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respingimenti a Lecce - fax urgenti caso rifugiati
Ricevo e trasmetto sollecitando l'immediato invio della
lettera in calce.
Luisa Morgantini
From: gianschi@tin.it
Subject: appello per invio lettere fax urgenti caso
rifugiati respinti a Lecce
Date: Tue, 19 Feb 2002 13:43:26 +0100
X-Priority: 1 (High)
Status:
Alla c.a di tutte le
organizzazioni, le associazioni, i gruppi, i singoli coinvolti nella
tutela dei richiedenti asilo respinti (centro "regina
pacis")
oggetto: proposta di invio
lettera urgentissima per blocco respingimenti a Lecce
Come Ø noto, da informazioni diffuse
da pié fonti, la questura di Lecce ha assunto nei confronti dei
richiedenti asilo kurdi respinti un provvedimento di respingimento dal
territorio nazionale e non un provvedimento di espulsione. Il
provevdimento Ø delt utto illegittimo e infondato in quanto l'art.10 del
TU 386/98 prevede il respingimento, da parte della polizia di frontiera,
degli stranieri "che si presentano ai valichi di frontiera senza
avere i requisiti (...) per l'ingresso nel territorio dello
Stato". Lo stesso articolo prevede un'eccezione a tale
disposizione, potendo il questore puâ disporre il respingimento con
accompagnamento alla frontiera nei confronti degli stranieri che
"sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o
subito dopo". In ogni caso nell'articolo 8, comma 4 si stabilisce
che "le disposizioni del comma (...) 2 (...) non si applicano
nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo
politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovevro l'adizione
di misure di protezione temporanea per motivi umanitari". E' del
tutto evidente che ai richiedenti asilo che oggi si tenta di espellere
non si puâ applicare un provvedimento di respingimento alla frontiera. Il
tentativo, del tutto illegittimo, ciene attuato al solo fine di evitare
l'adozione di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale,
ricorribile dinnanzi alla magistratura ordinaria, il cui esito potrebbe
invalidare i provvedimenti stessi e dare l'avvio ad un nuovo esame di
merito, dinnanzi alla stessa autoritÐ giudiziaria, delle posizioni di
merito dei richiedenti asilo in merito alla loro istanza di
riconoscimento dello status.
Con l'emananzione del decreto di respingimento invece il ricorso Ø
ammesso dinnanzi al TAR territorialmente competente, anche dall'estero!!,
ovvero a cose fatte.
Fra le tante iniziative che si stanno
attuando inq ueste ore concitate, suggeriamo la seguente: in calce al
presente messaggio trovate il testo di una lettera da inviare al Prefetto
Pansa della direzione generale della Pubblica sicurezza del ministero e
alla Prefetta D'Ascenzo della direzione servizi civili da cui dipende la
divisione profughi. per protestare fermamente contro l'attuale situazione
e chiedere un immediata cessazione di ogni possibile operazione di
rimpatrio coatto.
Vi invitiamo a stampare il testo
sulla carta intestata del vostro ente e organizzazione e di inviarla
entro oggi ai seguenti numeri di fax:
06 46549671 (Pansa)
06 4741991 (D'Ascenzo)
Si chiede a tutti di fare
circolare il pié possibile questo appello. Grazie
ICS - Consorzio Italiano di
SolidarietÐ
__________________________________________________________________________________________
Alla cortese attenzione
Dr. Alessandro Pansa
Direzione Generale Pubblica Sicurezza
Ministero dell'Interno
E per conoscenza
Dr.ssa D'Ascenzo
Direzione Generale Servizi Civili
Ministero dell'Interno
Egregio Dottore, Gentile Dottoressa,
Il sottoscritto, rappresentante dell'organizzazione Š impegnata da tempo
nella protezione del diritto di asilo in Italia, esprime la pié profonda
preoccupazione per i gravi avvenimenti che hanno coinvolto i richiedenti
asilo, sbarcati in Puglia il 31 gennaio e attualmente trattenuti presso
il centro Regina Pacis di S. Foca.
