ALFA ROMEO DI ARESE: REINTEGRATI I 1000 LAVORATORI SOSPESI. LA FIAT CONDANNATA A RIPORTARE LE PRODUZIONI AD ARESE.



COMUNICATO STAMPA



ALFA ROMEO DI ARESE:

REINTEGRATI I 1000 LAVORATORI SOSPESI.

LA FIAT CONDANNATA A RIPORTARE LE PRODUZIONI AD ARESE.



Il Giudice del Lavoro di Milano ha riconosciuto le ragioni dei lavoratori
dell'Alfa di Arese sostenuti dalla FIOM e dello SLAI Cobas, contro la Fiat.



E' stato emesso  un decreto EX ART. 28 l. 300/1970 che recita:



"Ordina a Fiat spa l'immediato rientro nello stabilimento di Arese delle
linee produttive relative al VAMIA ed alle Costruzioni Sperimentali, nonchè
di revocare immediatamente ed ex ante tutte le sospensioni in Cigs e di
riammettere immediatamente i lavoratori sospesi nei rispettivi posti di
lavoro"



E' importante che per rimuovere gli effetti della sua condotta
antisindacale la Fiat debba reintegrare i lavoratori e riportare ad Arese
le produzioni spostate a Torino.



E' un importante risultato verso l'obbiettivo di dare ad Arese una seria
prospettiva industriale nel campo dell'innovazione prevista dal "Piano di
mobilità sostenibile"  concordato con la Regione Lombardia.



Tale decreto è l'occasione per la Fiat di rientrare nel campo strategico
dell'auto a basso impatto aziendale.



Lunedì prossimo nell'incontro convocato dal Presidente della Regione
Lombardia auspichiamo che si proceda alla fase operativa con i piani
industriali, la formazione e gli strumenti urbanistici adeguati.



FIOM CGIL

SLAI Cobas



Milano 26 luglio 2003.



Vi alleghiamo copia del decreto ex art. 28 Statuto dei Lavoratori. 



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TRIBUNALE ORDINARIO Di MILANO
SEZIONE LAVORO
decreto ex art. 28 L. 300/70

Il Giudice
letti gli atti e i documenti nella causa iscritta al n° 4716/03 di questo
Tribunale,
pendente tra

FIOM CGIL DI MILANO - SLAI COBAS DI MILANO
e
FIAT AUTO SPA

sciogliendo la riserva in data 10.7.03, rileva:

IN FATTO

La Associazioni sindacali ricorrenti hanno adito questo Tribunale chiedendo
al Giudice :

1) di dichiarare l'antisindacalità dei comportamenti tenuti dalla società,
convenuta, consistiti :
a) nell'avere cessato sia le produzioni tradizionali sia quelle relative al
VAMIA (che invece avrebbero dovuto essere potenziate per sostituire le
prime) presso lo stabilimento di Arese;
b) nell'avere spostato la produzione della Multipla a ridotto impatto
ambientale e le attività connesse alle Costruzioni sperimentali ad altro
stabilimento FIAT;
e) nell'avere omesso di informare preventivamente le OO.SS ricorrenti e le
rispettive RSU sul deciso decentramento della, produzione;
d) nell'avere omesso di informare le OO.SS ricorrenti e le RSU circa i
criteri di selezione per la Individuazione dei lavoratori da porre In CIGS
e circa le ragioni ostative della rotazione.

2) e quindi di ordinare alla resistente:
- la revoca di tutte le attuali sospensioni in CIGS con effetto ex tunc;
- l'immediato trasferimento ad Arese della produzione della Multipla e
delle Costruzioni sperimentali;
- di effettuare il potenziamento delle linee di produzione del VAMIA, e
comunque -fino alla realizzazione di tale potenziamento - di ordinare
l'immediato rientro in Arese di altre produzioni Alfa Romeo, Lancia o FIAT;
- la rinnovazione della procedura della CIGS che dopo tali misure dovesse
ancora risultare necessaria;
- ogni altra. misura che il Giudice dovesse ritenere idonea alla rimozione
degli effetti scaturenti dalla condotta antisindacale.

Si è costituita la società convenuta contestando preliminarmente la
competenza territoriale del Giudice adito nonché la legittima attiva dello
SLAI; nel merito la FIAT ha concluso chiedendo il rigetto delle domande;
con vittoria di spese.

Disposto rinvio dei giudizio, finalizzato a trovare un accordo
conciliativo, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di
istruttoria, il Giudice ha invitato alla discussione i procuratori i quali
hanno concluso come in atti; quindi si è riservato di decidere.

IN  DIRITTO
Innanzi tutto vanno respinte entrambe le eccezioni pregiudiziali opposte
dalla convenuta,
A)
Dei tutto infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice
adito in quanto è sita nel territorio affidato alla competenza del
Tribunale di Milano Arese, In cui è (stato) posto in essere il
comportamento denunziato .

