RC AUTO. Aduc spiega le novità per gli utenti



Dal sito: www.helpconsumatori.it


31/10/2006 - 13:48 
 
Molte sono le nuove regole nel settore RCAuto, ma non tutte sono note a
tutti. L'associazione Aduc ha pensato di fare il punto della situazione,
risassumendo le principali novità in materia, che vanno dal quelle sancite
dal nuovo codice delle assicurazioni (il d.lgs.209/2005) e dai suoi decreti
attuativi, al cosiddetto decreto Bersani (legge 248/2006).

Molte norme sono in vigore giaà dall'1/1/2006 ed altre sono state introdotte
nel corso del 2006, ma le più significative saranno attive dal prossimo 1
gennaio 2007. 
Ecco cosa già è cambiato:
• dal 4/7/2006, entrata in vigore del decreto Bersani, nei preventivi e
nelle polizze deve essere evidenziato, oltre al premio di tariffa, la
provvigione dell'intermediario e lo sconto riconosciuto. Il nuovo codice
delle assicurazioni, invece, introduce l'obbligo per le compagnie di
consegnare, prima della sottoscrizione della polizza, una nota informativa
esplicativa dei diritti e degli obblighi contrattuali. Le compagnie e i loro
addetti, inoltre, devono operare seguendo specifiche regole di condotta
stilate dall'ISVAP, l'organo di controllo del settore. 
• Le compagnie non possono più legare gli agenti di vendita con contratti di
esclusiva, o limitare la loro attività di vendita imponendo tariffe minime o
sconti massimi. La nuova figura dell'agente plurimandatario, che puo'
proporre polizze di piu' imprese applicando liberamente gli sconti , nascerà
pero' in modo graduale, poiche' e' previsto che gli accordi di esclusiva
esistenti al momento dell'entrata in vigore della novita' (4/7/2006)
rimangano validi fino alla loro scadenza, e comunque non oltre il 1/1/2008. 
• E' diventata obbligatoria la copertura dei danni subiti dal terzo
trasportato. Questi può, in caso di danno personale, presentare domanda di
risarcimento direttamente alla compagnia che copre il mezzo sul quale si
trovava al momento del sinistro, con diritto al risarcimento
indipendentemente da chi, tra i due conducenti, venisse ritenuto
responsabile. 
• In caso di furto del mezzo assicurato, il contratto cessa di avere effetto
dal giorno successivo alla denuncia. L'assicurato, pertanto, ha il diritto
di essere rimborsato del premio residuo calcolato da quello stesso giorno.
Rimane invariata la possibilità, in caso di assicurazione di un altro mezzo
a seguito del furto, di mantenere la classe di merito maturata a patto di
aprire un nuovo contratto entro un anno dalla denuncia.
Cosa cambierà dal 1 gennaio 2007: 
• Introduzione del "risarcimento diretto": per i sinistri che avranno luogo
a partire dal 1/2/2007 sara' applicabile la procedura di risarcimento
diretto, ovvero la possibilità di essere risarciti direttamente dalla
propria compagnia di assicurazione, che liquidera' il danno con un assegno.
Se previsto dal contratto, il cliente potrà optare per la riparazione
gratuita dell'auto (a cura dell'assicurazione, che provvederà tramite
officine convenzionate). La procedura di risarcimento diretto, che
sostituisce la vecchia convenzione "CID", prevede anche precisi obblighi di
assistenza, sia tecnica che informativa, che la compagnia deve rendere
all'assicurato. In pratica questi deve essere aiutato in tutte le fasi della
procedura, in special modo riguardo la compilazione e presentazione della
domanda di risarcimento, e deve essere informato riguardo ai criteri di
attribuzione della responsabilità fissati dalla legge. Questa "consulenza"
dovrebbe sostituire, in teoria, quella legale. La legge, infatti, precisa
che tramite il risarcimento diretto non sono rimborsabili le spese legali (o
di consulenza) eventualmente sostenute, con esclusione di quelle
medico-legali. 
• Introduzione dell'obbligo, per le compagnie, di inviare comunicazioni in
merito alla scadenza annuale: almeno trenta giorni prima della scadenza
annuale le compagnie devono inviare al domicilio dell'assicurato un avviso
scritto riguardo la data di scadenza della polizza, il premio da pagare in
caso di rinnovo e le condizioni contrattuali di disdetta. Unitamente deve
essere inviato l'attestato di rischio in originale, il documento che
permette il passaggio ad altra compagnia. Questa disposizione,
precedentemente valida solo se espressamente prevista dal contratto,
facilita il passaggio da una compagnia all'altra e permette all'assicurato
di scegliere con più consapevolezza come comportarsi alla scadenza di ogni
annualità.
 
 
2006 - redattore: AA