senza vergogna......



SENZA VERGOGNA...



Dopo l'approvazione da parte della V Commissione permanente, riunitasi il 4
dicembre 2003, il testo approvato dal Senato, che vi riportiamo
integralmente, contiene anche una retroattività del trattamento economico.



Allegato A
Seduta n. 401 del 15/12/2003
DISEGNO DI LEGGE S. 2512 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO
ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004) (APPROVATO DAL
SENATO) (4489)

(A.C. 4489 - Sezione 1)

Emendamenti sull'approvazione dei quali il Governo ha posto la questione di
fiducia. Il testo pubblicato include le «correzioni di carattere tecnico e
formale costituenti parte integrante degli emendamenti» trasmesse dal
Governo (seduta del 12 dicembre 2003 e relativo allegato A al resoconto).
Le parti in corsivo sono state dichiarate inammissibili dalla Presidenza
nella seduta del 12 dicembre 2003).



78. Nelle more dell'attuazione della vicedirigenza di cui all'articolo
17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al fine di tenere
conto dei nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge 6 settembre 2002, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e
dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale del Ministero
dell'economia e delle finanze appartenente alla ex carriera direttiva,
posizione economica C2, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990
nella ex VIII qualifica funzionale, è inquadrato ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella IX qualifica funzionale,
posizione economica C3, a decorrere, ai fini giuridici, dal 31 dicembre
1990. Le vacanze di organico nella posizione economica C3, disponibili per
le riqualificazioni, sono rideterminate sottraendo i posti in organico
attribuiti al suddetto personale. Al predetto personale è attribuita la
decorrenza economica nel nuovo inquadramento a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1998, n. 154. Sugli emolumenti arretrati maturati prima del 1 gennaio 2004
non spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria. Le controversie
pendenti, promosse dal predetto personale, relative all'applicazione
dell'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono estinte di diritto
con compensazione delle spese di lite.



Dove troveranno i soldi per gli arretrati?

Forse dal Fondo Unico di Amministrazione di tutti i lavoratori?

Sicuramente ci penserà il Ministro Tremonti esperto di finanza creativa!





Roma 18.12.2003



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