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ALFA ROMEO DI ARESE: REINTEGRATI I 1000 LAVORATORI SOSPESI. LA FIAT CONDANNATA A RIPORTARE LE PRODUZIONI AD ARESE.
- Subject: ALFA ROMEO DI ARESE: REINTEGRATI I 1000 LAVORATORI SOSPESI. LA FIAT CONDANNATA A RIPORTARE LE PRODUZIONI AD ARESE.
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- Date: Sat, 26 Jul 2003 20:25:18 +0200
COMUNICATO STAMPA ALFA ROMEO DI ARESE: REINTEGRATI I 1000 LAVORATORI SOSPESI. LA FIAT CONDANNATA A RIPORTARE LE PRODUZIONI AD ARESE. Il Giudice del Lavoro di Milano ha riconosciuto le ragioni dei lavoratori dell'Alfa di Arese sostenuti dalla FIOM e dello SLAI Cobas, contro la Fiat. E' stato emesso un decreto EX ART. 28 l. 300/1970 che recita: "Ordina a Fiat spa l'immediato rientro nello stabilimento di Arese delle linee produttive relative al VAMIA ed alle Costruzioni Sperimentali, nonchè di revocare immediatamente ed ex ante tutte le sospensioni in Cigs e di riammettere immediatamente i lavoratori sospesi nei rispettivi posti di lavoro" E' importante che per rimuovere gli effetti della sua condotta antisindacale la Fiat debba reintegrare i lavoratori e riportare ad Arese le produzioni spostate a Torino. E' un importante risultato verso l'obbiettivo di dare ad Arese una seria prospettiva industriale nel campo dell'innovazione prevista dal "Piano di mobilità sostenibile" concordato con la Regione Lombardia. Tale decreto è l'occasione per la Fiat di rientrare nel campo strategico dell'auto a basso impatto aziendale. Lunedì prossimo nell'incontro convocato dal Presidente della Regione Lombardia auspichiamo che si proceda alla fase operativa con i piani industriali, la formazione e gli strumenti urbanistici adeguati. FIOM CGIL SLAI Cobas Milano 26 luglio 2003. Vi alleghiamo copia del decreto ex art. 28 Statuto dei Lavoratori. ------------------------------------ TRIBUNALE ORDINARIO Di MILANO SEZIONE LAVORO decreto ex art. 28 L. 300/70 Il Giudice letti gli atti e i documenti nella causa iscritta al n° 4716/03 di questo Tribunale, pendente tra FIOM CGIL DI MILANO - SLAI COBAS DI MILANO e FIAT AUTO SPA sciogliendo la riserva in data 10.7.03, rileva: IN FATTO La Associazioni sindacali ricorrenti hanno adito questo Tribunale chiedendo al Giudice : 1) di dichiarare l'antisindacalità dei comportamenti tenuti dalla società, convenuta, consistiti : a) nell'avere cessato sia le produzioni tradizionali sia quelle relative al VAMIA (che invece avrebbero dovuto essere potenziate per sostituire le prime) presso lo stabilimento di Arese; b) nell'avere spostato la produzione della Multipla a ridotto impatto ambientale e le attività connesse alle Costruzioni sperimentali ad altro stabilimento FIAT; e) nell'avere omesso di informare preventivamente le OO.SS ricorrenti e le rispettive RSU sul deciso decentramento della, produzione; d) nell'avere omesso di informare le OO.SS ricorrenti e le RSU circa i criteri di selezione per la Individuazione dei lavoratori da porre In CIGS e circa le ragioni ostative della rotazione. 2) e quindi di ordinare alla resistente: - la revoca di tutte le attuali sospensioni in CIGS con effetto ex tunc; - l'immediato trasferimento ad Arese della produzione della Multipla e delle Costruzioni sperimentali; - di effettuare il potenziamento delle linee di produzione del VAMIA, e comunque -fino alla realizzazione di tale potenziamento - di ordinare l'immediato rientro in Arese di altre produzioni Alfa Romeo, Lancia o FIAT; - la rinnovazione della procedura della CIGS che dopo tali misure dovesse ancora risultare necessaria; - ogni altra. misura che il Giudice dovesse ritenere idonea alla rimozione degli effetti scaturenti dalla condotta antisindacale. Si è costituita la società convenuta contestando preliminarmente la competenza territoriale del Giudice adito nonché la legittima attiva dello SLAI; nel merito la FIAT ha concluso chiedendo il rigetto delle domande; con vittoria di spese. Disposto rinvio dei giudizio, finalizzato a trovare un accordo conciliativo, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, il Giudice ha invitato alla discussione i procuratori i quali hanno concluso come in atti; quindi si è riservato di decidere. IN DIRITTO Innanzi tutto vanno respinte entrambe le eccezioni pregiudiziali opposte dalla convenuta, A) Dei tutto infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in quanto è sita nel territorio affidato alla competenza del Tribunale di Milano Arese, In cui è (stato) posto in essere il comportamento denunziato . B) E' poi Infondata anche l' altra eccezione. E' sufficiente qui richiamare le sentenze di merito e di Cassazione (peraltro prodotte dallo SLAI in udienza : cfr per