B)
E' poi Infondata anche l' altra eccezione.
E' sufficiente qui richiamare le sentenze di merito e di Cassazione
(peraltro prodotte dallo SLAI in udienza : cfr per tutte Cassazione 1312/00
e 15262/02 rese proprio nel confronti dell'odierna convenuta) che hanno
riconosciuto li carattere nazionale dello SLAI e la sua legittimazione ad
agire ex art. 28 Statuto Lavoratori.

C)
Nel merito vanno esaminate separatamente le fattispecie di antisindacalità
dedotte dalle ricorrenti

a) SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA
Preliminarmente va osservato che, per ovvie ragioni, è legittimata attiva
dì tale domanda la sola FIOM, non avendo lo SLAI sottoscritto alcuno di
quei contratti.
Nei merito la domanda è infondata.
Questa sembra articolarsi in due fattispecie di violazione diverse, in
quanto viene contestata la violazione degli accordi sia sotto il profilo
della avvenuta cessazione delle produzioni tradizionali ( violazione
consumate In relazione alle previsioni contenute negli accordi del
94,96,97) sia sotto quello della cessazione della produzione del VAMIA
(violazione, che riguarderebbe l'ultimo accordo dei 2000).
La prima obiezione che può muoversi a queste domande - ed in particolare a
quella che prende di mira la violazione degli accordi antecedenti al 2000 -
è che, al di là della trascrizione di alcuni passi degli accordi di
programma di cui si discute e di generiche deduzioni, nulla dicono le
ricorrenti sul contenuto di quelle violazioni: sicchè verrebbe per certi
versi rimesso - inammissibilmente - al giudice di ricercare ed individuare
i motivi stessi delle violazioni.
Ma andiamo ad esaminare più nel dettaglio tali accordi.
l. L'accordo del '94 nella sostanza prevedeva che:
- sarebbero cessate le produzioni della 164 (entro la prima metà 96, poi
effettivamente proseguite fino a metà 97) e della y 10 (entro la fine dei
95, poi nella realtà proseguite fino ad aprile 96) e del motore 4 cilindri;
- sarebbero invece iniziate in Arese le produzioni sportive della spider e
del coupè e sarebbe stato realizzato il motore 6 cilindri: sicchè sarebbero
stati presenti in Arese due stabilimenti, uno di produzione motoristica e
un altro di produzione automobilistica;
- in Arese sarebbero poi stati presenti altri Centri ed Enti vari;
- era stata accertata una eccedenza di lavoratori di 2.500 unità;
- sarebbero stati costituiti due Consorzi, volti a favorire l'occupazione
nel comprensorio dì Arese, uno dì Ricerca (per le autovetture a ridotta
emissione) e uno di Promozione Industriale (al fine di agevolare
l'insediamento nell'area di nuove Iniziative),

2 L'accordo de '96 invece :
- dava atto che il Consorzio di Promozione Industriale era stato
effettivamente costituito nel 96 anche con capitali FIAT;
- confermava l'impegno di FIAT a mettere a disposizione le proprie
conoscenze per la promozione di iniziative e a concedere la disponibilità
delle aree a condizioni favorevoli per consentire la loro
reindustrializzazìone;
- pur non essendo stato ancora costituito il Consorzio, si dava atto che :
tra FIAT	e il Governo era stato fatto un accordo di programma
propedeutico alla costituzione del	Consorzio; FIAT aveva dato avvio ai
programmi di ricerca e sviluppo delle auto a ridotta emissione (elettrica,
ibrida, metano); aveva predisposto e presentato progetti per finanziamenti
agevolati; aveva costituito la "Piattaforma Veicoli A Minimo Impatto
Ambientale (VAMIA) per lo sviluppo di modelli di auto elettrica, a metano,
ibrida e bi-fuel per i quali erano stati stanziati 30 miliardi.
- confermava la missione produttiva in Arese delle vetture sportive di
marchio Alfa (Spider e GTV) e dava atto della prosecuzIone della produzione
dell'Alfa 164 fino a metà 97;
- dava atto che, con accordo del dicembre 95, era stata decisa la mobilità
per 945 lavoratori per i quali sì aprissero le vie della pensione di
anzianità e di vecchiaia e rinviava ogni ulteriore decisione al giugno 97
in considerazione della decisione di procrastinare la produzione della 164
e del motore 4 cilindri, convenendo sulla necessità stipulare un ulteriore
contratto di solidarietà e di incontrarsi nell' aprile 97 per la verifica
del personale in eccedenza che non avesse ancora trovato collocazione
lavorativa.
3. L' accordo del 97 poi ribadiva le volontà già espresse negli accordi
precedenti confermando che:
- FIAT sarebbe stata presente ad Arese per la produzione delle vetture
sportive Alfa e per la produzione del motore 6 cilindri nonché con un
Centro Tecnico e con gli Enti Centrali e commerciali che avrebbero
assicurato un livello occupazionale di circa 4.000 addetti;
- sarebbe proseguito l'impegno di FIAT nel Consorzio per la
Reindustrializzazione dell'Area di Arese (CRAA) - anche attraverso il cd
Piano di Arrocco che avrebbe consentito di liberare alcune aree del
comprensorio, con la concentrazione dalle Unità di lastratura, verniciatura
e montaggio - e nel Consorzio di Ricerca per lo sviluppo di vetture a
ridotta emissione;

