respingimenti a Lecce - fax urgenti caso rifugiati



Ricevo e trasmetto sollecitando l'immediato invio della lettera in calce.
Luisa Morgantini
 
 
From: gianschi at tin.it

Subject: appello per invio lettere fax urgenti caso rifugiati respinti a Lecce
Date: Tue, 19 Feb 2002 13:43:26 +0100
X-Priority: 1 (High)
Status: 

 Alla c.a di tutte le organizzazioni, le associazioni, i gruppi, i singoli coinvolti nella tutela dei richiedenti asilo respinti (centro "regina pacis")
 
 
oggetto: proposta di invio lettera urgentissima per blocco respingimenti a Lecce
 
 
Come Ø noto, da informazioni diffuse da pié fonti, la questura di Lecce ha assunto nei confronti dei richiedenti asilo kurdi respinti un provvedimento di respingimento dal territorio nazionale e non un provvedimento di espulsione. Il provevdimento Ø delt utto illegittimo e infondato in quanto l'art.10 del TU 386/98 prevede il respingimento, da parte della polizia di frontiera, degli stranieri "che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti (...) per l'ingresso nel territorio dello Stato".  Lo stesso articolo prevede un'eccezione a tale disposizione, potendo il questore puâ disporre il respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti degli stranieri che "sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo". In ogni caso nell'articolo 8, comma 4 si stabilisce che "le disposizioni del comma (...) 2 (...) non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovevro l'adizione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari". E' del tutto evidente che ai richiedenti asilo che oggi si tenta di espellere non si puâ applicare un provvedimento di respingimento alla frontiera. Il tentativo, del tutto illegittimo, ciene attuato al solo fine di evitare l'adozione di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, ricorribile dinnanzi alla magistratura ordinaria, il cui esito potrebbe invalidare i provvedimenti stessi e dare l'avvio ad un nuovo esame di merito, dinnanzi alla stessa autoritÐ giudiziaria, delle posizioni di merito dei richiedenti asilo in merito alla loro istanza di riconoscimento dello status.
Con l'emananzione del decreto di respingimento invece il ricorso Ø ammesso dinnanzi al TAR territorialmente competente, anche dall'estero!!, ovvero a cose fatte.
 
Fra le tante iniziative che si stanno attuando inq ueste ore concitate, suggeriamo la seguente: in calce al presente messaggio trovate il testo di una lettera da inviare al Prefetto Pansa della direzione generale della Pubblica sicurezza del ministero e alla Prefetta D'Ascenzo della direzione servizi civili da cui dipende la divisione profughi. per protestare fermamente contro l'attuale situazione e chiedere un immediata cessazione di ogni possibile operazione di rimpatrio coatto.
 
Vi invitiamo a stampare il testo sulla carta intestata del vostro ente e organizzazione e di inviarla entro oggi ai seguenti numeri di fax:
06 46549671 (Pansa)
06 4741991 (D'Ascenzo)
 
Si chiede a tutti di fare circolare il pié possibile questo appello. Grazie
 
 
 
ICS - Consorzio Italiano di SolidarietÐ
__________________________________________________________________________________________

Alla cortese attenzione
Dr. Alessandro Pansa
Direzione Generale Pubblica Sicurezza
Ministero dell'Interno
E per conoscenza
Dr.ssa D'Ascenzo
Direzione Generale Servizi Civili
Ministero dell'Interno

 

