parlamentari e armi: contate in quanti minuti hanno neutralizzato la legge 185



Commissioni Riunite III e IV
Resoconto di martedì 22 gennaio 2002
 

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SEDE REFERENTE
Martedì 22 gennaio 2002. - Presidenza del presidente della IV Commissione Luigi RAMPONI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Filippo Berselli.

La seduta comincia alle
11.10.

Ratifica Accordo quadro per la ristrutturazione dell'industria europea della difesa.  C. 1927 Governo.  (Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame.

Cesare PREVITI (FI), relatore per la IV Commissione, ricorda che il 27 luglio 2000 è stato sottoscritto dai ministri della difesa di Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia un Accordo quadro per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa. L'Accordo è volto a stabilire un comune quadro giuridico-normativo al fine di accelerare il processo di razionalizzazione e concentrazione dell'industria per la difesa e, nel contempo, concorrere a definire l'identità europea nel campo della sicurezza e della difesa. L'obiettivo è quello di tutelare il consolidamento delle capacità tecnologiche e industriali europee che potrà consentire di competere e collaborare in modo più equilibrato con gli Stati Uniti dove, già a metà dello scorso decennio, l'industria si è fortemente concentrata.  A questa progressiva europeizzazione delle problematiche inerenti la sicurezza e la difesa l'Italia ha dato un forte contributo nella convinzione, condivisa dalla quasi totalità delle forze politiche rappresentate in Parlamento, che la costruzione di un'Europa della difesa rappresenti anche la migliore tutela del nostro interesse nazionale e del rafforzamento del pilastro europeo della NATO. In quest'ottica il Governo ha operato per garantire il coinvolgimento dell'Italia in tutte le iniziative di integrazione europee, pur consapevole che non sempre il nostro quadro giuridico ed amministrativo è preparato ad operare in un contesto europeo. La partecipazione dell'Italia alle iniziative europee impone, quindi, ed insieme offre al paese lo stimolo per un tempestivo adeguamento della normativa nazionale.  L'Accordo in esame è strutturato in nove parti e si compone di 60 articoli.  La prima parte, relativa agli obiettivi, all'uso dei termini e alla organizzazione  generale, indica, tra l'altro, all'articolo 1, tra gli obiettivi dell'Accordo quello di facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa, garantendo una consultazione tempestiva ed efficace degli Stati sulle conseguenti problematiche; quello di contribuire a raggiungere la sicurezza negli approvvigionamenti di armi e servizi; quello di omogeneizzare le procedure nazionali di controllo sull'esportazione di prodotti e tecnologie militari; quello di facilitare gli scambi di informazioni classificate tra i paesi firmatari o fra le relative industrie per la difesa, stabilendo princìpi comuni per la gestione di tali informazioni. Infine, tra gli obiettivi figurano anche quelli del coordinamento nella ricerca, nonché quello di armonizzazione dei requisiti militari delle Forze armate dei vari paesi aderenti all'Accordo.  L'articolo 3 dell'Accordo prevede inoltre la costituzione di un Comitato esecutivo, composto da un rappresentante per ogni paese, che avrà la responsabilità di esercitare il controllo sull'attuazione dell'Accordo, monitorarne l'efficacia, nonché proporre eventuali modifiche ad esso.  In particolare, l'Accordo quadro prevede uno sforzo congiunto dei paesi aderenti per omogeneizzare, attraverso un meccanismo di consultazione dei Governi e delle amministrazioni, le rispettive azioni in sei diversi campi di intervento, che sono costituiti: dalla sicurezza degli approvvigionamenti (articoli 4-11); dalle procedure di trasferimento e di esportazione (articoli 12-18); dalla sicurezza delle informazioni classificate (articoli 19-27); dalla ricerca tecnologica nel settore della difesa (articoli 28-36); dal trattamento delle informazioni tecniche (articolo 37-44); dall'armonizzazione dei requisiti militari (articoli 45-49); dalla tutela delle informazioni sensibili a livello commerciale (articoli 50-54).  Al fine di rendere operativo tale Accordo il Governo adotterà le necessarie determinazioni e darà le opportune indicazioni agli uffici competenti.  Per rispettare più efficacemente alcuni impegni si pone però anche l'esigenza di un adeguamento normativo che consenta di fare fronte al nuovo contesto europeo. Le modifiche riguardano soprattutto le previsioni dell'Accordo in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, di sicurezza delle informazioni classificate e di procedure di trasferimento e di esportazione. Nei primi due casi la normativa italiana risale all'ultimo conflitto ed è, quindi, evidente la sua inadeguatezza. Nel terzo caso la disciplina in vigore è stata definita alla fine degli anni ottanta, ma la profonda trasformazione del quadro strategico e militare a livello mondiale ed europeo, nonché quella dello specifico mercato della difesa, hanno da tempo messo in luce alcuni suoi limiti e alcune difficoltà nel fare fronte ad uno scenario che la legge 9 luglio 1990, n. 185, che regolamenta le esportazioni militari, non poteva prevedere. In particolare, si registra una sua inadeguatezza al fine di gestire il complesso fenomeno della concentrazione industriale europea con la formazione di nuove imprese sotto forma di STD-società transnazionali per la difesa che presuppone la possibilità di razionalizzare e specializzare le unità produttive secondo una logica di efficienza industriale, potendo far circolare le parti prodotte fra i diversi stabilimenti e considerando l'area dei paesi aderenti all'Accordo come un mercato unitario. Questa necessità era già emersa negli scorsi anni tanto che il Governo aveva presentato nel gennaio 2000 un disegno di legge (atto Senato n. 4431) volto ad aggiornare tale legge. Tale volontà era già stata anticipata dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel marzo del 1998, nella relazione al Parlamento sulle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento prevista dall'articolo 5 della legge stessa ed inoltre, successivamente, la medesima volontà è stata confermata nelle relazioni degli anni successivi. In questi documenti, infatti, fra gli intendimenti programmatici del Governo, è stata posta in evidenza la necessità di un adeguamento della vigente normativa sull'interscambio di materiali di armamento ai nuovi scenari europei al fine di consentire al nostro paese di poter partecipare attivamente al processo di integrazione di questo delicato settore di attività. Dalla data di entrata in vigore della legge n. 185 del 1990 ad oggi, infatti, sono sopravvenuti, particolarmente in Europa, grandi cambiamenti che, se da una parte hanno confermato la piena validità dei princìpi informatori della legge italiana, dall'altra, richiedono opportuni adeguamenti operativi alle procedure autorizzative per l'interscambio di questi materiali: ciò sia nell'interesse primario della amministrazione ma anche in quello, non secondario, dell'industria nazionale che deve essere posta nelle condizioni di potersi presentare al meglio nel processo di integrazione strutturale europea dell'industria degli armamenti e di poter partecipare, su base paritetica, ai programmi di coproduzione.  