dal Glossario di Diritto del mare




DEMILITARIZZAZIONE

L'imposizione di vincoli relativi al divieto dell'uso delle armi in determinate zone costiere o in specifiche zone di mare non trova la sua fonte nel principio generale dell'uso pacifico dell'alto mare (UNCLOS 88). Questo principio ha infatti un contenuto programmatico e non impone agli Stati obblighi di comportamento diversi da quello (UNCLOS 301) di "astenersi da qualsiasi minaccia o uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza di qualsiasi Stato, o contraria ai principi di diritto internazionale recepiti nella Carta delle Nazioni Unite". Intesa come divieto di installazioni o di attività militari la demilitarizzazione trova dunque il suo fondamento esclusivamente in accordi internazionali o in norme consuetudinarie. In particolare: - la proibizione di effettuare test di armi atomiche in acque internazionali ha natura di regola consuetudinaria ; - il Trattato antartico del 1 dicembre 1959 prevede che l'Antartide "sarà usato esclusivamente per fini pacifici" e che "qualsiasi misura di carattere militare, quale l'installazione di basi militari e di fortificazioni, l'esecuzione di manovre militari, e la prova di qualsiasi tipo di armi sarà proibito"; - il Trattato di non proliferazione nucleare, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1 luglio 1968, riconosce il diritto di gruppi di Stati di concludere accordi regionali per la creazione di zone marittime denuclearizzate (nuclear free zones). Tali zone, che sono vincolanti solo per gli Stati aderenti e non pongono quindi limitazioni ai diritti degli Stati terzi, sono state istituite nell'area latino-americana con il Trattato di Tlatelolco del 1967; del Sud Pacifico con il Trattato di Rarotonga del 1985; africana con il Trattato di Pelindaba dell'11 aprile 1996. - il Trattato dell'11 febbraio 1971, firmato a Londra, Mosca e Washington, proibisce la posa di armi nucleari o di altre armi di distruzione di massa sul fondo e sul sottofondo marino;

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