I richiedenti asilo sono stati sottoposti in loco a un esame delle
loro istanze di asilo con una procedura altamente accelerata, senza che i
rappresentanti di ACNUR potessero avere l'opportunitÐ di essere presenti
a tutte le audizioni e senza la garanzia che le singole istanze potessero
essere valutate con l'adeguata attenzione.
Risulta che i provvedimenti di diniego delle istanze di asilo siano stati
comunicati in forma verbale agli interessati in palese violazione
dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 15 maggio 1990, n. 136, che dispone
la notifica del provvedimento in questione in forma scritta e
motivata.
Il trattenimento presso il centro di permanenza temporanea Regina Pacis Ø
avvenuto immediatamente dopo la comunicazione verbale dei dinieghi, senza
che agli interessati fosse notificato alcun provvedimento motivante tale
trattenimento. Tale disposizione coercitiva Ø avvenuta in palese
violazione delle disposizioni del D.lvo n.286/1998 relative al
trattenimento presso i centri di permanenza temporanea e in particolare
art. 14, commi 1, 3 e 4.
Successivamente alla permanenza presso il Regina Pacis, i richiedenti
asilo trattenuti sono stati raggiunti da un decreto di respingimento
con accompagnamento ai sensi dell'art. 10 del D.lvo n. 286/1998,
motivato dall'ingresso irregolare sul territorio italiano degli
interessati. L'emanazione del decreto in questione nel caso specifico
Ø in palese violazione dell'art. 31 della Convenzione di Ginevra
relativa allo status di rifugiata - recepita dallo Stato italiano con la
legge 24 luglio 1954, n.722 - nonchÙ con l'art. 10, comma 4 del D.lvo
n. 286/1998, del quale la Questura di Lecce non ha ravvisato gli
estremi.
Infine, molti dei cittadini stranieri trattenuti presso il centro Regina
Pacis sono di etnia curda e provenienti dalla Turchia, dove Ø tristemente
rinomato l'atteggiamento persecutorio del governo Turco nei confronti
della minoranza curda.
Gli attuali avvenimenti ricordano fedelmento quanto giÐ accaduto la
scorsa estate in modo analogo, quando 15 cittadini turchi di etnia curda
sono stati rimpatriati dopo essere ascoltati dalla Commissione per il
riconoscimento dello status di rifugiato presso il centro di accoglienza
di Borgo Mezzanone (Fg).
Le organizzazioni umanitarie che sono riuscite ad intervistare i
cittadini stranieri in questione - prima che le espulsioni fossero
eseguite - hanno avuto modo di appurare che in molti casi le vicende
personali, alcune delle quali caratterizzate da pesanti episodi di
tortura, non erano state adeguatamente approfondite in sede di audizione
con i membri della Commissione centrale.
Inoltre, Ø stato accertato in modo inconfutabile che al momento
dell'arrivo all'aeroporto di Istanbul gli espulsi sono stati prelevati
dalla polizia, trasferiti in carcere e sottoposti a interrrogatori,
trattamenti disumani e degradanti (isolamento, privazione di cibo e
sonno) e torture (percosse e scariche elettriche).
Le vicende attuali hanno moltepici assonanze con quanto accaduto l'estate
scorsa e il il rimpatrio delle persone in un Paese dove la loro vita e le
loro lbertÐ corrono oggettivamente il rischio di essere messe in
pericolo, prospetta l'ulteriore violazione dell'art. 19 del D.lvo n.
286/1998 e l'art. 33 della sopracitata Convenzione di Ginevra.
A nome della mia organizzazione, vi richiedo di intervenire al fine di
verificare la correttezza dell'operato delle Istituzioni coinvolte e di
verificare misure alternative, che consentano almeno la possibilitÐ di
esercizio del diritto fondamentale alla difesa, attraverso la
presentazione degli idonei ricorsi previsti da legge.
Si richiede inoltre l'opportunitÐ di un vostro incontro con le
organizzazioni italiane impegnate nella protezione del diritto di
asilo.
Certo dell'attenzione che vorrete prestare alla presente istanza, vi
invio i pié cordiali saluti.
(Luogo e data)
(Firma)
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