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Re: PROPOSTA DI LEGGE: Disposizioni per la promozione e la tutela dei Beni Comuni
- Subject: Re: PROPOSTA DI LEGGE: Disposizioni per la promozione e la tutela dei Beni Comuni
- From: "Sara" <1999s060 at educ.disi.unige.it>
- Date: Mon, 4 Jul 2005 16:51:16 +0200
Come faccio a firmare? Ciao ----- Original Message ----- From: "Altragricoltura" <altragrico at italytrading.com> To: <consumocritico at peacelink.it> Sent: Monday, July 04, 2005 9:53 AM Subject: PROPOSTA DI LEGGE: Disposizioni per la promozione e la tutela dei Beni Comuni > Vi alleghiamo la proposta di legge di iniziativa popolare, sui beni comuni, > giuntaci dai promotori. Su questa legge vanno raccolte 50.000 firme, sono > già nel comitato promotore, aiab, legambiente, funzione pubblica della cgil, > sindacati di base, attack, forum ambientalista, presonsaggi del cinema e > della cultura, etc > sarebbe gradita la vostra adesione... > > a cura di AltrAgricoltura Nord Est > --------------------------------- > PROPOSTA DI LEGGE > > Disposizioni per la promozione e la tutela dei Beni Comuni > > PARTE I > Principi generali > > ART. 1 > 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni > naturali, ambientali e culturali, definiti ai sensi del comma 2, sono > considerati beni comuni nonché patrimonio inalienabile dell'umanità da > tutelare anche al fine di garantire i diritti delle generazioni future, gli > interessi generali dell'umanità e la conservazione delle condizioni vitali > del Pianeta. > > 2. Sono considerati beni comuni ai fini di cui al comma 1: l'acqua, > l'aria, > lo spazio, l'energia, la biodiversità, il territorio e il paesaggio, il > mare, i fondali marini e le coste, le risorse agroalimentari, la salute, i > beni artistici e culturali, la conoscenza e in particolare le scoperte > scientifiche, la letteratura, le arti. > > > 3. Nel trattamento dei beni comuni, le attività economiche e sociali, > costituite in qualsiasi forma giuridica, sono tenute ad operare nel rispetto > della riproducibilità dei cicli, del risparmio di materia e di energia, > della conservazione e della tutela dell'ambiente anche per le generazioni > future, del principio di libera diffusione della conoscenza scientifica e > umanistica, garantendo il diritto di accesso a tutte e a tutti gli esseri > umani. > > 4. Le attività economiche e sociali, costituite in qualsiasi forma > giuridica, devono altresì garantire le caratteristiche intrinseche dei beni > comuni e la loro integrità, anche nell'interesse delle generazioni future. > > > 5. I beni comuni non possono essere soggetti a brevetti, a sfruttamento > intensivo, né possono essere mercificati, privatizzati, od essere fatti > oggetto di accordi commerciali internazionali. > > 6. La gestione dei servizi connessi ai beni comuni deve avvenire > secondo le > politiche pubbliche e con forme di partecipazione diretta che escludono il > ricorso a forme privatistiche e di mercato. > > > 7. La Repubblica nelle sue articolazioni definite dall'articolo 118 della > Costituzione, sulla base dei principi di sussidiarietà, della > differenziazione e della adeguatezza, per rendere effettivo l'esercizio > unitario delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge, > garantisce la promozione, la tutela, e i controlli dei beni comuni in > particolare contro i prelievi e gli impieghi abusivi dei medesimi, anche > mediante apposite reti di osservazione articolate a livello regionale e > nazionale. > Nell'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente E' assicurata la > massima partecipazione delle comunità interessate, anche sulla base di > apposite campagne informative gestite direttamente dalle amministrazioni > titolate o anche affidate a associazioni onlus aventi finalità di tutela > sociale e ambientale. > > PARTE II > Disposizioni particolari relative ai beni comuni materiali > > Art. 2 > 1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, dolci e salate, i mari, le > sorgenti sono proprietà del demanio, costituiscono un bene comune pubblico e > non possono essere in nessun caso cedute a privati a livello di proprietà, > gestione e controllo. > 2. Fatte salve le norme sulle acque territoriali ed extra-territoriali > vigenti, i mari, i laghi, gli oceani, i fiumi e gli altri corpi idrici, le > sorgenti, le acque sotterranee, le falde, sono beni comuni e patrimonio dell > 'umanità. Non possono in alcuna forma essere oggetto di utilizzo esclusivo, > fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge. La Repubblica ne > tutela la conservazione. > > Art.3 > E' assicurato ad ogni cittadino residente sul territorio italiano il diritto > e la gratuità di 50 litri di acqua potabile al giorno. I minori introiti > sono coperti a carico della fiscalità