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Software e diritto d'autore: brutte nuove



 DOSSIER

DIRITTO D'AUTORE O LEGGE DEL PIU' FORTE ?

Storia del diritto d'autore sul software.

In seguito alle forti pressioni della lobby dei produttori di 
software, le modifiche alla legge sul diritto d'autore, approvate 
dal Parlamento il 26 luglio, hanno introdotto nuove misure 
repressive contro la copia ad uso personale del software, 
equiparata alla duplicazione di massa e al commercio abusivo di 
programmi, e punita con gli stessi anni di galera riservati ai 
contrabbandieri di software pirata (pene analoghe a quelle 
riservate in caso di omicidio colposo plurimo...). Nella nuova 
versione dell'articolo 171 bis, infatti le parole "a scopo di 
lucro" sono state sostituite con la frase "per trarre profitto". 
In pratica dal 26 luglio del 2000 anche chi trae profitto dalla 
copia singola di un programma, cioe' chi risparmia i soldi 
necessari per comprarlo, va punito con la stessa durezza 
riservata a chi copia programmi a scopo di lucro, per rivenderli 
clandestinamente e guadagnarci. 
Con queste nuove modifiche, la legge sul diritto d'autore si 
trasforma in uno strumento irragionevolmente repressivo che ha il 
chiaro obiettivo di tutelare gli interessi economici di Bill 
Gates e degli altri "padroni del software", in aperto contrasto 
con il principio di proporzionalita' tra reato commesso e 
condanna subita. 

Inoltre, 
" e' difficile non vedere in trasparenza la lunga mano degli 
industriali del software su una serie di atteggiamenti che la 
legge ispira, primi fra tutti quello di porre molta attenzione 
alla condanna pubblica, su giornali e mezzi di informazione 
specializzati, dei pirati o quello di destinare ad iniziative 
informative antipirateria il 50% di quanto viene sequestrato. Per 
non parlare della costituzione di un registro presso la Questura 
di quanti lavorino con materiale protetto da copyright. Una vera 
e propria azione di controllo degna di un regime sudamericano." 
(Massimo Mantellini, in un articolo apparso il 28 luglio 2000 
sulla rivista elettronica "Punto Informatico" - 
http://www.punto-informatico.it ) 

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Di Carlo Gubitosa <c.gubitosa@peacelink.it>

In Italia il diritto d'autore e' regolato dalla legge 633 del 
1941, modificata a piu' riprese per includere anche i programmi 
software nella lista delle "opere dell'ingegno" tutelate contro 
le possibili violazioni del "copyright".

Il 23 dicembre 1992 il decreto legislativo 518/92 ha introdotto 
una prima modifica alla legge 633/41. Anziche' estendere ai 
programmi le stesse regole valide per le altre opere 
dell'ingegno, il decreto ha riservato al software un trattamento 
particolare, che punisce i "pirati di programmi" in maniera molto 
piu' dura di quanto non si faccia con i pirati di musica o di 
libri. Dietro questo "trattamento speciale", riservato unicamente 
alla copia del software, molti esperti di informatica e giuristi 
hanno individuato le pressioni esercitate dalle grandi case 
produttrici di software per far approvare, a tutela dei loro 
interessi, una legge particolarmente punitiva contro la copia dei 
programmi per elaboratore.

In merito alle pressioni esercitate dalla lobby del software per 
l'approvazione del decreto 518/92 si sono espressi anche Renzo 
Ristuccia e Vincenzo Zeno Zencovich, in un testo dal titolo "Il 
software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel D.LGS. 
518/92", edito dalla Cedam di Padova nel 1993. 
In questo testo si legge come la rapidita' di approvazione del 
decreto " ... fa ritenere che sicuramente il testo del decreto 
legislativo fosse da tempo pronto e che attraverso la delega al 
governo si sia tagliato corto al dibattito parlamentare, evitando 
persino il parere delle Commissioni competenti, non previsto 
dalla legge delega. Il metodo e' certamente singolare e 
discutibile anche sotto altri profili. (...) Il decreto chiude 
per l'Italia un dibattito ventennale sulla tutela giuridica dei 
programmi per elaboratore elettronico. E' stato un dibattito 
condotto con toni insolitamente accesi e che ha visto gli 
operatori del diritto anteporre, forse piu' del lecito, gli 
interessi di una categoria imprenditoriale all'analisi razionale 
degli strumenti giuridici
utilizzabili. "

