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profughi da Lecce: è inaudito!
E' INAUDITO!
Quella che segue è la copia, diffusa da fonte
diretta e attendibile, di uno degli atti notificati (e non consegnati) a
tutti o a gran parte dei 205 richiedenti asilo (106 kurdi dalla
Turchia, 48 kurdi dall'Iraq, 2 pakistani, 1 bangladeshi, 2 afghani, 46
srilankesi) sbarcati a Gallipoli il 31 gennaio, attualmente detenuti nel
Cpt "Regina Pacis" di Lecce dopo il diniego dell'asilo politico
da parte della Commissione centrale.
Abbiate pazienza, e seguite (non solo i giuristi) i passaggi di questo
orrore giuridico.
Dietro queste formule aride c'è il destino di duecento esseri
umani.
(Il Questore di Lecce)
Esaminati gli atti di Ufficio dai quali risulta che le sedicenti
cittadine straniere di nazionalità turca (nomi di dodici persone) ...
Ai suddetti stranieri, ascoltati dalla Commissione Centrale in data 14
u.s., è stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato.
Pertanto essendo entrati clandestinamente nel territorio dello Stato in
data 31/01/02, sono stati colpiti da decreto di respingimento alla
frontiera emesso dalla scrivente in data odierna.
Considerato che non ricorrono i motivi di cui all'art.8 comma 4, della
legge 40/98;
Ritenuto che deve procedersi ai sensi dell'art.8 comma 2 lettera A della
L. 40/98;
DECRETA IL RESPINGIMENTO CON ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA DELLE
CITTADINE STRANIERE SUDDETTE
Informa che avverso questo decreto può essere presentato ricorso,
entro 60 giorni dalla data della notifica al TAR di Lecce e che, comunque
la presentazione del ricorso non sospende l'efficacia del presente
decreto.
Il dirigente dell'ufficio stranieri disporrà in esecuzione del presente
decreto la notifica dello stesso (...)
e l'accompagnamento alla frontiera di ROMA - FIUMICINO;
La comunicazione alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato
di appartenenza (...)
Lecce, 16/02/02"
IL QUESTORE DI LECCE (E QUINDI IL
GOVERNO) STA COMPIENDO UN ATTO ILLEGALE.
L'art. 8 della legge 40/98 prevede lo sbrigativo respingimento, da parte
della polizia di frontiera, degli stranieri "che si presentano ai
valichi di frontiera senza avere i requisiti (...) per l'ingresso nel
territorio dello Stato". Dunque, alla frontiera!
Il comma 2/A prevede un'eccezione, che già nel '98 la Rete antirazzista
considerò pericolosa: il questore può disporre il respingimento con
accompagnamento alla frontiera nei confronti degli stranieri che
"sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati
all'ingresso o subito dopo".
Ma i profughi di Lecce non si sono affatto "sottratti ai
controlli di frontiera". Anzi: si sono precipitati incontro al
personale di polizia, chiedendo aiuto e asilo. E da quel giorno, il 31
gennaio, sono passati ben diciotto giorni, nel corso dei quali hanno
chiesto asilo, se lo sono visto rifiutare, hanno espresso chiaramente la
volontà di far valere il diritto a un ricorso legale.
Dunque non sono stati "fermati subito dopo l'ingresso".
Sono in Italia da un tempo così lungo, da aver maturato tutto il
diritto di far valere le loro ragioni in giudizio. E lo potrebbero fare,
nei confronti della magistratura ordinaria e amministrativa, nel caso che
gli sia notificata l'espulsione "con intimazione a laasciare il
territorio nazionale entro quindici giorni", prevista dal successivo
articolo 11.
E' questa verifica da parte della magistratura che si vuole evitare a
tutti i costi.
Ciosì si sceglie di non espellerli, ma "respingerli",
come se fossero ancora sugli scogli o a bordo di una nave.
Perchè contro il respingimento non è prevista dalla legge (purtroppo:
la Rete antirazzista lo denunciò, inascoltata, già nel '98) nessuna
possibilità di ricorso efficace.
Proprio perchè il parlamento allora si rese conto dei possibili abusi
della procedura di respingimento nei confronti dei richiedenti asilo,
inserì comunque nell'articolo 8 un limite, al comma 4: "le
disposizioni del comma (...) 2 (...) non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato ovevro l'adizione di misure di
protezione temporanea per motivi umanitari".
Ovvero: se uno chiede asilo, o comunque ha diirtto a protezione
umanitaria, non può essere respinto alla frontiera, e neppure
"subito dopo" la frontiera.
E' proprio per questo che finora la polizia di frontiera di Gorizia,
Ancona, Trieste, Venezia, Bari e Brindisi si guarda bene dal consentire
agli stranieri che trova a bordo dei traghetti o ai valichi di terra di
chiedere asilo. Perchè sanno che in quel caso non possono più
respingerli: se mai, potranno espellerli dopo, con le garanzie previste
dalla legge.