4 Infine con l'accordo del maggio 2000
- si prendeva atto dei fatto che già solo nell'ottobre 99 c'era stata una
procedura di riduzione di personale di 650 dipendenti dei comprensorio di
Arese a causa del cattivo andamento delle vetture sportive Alfa (GTV e
Spider) e si concordava sulla scelta di aprire una nuova procedura di
mobilità per altri 160 dipendenti in conseguenza dell' ulteriore riduzione
della percentuale di mercato;
- si concordava pertanto la chiusura delle Unità operative Lastratura,
Verniciatura e delle linee dell'Unità operativa Montaggio dedicate alla
produzione dei modelli Spider e GTV
 - FIAT ribadiva la propria missione produttiva di cui agli accordi
precedenti con particolare riferimento al veicoli VAMIA ed alla produzione
motoristica di Arese;
- si concordava "sull'opportunità di cogliere tutte le circostanze
favorevoli determinate dalla evoluzione del mercato delle VAMIA confermando
la rilevanza strategica dei Comprensorio Industriale di Arese quale sede
dedicata alla realizzazione di tali modelli  ... .... L'operazione di
adattamento delle attuali linee di Montaggio dei Modelli spider e GTVŠŠ  e
la conseguente allocazione dell'attività di montaggio del modelli VAMIA in
quelle aree... . .. ... ... consentiranno di realizzare li riequilibrio
complessivo degli organici dei Comprensorio FIAT Auto di Arese nell'ambito
delle tempistiche definite dal presente accordo";
- le parti convenivano di incontrarsi nuovamente nel mese di novembre 2000
"per un esame dello stato di applicazione delle iniziative previste nel
presente accordo".

5. Il contenuto di questi accordi di programma va poi esaminato in
relazione agli eventi dei dicembre 2002 - marzo 2003 in quanto due dei
motivi di antisindacalità dedotti (cessazione delle produzioni tradizionali
e del VAMIA in Arese e trasferimento della Multipla e delle costruzioni
sperimentali a Torino) trarrebbero origine proprio dal comportamento
assunto da FIAT in violazione di quegli accordi.
Ebbene, si deve considerare che in nessuno di quegli accordi si può leggere
un impegno di FIAT a garantire sine die che si svolgessero in Arese alcune
delle produzioni tradizionali o invece dei VAMIA piuttosto che delle
costruzioni sperimentali.
Per quanto riguarda le prime, è certo vero che fino, rispettivamente,
all'aprile 96 e alla metà dei 97 erano proseguite le attività produttive di
Y10 e 164 e che poi le stesse erano state sostituite con la produzione
delle vetture sportive Alfa; ma è altrettanto vero che, con l'accordo dei
maggio 2000, era definitivamente intervenuta la scelta - peraltro condivisa
dalla stessa FIOM - di allontanare da Arese il settore tradizionale delle
auto sostituito dalle costruzioni VAMIA e sperimentali.
Per quanto riguarda invece le vetture VAMIA al di là dell'uso di frasi
apparentemente più impegnative (che sottolineavano "la rilevanza strategica
del Comprensorio Industriale di Arese quale sede dedicata alla
realizzazione di tali modelli) nella sostanza però, anche per queste, la
scelta non poteva che essere legata all "opportunità di cogliere tutte le
circostanze favorevoli determinate dalla evoluzione del mercato delle
VAMIA":  si legge infatti nelle premesse all'accordo del maggio 2000 che le
produzione del VAMIA aveva subito un incremento dei 291% tra il 1998 e
l'anno successivo e che per l'anno 2000 il numero delle immatricolazioni
era state pressochè sovrapponibile a quello dell'Intero 99.