Nel disegno di legge in esame si è tenuto conto delle proposte formulate nell'atto Senato n. 4431 limitatamente a quanto attiene agli impegni derivanti dall'Accordo quadro. Il criterio di base per innovare la disciplina giuridica vigente è stato quello di individuare l'indispensabilità delle modifiche in modo da apportare il minor numero possibile di varianti, agendo solo là dove fosse indispensabile, pur tenendo conto che l'esplicito richiamo dell'Accordo quadro al “Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi” impone anche un adeguamento a quanto ivi previsto. L'obiettivo perseguito è quello del rafforzamento del concetto di corresponsabilizzazione dei paesi partner in caso di esportazione verso paesi terzi di prodotti costruiti nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali e della agevolazione, in questi casi, dei trasferimenti intraeuropei dei componenti attraverso lo strumento di una nuova forma “globale” di autorizzazione.  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo in esame consta di 14 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, con entrata in vigore 30 giorni dopo il secondo atto di ratifica, in conformità con quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo quadro. Gli articoli da 3 a 11 apportano modifiche alla legge n. 185 del 1990, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. Tali modifiche hanno l'obiettivo di adeguare la legge al nuovo contesto che verrà a determinarsi con l'entrata in vigore dell'Accordo in esame nonché quello di aggiornare la normativa attualmente vigente nel nostro paese alle novità intervenute nel settore dell'industria della difesa nell'ultimo decennio.  L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 1, comma 6, della citata legge, relativo al divieto di esportazione di transito di materiali di armamento. La modifica introdotta alla lettera c) della predetta disposizione è volta ad estendere tale divieto verso i paesi nei confronti dei quali sia stato dichiarato l'embargo da parte dell'Unione europea, oltre che dalle Nazioni Unite. La modifica della lettera d) della medesima disposizione ha lo scopo di specificare che le violazioni delle Convenzioni sui diritti umani, a causa delle quali è fatto divieto di esportazione di armamenti verso i paesi che se ne rendano responsabili, debbono essere gravi ed accertate dall'ONU, dall'UE e dal Consiglio d'Europa.  L'articolo 4 modifica l'articolo 9 della legge n. 185 del 1990 ed è volto a sostituire la parola UEO con la parola UE, in considerazione del fatto che la maggior parte delle competenze dell'Unione europea occidentale sono in via di trasferimento all'Unione europea.  L'articolo 5 inserisce un comma aggiuntivo, 7-bis, all'articolo 9 della legge n. 185 del 1990, al fine di escludere dalla disciplina delle trattative contrattuali da esso dettata le operazioni svolte nell'ambito dei programmi congiunti intergovernativi di ricerca, sviluppo e produzione di materiali di armamento, svolti con imprese di paesi dell'Unione europea o della NATO.  L'articolo 6 aggiunge il comma 5-bis all'articolo 11 della legge n. 185 del 1990. Il nuovo comma è volto a regolamentare la procedura per il rilascio della licenza  globale di progetto, di cui all'articolo 13 della stessa legge n. 185 del 1990, tenendo conto della particolarità di questa forma autorizzatoria che riguarda la partecipazione ad un programma congiunto svolto con imprese di paesi UE o NATO aderenti a specifici Accordi intergovernativi insieme al nostro paese.  L'articolo 7 modifica l'articolo 13 della legge n. 185 del 1990, prevedendo la licenza globale di progetto come forma particolare di autorizzazione da rilasciare all'impresa che partecipa a un programma congiunto di ricerca, sviluppo, produzione, intergovernativo o industriale, con altre imprese localizzate in paesi appartenenti all'UE o alla NATO che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i princìpi ispiratori della legge.  L'articolo 8 modifica l'articolo 14 della legge n. 185 del 1990, disponendo che il rilascio dell'autorizzazione per la licenza globale di progetto abbia una validità di tre anni prorogabili.  L'articolo 9, nel modificare l'articolo 19 della legge n. 185 del 1990, chiarisce quali sono i destinatari delle comunicazioni che gli esportatori hanno l'obbligo di effettuare in riferimento alle consegne e semplifica quindi la gestione delle operazioni (in conformità con gli articoli 16 e 17 dell'Accordo).  L'articolo 10 modifica l'articolo 20 della legge n. 185 del 1990 integrando con la licenza globale di progetto, l'elenco dei documenti da inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di esportazione o transito di materiali di armamento al Ministero degli affari esteri.
L'articolo 11 modifica l'articolo 27, comma 1, della legge n. 185 del 1990, escludendo le operazioni effettuate sulla base della licenza globale di progetto dall'obbligo di notifica al Ministero dell'economia e delle finanze di tute le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento.  L'articolo 12 definisce le modalità per l'eventuale passaggio di un programma di coproduzione intergovernativa dall'attuale regime al nuovo regime di licenza globale di progetto.
L'articolo 13 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a determinare le condizioni per l'applicazione delle norme relative al segreto di Stato e alle notizie di cui è vietata la divulgazione, di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, ai paesi membri dell'UE o della NATO. La modifica è necessaria al fine di poter consentire gli scambi di informazioni sia a livello governativo, sia a livello industriale.  L'articolo 14 reca infine le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento in esame, il cui onere è valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal 2002.

