[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Carta dei Diritti





Come contributo alla Manifestazione per "Nizza", alleghiamo qui di
seguito la Carta dei Diritti con la proposta dei Partiti Umanisti
europei, dei vari emendamenti al testo della Comunità Europea, articolo
per articolo.
Per chi è interessato, ho un file con le differenze rispetto a quella 
originale.


4 dicembre 2000

C'È UN'ALTRA CARTA

Mentre il Consiglio dell'Unione Europea si appresta ad approvare la
Carta dei diritti, il Partito Umanista presenta, anche nell'ambito delle
manifestazioni organizzate a Nizza, il Progetto di Carta umanista dei
diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Pur considerando positivo il fatto che i paesi europei stilino un
documento comune in cui vengano sanciti i diritti dei cittadini
dell'Unione, i partiti umanisti europei considerano tale documento
emendabile in diversi punti.
Tali emendamenti trasformano la Carta concepita dall'attuale Unione in
un documento che dia maggior risalto alla centralità dell'essere umano,
mediante soprattutto il massimo rispetto dei diritti umani, così come
sono stati concepiti dalla Dichiarazione dei diritti umani del 1948.
Solo in questo modo una Carta europea dei diritti può diventare un
formidabile strumento nelle mani dell'Unione per impegnarsi a promuovere
anche al di fuori di essa i valori universali di dignità umana, libertà,
uguaglianza, solidarietà e cooperazione, ancora così poco considerati in
troppi luoghi del nostro pianeta.


Premessa
Verso una "Carta Europea umanista dei Diritti"
Nei giorni dal 6 al 9 dicembre 2000 la Comunità Europea, formata dai
rappresentanti dei 15 governi, costituenti l'Unione Europea,
approveranno il testo della "Carta Europea dei Diritti".
Non si tratta della "Costituzione dell'Unione", ma della Carta dei
"diritti" che costituirà il riferimento guida, il fondamento a cui si
dovranno ispirare in seguito le normative nazionali e cui i cittadini
"europei" potranno appellarsi per ottenere adeguate tutele personali o
collettive.
La discussione sul contenuto e sulle modalità della sua approvazione
sono tutt'altro che trascurabili per il futuro di questa regione. Per
noi umanisti l'attuale testo è estremamente carente perché non tende a
tutelare il cittadino da i veri responsabili degli squilibri e degli
attentati a quella "libertà", "dignità", "solidarietà", "giustizia" che
la carta cerca (per altro molto blandamente di affermare). E ciò non si
mette in discussione il sistema economico neoliberista, il modello di
speculazione privatistica, l'usura bancaria, il segreto bancario, le
modalità di arricchimento delle imprese a scapito delle condizione di
vita e della protezione delle risorse naturali  e dell'ambiente.
Per non parlare del concetto assolutamente "ristretto" di "cittadinanza"
che non tiene conto delle grandi modificazioni intervenute dai flussi
migratori, del concetto di accoglienza (anche per chi cerca rifugio "non
politico" ma economico, sociale, esistenziale). carente anche le tutele
sulla parte relativa al "diritto al lavoro" e il diritto al riposo e il
riconoscimento di una tutela più ampio della persona.
Certamente nella nostra immagine futura pensiamo ad un Europa che
"ripudia la guerra" dentro i confini dell'Unione ma anche
e...soprattutto (!) fuori dell'Unione, terra di pace, di diversità
multietniche, "avanguardia" di quella Nazione Umana Universale, già
presente nei cuori e nelle menti di milioni di persone ma ancora così
lontana dagli attuali rappresentanti politici. Questi ultimi più
preoccupati dell'Europa dei Mercati e della "libertà d'impresa".
Per questo abbiamo deciso di redigere sulla base del testo predisposto
dal Parlamento Europeo una "carta umanista dei diritti". Sappiamo che
sarà molto difficile trovare negli attuali rappresentanti governativi
alcun interesse verso le nostre proposte ma siamo altresì consapevoli
che molte delle nostre affermazioni, tradotte nell'articolato della
"carta" troveranno ampio consenso in vasti settori della società civile
e sensibile. Ci interessa che il pensiero di una terra, dove la vera
ricchezza sia la diversità e dove il valore centrale sia l'essere umano,
concreto, reale con i suoi bisogni e le sue aspirazioni, proceda ed
avanzi. Ancora una volta dobbiamo registrare quanto i tempi delle
istituzioni e dei governi siano molto più arretrati rispetto ai tempi
storici e ai tempi della coscienza delle persone.
Stiamo andando verso un mondo in cui la chiusura non potrà che generare
mostruosità e pensiamo che anche dalle Carte si possa cominciare a
correggere questo errore "epocale". Sappiamo che le "carte" non bastano
a modificare il corso degli eventi (basti pensare alla Carta Universale
dei Diritti Umani, sottoscritta nel 1948 da oltre 150 nazioni e mai, di
fatto applicata!). Sappiamo che sono indispensabili strutture,
istituzioni, organizzazioni, economie, strategie dedicate alla loro
realizzazione. Ma sappiamo anche che, in questo momento, anche poter
introdurre alcuni concetti fondamentali nelle carte costituenti o nelle
carte dei diritti può rappresentare un buon "appiglio" per innescare
processi di cambiamento profondi e radicali che i tempi e le necessità
di miliardi di esseri umani giustamente pretendono, dentro e fuori dai
confini della Unione Europea.