Ciò spiega pertanto che quella scelta - pur intendendo perseguire anche lo
scopo di realizzare " il riequilibrio complessivo degli organici dei
Comprensorio FIAT Auto di Arese"  soprattutto alla luce della riduzione di
personale nel numero di 650 prima e di 160 dipendenti realizzata tra l
'aprile 99 ed il maggio 2000 - avrebbe verosimilmente dovuto tenere conto
del concreto andamento, di mercato : questo, secondo i dati forniti dalla
società e non contestati dal sindacato ricorrente, aveva registrato vendite
di vetture VAMIA nel numero di circa 13.700 per entrambi gli anni 2000 e
2001; ma aveva poi accusato una seria battuta di arresto l'anno successivo
quando il numero di auto era stato di sole 7000 auto divenute poi solo 1000
nel primi cinque mesi dei 2003.
Rispetto alle generiche frasi di circostanza, la difficile situazione di
mercato prospettata appare ben più sostanziale e rilevante al fine di
orientare le scelte strategiche aziendali, scelte peraltro non seriamente
sindacabili né da parte di questo giudice né delle stesse OOSS. (se non con
i consueti mezzi di lotta sindacale) in mancanza di impegni formali e
giuridicamente rilevanti - di segno opposto.
D'altro canto un problema di violazione degli accordi avrebbe potuto porsi
qualora le scelte di FIAT fossero intervenute a breve distanza di tempo e
comunque in assenza di quelle necessità tecnico - produttive evidenziate :
al contrario, all'accordo è stata data esecuzione per un periodo di oltre
due anni e mezzo, essendo intervenute le diverse decisioni aziendali solo
nel dicembre 2002 - aprile 2003. Ed il trascorrere dei tempo appare
verosimilmente decisivo al fine della valutazione dei rispetto di quell'
accordo se è vero che nell'ultima parte di esso si legge anche che " le
parti si Impegnano ... ... ad incontrarsi nel mese di novembre 2000 per un
esame dello stato di applicazione delle Iniziative previste dal presente
accordo, anche alla luce di ulteriori sviluppi che si dovessero a quel
momento prefigurare sull'intero comprensorio di Arese"
Infine il carattere necessariamente contingente degli accordi di programma
si desume anche dal continuo mutamento degli assetti occupazionali e
produttivi decisi con successivi accordi che, immancabilmente, revocavano
le decisioni assunte con quelli precedenti,
Di ciò costituisce innanzi tutto prova il numero degli addetti del
comprensorio di  Arese : si è infatti passati dai 4.000 addetti di cui si
parla nell'accordo del 97 (e che pure avrebbe dovuto costituire nella
prospettazione delle OOSS. l'assetto occupazionale definitivo dei
Comprensorio) ai 3.190 dei maggio 2000, passando attraverso le riduzioni di
personale di 650 dipendenti concordata nell'ottobre 99 e di altri 160
concordata con lo stesso accordo del maggio 2000; e - si badi bene - ciò
dopo che gli accordi del 94 avevano già sanzionato un' eccedenza di 2.500
unità e quello successiva del dicembre 95 un'eccedenza di ulteriori 950
dipendenti.
Tale dimezzamento delle unità lavorative in Arese (dai circa 7.450 ante 94
agli attuali 3.190) è avvenuto passando attraverso almeno 4 accordi di
programma (del 94,96, 97 e 2000) ed altri due accordi assunti nell' ambito
di procedure di mobilità (del 95 e del 99).
E le stesse scelte produttive decise con gli accordi programma sono state
via via riviste : così la decisione del 94 di abbandonare la produzione
della 164 e della Y 10 (prima ritardata ma poi definitivamente avvenuta tra
il 96 ed il 97) e di portare al suo posto in Arese la produzione della
spider e dei coupè nonché dei motore 6 cilindri è stata abbandonata a sua
volta nel maggio 2000, quando si è deciso di sostituire quelle produzioni
con il VAMIA.

La conseguenza di quanto detto è che vanno respinte le domande di cui al
punti a) b) delle conclusioni rassegnate dalle ricorrenti.

b) SULL' OMESSA INFORMATIVA A OO.SS. E RSU IN ORDINE Al DECENTRAMENTI
PRODUTTIVI
La domanda è fondata.
Ai sensi del comma III dell'art. 6.5 dei CCNL industria metalmeccanica
privata " le di	rezioni degli stabilimenti con più di 150 dipendenti
informeranno in apposito incontro le RSU 	e, tramite l'Associazione
territoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria sulle
operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello
stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto qualora
esse influiscano complessivamente
sull' occupazione : in questi casi l 'informazione riguarderà
l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata, la localizzazione
del decentramento indicata per grandi aree territoriali nonché la
consistenza quantitativa dell'attività da decentrare".
Le ricorrenti eccepiscono la mancata informativa a norma di contratto con
riferimento al graduale trasferimento a Torino dei macchinari relativi sia
alla produzione del VAMIA sia alle Costruzioni sperimentali (il prototipo
della cd 939).
La società contesta innanzi tutto l'applicabilità al caso in esame della
norma prima trascritta, in quanto sarebbe applicabile -in sua vece la norma
di cui al punto 7 delle premesse per la quale "in applicazione dell'A.I.
del 20.12.93 sono titolari della nogoziazione in sede aziendale negli
ambiti, per le materie e con le procedura e i criteri stabiliti del
presente contratto, la strutture territoriali della OOSS. stipulanti e le
RSU costituite si sensi dell'A.I, 20.12.03 ovvero, per la aziende più
complesse e secondo la prassi esistente, le OO.SS. nazionali e le
Rappresentanze sindacati unitarie".
Ma tale ipotesi non è percorribile innanzi tutto perché la norma di cui al
punto 7 è espressamente finalizzala a regolare l'ipotesi della negoziazione
e cioè della contrattazione e non certo quella dell'informativa circa fatti
che i contraenti collettivi ritenessero di particolare rilevanza.
Ma poi l'applicabilità di quella norma va esclusa in quanto l'art. 6.5 è
stato proprio specificamente creata per regolare la fattispecie che ci
occupa.
Nel caso in esame il trasferimento della VAMIA e delle produzioni
sperimentali costituisce proprio uno scorporo in quanto si sostanzia nell'
attività di separare un elemento, in questo caso una attività produttiva,
dall'insieme cioè dal complesso di attività presenti nello stabilimento.