Gustavo SELVA (AN), relatore per la III Commissione, nel condividere la relazione svolta dal relatore per la IV Commissione, osserva in particolare che l'Accordo in questione riguarda paesi che nel quadro della ricerca per la produzione e la vendita di armamenti rivestono un carattere di eccellenza. Precisa che l'Accordo è volto a stabilire un comune quadro giuridico-normativo e politico per accelerare il processo di razionalizzazione e di concentrazione dell'industria per la difesa e, nel contempo, per concorrere a definire l'identità europea nel campo della sicurezza e della difesa. Del resto, il Consiglio europeo di Nizza, tenutosi dal 7 al 10 dicembre 2000, ha approvato la relazione sulla PESD presentata dalla Presidenza nella quale viene ribadita l'intenzione dell'Unione europea di giocare pienamente il suo ruolo sulla scena internazionale. La relazione, inoltre, stabilisce le disposizioni necessarie a rendere permanenti le strutture politiche e militari per la gestione della politica di difesa europea, definendo competenze, funzionamento ed organi del Comitato politico e di sicurezza, del Comitato militare dell'Unione europea e dello Stato maggiore dell'Unione europea.  Il Consiglio europeo di Laeken, svoltosi il 14 e 15 dicembre 2001, ha adottato la dichiarazione relativa all'operatività della  politica europea comune di sicurezza e di difesa, nella quale si dichiara che l'Unione è ormai capace di condurre operazioni di gestione delle crisi: infatti le conferenze sulle capacità militari e di polizia hanno consentito di compiere progressi verso gli obiettivi di capacità. Gli Stati membri hanno annunciato contributi volontari medianti decisioni nazionali.  Osserva inoltre che il ministro della difesa spagnolo Federico Trillo, il 10 gennaio di quest'anno, ha indicato tra i principali obiettivi della presidenza spagnola in ambito PESD la cooperazione nel settore dell'industria della difesa. La presidenza spagnola intende presentare delle linee guida non vincolanti per l'industria degli armamenti e proporre la creazione di una o più agenzie europee degli armamenti per la gestione, l'acquisizione o la ricerca di nuove formule di finanziamento necessarie allo sviluppo ed al raggiungimento degli obiettivi generali.  Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, sottolinea in particolare che l'articolo 3 modifica il comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 185 del 1990, relativo al divieto di esportazione e di transito di materiali di armamento. La modifica introdotta alla lettera c) è volta ad estendere tale divieto verso i paesi nei confronti dei quali sia stato dichiarato l'embargo da parte dell'Unione europea (oltre che dalle Nazioni Unite), mentre la modifica della lettera d) ha lo scopo di specificare che le violazioni delle convenzioni sui diritti umani, a causa delle quali è fatto divieto di esportazione di armamenti verso i paesi che se ne rendano responsabili, debbono essere gravi ed accertate dall'ONU, dall'Unione europea o dal Consiglio d'Europa.  Dopo aver osservato che l'articolo 4 è teso a sostituire la parola “UEO” con la parola “UE”, in considerazione del fatto che la maggior parte delle competenze dell'Unione dell'Europa occidentale sono in via di trasferimento all'Unione europea, conclude raccomandando l'approvazione del provvedimento in esame. 