PROGETTO DI CARTA UMANISTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

PREAMBOLO
I popoli europei tutti nel creare tra loro un'unione sempre più stretta
hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni,
pertanto ripudia la guerra come soluzione delle controversie interne o
internazionali.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda
sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di
uguaglianza e di solidarietà e di cooperazione; l'Unione si basa sui
principi di democrazia unita ed ampliata del concetto di Responsabilità
politica e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della
sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia e si impegna a promuovere questi
valori anche al di fuori dell'Unione europea, diventando un'avanguardia
nella costruzione di una Nazione Umana Universale.
L'Unione è responsabile del mantenimento e di questi valori comuni e può
agire in tal senso nei confronti degli Stati membri, nel rispetto della
diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei,
dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro
pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di
promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera
circolazione delle persone nonché la libertà di stabilimento e
regolamenta la circolazione  dei beni, dei servizi e dei capitali
assicurando il regime di trasparenza finanziaria e vietando la
canalizzazione del risparmio verso i paradisi fiscali.
L'accettazione e l'applicazione di questa Carta con referendum popolare
è di importanza fondamentale per entrare a far parte dell'Unione
Europea.
La presente Carta riafferma, i diritti derivanti in particolare dalle
tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli
Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati
comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate
dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e
da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei
confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni
future.
Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi
enunciati qui di seguito.
CAPO I
DIGNITÀ
Articolo 1
Dignità umana
1. La dignità umana, definita in base ai diritti riconosciuti dagli
articoli 23, 24, 25 e 26 della Dichiarazione universale dei diritti
umani del 1948, è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2
Diritto alla vita
1. Ogni individuo, sin dal momento della nascita, ha diritto alla vita e
ad una vita dignitosa.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato [2].
Articolo 3
Diritto all'integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica
[3] .
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in
particolare rispettati:
- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le
modalità definite dalla legge
- il divieto delle pratiche eugenetiche, aventi come scopo la selezione
delle persone
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali
una fonte di lucro
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani [4] .
Articolo 4
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o
degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani
o degradanti.
Articolo 5
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. E'
considerata schiavitù qualsiasi lavoro retribuito al di sotto del
salario minimo o al di sotto degli standard di sicurezza previsti dalla
legislazione europea.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o
obbligatorio [5].
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
CAPO II
LIBERTÀ
Articolo 6
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza nella sfera
personale, sociale, economica, sanitaria. La libertà personale è
inviolabile.
Articolo 7
Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
Articolo 8
Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per
finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a
un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il
diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la
rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità
indipendente [7] .
Articolo 9
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono
garantiti nel rispetto delle proprie credenze religiose e culturali.
Articolo 10
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o
credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il
proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in
privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza
dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto.
Articolo 11
Libertà di espressione e d'informazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto
include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee con ogni mezzo senza che vi possa essere ingerenza
da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
3. L'Unione sostiene e garantisce il pluralismo dei media.
Articolo 12
Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla
libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo
politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni
individuo di fondare sindacati e partiti insieme con altri e di aderirvi
per la difesa dei propri interessi.