tutte Cassazione 1312/00 e 15262/02 rese proprio nel confronti dell'odierna convenuta) che hanno riconosciuto li carattere nazionale dello SLAI e la sua legittimazione ad agire ex art. 28 Statuto Lavoratori. C) Nel merito vanno esaminate separatamente le fattispecie di antisindacalità dedotte dalle ricorrenti a) SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA Preliminarmente va osservato che, per ovvie ragioni, è legittimata attiva dì tale domanda la sola FIOM, non avendo lo SLAI sottoscritto alcuno di quei contratti. Nei merito la domanda è infondata. Questa sembra articolarsi in due fattispecie di violazione diverse, in quanto viene contestata la violazione degli accordi sia sotto il profilo della avvenuta cessazione delle produzioni tradizionali ( violazione consumate In relazione alle previsioni contenute negli accordi del 94,96,97) sia sotto quello della cessazione della produzione del VAMIA (violazione, che riguarderebbe l'ultimo accordo dei 2000). La prima obiezione che può muoversi a queste domande - ed in particolare a quella che prende di mira la violazione degli accordi antecedenti al 2000 - è che, al di là della trascrizione di alcuni passi degli accordi di programma di cui si discute e di generiche deduzioni, nulla dicono le ricorrenti sul contenuto di quelle violazioni: sicchè verrebbe per certi versi rimesso - inammissibilmente - al giudice di ricercare ed individuare i motivi stessi delle violazioni. Ma andiamo ad esaminare più nel dettaglio tali accordi. l. L'accordo del '94 nella sostanza prevedeva che: - sarebbero cessate le produzioni della 164 (entro la prima metà 96, poi effettivamente proseguite fino a metà 97) e della y 10 (entro la fine dei 95, poi nella realtà proseguite fino ad aprile 96) e del motore 4 cilindri; - sarebbero invece iniziate in Arese le produzioni sportive della spider e del coupè e sarebbe stato realizzato il motore 6 cilindri: sicchè sarebbero stati presenti in Arese due stabilimenti, uno di produzione motoristica e un altro di produzione automobilistica; - in Arese sarebbero poi stati presenti altri Centri ed Enti vari; - era stata accertata una eccedenza di lavoratori di 2.500 unità; - sarebbero stati costituiti due Consorzi, volti a favorire l'occupazione nel comprensorio dì Arese, uno dì Ricerca (per le autovetture a ridotta emissione) e uno di Promozione Industriale (al fine di agevolare l'insediamento nell'area di nuove Iniziative), 2 L'accordo de '96 invece : - dava atto che il Consorzio di Promozione Industriale era stato effettivamente costituito nel 96 anche con capitali FIAT; - confermava l'impegno di FIAT a mettere a disposizione le proprie conoscenze per la promozione di iniziative e a concedere la disponibilità delle aree a condizioni favorevoli per consentire la loro reindustrializzazìone; - pur non essendo stato ancora costituito il Consorzio, si dava atto che : tra FIAT e il Governo era stato fatto un accordo di programma propedeutico alla costituzione del Consorzio; FIAT aveva dato avvio ai programmi di ricerca e sviluppo delle auto a ridotta emissione (elettrica, ibrida, metano); aveva predisposto e presentato progetti per finanziamenti agevolati; aveva costituito la "Piattaforma Veicoli A Minimo Impatto Ambientale (VAMIA) per lo sviluppo di modelli di auto elettrica, a metano, ibrida e bi-fuel per i quali erano stati stanziati 30 miliardi. - confermava la missione produttiva in Arese delle vetture sportive di marchio Alfa (Spider e GTV) e dava atto della prosecuzIone della produzione dell'Alfa 164 fino a metà 97; - dava atto che, con accordo del dicembre 95, era stata decisa la mobilità per 945 lavoratori per i quali sì aprissero le vie della pensione di anzianità e di vecchiaia e rinviava ogni ulteriore decisione al giugno 97 in considerazione della decisione di procrastinare la produzione della 164 e del motore 4 cilindri, convenendo sulla necessità stipulare un ulteriore contratto di solidarietà e di incontrarsi nell' aprile 97 per la verifica del personale in eccedenza che non avesse ancora trovato collocazione lavorativa. 