Il sottosegretario Filippo BERSELLI si associa alle considerazioni svolte dai relatori, auspicando la sollecita ratifica dell'Accordo quadro, che agevola la ristrutturazione dell'industria europea della difesa e si inserisce nel processo volto alla costruzione di una comune politica europea di sicurezza e di difesa. Rileva infine che esso introduce un opportuno adeguamento della normativa italiana al nuovo contesto europeo. 

Roberto LAVAGNINI (FI), nel sottolineare l'importanza dell'Accordo quadro per la creazione di una politica di sicurezza e difesa europea, lamenta tuttavia l'assenza di un riferimento alla necessità di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica europea nel settore degli armamenti, che registra un preoccupante divario rispetto a quella degli Stati Uniti. Auspica pertanto che l'Italia si faccia promotrice di una politica europea per la valorizzazione di tale settore.

Marco MINNITI (DS-U) considera l'Accordo quadro un passaggio di grande rilievo nella costruzione di un progetto di sicurezza e difesa europea, per la quale risultano essenziali forme di cooperazione nel settore dell'industria degli armamenti.  Nel sottolineare che l'Accordo quadro rappresenta uno straordinario passo in avanti nel campo dell'esportazione delle tecnologie e dello scambio delle informazioni classificate, rileva che in tale materia rimane aperta la questione del difficile rapporto con gli Stati Uniti, che appaiono tuttora piuttosto restii al trasferimento di tecnologie.  Nell'esprimere apprezzamento per gli altri contenuti del disegno di legge, che facilitano l'integrazione delle industrie europee nel settore della difesa, giudica tuttavia una eccentricità la presa di posizione del Governo italiano in riferimento alla mancata adesione al progetto per l'aereo da trasporto A-400M.  Dichiara infine il consenso del suo gruppo sul provvedimento, che ratifica un Accordo da lui personalmente sottoscritto in rappresentanza del Governo allora in carica. 