2. L'Unione garantisce a tutti gli strumenti per l'effettivo esercizio
di tali diritti.
Articolo 12 bis
Diritti politici
1.Ogni elettore ha diritto a presentare candidature alle elezioni
democratiche di tutti i livelli politici e amministrativi senza alcuna
restrizione o condizione.
2. Durante le campagne elettorali sono garantite uguali condizioni di
accesso ai media a tutte le liste depositate.
3. Secondo il principio di Responsabilità Politica ogni elettore ha
diritto di verificare l'operato dei propri eletti anche durante il
mandato elettorale.
Articolo 13
Libertà delle arti e delle scienze
1. Le arti e la ricerca scientifica sono libere [8]. L'Unione europea
orienta, anche con strumenti finanziari, la ricerca scientifica verso
obiettivi prioritari in materia di sanità, ecologia e sviluppo
sostenibile.
2. I risultati di tale ricerca non sono brevettabili. L'Unione, a fini
di utilità sociale,  ha la facoltà di utilizzare brevetti già
depositati.
La libertà accademica è rispettata.
Articolo 14
Diritto all'istruzione
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione di ogni ordine e grado e
all'accesso alla formazione professionale e continua, gratuitamente.
2. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei
principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere
all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro
convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono garantiti a
parità di condizioni e di standard qualitativi.
3. I cittadini dell'Unione capaci e meritevoli anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i livelli più alti degli studi. Ogni stato
membro dell'Unione rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni di studio ed altre provvidenze.
Articolo 15
Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una
professione liberamente scelta .
2.  Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di
lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. Ogni individuo, senza discriminazioni, ha diritto ad eguale
retribuzione per eguale lavoro.
3. I cittadini dei paesi terzi hanno diritto a condizioni di lavoro
equivalenti a quelle di cui godono gli altri cittadini europei.
Articolo 16
Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto
comunitario.
Articolo 17
Diritto di proprietà
1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che
ha acquistato nel rispetto dei principi garantiti in questa Carta e in
particolare dall'Art. 15 comma 3 e dall'Art. 38 comma 2, di usarli, di
disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della
proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi
previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta
indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere
regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta, salvo i casi di cui
all'articolo 13.
Articolo 18
Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito per ragioni politiche, economiche,
sociali e religiose.
Articolo 19
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
1. Le espulsioni individuali o collettive sono vietate [11] .
2. Nessuno, anche se perseguibile penalmente può essere allontanato,
espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio di essere
sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o
trattamenti inumani o degradanti e dove le condizioni e la qualità della
vita non garantiscano l'art.2, in conformità alla parte del preambolo
che specifica "… e si impegna a promuovere questi valori anche al di
fuori dell'Unione europea.".
CAPO III
UGUAGLIANZA
Articolo 20
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21
Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare,
sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale,
le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita,
gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità
europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi
discriminazione fondata sulla cittadinanza.
Articolo 22
Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione tutela la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23
Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi,
compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di
misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso
sottorappresentato [12]
.
Articolo 24
Diritti del bambino
1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il
loro benessere [13]. Essi possono esprimere liberamente la propria
opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li
riguardano .
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da
autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del
bambino deve essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni
personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia
contrario al suo interesse.
4. Il maltrattamento dei bambini verrà perseguito penalmente.
Articolo 25
Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e rende effettivo il diritto degli anziani di
condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita
sociale e culturale [14].
Agli anziani indigenti deve essere assicurato un equo mantenimento
nonché il diritto all'assistenza.

