diretta conoscenza Al Presidente della Regione Puglia on.le Nichi VENDOLA Lungomare N. Sauro, 33 - Bari Al Presidente della Provincia di Brindisi dr. Michele ERRICO Piazza S. Teresa - 72100 Brindisi Al Sindaco di Brindisi on.le Domenico MENNITTI Piazza Matteotti, 12 - 72100 Brindisi Al Procuratore della Repubblica Tribunale di 72100 Brindisi Rigassificatore a Brindisi: procedere subito all'autotUTEla per l'annullamento dell'autorizzazione. inutile una "VIA" postuma Sulla base di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi "istruttoria" del 22 marzo scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha convocato per il 28 maggio prossimo la Conferenza "decisoria" in merito alla questione del rigassificatore di Brindisi. Auspicando che l'annosa vicenda, originata da tortuosi accordi di vertice e da inammissibili diktat, sia finalmente avviata a giusta soluzione senza ulteriori diversivi e ritardi, offriamo all'attenzione dei Sigg. Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente alcuni elementi di valutazione con la formale richiesta che vengano tenuti presenti da chi di dovere nella prossima Conferenza dei Servizi e nelle fasi successive della procedura e che su di essi si assuma una motivata posizione. Ricordiamo intanto che i partecipanti alla conferenza del 22 marzo sono stati tutti concordi nel giudicare illegittima l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto a suo tempo concessa e sono pervenuti a tale conclusione, in sintonia con le motivazioni esposte dalla Commissione Europea nella procedura d'infrazione nei confronti del nostro Paese, per due ragioni: la mancata effettuazione della prescritta Valutazione d'Impatto Ambientale e la mancata consultazione preventiva delle popolazioni interessate. Le nostre associazioni e le istituzioni locali hanno sostenuto, le prime nell'audizione svoltasi presso il Ministero dello Sviluppo il 21 marzo scorso e le seconde nella Conferenza dei Servizi del giorno successivo, che ai due indicati motivi di illegittimità per "violazione di legge" se ne deve necessariamente aggiungere un terzo per "eccesso di potere". Vizio questo determinato da una mole di macchinazioni, loschi affari, scorrettezze, irregolarità, falsità ed abusi emersi chiaramente dagli atti dell'inchiesta penale per la "tangentopoli brindisina": provvedimenti giudiziari, resoconti di intercettazioni telefoniche, verbali di interrogatori e di testimonianze, documenti acquisiti dagli inquirenti il cui contenuto è stato riportato spesso integralmente dalla stampa locale - che è certamente nella disponibilità dei competenti Ministeri - dando luogo a "fatti notori" dai quali non è possibile in alcun modo prescindere. Si tratta di "fatti storici", peraltro ammessi o almeno non contestati dagli stessi protagonisti dei diversi episodi, che senza dubbio possono essere liberamente valutati dall'Autorità amministrativa nel corso di un procedimento di autotutela per accertare, come risulta di palmare evidenza, che l'autorizzazione venne concessa con un atto della Pubblica Amministrazione viziato da errore (da qui l'"eccesso di potere") nel quale la medesima Amministrazione era stata indotta da una non corretta rappresentazione dei presupposti richiesti per l'emissione del provvedimento. Infondata e speciosa si appalesa quindi la tesi secondo la quale questi "fatti" non sarebbero allo stato valutabili in sede amministrativa non essendo ancora intervenuta in merito una sentenza penale definitiva. Secondo tale tesi si finirebbe invero per sostenere l'assurdo e cioè che fatti gravissimi e tali da inficiare radicalmente l'intero procedimento amministrativo sfociato nell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto non sarebbero valutabili in sede di autotutela per il solo fatto che essi, proprio per la loro idoneità a deviare la volontà della