rassegna stampa: LA UE BLOCCA POLLI E UOVA USA



Dopo il blocco delle importazioni avicole dalla Thailandia, in seguito ad un
episodio di influenza aviaria riscontrata negli USA, la commissione europea
blocca per un mese le importazioni di polli e uova dagli Stati Uniti. Come
sempre gli Stati Uniti rispondono ad un provvedimento leggittimo dell'europa
con ritorsioni economiche contro l'agricoltura francese.
Alleghiamo il provvedimento della commissione europea con cui si è stabilitp
il blocco delle importazioni rispetto alla Thailandia.
a cura di AltrAgricoltura Nord Est
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09:30 (AGI) LA UE BLOCCA POLLI E UOVA USA
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(AGI) - Roma, 25 feb. - Bruxelles ha deciso di bloccare le importazioni di
uova e polli provenienti dagli Stati Uniti. Dopo aver dilagato in Asia, il
virus dell'influenza aviaria ha fatto lunedì scorso una imprevista
apparizione in Texas. La reazione della Commissione europea è stata -
informa il Sole-24 Ore - immediata: da ieri e fino al 23 marzo sono al bando
le importazioni di uova, pulcini e pollame degli Usa. La decisione
provocherà pesanti contraccolpi negli approvvigionamenti alimentari dei
paesi nordici, ma non in Italia, dove non si importano prodotti zootecnici
da Oltrecoeano. Su Repubblica, la reazione degli Stati Uniti, che hanno
risposto alla misura Ue bloccando gli insaccati francesi e il fois gras. Il
quotidiano di piazza Indipendenza annuncia la nascita di una nuova "guerra
commerciale" tra Europa e America. La Commissione europea non sembra
intenzionata a fare marcia indietro: "Il virus è molto contagioso, richiede
una misura immediata dall'Ue".
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La decisione presa dopo la conferma di Bangkok di un focolaio di influenza
umana
Importazione di pollame, il divieto della Commissione
(Decisione Commissione 2004/84/CE 23.1.2004)

Gli Stati membri vietino l'importazione dal territorio della Thailandia di
carni fresche di pollame, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento e
di prodotti di prodotti a base di queste carne. E' arrivata quasi immediata
la risposta dell'Unione europea dopo che il governo di Bangkok ha confermato
i suoi primi due casi umani di influenza aviaria, con l'accusa nei confronti
della stessa Thailandia di ''scarsa trasparenza''. Il governo thailandese ha
risposto ammettendo di aver ''pasticciato'' nella gestione della crisi
dell'influenza dei confessando l'esistenza dell'epidemia dopo settimane in
cui il fenomeno era stato negato accanitamente e dopo che gli allevamenti
erano stati già decimati. L'Europa autorizzerà solo l'importazione di carni
di volatili macellati anteriormente al primo gennaio 2004, accompagnate da
certificati veterinari che riportino la conformità a questa decisione. L'
effetto di questo provvedimento è immediato. (30 gennaio 2004)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2004 recante misure protettive
contro l'influenza aviaria in Thailandia notificata con il numero C(2004)
171 (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/84/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva
97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997 [1], che fissa i principi
relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che
provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in
particolare l'articolo 22, paragrafi 1 e 5, considerando quanto segue:

(1) La Thailandia ha notificato la presenza di un focolaio di influenza
aviaria nel pollame.

(2) Un caso di influenza aviaria nell'uomo, dovuto al contagio con il ceppo
virale della malattia, è stato parimenti segnalato in Thailandia.

(3) A norma delle direttive 97/78/CE e 91/496/CEE devono essere adottate
delle misure qualora, sul territorio di un paese terzo, si manifesti o si
diffonda una malattia di cui alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio o
un'altra malattia ovvero qualsiasi altro fenomeno o circostanza che possa
costituire una grave minaccia alla salute dell'uomo o degli animali.

(4) Le importazioni di pollame vivo e di ratiti e loro uova da cova in
provenienza dalla Thailandia non sono autorizzate; le importazioni di certi
prodotti avicoli originari della Thailandia potrebbero tuttavia comportare
un rischio di introduzione della malattia.

(5) Tenuto conto dei gravi rischi potenziali, occorre pertanto sospendere
immediatamente le importazioni dalla Thailandia nella Comunità di carni
fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e
d'allevamento, di preparazioni di carne di pollame e prodotti a base di
carne di pollame costituiti o contenenti carni delle specie sopra indicate,
di materiale grezzo utilizzato per la produzione di alimenti per animali da
compagnia ottenuto da pollame macellato dopo il 1° gennaio 2004 nonché di
uova destinate al consumo umano.

(6) La decisione 97/222/CE della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi
da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di
carne e stabilisce trattamenti specifici al fine di ridurre il rischio di
trasmissione della malattia attraverso tali prodotti. Il trattamento a cui
deve essere sottoposto il prodotto dipende dalla condizione sanitaria del
paese di origine riguardo alla specie da cui è ottenuta la carne; al fine di
evitare un onere inutile sugli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare
le importazioni di prodotti a base di carne di pollame originari della
Thailandia che abbiano subito un trattamento termico di almeno 70° C.

(7) La presente decisione sarà riveduta alla riunione del comitato
permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevista per
il 2-3 febbraio 2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri vietano l'importazione dal territorio della Thailandia di
carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e
d'allevamento, di prodotti a base di carne di pollame e di preparazioni di
carne di pollame costituiti o contenenti carni delle specie sopra indicate,
di materiale grezzo utilizzato per la produzione di alimenti per animali da
compagnia e di uova destinate al consumo umano.

Articolo 2

In deroga all'articolo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di
prodotti a base di carne di pollame qualora la carne di pollame contenuta in
tali prodotti abbia subito uno dei trattamenti specifici indicati ai punti
B, C o D della parte IV dell'allegato alla decisione 97/222/CE [2].

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di
carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e
d'allevamento, di prodotti a base di carne di pollame e di preparazioni di
carne di pollame costituiti o contenenti carni delle specie sopra indicate
ottenuti da volatili macellati anteriormente al 1° gennaio 2004.

2. I certificati veterinari che scortano le spedizioni dei prodotti di cui
al paragrafo 1 recano la seguente menzione, a seconda della specie di cui
trattasi:

"Carni fresche di pollame/Carni fresche di ratiti/Carni fresche di
selvaggina da penna selvatica/Carni fresche di selvaggina da penna
d'allevamento/prodotto a base di carne di pollame/preparazione a base di
carne di pollame in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione
2004/84/CE.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per
renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche
nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
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