Inserimento dei disabili
L'Unione riconosce e rende effettivo rispetta il diritto dei disabili di
beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento
sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità
[15] .
In tale prospettiva si impegna  a prevenire e a rimuovere le condizioni
invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, a
perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali, ad intervenire al fine di
superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona
minorata.
CAPO IV
SOLIDARIETÀ
Articolo 27
Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito
dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai
livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile
nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario [16] e dalle
legislazioni e prassi nazionali se più favorevoli. In caso di crisi
aziendale i lavoratori hanno il diritto di partecipare alle decisioni e
pianificazioni imprenditoriali.
Articolo 28
Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni,
hanno, conformemente al diritto comunitario, il diritto di negoziare e
di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di
ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per
la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero. L'Unione incentiva
la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e gestione dell'impresa.
Articolo 29
Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento
di cui l'Unione garantisce la gratuità e gli standard di efficacia.
Articolo 30
Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento
ingiustificato.
Articolo 31
Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e
dignitose, alla formazione ed alla informazione adeguate al lavoro
svolto .
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del
lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali
retribuite, in base alle condizioni più favorevoli al lavoratore
praticate da uno degli Stati membri.
3. In relazione allo sviluppo tecnologico e all'aumento della
produttività sociale l'orario di lavoro settimanale dovrà
progressivamente diminuire.
Articolo 32
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro
non può essere inferiore a sedici anni .
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro
appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento
economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la
salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa
mettere a rischio la loro istruzione.
Articolo 33
Vita familiare e vita professionale
1. È garantita la protezione della famiglia anche di fatto sul piano
giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni
individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per
un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità
retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un
figlio [17].
Articolo 34
Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rende effettivo il diritto di accesso alle
prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano
protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul
lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del
posto di lavoro. In ogni caso l'Unione riconosce il salario sociale di
base.
2. Ogni individuo che risieda o si sposti all'interno dell'Unione ha
diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione
garantisce l'assistenza sociale e l'abitazione al fine di garantire
un'esistenza dignitosa a tutti
Articolo 35
Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere gratuitamente alla prevenzione
sanitaria e di ottenere cure.
Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività
dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute
umana, sulla base degli standard qualitativi più elevati definiti
dall'OMS.
Articolo 36
Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione,
questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico
generale, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 37
Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua
qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti
conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Ogni attentato all'ambiente o ai cicli alimentari sarà perseguibile
penalmente.
Articolo 38
Protezione dei consumatori
1. Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di
protezione dei consumatori.
2. E' garantito in particolare l'accesso al credito bancario con
l'applicazione dello stesso tasso d'interesse applicato dalla banca sui
depositi di risparmio del consumatore.
3. L'Unione vieta ogni forma di usura.
CAPO V
CITTADINANZA
Articolo 39
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione, o ivi residente, al raggiungimento del
sedicesimo anno di età, ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale
diretto, libero e segreto.
Articolo 40
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione, o ivi residente, ha il diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni locali comunali nello Stato membro in cui
risiede [19] , alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 41
Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano
trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle
istituzioni e dagli organi dell'Unione [20] .
2. Tale diritto comprende in particolare:
- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi
confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi
pregiudizio;
- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda,
nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto
professionale;
- l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei
danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio
delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli
ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione nella sua
lingua d'origine e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo 42
Diritto d'accesso ai documenti
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di
accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione.
Articolo 43
Mediatore
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di
sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione
nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte
di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro
funzioni giurisdizionali.
Articolo 44
Diritto di petizione
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di
presentare una petizione al Parlamento europeo e di ricevere una
risposta in un termine ragionevole e comunque non oltre i 90 giorni.
Articolo 45
Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni individuo ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri.
Articolo 46
Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel
quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato,
della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato
membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
CAPO VI
GIUSTIZIA
Articolo 47
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto
dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo
dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel
presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente e entro un termine ragionevole e comunque non oltre i 9
mesi da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.
Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e
rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il
patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare
un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo 48
Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo 49
Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al
momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto
interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta
una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è
stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge
prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare
quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una
persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui
è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali
riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Articolo 50
Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è
già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza
penale definitiva conformemente alla legge.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 51
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e
agli organi dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i
diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le
rispettive competenze.
Articolo 52
Portata dei diritti garantiti
1. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli
garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata
degli stessi non possono essere più limitati di quelli conferiti dalla
suddetta convenzione. La presente disposizione non osta al diritto
dell'Unione di concedere una protezione più estesa.
Articolo 53
Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come
limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto
dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni
internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati
membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e
dalle costituzioni degli Stati membri.
Articolo 54
Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel
senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un
atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti
nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni
più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

-----------------------------------------------------------