Ma ora il questore di Lecce (e il ministero dell'Interno) ha trovato la
soluzione: dichiara che "non ricorrono i motivi di cui al
comma 4"!
Che significa? Sono o non sono richiedenti asilo, sia pure
"rigettati"? Le condizioni in cui sono sbarcati, le circostanze
che denunciano, ne fanno o no, in ogni caso, delle persone bisognose di
"protezione umanitaria"?
Si nega l'evidenza, per giustificare l'arroganza del potere.
E' come se io dicessi: la legge mi consente di guidare una macchina
su strada, salvo che il semaforo sia rosso; ma io dichiaro che non
ricorrono i motivi per cui si applica quest'eccezione: non c'è bisogno di
motivare il perchè, se sono un questore posso anche affermare che il
semaforo è un albero di Natale; dunque sono libero dalla legge, posso
passare col rosso e anche ammazzare un pedone...
E' un drammatico salto di qualità, che anticipa la sostanza degli
ultimi articoli del ddl Berlusconi-Bossi-Fini: quelli che consentono
di detenere nei Cpt, e di deportare oltre frontiera dopo un sommario
esame locale, chi chiede asilo in Italia.
Fra l'altro, il salto logico del questore gli consente anche di
scavalcare i limiti che la legge pone per la reclusione nei Cpt come il
Regina Pacis: gli "espellendi" possono esservi ristretti solo
se non hanno documenti, o sono considerati pericolosi per lo stato o la
società, o si sono trattenuti in Italia oltre l'intimazione... Tutte
condizioni che non ricorrono in questo caso, così che il giudice
difficilmente avrebbe convalidato la detenzione entro le 48 ore (da
sabato scorso) previste dalla legge.
Così invece tutto diventa facile: sono "respingendi", possono
essere reclusi fino a quando li si verrà a prendere.
Il questore non si cura nemmeno di citare, d'altra parte, l'articolo 17
della legge 40, tuttora in vigore, che dice che "in nessun caso
può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in
cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di
razza, (...) di lingua, (...) di opinioni politiche...": sfido
chiunque a dire che la Turchia, da cui provengono la maggior parte dei
"respingendi", o lo Srilanka in guerra, non rientrino in queste
categorie!
La mostruosa illegalità di questa procedura non ne attenua la
pericolosità, nel caso in questione e come precedente per tutti i
richiedenti asilo.
Credo che dovremo immediatamente
denunciare questo atto alla Corte europea dei diritti umani, chiedendone
un intervento urgente (previsto nel caso in cui un atto, anche non
definitivo, comporti gravi pericoli per l'incolumità degli interessati).
Chiedo a un giurista di elaborare immediatamente un testo, da inviare
oggi stesso via fax alla Corte di Strasburgo.
Credo anche che l'Acnur dovrebbe
intervenire immediatamente, e nel modo più fermo, nei confronti del
governo italiano. Mi risulta che avesse già intenzione di far presente la
sommarietà delle audizioni tenute a Lecce: ma questo atto supera ogni
limite!
Chiedo che si moltiplichino le prese di
posizione ed i fax di protesta alla Divisione profughi del ministro
dell'Interno (06.4741991: l'altro numero di fax precedentemente diffuso,
06.485957 corrispondente fino a due giorni fa al ministro Scaiola, è
stato non casualmente disattivato). Datene notizia, per favore, alla mail
ass.azad@libero.it .
Per il pomeriggio di oggi sono già
previsti i presìdi a Roma davanti al Senato, ed a Lecce davanti alla
Prefettura. Dovrebbero moltiplicarsi in tutte le città, anche solo nella
forma di delegazioni e petizioni da consegnare ai prefetti. Vi
partecipino i parlamentari, e chiedano con forza al ministro Scaiola di
rispondere di ciò che sta facendo!
Propongo che si organizzi una forte
protesta alla frontiera da cui passeranno i profughi, che sia Fiumicino
(come pare dal foglio citato) o Malpensa (come avvenne nella scorsa
estate).
SE IL QUESTORE HA DECISO DI
CALPESTARE LA LEGGE, E' PROBABILE CHE IL GOVERNO VOGLIA CHIUDERE SUBITO
LA PARTITA: DUNQUE LA DEPORTAZIONE POTREBBE AVVENIRE GIA' OGGI.
E' vero infatti che l'articolo 12 della legge 40 prevede che il pretore
convalidi il trattenimento nel Cpt entro 48 ore anche nel caso di
respingimento. Ma le 48 ore, saltando la domenica, scadono oggi, martedì.
E d'altra parte, illegalità per illegalità, il governo potrebbe decidere
di non attendere neppure l'atto di convalida per deportare tutti...
SE QUEI PROFUGHI SARANNO RIGETTATI
NELLE PRIGIONI TURCHE, NELLA GUERRA INCIPIENTE IN IRAQ O IN QUELLA GIA'
IN ATTO IN SRILANKA, SAREMO TUTTI MENO LIBERI!
Dino Frisullo (Associazione Azad)