Sergio MATTARELLA (MARGH-U) dichiara di condividere il contenuto dell'Accordo, volto a realizzare un quadro giuridico comune nel settore e ad accelerare il processo di ristrutturazione e miglioramento dell'industria per la difesa europea. Fa presente che il provvedimento si affianca ad altre iniziative avviate in sede europea, tra le quali la più importante è la Convenzione che istituisce l'OCCAR, l'organismo congiunto per la gestione dei programmi intergovernativi, ratificata con la legge n. 348 del novembre 2000, che va nella direzione di rispondere alle preoccupazioni sulla ricerca, perché l'ambito della comune ricerca in tema di armamenti è uno degli oggetti dell'accordo che ha dato vita all'OCCAR.  Osserva come il Governo, nella relazione che accompagna il disegno di legge, abbia posto in evidenza che il vertice di Nizza rappresenta la cornice di questi passi, disegnando organismi preposti, costituendo una forza di intervento europea e definendo un meccanismo volto a monitorare il rispetto degli impegni, inclusi i requisiti di interoperabilità.  Il Governo sottolinea altresì che la costruzione di un'Europa della difesa nel duplice versante della politica di sicurezza comune e dell'industria comune della difesa coincide con il nostro interesse nazionale ed è pertanto pienamente condivisibile.  Appare pertanto poco coerente con tali affermazioni la mancanza o il ritardo nell'adesione al programma dell'A-400M, per cui rileva l'esigenza che il Governo riconsideri il proprio atteggiamento al riguardo. Osserva in proposito che il ministro della difesa spagnolo ha sottolineato come in mancanza di una comune industria della difesa europea non possa esistere una comune politica di difesa dell'Europa.  Nell'esprimere pertanto il proprio consenso all'approvazione del disegno di legge, sottolinea la discrasia esistente tra quanto oggi il Governo propone con questo provvedimento e la scelta, finora annunciata non compiutamente, di non partecipare ad un progetto che riveste la massima importanza ai fini della realizzazione di quella comune ricerca e di quella comune industria della difesa che l'Unione europea richiede.

Laura CIMA (Misto-Verdi-U) ritiene che la difficile fase che si sta attraversando a livello internazionale imponga una riflessione sul significato della politica di sicurezza europea e della politica estera e di difesa comune, in quanto l'incertezza che permane rischia di far sì che a guidare le scelte di politica di sicurezza europea siano le industrie degli armamenti e non i governi e l'Unione europea. Esprime preoccupazione sulla mancanza di una politica dell'Unione europea in materia che sia caratterizzata da scelte chiare, condivise e trasparenti, in quanto difficilmente i singoli Parlamenti entrano nel merito della riorganizzazione del settore, mentre essi dovrebbero essere posti nelle condizioni di esprimere indirizzi e di fornire strumenti di pianificazione e controllo.  Chiede, infine, al Governo di fornire un quadro relativo allo stato di attuazione della legge n. 185 del 1990, visto che il codice di condotta non è vincolante; occorre infatti ampliare le garanzie di controllo da parte sia dei singoli paesi sia dell'Unione europea nel suo complesso.

Elettra DEIANA (RC) esprime un giudizio fortemente negativo sulla centralità attribuita alla politica per gli armamenti nell'ambito della costruzione di una politica di difesa europea, per la quale si dovrebbe invece partire dai presupposti giuridici ed istituzionali.

Monica Stefania BALDI (FI), nel condividere le ampie relazioni svolte, rileva l'esigenza che le Commissioni esteri e difesa affrontino quanto prima l'enorme questione delle armi batteriologiche, nonché tutti quegli aspetti che caratterizzano il quadro politico internazionale a seguito degli avvenimenti dell'11 settembre scorso, affinché in sede di convenzione europea il nostro paese ed in particolare il nostro Parlamento possano svolgere un ruolo più incisivo nell'ambito internazionale.  