Lo "strumento punitivo" nascosto tra le righe del decreto 
legislativo 518/92 e' l'aggiunta di un piccolo articolo, il 171 
bis, un articolo modificato il 26 luglio del 2000 in senso ancor 
piu' repressivo, senza che in Parlamento o sui mezzi di 
informazione ci sia stato un dibattito serio su una questione 
cosi' delicata come la copia personale del software. 
Prima della modifica del luglio scorso, l'articolo 171 bis 
recitava testualmente che: 
"Chiunque abusivamente duplica A FINI DI LUCRO programmi per 
elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di 
sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, 
distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in 
locazione i medesimi programmi, e' soggetto alla pena della 
RECLUSIONE da TRE MESI a TRE ANNI e della MULTA da L. 500.000 a 
L. 6.000.000."
In base all'articolo 171bis, ad esempio, Giovanni Pugliese, 
segretario dell'associazione pacifista PeaceLink, e' stato 
processato come "importatore, venditore e distributore di
programmi a scopo commerciale" per la semplice presenza nel suo 
computer di una copia (gia' installata) del programma Word 6 di 
Microsoft, evidentemente adibita ad uso personale e 
dell'associazione. Al termine di un iter giudiziario iniziato nel 
1994 e terminato nel 2000, Giovanni Pugliese e' stato dichiarato 
innocente.

Per presunte violazioni (peraltro mai dimostrate) dell'articolo 
171 bis, nel maggio 1994 centinaia di nodi della telematica 
sociale italiana sono stati oscurati, con una inutile catena di 
sequestri e processi (la piu' grande operazione di polizia 
informatica della storia dell'umanita') che si e' conclusa con un 
nulla di fatto e ha avuto solamente un effetto intimidatorio 
contro la copia ad uso personale del software. Tutti i dettagli 
di questa "spedizione punitiva" contro la telematica sociale di 
base sono contenuti nel libro "Italian Crackdown", disponibile in 
libreria e anche in rete, all'indirizzo 
http://www.apogeonline.com/openpress.

Aggrappandosi all'articolo 171 bis si e' cercato di dimostrare il 
"fine di lucro" insito nella copia ad uso personale dei 
programmi, per molti versi analoga alla copia di musica ad uso 
personale (pratica sociale ormai accettata e diffusa). 
In seguito all'approvazione delle prime modifiche alla legge 
633/41, alcuni magistrati piu' illuminati hanno fatto le 
necessarie distinzioni tra copia ad uso personale e commercio su 
larga scala di software pirata, tra "scopo di lucro" e semplice 
profitto. Le nuove modifiche alla legge sul diritto d'autore sono 
nate proprio per contrastare questo orientamento 
giurisprudenziale. 
La piu' famosa di queste sentenze e' quella del 26 novembre 1996, 
emessa dalla pretura circondariale di Cagliari: copiare software 
non e' reato, almeno per quanto riguarda il caso esaminato dal 
giudice Massimo Deplano.
Nella sentenza si legge che " La duplicazione e la detenzione 
acquistano rilievo penale in tanto in quanto siano finalizzate 
rispettivamente al lucro ed alla commercializzazione. Tali 
condotte sono pertanto sanzionate solo se sorrette dal dolo
specifico indicato. In particolare deve ritenersi che, di per se, 
la duplicazione del programma non solo non assurge in alcun modo 
a fatto penalmente rilevante, ma e' senza dubbio consentita dalla 
normativa attuale in tema di diritto d'autore". 
Deplano sostiene questa affermazione con argomenti ben precisi: 
"Cio' si ricava (...) dall'articolo 68 della L. 633/1941 che 
permette, ed anzi indica come libera la riproduzione di singole 
opere o loro parti per uso personale dei lettori (rectius 
fruitori) con il limite del divieto di spaccio al pubblico di 
tali beni onde logicamente evitare la lesione dei diritti di 
utilizzazione economica spettanti al titolare del diritto 
sull'opera. Si puo' pertanto escludere che violi la fattispecie
citata il soggetto, pubblico o privato che detenga per 
utilizzarla una copia abusivamente duplicata del programma. 
L'elemento che rende invece penalmente illecita la duplicazione 
e' dato dal fine di lucro, dalla volonta' diretta specificamente 
a lucrare dalla riproduzione. Deve infatti garantirsi al titolare 
dei diritti sull'opera il vantaggio esclusivo di mettere in 
commercio il programma, e quindi di lucrarvi senza
dover patire e subire danni da illecite concorrenze".