3. L' accordo del 97 poi ribadiva le volontà già espresse negli accordi precedenti confermando che: - FIAT sarebbe stata presente ad Arese per la produzione delle vetture sportive Alfa e per la produzione del motore 6 cilindri nonché con un Centro Tecnico e con gli Enti Centrali e commerciali che avrebbero assicurato un livello occupazionale di circa 4.000 addetti; - sarebbe proseguito l'impegno di FIAT nel Consorzio per la Reindustrializzazione dell'Area di Arese (CRAA) - anche attraverso il cd Piano di Arrocco che avrebbe consentito di liberare alcune aree del comprensorio, con la concentrazione dalle Unità di lastratura, verniciatura e montaggio - e nel Consorzio di Ricerca per lo sviluppo di vetture a ridotta emissione; 4 Infine con l'accordo del maggio 2000 - si prendeva atto dei fatto che già solo nell'ottobre 99 c'era stata una procedura di riduzione di personale di 650 dipendenti dei comprensorio di Arese a causa del cattivo andamento delle vetture sportive Alfa (GTV e Spider) e si concordava sulla scelta di aprire una nuova procedura di mobilità per altri 160 dipendenti in conseguenza dell' ulteriore riduzione della percentuale di mercato; - si concordava pertanto la chiusura delle Unità operative Lastratura, Verniciatura e delle linee dell'Unità operativa Montaggio dedicate alla produzione dei modelli Spider e GTV - FIAT ribadiva la propria missione produttiva di cui agli accordi precedenti con particolare riferimento al veicoli VAMIA ed alla produzione motoristica di Arese; - si concordava "sull'opportunità di cogliere tutte le circostanze favorevoli determinate dalla evoluzione del mercato delle VAMIA confermando la rilevanza strategica dei Comprensorio Industriale di Arese quale sede dedicata alla realizzazione di tali modelli ... .... L'operazione di adattamento delle attuali linee di Montaggio dei Modelli spider e GTVŠŠ e la conseguente allocazione dell'attività di montaggio del modelli VAMIA in quelle aree... . .. ... ... consentiranno di realizzare li riequilibrio complessivo degli organici dei Comprensorio FIAT Auto di Arese nell'ambito delle tempistiche definite dal presente accordo"; - le parti convenivano di incontrarsi nuovamente nel mese di novembre 2000 "per un esame dello stato di applicazione delle iniziative previste nel presente accordo". 5. Il contenuto di questi accordi di programma va poi esaminato in relazione agli eventi dei dicembre 2002 - marzo 2003 in quanto due dei motivi di antisindacalità dedotti (cessazione delle produzioni tradizionali e del VAMIA in Arese e trasferimento della Multipla e delle costruzioni sperimentali a Torino) trarrebbero origine proprio dal comportamento assunto da FIAT in violazione di quegli accordi. Ebbene, si deve considerare che in nessuno di quegli accordi si può leggere un impegno di FIAT a garantire sine die che si svolgessero in Arese alcune delle produzioni tradizionali o invece dei VAMIA piuttosto che delle costruzioni sperimentali. Per quanto riguarda le prime, è certo vero che fino, rispettivamente, all'aprile 96 e alla metà dei 97 erano proseguite le attività produttive di Y10 e 164 e che poi le stesse erano state sostituite con la produzione delle vetture sportive Alfa; ma è altrettanto vero che, con l'accordo dei maggio 2000, era definitivamente intervenuta la scelta - peraltro condivisa dalla stessa FIOM - di allontanare da Arese il settore tradizionale delle auto sostituito dalle costruzioni VAMIA e sperimentali. Per quanto riguarda invece le vetture VAMIA al di là dell'uso di frasi apparentemente più impegnative (che sottolineavano "la rilevanza strategica del Comprensorio Industriale di Arese quale sede dedicata alla realizzazione di tali modelli) nella sostanza però, anche per queste, la scelta non poteva che essere legata all "opportunità di cogliere tutte le circostanze favorevoli determinate dalla evoluzione del mercato delle VAMIA": si legge infatti nelle premesse all'accordo del maggio 2000 che le produzione del VAMIA aveva subito un incremento dei 291% tra il 1998 e l'anno successivo e che per l'anno 2000 il numero delle immatricolazioni era state pressochè sovrapponibile a quello dell'Intero 99. Ciò spiega pertanto che quella scelta - pur intendendo perseguire anche lo scopo di realizzare " il riequilibrio complessivo degli organici dei Comprensorio FIAT Auto di Arese" soprattutto alla luce della riduzione di personale nel numero di 650 prima e di 160 dipendenti realizzata tra l 'aprile 99 ed il maggio 2000 - avrebbe verosimilmente dovuto tenere conto del concreto andamento, di mercato : questo, secondo i dati forniti dalla società e non contestati dal sindacato ricorrente, aveva registrato vendite di vetture VAMIA nel numero di circa 13.700 per entrambi gli anni 2000 e 2001; ma aveva poi accusato una seria battuta di arresto l'anno successivo quando il numero di auto era stato di sole 7000 auto divenute poi solo 1000 nel primi cinque mesi dei 2003. Rispetto alle generiche frasi di circostanza, la difficile situazione di mercato prospettata appare ben più sostanziale e rilevante al fine di orientare le scelte strategiche aziendali, scelte peraltro non seriamente sindacabili né da parte di questo giudice né delle stesse OOSS. (se non con i consueti mezzi di lotta sindacale) in mancanza di impegni