invitare all'astensione non è reato : Corte di Cassazione 12-6-1962 e 25-10-1984



invitare all'astensione non è reato : Corte di Cassazione 12-6-1962 e 25-10-1984

 
Corsera odierno - Lettera a Sergio Romano -


Caro Romano, si legge su La Stampa dell' 1 giugno 2005 ( a firma del
costituzionalista Michele Ainis) che l'art. 98 del testo unico delle
leggi elettorali per la Camera dei deputati punisce « il ministro di
qualsiasi culto » che, « abusando delle proprie attribuzioni » , si
adopera a « indurre ( gli elettori) all'astensione » . E che l'art. 51
della legge sulla disciplina del referendum estende alla propaganda
referendaria quella incriminazione. Trascura, l'autore, che la
Cassazione ( 12 luglio ' 62) ha ritenuto non esservi abuso - e
pertanto reato - quando il ministro del culto prospetta la
peccaminosità dell'adesione a un'ideologia condannata dalla Chiesa. La
stessa Corte ( con la sentenza 25 ottobre ' 84) ha dichiarato che «
non commette il reato di cui all'art. 98 il ministro del culto
cattolico, il quale nell'interno della chiesa affigga manifesti che,
limitandosi a richiamare il valore della vita e ad affermare che essa
ha inizio all'atto del concepimento, invitino gli elettori senza
alcuna menzione di conseguenti vantaggi o danni, neppure di carattere
spirituale, a votare in favore del referendum ( cattolico)
sull'aborto. L'art. 98, infatti, non vieta ai ministri del culto
qualsiasi forma di propaganda elettorale. La valutazione relativa
all'eventuale abuso delle attribuzioni di ministro del culto cattolico
non può esser fatta in riferimento al diritto italiano anziché al
diritto canonico, poiché solo quest'ultimo indica quali siano le
attribuzioni di tali ministri » .
Non vi è abuso, insomma, quando il sacerdote esercita il suo ministero
secondo l'ordinamento canonico.

Romano Ricciotti presidente on. di sezione della Corte di cassazione,