Per il resto, certamente ricorrono tutti i requisiti previsti dalla norma:
- lo scorporo è consistito proprio nel trasferire una parte delle attività
produttive "al di fuori dello stabilimento";
- si tratta di Importanti fasi dell'attività produttiva, tenuto conto della
complessiva situazione deL comprensorio di Arese;
- lo scorporo ha certamente influito sull'occupazione in quanto la
conseguenza è stata la collocazione in CIGS di un certo numero di
dipendenti dello stabilimento posto che riguardava complessivamente circa
850 dipendenti come si desume dal prospetto allegato alla lettera di
comunicazione di CIGS (cfr doc. 10 ricorr).
Né può essere condivisa l'interpretazione che di questa norma fornisce la
società la quale esclude la sussistenza dello scorporo in quanto si sarebbe
trattato di cessazione di alcune attività e di realizzazione di ridotte
attività analoghe a Torino: è evidente che lo scorporo di alcune importanti
attività ad Arese ha comportato una cessazione delle stesse in tale
comprensorio ed il suo trasferimento altrove.
Si deve poi escludere che tale scorporo attenga ad attività produttive che
l'azienda intenda esternalizzare in quanto quella specifica fattispecie
fattuale è regolata dal comma successivo.
La difesa della società ha infine concluso che comunque l'informativa è
stata nel concreto effettuata in una serie di incontri.

Ma anche in tale affermazione - per quanto generica - non si riesce a
trovare l'avvenuto adempimento dei dettato normativo:
- si parla infatti di informazione alle 00.SS. nazionali (ribadendo
implicitamente che della questione si sarebbe dovuto parlare in sede
nazionale); ma va sottolineato che la norma che si ritiene applicabile
esige proprio che l'informazione vada data ai sindacati provinciali di
categoria proprio per il diretto interesse che la questione può avere a
livello locale.
- si indicano poi delle date di incontri tra le parti, ma si dimentica di
precisare che la norma esige proprio un incontro "apposito" nel corso dei
quale si possa informare i sindacati provinciali e le RSU su tutti i dati
inerenti lo scorporo o il decentramento (con indicazione dell'articolazione
per tipologie dell'attività decentrata, la localizzazione del
decentramento, la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare); e
stupisce che di questo apposito incontro - della sua realizzazione, del
contenuto della discussione e dello parti presenti - non vi sia una lettera
di convocazione o un verbale (a meno che non si voglia riconoscere natura
di documento a quello prodotto sub 2 da parte resistente, privo indicazione
o riferimento dell' autore e del destinatario): Il solo documento, tra i
tantissimi prodotti dalle parti in giudizio, nel quale si parli in qualche
modo delle che connesse alla VAMIA è il doc. 15 di parte resistente il
quale però si limita a rilevare che per i lavoratori addetti a quella
lavorazione si dovrà individuare una collocazione esterna ma nulla si dice
dei trasferimento delle linee produttive relative a Toríno,

La conclusione che se ne deve trarre è che la suddetta mancata informazione
si sostanzia in un comportamento antisindacale, di carattere formale in
quanto espressamente previsto da una norma contrattuale; in ogni caso anche
da un punto di vista più strettamente sostanziale si deve osservare che
esso è idoneo a screditare i sindacati ricorrenti - lo SLAI Cobas in
considerazione delle proprie rappresentanze presenti nell' ambito della RSU
aziendale alla quale pure è stata omessa analoga Informativa - agli occhi
dei lavoratori, per non essere stati posti a conoscenza dello scorporo che
avrebbe avuto così gravi conseguenze nei confronti dì questi ultimi.

