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LEGGE ELETTORALE - Art. 98
- Subject: LEGGE ELETTORALE - Art. 98
- From: "Associazione Partenia" <partenia at katamail.com>
- Date: Tue, 31 May 2005 21:54:12 +0200
LEGGE ELETTORALE - Art. 98
[ T.U. delle leggi elettorali; Titolo VII ] «Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni nell'esercizio di esse, si adopera - a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati - od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati - o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.» in combinato disposto con: ART. 51. della legge 352/1970 sui referendum « Le disposizioni penali, contenute nel titolo VII del Testo Unico delle Leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge. Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto
Testo Unico, si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati
riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti
o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei titoli I, II e
III della presente legge. »
Il procuratore di Firenze (e-mail già
inviatavi)
"MA I SACERDOTI NON POSSONO FAR CAMPAGNA" di Franca Selvatici La Repubblica 28.5.05 E' lecito adoperarsi con gli elettori per indurli ad astenersi? Non per tutti, almeno a leggere una norma "trascurata" ma ancora in vigore. L'articolo 98 del Testo unico delle leggi elettorali punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, gli esercenti di un servizio di pubblica utilità, i ministri di qualsiasi culto e chiunque sia investito di un pubblico potere o funzione civile o militare i quali, " abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse", si adoperino (fra l'altro) per indurre gli elettori all'astensione. A segnalare la questione, di indubbia attualità dopo gli inviti del cardinal Ruini e dei vescovi italiani a disertare le urne in occasione del referendum sulla procreazione assistita, è il procuratore della Repubblica di Firenze Ubaldo Nannucci. Sui ministri di culto la Cassazione si è già pronunciata un paio di volte, escludendo il reato anche in caso di interferenze, nell'assunto che non vi era il fine di vantaggio (peraltro non previsto dalla legge) e che in ogni caso l'eventuale l'eventuale abuso delle proprie attribuzioni debba essere visto alla luce dell'ordinamento canonico. Un ragionamento, questo, non condiviso da Nannucci, perchè in base ad esso non sarebbe punibile nessun tipo di "incitamento abusivo". Sarebbe accettabile, per esempio, che un ministro di culto di una qualche religione incitasse le donne a non andare a votare perchè la sua fede non lo consente? Quella norma elettorale piuttosto negletta stabilisce, invece, una regola chiara: l'esercizio dei diritti politici del cittadino non debbono dipendere da ordinamenti estranei a quello dello Stato. in attesa che la norma venga rispettata, "la chiesa dice che la Terra è piatta, ma io so che è rotonda, perché ne ho visto l'ombra sulla Luna, ed ho più fiducia in un'ombra che nella chiesa." Ferdinando Magellano |
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