 
Egregio Dottore, Gentile Dottoressa,
Il sottoscritto, rappresentante dell'organizzazione Š impegnata da tempo nella protezione del diritto di asilo in Italia, esprime la pié profonda preoccupazione per i gravi avvenimenti che hanno coinvolto i richiedenti asilo, sbarcati in Puglia il 31 gennaio e attualmente trattenuti presso il centro Regina Pacis di S. Foca.
I richiedenti asilo sono stati sottoposti in loco a un esame delle loro istanze di asilo con una procedura altamente accelerata, senza che i rappresentanti di ACNUR potessero avere l'opportunitÐ di essere presenti a tutte le audizioni e senza la garanzia che le singole istanze potessero essere valutate con l'adeguata attenzione.
Risulta che i provvedimenti di diniego delle istanze di asilo siano stati comunicati in forma verbale agli interessati in palese violazione dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 15 maggio 1990, n. 136, che dispone la notifica del provvedimento in questione in forma scritta e motivata.
Il trattenimento presso il centro di permanenza temporanea Regina Pacis Ø avvenuto immediatamente dopo la comunicazione verbale dei dinieghi, senza che agli interessati fosse notificato alcun provvedimento motivante tale trattenimento. Tale disposizione coercitiva Ø avvenuta in palese violazione delle disposizioni del D.lvo n.286/1998 relative al trattenimento presso i centri di permanenza temporanea e in particolare art. 14, commi 1, 3 e 4.
Successivamente alla permanenza presso il Regina Pacis, i richiedenti asilo trattenuti sono stati raggiunti da un decreto di respingimento con accompagnamento ai sensi dell'art. 10 del D.lvo n. 286/1998, motivato dall'ingresso irregolare sul territorio italiano degli interessati. L'emanazione del decreto in questione nel caso specifico Ø in palese violazione dell'art. 31 della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiata - recepita dallo Stato italiano con la legge 24 luglio 1954, n.722 - nonchÙ con l'art. 10, comma 4 del D.lvo n. 286/1998, del quale la Questura di Lecce non ha ravvisato gli estremi.
Infine, molti dei cittadini stranieri trattenuti presso il centro Regina Pacis sono di etnia curda e provenienti dalla Turchia, dove Ø tristemente rinomato l'atteggiamento persecutorio del governo Turco nei confronti della minoranza curda.
Gli attuali avvenimenti ricordano fedelmento quanto giÐ accaduto la scorsa estate in modo analogo, quando 15 cittadini turchi di etnia curda sono stati rimpatriati dopo essere ascoltati dalla Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato presso il centro di accoglienza di Borgo Mezzanone (Fg).
Le organizzazioni umanitarie che sono riuscite ad intervistare i cittadini stranieri in questione - prima che le espulsioni fossero eseguite - hanno avuto modo di appurare che in molti casi le vicende personali, alcune delle quali caratterizzate da pesanti episodi di tortura, non erano state adeguatamente approfondite in sede di audizione con i membri della Commissione centrale.
Inoltre, Ø stato accertato in modo inconfutabile che al momento dell'arrivo all'aeroporto di Istanbul gli espulsi sono stati prelevati dalla polizia, trasferiti in carcere e sottoposti a interrrogatori, trattamenti disumani e degradanti (isolamento, privazione di cibo e sonno) e torture (percosse e scariche elettriche).
Le vicende attuali hanno moltepici assonanze con quanto accaduto l'estate scorsa e il il rimpatrio delle persone in un Paese dove la loro vita e le loro lbertÐ corrono oggettivamente il rischio di essere messe in pericolo, prospetta l'ulteriore violazione dell'art. 19 del D.lvo n. 286/1998 e l'art. 33 della sopracitata Convenzione di Ginevra.
A nome della mia organizzazione, vi richiedo di intervenire al fine di verificare la correttezza dell'operato delle Istituzioni coinvolte e di verificare misure alternative, che consentano almeno la possibilitÐ di esercizio del diritto fondamentale alla difesa, attraverso la presentazione degli idonei ricorsi previsti da legge.

Si richiede inoltre l'opportunitÐ di un vostro incontro con le organizzazioni italiane impegnate nella protezione del diritto di asilo.
Certo dell'attenzione che vorrete prestare alla presente istanza, vi invio i pié cordiali saluti.
(Luogo e data)

 
(Firma)

 

 

 

 

 
 

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