Circa la mancanza di urgenza eccepita dalla società resistente è
sufficiente rilevare che il trasferimento dei macchinari è iniziato -
secondo la deduzione delle ricorrenti non contestata da controparte - ad
aprite 2.003 e il ricorso è stato presentato il successivo 5.6.03.
 Per quanto riguarda infine gli effetti del comportamento antisindacale -
che siano direttamente lesivi delle prerogative dei sindacati ricorrenti -
dei quali questo giudice dove disporne la rimozione, non si può dubitare
che essi attengano proprio al trasferimento, tuttora in corso, delle linee
produttive del VAMIA e delle Costruzioni sperimentali,
Va pertanto ordinato alla FIAT l'immediato rientro nello stabilimento di
Arese delle linee produttive relative ai VAMIA ed alle Costruzioni
sperimentali.

c) SULL'OMESSA INFORMAZIONE A OO.SS. E RSU IN ORDINE Al CRITERI DI
SELEZIONE DEI LAVORATORI DA PORRE IN CIGS E ALLA MANCATA ROTAZIONE
La questione che divide le parti attiene essenzialmente alla normativa da
applicare.
Compete al giudice di accertare se la società dovesse fare applicazIone
della normativa di cui all'art. 5 L. 164/75 e all'art. 1 co. VII e VIII
della L. 223/91 piuttosto che della norma di cui all'art. 2 DPR 218/00
attuativo della norma di cui all'art. 20 L. 59/97.
Le informazioni previste dall' una e dall'altra procedura  - solo
apparentemente lievi - sono infatti profondamente diverse.
La normativa di cui all'art. 5 L.164/75 e all' art. 1 comma 7 e 8 L. 223/91
prevede che le imprese che occupano più di 15 dipendenti comunichino
preventivamente alle RSU ed alle OO.SS. di categoria le cause di
sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata
prevedibile, il numero dei lavoratori interessati nonché i criteri di
individuazione dei lavoratori da sospendere e le ragioni per le quali
l'impresa ritenga di non fare applicazione della rotazione.
La nuova normativa - l'art, 2 DPR 218/2000 - invece prevede che l'
imprenditore dia tempestiva comunicazione alle RSU o, in mancanza, alle
OO.SS. di categoria comparativamente più rappresentative operanti in
provincia, della volontà di richiedere l'intervento straordinario di
integrazione salariale.
In entrambi i casi poi, a richiesta di una delle due parti, si procederà ad
un esame congiunto della situazione; tuttavia il DPR precisa poi quale
dovrà essere l'oggetto dell'esame congiunto: vale a dire il programma che
l' impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei
lavoratori interessati alla sospensione nonché le misure previste per la
gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione
dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione tra i lavoratori.
L'imprese dovrà anche indicare le ragioni tecnico-organizzative della
mancata adozione di meccanismi di rotazione.
Dall'esame comparato delle due normative si può facilmente ricavare che la
differenza fondamentale tra le stesse è tutta nella necessità - per la
vecchia normativa - che i contenuti della CIGS vengano resi noti
preventivamente rispetto all'esame congiunto; ciò nell'evidente esigenza di
far sì che l' esame sia significativamente denso di contenuti, potendo le
OO.SS. e le RSU realmente svolgere il loro ruolo di mediazione solo se
messi in condizione di conoscere approfonditamente tutti i termini della
questione.
E' certo in fatto che la società ha fatto applicazione della nuova
normativa e che pertanto non ha provveduto alla comunicazione preventiva di
cui al commi 7 ed 8 dell'art. 1 L.223/91.
Ciò a parere di chi scrive costituisce violazione della normativa di cui
alla L. 223/91 , tuttora vigente, non essendo stata abrogata dal DPR
218/2000 per le seguenti ragioni.
La prima è di ordine puramente formale e letterale e consiste nel fatto che
l'art. 13 di quel DPR non ha annoverato tra le norme abrogate quelle di cui
si discute.
Se ciò è vero allora le due normative sostanzialmente sono destinate a
coesistere e ciò è certo possibile, ferma restando però la prevalenza delle
norme primarie e tra queste quella che dispone che la comunicazione dei
contenuti della CIGS vada effettuata preventivamente dai datore di lavoro;
ciò che nel caso di specie non è avvenuto.
La seconda ragione è di carattere più sostanziale ed è costituita dal fatto
che, con riferimento all'art. 2 dei DPR 218/00, vi è stato un eccesso di
delega da parte del Governo.
La L. 15.3.97 n. 59 all'art. 20 ha conferito al Governo una delega
permanente per emanare ogni anno un disegno di legge finalizzato alla "
delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi: nella
sostanza, lo scopo è quello della " semplificazione dei procedimenti
amministrativi e di quelli che agli stessi risultano essere strettamente
connessi o strumentali in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le
competenze degli uffici,accorpando le funzioni per settori omogenei,
sopprimendo gli organi che risultino superflui; a tale scopo se ne
aggiungono altri quali quelli di: "riduzione dei termini per la conclusione
dei procedimenti.", "regolazione uniforme del procedimenti dello stesso
tipo che si svolgano presso amministrazioni diverse a presso diversi uffici
della medesima amministrazione"; "riduzione del numero dei procedimenti
amministrativi e accorpamento	dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attività Š ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e
conoscibilità normativa"; "accelerazione delle procedure di spesa e
contabili"; "trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano
....l'esercizio in forma collegiale"; "soppressione dei procedimenti che
risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i
principi generati dell'ordinamento"; "soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere generale quaora non
sussistano più ragioni che giustifichino una difforme disciplina".