Pubblica Amministrazione, hanno determinato l'intervento della Giustizia Penale mentre sarebbero stati certamente presi in considerazione se non fosse stata aperta l'inchiesta giudiziaria in corso. A fronte di una tale situazione affermiamo che non ha alcun senso, e risulterebbe peraltro in contrasto coi risultati della Conferenza dei Servizi del 22 marzo 2007, una soluzione intesa a far effettuare una postuma procedura di VIA perché una tale scelta risulterebbe aperta ad una possibile convalida dell'autorizzazione. Ora, va detto chiaramente che una "VIA" postuma non appare praticabile perché, anche a voler prescindere dalla considerazione che l'incompatibilità ambientale dell'impianto risulta alla luce delle regole di comune esperienza di una evidenza tale da non richiedere alcuna verifica tecnica, un tale accertamento risulterebbe del tutto inutile perché non servirebbe ovviamente a far venir meno l'altro motivo di illegittimità per "violazione di legge" e cioè quello della mancata consultazione delle popolazioni interessate (inconcepibile ex post) né soprattutto ad emendare l'autorizzazione amministrativa dal vizio di "eccesso di potere" costituito dall'errore nel quale la Pubblica Amministrazione è stata indotta dalla falsa rappresentazione dei presupposti sulla base dei quali è stato emesso il suddetto provvedimento. Chiediamo pertanto l'immediata sospensione dell'efficacia dell'atto autorizzativo ai sensi dell'art. 21 quater comma 2° della Legge 7/8/1990 nr. 241 e, a seguito della prescritta procedura di autotutela, l'annullamento dell'atto medesimo ai sensi degli artt. 21 octies e 21 nonies della legge medesima. Ed avanziamo tale richiesta ribadendo la conclamata sussistenza di un interesse pubblico "attuale e concreto" per come emerge dagli sviluppi dell'intera vicenda e dagli orientamenti ripetutamente espressi dai vertici e dagli organi deliberativi delle Amministrazioni locali e della Regione Puglia. Cosi come ribadiamo che nessuna pretesa d'indennizzo può legittimamente avanzare la Brindisi LNG non solo perché la citata legge 7/8/1990 nr. 241 non prescrive un tale indennizzo in caso di annullamento (mentre lo prevede per la revoca) ma anche per le argomentazioni della sentenza n. 1628/2007 del 04 aprile 2007 (pubblicata il 17 aprile 2007) con la quale il Tar di Lecce ha affermato, in via incidentale, la illegittimità del decreto del Ministero delle Attività Produttive in data 21/01/2003 nr. 17032 con il quale veniva concessa l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto rilevando fra l'altro l'assoluta infondatezza delle pretese risarcitorie della Brindisi LNG per «l'assenza del presupposto di situazione di legittimo affidamento da parte della P.A. ed ancor di più, di profili di colpa». Dopo gli anni bui del degrado morale ed ambientale la nostra comunità, con le sue Istituzioni, ha ritrovato la voglia e le energie per portare avanti un impegno di rinnovamento e di ripresa. Perché quest'impegno non venga ancora frenato occorre fare subito giustizia sulla questione del rigassificatore senza tentennamenti e senza lasciare spazio ad oscure manovre. Brindisi, 09 maggio 2007 Giorgio SCIARRA e Domenico SAPONARO per Italia Nostra; Enrico FAVUZZI e Teodoro MARINAZZO per Legambiente; Maurizio PORTALURI e Gino STASI per Medicina Democratica; Fabio PROTOPAPA per WWF; Anna Maria CALABRESE e Giuseppe SIRAGUSA per il Comitato Porta D'Oriente; Marzia DI GIULIO e Raffaella ARGENTIERI per la Fondazione "dr. Antonio Di Giulio"; Michele DI SCHIENA e Achille NOIA per Forum Ambiente-Salute-Sviluppo; ---- Email.it, the professional e-mail, gratis per te:<http://www.email.it/cgi-bin/start?sid=3>clicca qui Sponsor: La Cronaca del Carnevale di Ivrea 2007 visto su www.localport.it: per conoscere il Carnevale, per rivivere lÿ
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