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Newsletter02IT.doc
- Subject: Newsletter02IT.doc
- From: Coordination Européenne <coordeurop.campagne at libero.it>
- Date: Sat, 26 Apr 2003 16:00:07 +0200
Coordinamento Europeo per il diritto degli stranieri a vivere in famiglia Coordination Européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille European Coordination for Foreigners' Right to Family Life Coordinadora Europea por el derecho de los extranjeros a vivir en familia Europäische Koordination für das Recht von MigrantInnen auf Familienleben 89, avenue du Parc (Cefa - Uo) -B 1060 - Bruxelles Newsletter n. 2 / Aprile 2003 Cari amici e colleghi, ecco il n° 2 della "Newsletter" del Coordinamento europeo. Riteniamo utile inviarvi un testo che fa il punto sulla posizione del Parlamento europeo sulla proposta modificata di Direttiva sul ricongiungimento familiare. Questo tema ci ha occupati molto in queste ultime settimane, dopo la riunione del Consiglio dei Ministri della Giustizia e Affari Interni del 27 e 28 febbraio 2003, proprio quando il Coordinamento era riunito in Assemblea Generale a Parigi. A questa riunione, i Ministri hanno raggiunto un "accordo politico" su un testo della Direttiva che sarà sottoposto all'approvazione degli Stati membri dell'U.E.. Abbiamo inviato a suo tempo le nostre critiche a questo progetto di Direttiva, e abbiamo fatto pressione presso parecchi membri del Parlamento Europeo perché vi vengano apportate modifiche sostanziali. Diritto al ricongiungimento familiare Carmen CERDEIRA MORTERERO (PSE, E) Relazione sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare Doc.: A5-0086/2003 (http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?L=IT&OBJID=10998&LEVEL=3&MODE=SIP&NAV=X&LSTDOC=N) Procedura: Consultazione legislativa Dibattito: 08.04.2003 Votazione: 09.04.2003 http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?L=FR&OBJID=10998&LEVEL=3&MODE=SIP&NAV=X&LSTDOC=N Il Parlamento chiede che siano inserite nuove categorie di persone fra i beneficiari della proposta di direttiva sul diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini non europei, oggetto di dibattito nell'Unione europea da più di tre anni. Con la relazione di Carmen CERDEIRA MORTERERO (PSE, E), approvata con 287 voti a favore, 225 contrari e 9 astensioni, i parlamentari hanno approvato una serie di emendamenti non vincolanti che stipulano ad esempio che non solo il coniuge ma anche il convivente, indipendentemente dal sesso, ha diritto al ricongiungimento familiare se la normativa o la prassi dello Stato membro ospite riserva alle coppie non coniugate lo stesso trattamento di quelle coniugate. I parlamentari estendono inoltre il diritto di cui sopra dai rifugiati a persone bisognose di protezione internazionale o che richiedono una protezione temporanea e la cui domanda non abbia ancora ottenuto risposta definitiva. Gli Stati membri dovrebbero inoltre autorizzare l'ingresso di genitori del richiedente se non dispongono di alcun altro sostegno di tipo familiare o meno nel loro Paese d'origine nonché dei figli maggiorenni non coniugati del richiedente o del coniuge che siano a carico a causa del loro stato di salute. I deputati insistono per un'armonizzazione a livello comunitario di tali categorie mentre la Commissione europea lascia agli Stati membri la responsabilità di decidere in merito. Il Parlamento ha soppresso la misura in base alla quale gli Stati membri possono esaminare le condizioni per l'integrazione dei minori di età superiore ai 12 anni prima di autorizzarne l'ingresso. E' stata soppressa anche un'altra disposizione in base alla quale gli Stati membri, qualora la loro legislazione tenga conto della capacità di accoglienza al momento dell'entrata in vigore della direttiva, possono prevedere un periodo di attesa non superiore ai 3 anni fra la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare e il rilascio del permesso di soggiorno ai membri della famiglia. In un altro emendamento si afferma che gli Stati membri possono esigere che chi richiede il ricongiungimento abbia risieduto legalmente nel loro territorio per un periodo non superiore ad un anno (invece che due, come proposto dalla Commissione europea). In caso di vedovanza, divorzio, separazione o decesso di familiari può essere rilasciato alle persone entrate grazie al ricongiungimento e residenti da almeno un anno un permesso di soggiorno autonomo. Con questa misura i parlamentari intendono evitare eventuali abusi della direttiva. Le domande di ricongiungimento devono essere presentate presso le autorità competenti dello Stato membro di residenza del richiedente. Il tempo a disposizione per la decisione in merito alla domanda è stato ridotto dai parlamentari da 9 mesi a 6 mesi. Resta inteso che l'insorgere di malattie o infermità dopo il rilascio del permesso di soggiorno non può giustificare il rifiuto del rinnovo di tale permesso o l'allontanamento dal territorio dello Stato ospite. La direttiva lascia liberi gli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni legislative, regolamentari e amministrative più favorevoli nei confronti delle persone a cui si applica, a condizione che siano compatibili con la direttiva stessa. Si precisa infine che il recepimento della direttiva non giustifica una diminuzione del livello di protezione già garantito dagli Stati membri in materia di ricongiungimento familiare. Per ulteriori informazioni: Danny de Paepe (Strasburgo) Tel.(33) 3 881 73605 (Bruxelles) Tel.(32-2) 28 42531 e-mail : libe-press at europarl.eu.int
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