E' interessante anche leggere il parere del magistrato riguardo 
alla differenza tra lucro e profitto: 
"Invero il fine di lucro connota tutte le fattispecie focalizzate 
dall'art. 171 bis, ma il suo significato dev'essere chiarito. Il 
termine lucro indica esclusivamente un guadagno patrimoniale 
ossia un accrescimento patrimoniale consistente nell'acquisizione 
di uno o piu' beni; esso non coincide in linea di principio con 
il termine profitto, che ha un significato ben piu' ampio. Il 
profitto puo' implicare sia il lucro: quindi l'accrescimento 
effettivo della sfera patrimoniale, che la mancata perdita 
patrimoniale ossia il depauperamento dei beni di un soggetto. In 
altri termini nel profitto puo' rientrare anche la mancata spesa 
che un soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un 
bene. Il lucro costituisce solo ed esclusivamente l'accrescimento 
positivo del patrimonio; il profitto anche la sola non 
diminuzione dello stesso".

Proprio a causa di queste doverose distinzioni tra "lucro" e 
"profitto" che avevano aperto una possibile breccia per la 
depenalizzazione della copia ad uso personale del software, 
ancora una volta la lobby dell'informatica ha utilizzato tutto il 
potere a sua disposizione per modificare le norme sul diritto 
d'autore in direzione contraria all'orientamento espresso dagli 
stessi magistrati. 
Nella nuova versione dell'articolo 171 bis, infatti le parole "a 
scopo di lucro" sono state sostituite con la frase "per trarre 
profitto". In pratica dal 26 luglio del 2000 anche chi trae 
profitto dalla copia singola di un programma, cioe' chi risparmia 
i soldi necessari per comprarlo, va punito con la stessa durezza 
riservata a chi copia programmi a scopo di lucro, per rivenderli 
clandestinamente e guadagnarci. 

Nessuno si sognerebbe di dare da sei mesi a sei anni di galera 
per aver copiato un CD musicale di un nostro amico che vogliamo 
ascoltare con calma a casa nostra. I "programmi per elaboratore", 
invece, godono di un trattamento diverso, e la loro copia ad uso 
personale e' criminalizzata e perseguita dalla legge con gli 
stessi strumenti legislativi, gli stessi milioni di multa e gli 
stessi anni di reclusione che si comminano a chi vende in modo 
sistematico e professionale copie non autorizzate di software 
coperto da copyright, attraverso una rete commerciale di 
distribuzione clandestina.
Con le modifiche del luglio 2000 apportate alla legge sul diritto 
d'autore, la punizione riservata per la copia del software ad uso 
personale va da sei mesi a sei anni di carcere, pene analoghe a 
quelle riservate in caso di omicidio colposo plurimo, che puo' 
essere punito con sei mesi di reclusione. Ancora una volta un 
tema fondamentale come il diritto d'autore sul software viene 
regolato in base agli interessi e alle pressioni lobbistiche di 
una categoria imprenditoriale, anziche' in base alla volonta' 
popolare e democratica che dovrebbe essere il fondamento di 
qualsiasi legge.