formali e giuridicamente rilevanti - di segno opposto. D'altro canto un problema di violazione degli accordi avrebbe potuto porsi qualora le scelte di FIAT fossero intervenute a breve distanza di tempo e comunque in assenza di quelle necessità tecnico - produttive evidenziate : al contrario, all'accordo è stata data esecuzione per un periodo di oltre due anni e mezzo, essendo intervenute le diverse decisioni aziendali solo nel dicembre 2002 - aprile 2003. Ed il trascorrere dei tempo appare verosimilmente decisivo al fine della valutazione dei rispetto di quell' accordo se è vero che nell'ultima parte di esso si legge anche che " le parti si Impegnano ... ... ad incontrarsi nel mese di novembre 2000 per un esame dello stato di applicazione delle Iniziative previste dal presente accordo, anche alla luce di ulteriori sviluppi che si dovessero a quel momento prefigurare sull'intero comprensorio di Arese" Infine il carattere necessariamente contingente degli accordi di programma si desume anche dal continuo mutamento degli assetti occupazionali e produttivi decisi con successivi accordi che, immancabilmente, revocavano le decisioni assunte con quelli precedenti, Di ciò costituisce innanzi tutto prova il numero degli addetti del comprensorio di Arese : si è infatti passati dai 4.000 addetti di cui si parla nell'accordo del 97 (e che pure avrebbe dovuto costituire nella prospettazione delle OOSS. l'assetto occupazionale definitivo dei Comprensorio) ai 3.190 dei maggio 2000, passando attraverso le riduzioni di personale di 650 dipendenti concordata nell'ottobre 99 e di altri 160 concordata con lo stesso accordo del maggio 2000; e - si badi bene - ciò dopo che gli accordi del 94 avevano già sanzionato un' eccedenza di 2.500 unità e quello successiva del dicembre 95 un'eccedenza di ulteriori 950 dipendenti. Tale dimezzamento delle unità lavorative in Arese (dai circa 7.450 ante 94 agli attuali 3.190) è avvenuto passando attraverso almeno 4 accordi di programma (del 94,96, 97 e 2000) ed altri due accordi assunti nell' ambito di procedure di mobilità (del 95 e del 99). E le stesse scelte produttive decise con gli accordi programma sono state via via riviste : così la decisione del 94 di abbandonare la produzione della 164 e della Y 10 (prima ritardata ma poi definitivamente avvenuta tra il 96 ed il 97) e di portare al suo posto in Arese la produzione della spider e dei coupè nonché dei motore 6 cilindri è stata abbandonata a sua volta nel maggio 2000, quando si è deciso di sostituire quelle produzioni con il VAMIA. La conseguenza di quanto detto è che vanno respinte le domande di cui al punti a) b) delle conclusioni rassegnate dalle ricorrenti. b) SULL' OMESSA INFORMATIVA A OO.SS. E RSU IN ORDINE Al DECENTRAMENTI PRODUTTIVI La domanda è fondata. Ai sensi del comma III dell'art. 6.5 dei CCNL industria metalmeccanica privata " le di rezioni degli stabilimenti con più di 150 dipendenti informeranno in apposito incontro le RSU e, tramite l'Associazione territoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sull' occupazione : in questi casi l 'informazione riguarderà l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata, la localizzazione del decentramento indicata per grandi aree territoriali nonché la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare". Le ricorrenti eccepiscono la mancata informativa a norma di contratto con riferimento al graduale trasferimento a Torino dei macchinari relativi sia alla produzione del VAMIA sia alle Costruzioni sperimentali (il prototipo della cd 939). La società contesta innanzi tutto l'applicabilità al caso in esame della norma prima trascritta, in quanto sarebbe applicabile -in sua vece la norma di cui al punto 7 delle premesse per la quale "in applicazione dell'A.I. del 20.12.93 sono titolari della nogoziazione in sede aziendale negli ambiti, per le materie e con le procedura e i criteri stabiliti del presente contratto, la strutture territoriali della OOSS. stipulanti e le RSU costituite si sensi dell'A.I, 20.12.03 ovvero, per la aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le OO.SS. nazionali e le Rappresentanze sindacati unitarie". Ma tale ipotesi non è percorribile innanzi tutto perché la norma di cui al punto 7 è espressamente finalizzala a regolare l'ipotesi della negoziazione e cioè della contrattazione e non certo quella dell'informativa circa fatti che i contraenti collettivi ritenessero di particolare rilevanza. Ma poi l'applicabilità di quella norma va esclusa in quanto l'art. 6.5 è stato proprio specificamente creata per regolare la fattispecie che ci occupa. Nel caso in esame il trasferimento della VAMIA e delle produzioni sperimentali