Filippo ASCIERTO (AN), rilevata l'indispensabilità di una comune politica europea della difesa, osserva che la riorganizzazione dell'industria degli armamenti facilita il processo di integrazione, sottolineando tuttavia la necessità di tener conto in tale ambito delle specifiche esigenze nazionali.  Dichiara infine il consenso del suo gruppo sul provvedimento.

Luigi RAMPONI, presidente, nel ringraziare i relatori e gli intervenuti nel dibattito, in particolare il deputato Mattarella, a suo tempo, in qualità di ministro della difesa, artefice dell'Accordo in esame, rileva che la parte quinta dell'Accordo contiene disposizioni volte ad incentivare l'integrazione nel settore della ricerca scientifica e tecnologica.  Nessun altro chiedendo di intervenire e constatato che i relatori ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica, dichiara concluso l'esame preliminare.  Comunica quindi che sono pervenuti pareri favorevoli delle Commissioni VI e XIV.  Avverte che il termine per la presentazione degli eventuali emendamenti è fissato alle ore 14 di giovedì 24 gennaio.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle
12.20.


Commissioni Riunite III e IV - Resoconto di mercoledì 30 gennaio 2002

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 gennaio 2002. - Presidenza del presidente della IV Commissione Luigi RAMPONI.
La seduta comincia alle
15.50.
Ratifica Accordo quadro per la ristrutturazione dell'industria europea per la difesa.
C. 1927 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).
Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2002.
Luigi RAMPONI, presidente, avverte che è pervenuto il parere favorevole della I Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Luigi RAMPONI, presidente, si riserva di designare, d'intesa con il presidente Selva, i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle
15.55.

Commissioni Riunite III e IV - Resoconto di martedì 29 gennaio 2002

Pag. 6

SEDE REFERENTE
Martedì 29 gennaio 2002. - Presidenza del presidente della III Commissione Gustavo SELVA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Filippo Berselli.
La seduta comincia alle
11.25.
Ratifica Accordo quadro per la ristrutturazione dell'industria europea per la difesa.
C. 1927 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2002.
Gustavo SELVA, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato).
Constata l'assenza del deputato Cima: si intende che abbia rinunciato ai suoi emendamenti 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2 e 13.1.
Luigi RAMPONI (AN) illustra il suo emendamento 8.1, teso a sanare l'incongruenza presente nella legge n. 185 del 1990 laddove, per le licenze globali di progetto, esclude l'autorizzazione per i paesi NATO e UEO dal parere del comitato consultivo, ma non l'eventuale proroga.
Gustavo SELVA, presidente relatore per la III Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Ramponi 8.1.
Cesare PREVITI (FI), relatore per la IV Commissione, esprime parere favorevole su tale emendamento.
Il sottosegretario Filippo BERSELLI esprime parere favorevole sull'emendamento in esame, che considera migliorativo del testo.
La Commissione approva quindi l'emendamento Ramponi 8.1.
Gustavo SELVA, presidente, in attesa dell'espressione del parere da parte della I Commissione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, alle ore 15.45.
La seduta termina alle
11.30.


Commissioni Riunite III e IV - Martedì 29 gennaio 2002

Pag. 7

ALLEGATO
Ratifica Accordo quadro per la ristrutturazione dell'industria europea per la difesa (C. 1927).
EMENDAMENTI
ART. 3
Alla lettera b), capoverso, sopprimere la parola: gravi.
3. 1.Cima.
ART. 5
Sopprimere gli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12.
5. 1.Cima.
ART. 6
Al capoverso 5-bis, lettera c), dopo le parole: il tipo di materiale inserire le seguenti: , il numero dei pezzi e il loro valore.
6. 1.Cima.
ART. 7
Al comma 1, sopprimere le parole: intergovernativi o industriali.
7. 1.Cima.
Al comma 1, sostituire le parole da: membri dell'UE fino alla fine del periodo con le seguenti: parte dell'Accordo Quadro di cui all'articolo 1.
7. 2.Cima.
ART. 8
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è aggiunto il seguente periodo: “ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto”.
8. 1.Ramponi.
ART. 13
Sopprimerlo.
13. 1.Cima.