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Newsletter02IT.doc
Coordinamento Europeo per il diritto degli stranieri a vivere in famiglia
Coordination Européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille
European Coordination for Foreigners' Right to Family Life
Coordinadora Europea por el derecho de los extranjeros a vivir en familia
Europäische Koordination für das Recht von MigrantInnen auf Familienleben
89, avenue du Parc (Cefa - Uo) -B 1060 - Bruxelles
Newsletter n. 2 / Aprile 2003
Cari amici e colleghi,
ecco il n° 2 della "Newsletter" del Coordinamento europeo. Riteniamo utile
inviarvi un testo che fa il punto sulla posizione del Parlamento europeo
sulla proposta modificata di Direttiva sul ricongiungimento familiare.
Questo tema ci ha occupati molto in queste ultime settimane, dopo la
riunione del Consiglio dei Ministri della Giustizia e Affari Interni del 27
e 28 febbraio 2003, proprio quando il Coordinamento era riunito in
Assemblea Generale a Parigi. A questa riunione, i Ministri hanno raggiunto
un "accordo politico" su un testo della Direttiva che sarà sottoposto
all'approvazione degli Stati membri dell'U.E.. Abbiamo inviato a suo tempo
le nostre critiche a questo progetto di Direttiva, e abbiamo fatto
pressione presso parecchi membri del Parlamento Europeo perché vi vengano
apportate modifiche sostanziali.
Diritto al ricongiungimento familiare
Carmen CERDEIRA MORTERERO (PSE, E)
Relazione sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al
diritto al ricongiungimento familiare
Doc.: A5-0086/2003
(http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?L=IT&OBJID=10998&LEVEL=3&MODE=SIP&NAV=X&LSTDOC=N)
Procedura: Consultazione legislativa
Dibattito: 08.04.2003
Votazione: 09.04.2003
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?L=FR&OBJID=10998&LEVEL=3&MODE=SIP&NAV=X&LSTDOC=N
Il Parlamento chiede che siano inserite nuove categorie di persone fra i
beneficiari della proposta di direttiva sul diritto al ricongiungimento
familiare per i cittadini non europei, oggetto di dibattito nell'Unione
europea da più di tre anni. Con la relazione di Carmen CERDEIRA MORTERERO
(PSE, E), approvata con 287 voti a favore, 225 contrari e 9 astensioni, i
parlamentari hanno approvato una serie di emendamenti non vincolanti che
stipulano ad esempio che non solo il coniuge ma anche il convivente,
indipendentemente dal sesso, ha diritto al ricongiungimento familiare se la
normativa o la prassi dello Stato membro ospite riserva alle coppie non
coniugate lo stesso trattamento di quelle coniugate. I parlamentari
estendono inoltre il diritto di cui sopra dai rifugiati a persone bisognose
di protezione internazionale o che richiedono una protezione temporanea e
la cui domanda non abbia ancora ottenuto risposta definitiva.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre autorizzare l'ingresso di genitori del
richiedente se non dispongono di alcun altro sostegno di tipo familiare o
meno nel loro Paese d'origine nonché dei figli maggiorenni non coniugati
del richiedente o del coniuge che siano a carico a causa del loro stato di
salute. I deputati insistono per un'armonizzazione a livello comunitario di
tali categorie mentre la Commissione europea lascia agli Stati membri la
responsabilità di decidere in merito. Il Parlamento ha soppresso la misura
in base alla quale gli Stati membri possono esaminare le condizioni per
l'integrazione dei minori di età superiore ai 12 anni prima di autorizzarne
l'ingresso. E' stata soppressa anche un'altra disposizione in base alla
quale gli Stati membri, qualora la loro legislazione tenga conto della
capacità di accoglienza al momento dell'entrata in vigore della direttiva,
possono prevedere un periodo di attesa non superiore ai 3 anni fra la
presentazione della domanda di ricongiungimento familiare e il rilascio del
permesso di soggiorno ai membri della famiglia.
In un altro emendamento si afferma che gli Stati membri possono esigere che
chi richiede il ricongiungimento abbia risieduto legalmente nel loro
territorio per un periodo non superiore ad un anno (invece che due, come
proposto dalla Commissione europea). In caso di vedovanza, divorzio,
separazione o decesso di familiari può essere rilasciato alle persone
entrate grazie al ricongiungimento e residenti da almeno un anno un
permesso di soggiorno autonomo. Con questa misura i parlamentari intendono
evitare eventuali abusi della direttiva.
Le domande di ricongiungimento devono essere presentate presso le autorità
competenti dello Stato membro di residenza del richiedente. Il tempo a
disposizione per la decisione in merito alla domanda è stato ridotto dai
parlamentari da 9 mesi a 6 mesi. Resta inteso che l'insorgere di malattie o
infermità dopo il rilascio del permesso di soggiorno non può giustificare
il rifiuto del rinnovo di tale permesso o l'allontanamento dal territorio
dello Stato ospite. La direttiva lascia liberi gli Stati membri di adottare
o mantenere in vigore disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative più favorevoli nei confronti delle persone a cui si applica,
a condizione che siano compatibili con la direttiva stessa. Si precisa
infine che il recepimento della direttiva non giustifica una diminuzione
del livello di protezione già garantito dagli Stati membri in materia di
ricongiungimento familiare.
Per ulteriori informazioni:
Danny de Paepe
(Strasburgo) Tel.(33) 3 881 73605
(Bruxelles) Tel.(32-2) 28 42531
e-mail : libe-press@europarl.eu.int