costituisce proprio uno scorporo in quanto si sostanzia nell' attività di separare un elemento, in questo caso una attività produttiva, dall'insieme cioè dal complesso di attività presenti nello stabilimento. Per il resto, certamente ricorrono tutti i requisiti previsti dalla norma: - lo scorporo è consistito proprio nel trasferire una parte delle attività produttive "al di fuori dello stabilimento"; - si tratta di Importanti fasi dell'attività produttiva, tenuto conto della complessiva situazione deL comprensorio di Arese; - lo scorporo ha certamente influito sull'occupazione in quanto la conseguenza è stata la collocazione in CIGS di un certo numero di dipendenti dello stabilimento posto che riguardava complessivamente circa 850 dipendenti come si desume dal prospetto allegato alla lettera di comunicazione di CIGS (cfr doc. 10 ricorr). Né può essere condivisa l'interpretazione che di questa norma fornisce la società la quale esclude la sussistenza dello scorporo in quanto si sarebbe trattato di cessazione di alcune attività e di realizzazione di ridotte attività analoghe a Torino: è evidente che lo scorporo di alcune importanti attività ad Arese ha comportato una cessazione delle stesse in tale comprensorio ed il suo trasferimento altrove. Si deve poi escludere che tale scorporo attenga ad attività produttive che l'azienda intenda esternalizzare in quanto quella specifica fattispecie fattuale è regolata dal comma successivo. La difesa della società ha infine concluso che comunque l'informativa è stata nel concreto effettuata in una serie di incontri. Ma anche in tale affermazione - per quanto generica - non si riesce a trovare l'avvenuto adempimento dei dettato normativo: - si parla infatti di informazione alle 00.SS. nazionali (ribadendo implicitamente che della questione si sarebbe dovuto parlare in sede nazionale); ma va sottolineato che la norma che si ritiene applicabile esige proprio che l'informazione vada data ai sindacati provinciali di categoria proprio per il diretto interesse che la questione può avere a livello locale. - si indicano poi delle date di incontri tra le parti, ma si dimentica di precisare che la norma esige proprio un incontro "apposito" nel corso dei quale si possa informare i sindacati provinciali e le RSU su tutti i dati inerenti lo scorporo o il decentramento (con indicazione dell'articolazione per tipologie dell'attività decentrata, la localizzazione del decentramento, la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare); e stupisce che di questo apposito incontro - della sua realizzazione, del contenuto della discussione e dello parti presenti - non vi sia una lettera di convocazione o un verbale (a meno che non si voglia riconoscere natura di documento a quello prodotto sub 2 da parte resistente, privo indicazione o riferimento dell' autore e del destinatario): Il solo documento, tra i tantissimi prodotti dalle parti in giudizio, nel quale si parli in qualche modo delle che connesse alla VAMIA è il doc. 15 di parte resistente il quale però si limita a rilevare che per i lavoratori addetti a quella lavorazione si dovrà individuare una collocazione esterna ma nulla si dice dei trasferimento delle linee produttive relative a Toríno, La conclusione che se ne deve trarre è che la suddetta mancata informazione si sostanzia in un comportamento antisindacale, di carattere formale in quanto espressamente previsto da una norma contrattuale; in ogni caso anche da un punto di vista più strettamente sostanziale si deve osservare che esso è idoneo a screditare i sindacati ricorrenti - lo SLAI Cobas in considerazione delle proprie rappresentanze presenti nell' ambito della RSU aziendale alla quale pure è stata omessa analoga Informativa - agli occhi dei lavoratori, per non essere stati posti a conoscenza dello scorporo che avrebbe avuto così gravi conseguenze nei confronti dì questi ultimi. Circa la mancanza di urgenza eccepita dalla società resistente è sufficiente rilevare che il trasferimento dei macchinari è iniziato - secondo la deduzione delle ricorrenti non contestata da controparte - ad aprite 2.003 e il ricorso è stato presentato il successivo 5.6.03. Per quanto riguarda infine gli effetti del comportamento antisindacale - che siano direttamente lesivi delle prerogative dei sindacati ricorrenti - dei quali questo giudice dove disporne la rimozione, non si può dubitare che essi attengano proprio al trasferimento, tuttora in corso, delle linee produttive del VAMIA e delle Costruzioni sperimentali, Va pertanto ordinato alla FIAT l'immediato rientro nello stabilimento di Arese delle linee produttive relative ai VAMIA ed alle Costruzioni sperimentali. c) SULL'OMESSA