In un articolo apparso il 28 luglio 2000 sulla rivista 
elettronica "Punto Informatico" 
(http://www.punto-informatico.it), Massimo Mantellini ha 
duramente commentato le nuove dispozioni in materia di diritto 
d'autore sul software, affermando che "e' difficile non vedere in 
trasparenza la lunga mano degli industriali del software su una 
serie di atteggiamenti che la legge ispira, primi fra tutti 
quello di porre molta attenzione alla condanna pubblica, su 
giornali e mezzi di informazione specializzati, dei pirati o 
quello di destinare ad iniziative informative antipirateria il 
50% di quanto viene sequestrato. Per non parlare della 
costituzione di un registro presso la Questura di quanti lavorino 
con materiale protetto da copyright. Una vera e propria azione di 
controllo degna di un regime sudamericano."

Anche l'avvocato Andrea Monti, presidente di Alcei 
(http://www.alcei.it), L'Associazione per la Liberta' nella 
Comunicazione Elettronica Interattiva, ha espresso un parere 
seccamente contrario alla nuova normativa. Secondo Monti "e' 
evidente che la legge in questione non e' stata concepita sulla 
base del diritto ma delle pressioni di potenti gruppi che 
considerano il diritto d'autore come 'cosa loro'".

Oltre all'inasprimento delle pene riservate a chi copia software 
per uso personale, la nuova legge sul diritto d'autore contiene 
anche molti altri aspetti controversi. Ad esempio la 
perseguibilita' d'ufficio dei fatti di duplicazione abusiva 
rischia di aggravare la situazione degli uffici giudiziari 
penali, gia' oberati di procedimenti da smaltire. Inoltre 
l'ampliamento dei poteri della SIAE previsto dalla nuova legge 
avra' gravi ripercussioni su tutti gli autori e i programmatori 
che sceglieranno di non iscriversi a questa societa' o che non 
vorranno apporre il "Bollino Siae" sulle loro opere.

Di fronte a questo nuovo pasticcio legislativo che ci ha colto di 
sorpresa sotto l'ombrellone, rimane ben poco da fare. Una 
possibile alternativa e' quella di mettere in atto una forma di 
boicottaggio del software commerciale utilizzando solo programmi 
e sistemi operativi liberi, come ad esempio il sistema operativo 
Linux e la suite di programmi per ufficio "Staroffice", in 
alternativa ai programmi prodotti dai "signori del software".
Un'altra possibilita', alla vigilia delle prossime elezioni, e' 
quella di chiedere al candidato del nostro collegio elettorale 
dov'era quando e' stata approvata la riforma sul diritto 
d'autore. Probabilmente l'accordo con i grandi poteri economici 
dei giganti del software, giudicato strategico alla vigilia di 
una scadenza elettorale, potra' trasformarsi in un boomerang che 
tornera' indietro a colpire proprio quella classe politica che 
credeva di trarre vantaggio dal sostegno indiscriminato a un 
forte gruppo di potere e alle bieche misure repressive che 
tutelano gli interessi di questo gruppo.

A tempo debito tutti i nodi vengono al pettine, e l'imminente 
scadenza elettorale potra' essere un'ottima occasione per 
chiedere a chi vorra' rappresentarci in Parlamento di esprimersi 
in merito a una legge che tutela gli interessi delle grandi case 
produttrici di software ma non i diritti delle singole persone, e 
punisce con la carcerazione la copia dei programmi, anche se 
fatta senza scopi commerciali o criminali, ad uso personale, ad 
uso didattico, a beneficio di associazioni, gruppi di 
volontariato, organizzazioni non governative, scuole.

E' tempo che la copia ad uso personale dei programmi, che nulla 
ha a che vedere con la cosiddetta "pirateria informatica", esca 
dalla clandestinita' e cessi di essere criminalizzata. E' tempo 
di legalizzare e accettare la copia ad uso personale, pratica 
sociale che affonda le sue radici nella storia dell'informatica, 
come una naturale evoluzione della tecnologia e dei comportamenti 
sociali. 
Il lavoro dei programmatori non si tutela mandando in galera 
altre persone, ma creando le condizioni affinche' il mondo 
dell'informatica non sia piu' dominato da nessun monopolio di 
fatto che limiti la liberta' di iniziativa nella programmazione.

Carlo Gubitosa