[Disarmo] Dl fisco: governo potrà contrattare export armi



Art. 55      Misure a favore della competitivita' delle imprese italiane

1. All'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo  2010, n.66, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il  Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure  in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge  9 luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri  e con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri  Stati  esteri  con  i  quali sussistono  accordi  di cooperazione  o  di   reciproca   assistenza tecnico-militare, puo' svolgere tramite proprie articolazioni e senzaa ssunzione di garanzie di natura finanziaria, attivita'  contrattualee di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di  materiali di armamento prodotti dall'industria  nazionale  anche  in  uso alle Forze armate e per le correlate  esigenze  di  sostegno logistico  e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e  secondo le modalita' disciplinati nei predetti accordi.» https://www.lavoroediritti.com/wp-content/files/DECRETO-LEGGE_26_ottobre_2019_n._124.pdf

Sostanzialmente viene ampliata l'azione di supporto del Governo all'industria nazionale della Difesa nell'export delle armi prevedendo, attraverso i cosiddetti accordi G2G (Government-to-Government), la possibilità per il ministero della Difesa di sottoscrivere direttamente contratti con le industrie di quei Paesi degli Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare.


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