INFORMAZIONE A OO.SS. E RSU IN ORDINE Al CRITERI DI SELEZIONE DEI LAVORATORI DA PORRE IN CIGS E ALLA MANCATA ROTAZIONE La questione che divide le parti attiene essenzialmente alla normativa da applicare. Compete al giudice di accertare se la società dovesse fare applicazIone della normativa di cui all'art. 5 L. 164/75 e all'art. 1 co. VII e VIII della L. 223/91 piuttosto che della norma di cui all'art. 2 DPR 218/00 attuativo della norma di cui all'art. 20 L. 59/97. Le informazioni previste dall' una e dall'altra procedura - solo apparentemente lievi - sono infatti profondamente diverse. La normativa di cui all'art. 5 L.164/75 e all' art. 1 comma 7 e 8 L. 223/91 prevede che le imprese che occupano più di 15 dipendenti comunichino preventivamente alle RSU ed alle OO.SS. di categoria le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati nonché i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le ragioni per le quali l'impresa ritenga di non fare applicazione della rotazione. La nuova normativa - l'art, 2 DPR 218/2000 - invece prevede che l' imprenditore dia tempestiva comunicazione alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. di categoria comparativamente più rappresentative operanti in provincia, della volontà di richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale. In entrambi i casi poi, a richiesta di una delle due parti, si procederà ad un esame congiunto della situazione; tuttavia il DPR precisa poi quale dovrà essere l'oggetto dell'esame congiunto: vale a dire il programma che l' impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione nonché le misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione tra i lavoratori. L'imprese dovrà anche indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione. Dall'esame comparato delle due normative si può facilmente ricavare che la differenza fondamentale tra le stesse è tutta nella necessità - per la vecchia normativa - che i contenuti della CIGS vengano resi noti preventivamente rispetto all'esame congiunto; ciò nell'evidente esigenza di far sì che l' esame sia significativamente denso di contenuti, potendo le OO.SS. e le RSU realmente svolgere il loro ruolo di mediazione solo se messi in condizione di conoscere approfonditamente tutti i termini della questione. E' certo in fatto che la società ha fatto applicazione della nuova normativa e che pertanto non ha provveduto alla comunicazione preventiva di cui al commi 7 ed 8 dell'art. 1 L.223/91. Ciò a parere di chi scrive costituisce violazione della normativa di cui alla L. 223/91 , tuttora vigente, non essendo stata abrogata dal DPR 218/2000 per le seguenti ragioni. La prima è di ordine puramente formale e letterale e consiste nel fatto che l'art. 13 di quel DPR non ha annoverato tra le norme abrogate quelle di cui si discute. Se ciò è vero allora le due normative sostanzialmente sono destinate a coesistere e ciò è certo possibile, ferma restando però la prevalenza delle norme primarie e tra queste quella che dispone che la comunicazione dei contenuti della CIGS vada effettuata preventivamente dai datore di lavoro; ciò che nel caso di specie non è avvenuto. La seconda ragione è di carattere più sostanziale ed è costituita dal fatto che, con riferimento all'art. 2 dei DPR 218/00, vi è stato un eccesso di delega da parte del Governo. La L. 15.3.97 n. 59 all'art. 20 ha conferito al Governo una delega permanente per emanare ogni anno un disegno di legge finalizzato alla " delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi: nella sostanza, lo scopo è quello della " semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi risultano essere strettamente connessi o strumentali in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici,accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui; a tale scopo se ne aggiungono altri quali quelli di: "riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti.", "regolazione uniforme del procedimenti dello stesso tipo che si svolgano presso amministrazioni diverse a presso diversi uffici della medesima amministrazione"; "riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività Š ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa"; "accelerazione delle procedure di spesa e contabili"; "trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano ....l'esercizio in forma collegiale"; "soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generati dell'ordinamento"; "soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale quaora non sussistano più ragioni che giustifichino una difforme disciplina". Bene, con tale riforma. dei procedimenti amministrativi nulla ha a che fare la normativa regolatrice delle