Bene, con tale riforma. dei procedimenti amministrativi nulla ha a che fare
la normativa regolatrice delle comunicazioni che deve effettuare l'
imprenditore e dell'esame congiunto che imprenditore, sindacati e RSU
devono compiere nell'ambito della più ampia procedura che deve condurre
alla sospensione In CIGS dei lavoratori ed alla erogazione dell'
integrazione salariale.

Ciò si ricava anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale, con
la sentenza 302 dell' 11.5.02, ha chiarito che la comunicazione dei criteri
di individuazione dei lavoratori da sospendere svolge una duplice funzione
: quella di "porre le organizzazioni sindacali in grado di concordare la
scelta dei lavoratori da sospendere" e quella di "assicurare la tutela
degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell' impresa".
Ma allora è evidente che la normativa in esame riconosce e regola diritti
(dei sindacati e dei lavoratori) e non certo procedimenti amministrativi;
né può considerarsi come regolatrice di procedimenti amministrativi
connessi. E' vero invece che essa si inserisce in un più ampio procedimento
amministrativo ma dei quale non condivide né la natura né gli obiettivi,
E pertanto non poteva essere certo oggetto della delega di cui alla L. 59/97.
Sicché, quando la norma di cui al comma 8 dell'art. 20 L. 59/97, in sede di
prima attuazione della stessa legge, ha delegato il Governo ad emanare
regolamenti delegati per disciplinare il procedimento per la concessione
del trattamento della CIGS, ha certamente inteso limitare tale delega (pur
genericamente riferita alle L. 863/84, 223/91 e 451/94) ai soli aspetti
strettamente inerenti alle fasi costituenti procedimento amministrativo e
non certo anche a quelle che del procedimento amministrativo non
condividono natura e contenuti.
E poiché l'effetto abrogativo delle norme primarie pregresse ad opera di un
regolamento delegato (espressamente previsto nel caso di specie ad opera
dei comma 4 dell'art. 20 della L. 59/97) è consentito solo in quanto la
norma secondaria si sia strettamente attenuta alla delega legislativa, si
deve ritenere che nel caso di specie
 l'affetto abrogativo delle L 164/75 e L. 223/91, limitatamente agli
articoli che qui interessano, non si è realizzato.
Con la conseguenza che sono rimaste in vigore sia la pregressa normativa
sia quella nuova - di natura regolamentare e secondaria - quest'ultima solo
in quanto non  contrasti con quella di grado superiore.
Si è detto che sono tuttora vigenti le norme contenute nei commi 7 ed 8
dell'art. 1 L. 223/91. Con esse confliggono le comunicazioni effettuate
dalla società alle OO.SS. e alle RSU. In queste si legge infatti che i
lavoratori interessati alla CIGS sarebbero stati quelli di cui all'elenco
allegato: ma quelli sono genericamente individuati come operai ed impiegati
senza che l'elenco contenga alcun riferimento al numero complessivo dei
dipendenti occupati nel vari Enti e senza - soprattutto - che vengano
indicati i criteri coi quali sarebbero stati individuati essi quali
destinatari delle sospensioni, al di là di un generico riferimento alle
esigenze tecniche organizzative e produttive.
E tale violazione - come peraltro confermato dalla stessa sentenza più su
richiamata della Cassazione a SS.UU. 304/02 - per un verso integra gli
estremi di una condotta antisindacale (per le medesime ragioni già indicate
sub punto b) e per un altro costituisce causa diretta dell' illegittimità
dei provvedimento finale di concessione della Cassa.
Quanto poi all' urgenza - la cui sussistenza è contestata dalla convenuta -
si deve osservare che sono ancora in essere gli effetti scaturenti dal
comportamento antisindacale consistenti nella collocazione in CIGS di
lavoratori ai cui rappresentanti sindacali non è stato consentito di essere
posti seriamente in condizione di esercitare un controllo sulla legittimità
delle scelte.
Deve essere poi anche respinta l'eccezione di FIAT per la quale mancherebbe
l'elemento soggettivo dei comportamento antisindacale (richiedendo l'art.
28 "comportamenti diretti a ...") in considerazione dell' applicazione di
una norma di legge ( o comunque regolamentare) eseguita in buona fede dalla
società.