comunicazioni che deve effettuare l' imprenditore e dell'esame congiunto che imprenditore, sindacati e RSU devono compiere nell'ambito della più ampia procedura che deve condurre alla sospensione In CIGS dei lavoratori ed alla erogazione dell' integrazione salariale. Ciò si ricava anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale, con la sentenza 302 dell' 11.5.02, ha chiarito che la comunicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere svolge una duplice funzione : quella di "porre le organizzazioni sindacali in grado di concordare la scelta dei lavoratori da sospendere" e quella di "assicurare la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell' impresa". Ma allora è evidente che la normativa in esame riconosce e regola diritti (dei sindacati e dei lavoratori) e non certo procedimenti amministrativi; né può considerarsi come regolatrice di procedimenti amministrativi connessi. E' vero invece che essa si inserisce in un più ampio procedimento amministrativo ma dei quale non condivide né la natura né gli obiettivi, E pertanto non poteva essere certo oggetto della delega di cui alla L. 59/97. Sicché, quando la norma di cui al comma 8 dell'art. 20 L. 59/97, in sede di prima attuazione della stessa legge, ha delegato il Governo ad emanare regolamenti delegati per disciplinare il procedimento per la concessione del trattamento della CIGS, ha certamente inteso limitare tale delega (pur genericamente riferita alle L. 863/84, 223/91 e 451/94) ai soli aspetti strettamente inerenti alle fasi costituenti procedimento amministrativo e non certo anche a quelle che del procedimento amministrativo non condividono natura e contenuti. E poiché l'effetto abrogativo delle norme primarie pregresse ad opera di un regolamento delegato (espressamente previsto nel caso di specie ad opera dei comma 4 dell'art. 20 della L. 59/97) è consentito solo in quanto la norma secondaria si sia strettamente attenuta alla delega legislativa, si deve ritenere che nel caso di specie l'affetto abrogativo delle L 164/75 e L. 223/91, limitatamente agli articoli che qui interessano, non si è realizzato. Con la conseguenza che sono rimaste in vigore sia la pregressa normativa sia quella nuova - di natura regolamentare e secondaria - quest'ultima solo in quanto non contrasti con quella di grado superiore. Si è detto che sono tuttora vigenti le norme contenute nei commi 7 ed 8 dell'art. 1 L. 223/91. Con esse confliggono le comunicazioni effettuate dalla società alle OO.SS. e alle RSU. In queste si legge infatti che i lavoratori interessati alla CIGS sarebbero stati quelli di cui all'elenco allegato: ma quelli sono genericamente individuati come operai ed impiegati senza che l'elenco contenga alcun riferimento al numero complessivo dei dipendenti occupati nel vari Enti e senza - soprattutto - che vengano indicati i criteri coi quali sarebbero stati individuati essi quali destinatari delle sospensioni, al di là di un generico riferimento alle esigenze tecniche organizzative e produttive. E tale violazione - come peraltro confermato dalla stessa sentenza più su richiamata della Cassazione a SS.UU. 304/02 - per un verso integra gli estremi di una condotta antisindacale (per le medesime ragioni già indicate sub punto b) e per un altro costituisce causa diretta dell' illegittimità dei provvedimento finale di concessione della Cassa. Quanto poi all' urgenza - la cui sussistenza è contestata dalla convenuta - si deve osservare che sono ancora in essere gli effetti scaturenti dal comportamento antisindacale consistenti nella collocazione in CIGS di lavoratori ai cui rappresentanti sindacali non è stato consentito di essere posti seriamente in condizione di esercitare un controllo sulla legittimità delle scelte. Deve essere poi anche respinta l'eccezione di FIAT per la quale mancherebbe l'elemento soggettivo dei comportamento antisindacale (richiedendo l'art. 28 "comportamenti diretti a ...") in considerazione dell' applicazione di una norma di legge ( o comunque regolamentare) eseguita in buona fede dalla società. Ritiene però il Giudicante che per la valutazione della sussistenza dei comportamento antisindacale non sia necessario accertare l'elemento soggettivo dell'intenzionalità della lesione. Com'è noto negli atti negozIali il motivo solitamente non rileva, se non eccezionalmente nel caso espressamente previsto sub art. 1345 di motivo illecito comune ad entrambe le parti. Nell' ambito dei rapporto contrattuale non rileva l' elemento soggettivo, l'aspetto psicologico del negozio che si va a compiere perché della due l'una : o vi è comportamento adempiente o non vi è; o si è lesa l'altrui sfera giuridica o ciò non è affatto accaduto. Le norma di relazione che regolano il rapporto contrattuale delimitano in maniera rigida i rapporti tra le parti: quel limite può essere travalicato o rispettato. Non vi è una terza possibilità. E non rilevano le ragioni di quella lesione se compiuta per un'erronea interpretazione della norma contrattuale e/o legale o per un proprio tornaconto. L'ordinamento giuridico riconosce rilevanza all'elemento soggettivo solo nell' ambito dell'illecito civile. In esso effettivamente l'ordinamento richiede oltre al danno ingiusto anche la sussistenza dell'atteggiamento colposo o doloso, cioè la valutazione dell'atteggiamento psicologico dell'agente. Ma non va dimenticato che quell' ambito è proprio del rapporti extracontrattuali ai quali sono certamente estranee le attività di natura sindacale: queste trovano la loro fonte in norme contrattuali o invece in norme di legge che regolano il godimento dei diritti sindacali nell' ambito dei rapporto - contrattuale - di lavoro. Tali considerazioni devono considerarsi assolutamente prevalenti rispetto alla semplice valorizzazione della locuzione " diretti ad..." contenuta nell'art. 28 St. Lav. la quale verrebbe letta come volontà del legislatore di riconoscere rilevanza all'intenzionalità e quindi al motivo dell' atto invece che all'atto in sé. Per quanto riguarda infine gli effetti dei comportamento antisindacale - che siano direttamente lesivi delle prerogative dei sindacati ricorrenti - di cui questo giudice deve disporre la rimozione, accertato che il comportamento antisindacale è consistito nell' omessa comunicazione dei criteri, sulla base dei quali i lavoratori sarebbero stati sospesi in CIGS, è evidente che gli effetti da rimuovere siano rappresentati dall' attuale perdurante sospensione in CIGS dei lavoratori Va pertanto ordinato a FIAT l'immediata revoca di tutte le sospensioni in CIGS e la riammissione dei lavoratori sospesi in azienda. c2) Deve invece essere respinta la analoga domanda scaturente dalla mancata comunicazione dei motivi di esclusione della rotazione . Com'è noto il comma VII dell'art. 1 L. 223/91 si limita a prevedere che debbano essere oggetto di comunicazione ed esame congiunto le modalità della rotazione ma non anche le ragioni per le quali l'imprenditore abbia ritenuto di non adottare meccanismi di rotazione; ciò in quanto quest' ultima indicazione deve essere contenuta solo nel programma di cui al comma 2. E la già citata Cassazione n, 302100 ha chiarito che quello della rotazione dove considerarsi quale criterio di carattere generale dal quale l'imprenditore può discostarsi solo qualora indichi nel programma di cui all'art. 2 i motivi di questa scelta ma dovrà allora indicare nelle comunicazioni alle OO.SS. anche questi diversi criteri dì individuazione dei lavoratori da sospendere, Ciò però significa - diversamente da quanto affermato dalle ricorrenti - che i motivi della scelta aziendale di non fare ricorso alla rotazione è sufficiente vengano indicati nel programma, mentre - sia che l'imprenditore ebbe fatto applicazione della rotazione sia nel caso opposto - dovrà sempre indicare i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere. Pertanto tale domanda deve essere respinta. Compensato tra le parti un quarto delle spese di lite in ragione della parziale reciproca soccombenza, la società convenuta va condannata a rimborsare alle ricorrenti gli altri tre quarti delle spese che si determinano in _ 3.500,00 (_ 25,00 per spese, _ 925 per diritti , _ 2.500,00 per onorari). PQM DICHIARA l'antisindacalità del comportamento di FIAT consistito a) nell'avere omesso di informare preventivamente la FIOM-CGIL di Milano e la RSU (delle OO.SS. ricorrenti) circa la scelta di trasferire a Torino le linee produttive relative al VAMIA e alle Costruzioni sperimentali; b) nell'avere omesso di comunicare preventivamente alla FIOM - CGIL di Milano, allo SLAI Cobas di Milano e alla RSU (delle OO.SS. ricorrenti) i criteri di selezione per la individuazione dei lavoratori da sospendere in CIGS; ORDINA a FIAT spa l'immediato rientro nello stabilimento dì Arese delle linee produttive relative al VAMIA ed alle Costruzioni sperimentali nonché di revocare immediatamente ed ex ante tutte le sospensioni in CIGS e di riammettere immediatamente i lavoratori sospesi nei rispettivi posti di lavoro RIGETTA Le altre domande Compensato tra le parti un quarto delle spese di lite CONDANNA FIAT spa a rimborsare alle ricorrenti gli altri tre quarti delle spese di lite che liquida in _ 3.500,00; MANDA la cancelleria per gli avvisi alle parti costituite. Milano, 26.7.03 Il Giudice Dr. R. Atanasio
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