Ritiene però il Giudicante che per la valutazione della sussistenza dei
comportamento antisindacale non sia necessario accertare l'elemento
soggettivo dell'intenzionalità della lesione.
Com'è noto negli atti negozIali il motivo solitamente non rileva, se non
eccezionalmente nel caso espressamente previsto sub art. 1345 di motivo
illecito comune ad entrambe le parti.
 Nell' ambito dei rapporto contrattuale non rileva l' elemento soggettivo,
l'aspetto psicologico del negozio che si va a compiere perché della due
l'una : o vi è comportamento adempiente o non vi è; o si è lesa l'altrui
sfera giuridica o ciò non è affatto accaduto. Le norma di relazione che
regolano il rapporto contrattuale delimitano in maniera rigida i rapporti
tra le parti: quel limite può essere travalicato o rispettato. Non vi è una
terza possibilità. E non rilevano le ragioni di quella lesione se compiuta
per un'erronea interpretazione della norma contrattuale e/o legale o per un
proprio tornaconto.
L'ordinamento giuridico riconosce rilevanza all'elemento soggettivo solo
nell' ambito dell'illecito civile. In esso effettivamente l'ordinamento
richiede oltre al danno ingiusto anche la sussistenza dell'atteggiamento
colposo o doloso, cioè la valutazione dell'atteggiamento psicologico
dell'agente.
Ma non va dimenticato che quell' ambito è proprio del rapporti
extracontrattuali ai quali sono certamente estranee le attività di natura
sindacale: queste trovano la loro fonte in norme contrattuali o invece in
norme di legge che regolano il godimento dei diritti sindacali nell' ambito
dei rapporto - contrattuale - di lavoro.
Tali considerazioni devono considerarsi assolutamente prevalenti rispetto
alla semplice valorizzazione della locuzione " diretti ad..." contenuta
nell'art. 28 St. Lav. la quale verrebbe letta come volontà del legislatore
di riconoscere rilevanza all'intenzionalità e quindi al motivo dell' atto
invece che all'atto in sé.
Per quanto riguarda infine gli effetti dei comportamento antisindacale -
che siano direttamente lesivi delle prerogative dei sindacati ricorrenti -
di cui questo giudice deve disporre la rimozione, accertato che il
comportamento antisindacale è consistito nell' omessa comunicazione dei
criteri, sulla base dei quali i lavoratori sarebbero stati sospesi in CIGS,
è evidente che gli effetti da rimuovere siano rappresentati dall' attuale
perdurante sospensione in CIGS dei lavoratori
Va pertanto ordinato a FIAT l'immediata revoca di tutte le sospensioni in
CIGS e la riammissione dei lavoratori sospesi in azienda.

c2) Deve invece essere respinta la analoga domanda scaturente dalla mancata
comunicazione dei motivi di esclusione della rotazione .
Com'è noto il comma VII dell'art. 1 L. 223/91 si limita a prevedere che
debbano essere oggetto di comunicazione ed esame congiunto le modalità
della rotazione ma non anche le ragioni per le quali l'imprenditore abbia
ritenuto di non adottare meccanismi di rotazione; ciò in quanto quest'
ultima indicazione deve essere contenuta solo nel programma di cui al comma
2.
 E la già citata Cassazione n, 302100 ha chiarito che quello della
rotazione dove considerarsi quale criterio di carattere generale dal quale
l'imprenditore può discostarsi solo qualora indichi nel programma di cui
all'art. 2 i motivi di questa scelta ma dovrà allora indicare nelle
comunicazioni alle OO.SS. anche questi diversi criteri dì individuazione
dei lavoratori da sospendere,
Ciò però significa - diversamente da quanto affermato dalle ricorrenti -
che i motivi della scelta aziendale di non fare ricorso alla rotazione è
sufficiente vengano indicati nel programma, mentre - sia che l'imprenditore
ebbe fatto applicazione della rotazione sia nel caso opposto - dovrà sempre
indicare i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere.
Pertanto tale domanda deve essere respinta.

Compensato tra le parti un quarto delle spese di lite in ragione della
parziale reciproca soccombenza, la società convenuta va condannata a
rimborsare alle ricorrenti gli altri tre quarti delle spese che si
determinano in _ 3.500,00 (_ 25,00 per spese, _ 925 per  diritti , _
2.500,00 per onorari).

PQM

DICHIARA
l'antisindacalità del comportamento di FIAT consistito
a) nell'avere omesso di informare preventivamente la FIOM-CGIL di Milano e
la RSU (delle OO.SS. ricorrenti) circa la scelta di trasferire a Torino le
linee produttive relative al VAMIA e alle Costruzioni sperimentali;
b) nell'avere omesso di comunicare preventivamente alla FIOM - CGIL di
Milano, allo SLAI Cobas di Milano e alla RSU (delle OO.SS. ricorrenti) i
criteri di selezione per la individuazione dei lavoratori da sospendere in
CIGS;

ORDINA

a FIAT spa l'immediato rientro nello stabilimento dì Arese delle linee
produttive relative al VAMIA ed alle Costruzioni sperimentali nonché di
revocare immediatamente ed ex ante tutte le sospensioni in CIGS e di
riammettere immediatamente i lavoratori sospesi nei rispettivi posti di
lavoro

RIGETTA
Le altre domande

Compensato tra le parti un quarto delle spese di lite

CONDANNA

FIAT spa a rimborsare alle ricorrenti gli altri tre quarti delle spese di
lite che liquida in _  3.500,00;

MANDA

la cancelleria per gli avvisi alle parti costituite.

Milano, 26.7.03

	Il Giudice
Dr. R. Atanasio