generale degli enti pubblici titolari > del servizio idrico. In caso di effettiva necessità, le società e gli enti > eroganti il servizio idrico possono compensare i minori introiti tramite l' > incremento progressivo delle tariffe per i consumi oltre i 200 litri al > giorno per persona. > > Art. 4 > Disposizioni in materia di risorse e reti idriche > > 1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali afferenti al > servizio idrico integrato sono di proprietà pubblica, inalienabili, > incedibili e indisponibili così come stabilito dall'articolo 828 del Codice > Civile. > > 2. La gestione delle risorse idriche avviene in accordo con quanto > previsto > dal piano di bacino. Il servizio idrico, comprensivo della gestione, > manutenzione e ampliamento delle reti, degli impianti e delle altre > dotazioni patrimoniali, viene esercitato a livello degli Ambiti Territoriali > Ottimali, così come definito dal successivo comma 3, nelle seguenti > modalità: > > a) Società a capitale intermante pubblico a condizione che l'ente o > gli enti > pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo > analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la > parte più importatane della propria attività con l'ente o con gli enti > pubblici che la controllano; > b) Gestione in economia limitata solo ai casi particolari, relativi a > realtà > territoriali di piccole dimensioni, isolate da altre realtà territoriali; > c) aziende speciali consortili costituite dagli enti locali > territorialmente > compresi negli Ambiti Territoriali Ottimali. > > Compete ai consigli comunali la definizione dei contratti di servizio nei > quali vengono stabilite le condizioni e le modalità di svolgimento del > servizio a cui le aziende speciali dovranno attenersi. > > 3. Gli ATO sono definiti dalle Regioni, acquisito il parere obbligatorio > delle Province e dei Comuni, in corrispondenza ai bacini idrografici dei > principali corpi idrici. > > 4. Il Governo E' delegato a emanare, entro 60 giorni dall'approvazione della > presente legge, un decreto legislativo di modifica delle attuali normative > in materia. > > Art.5 > Concessioni dell'uso delle acque sorgive > > 1.La gestione delle sorgenti di acqua dolce E' attuata dal comune secondo i > principi di sussidiarietà e riproducibilità in accordo con i piani di > bacino. > > 2. L'utilizzo delle sorgenti di acqua dolce può essere concesso in modo non > esclusivo per l'imbottigliamento e la distribuzione commerciale, alle > seguenti condizioni: > a) la concessione deve essere onerosa e il ricavato deve essere utilizzato > interamente dal concedente al fine di garantire l'uso corretto dell'acqua > potabile, il diritto alla gratuità di cui all'articolo 3, oltre che agli > investimenti necessari per la manutenzione degli impianti e delle reti; > b) l'onere della concessione, stabilito in base alla quantità di acqua > estratta e calcolato per litro, non può essere inferiore ad un terzo del > prezzo medio per litro delle acque in bottiglia vendute sul territorio > nazionale; > c) l'acqua estratta al minuto non può superare un decimo della portata > della > fonte; > d) gli impianti di estrazione, e le altre strutture non possono essere > edificate direttamente sulla sorgente. L'accesso al pubblico alla sorgente E' > libero. > > Il governo E' delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'approvazione della > presente legge, un decreto legislativo di modifica delle attuali norme in > materia. > > Art. 6 > Concessioni dell'uso del mare, delle coste, dei fondali marini > > 1. Il mare, i fondali marini e le coste sono beni comuni affidati alla > proprietà del demanio e non possono essere ceduti a privati. > 2. Sulla base di conforme parere delle amministrazioni locali interessate, e > compatibilmente con le primarie esigenze dell'uso pubblico e comune, possono > essere concessi l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni del demanio > marittimo, di tratti di coste, di zone di mare territoriale e di fondali > marini nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e alle > sottoelencate condizioni: > a) le concessioni devono essere onerose e avere durata temporale > strettamente necessaria e comunque non superiore ai cinque anni, non > rinnovabili né prorogabili se non a seguito di esperimento di procedure ad > evidenza pubblica ove valutare di volta in volta il permanere delle migliori > condizioni per il perseguimento dell'interesse pubblico e comune; > b) nel periodo di durata non può esservi novazione soggettiva della > concessione, pena la revoca della medesima; > c) ogni concessione può essere rilasciata solo previa consegna di idonea > fidejussione per garantire, alla scadenza stabilita, l'integrale rimessione > in pristino, sul piano naturale e ambientale, dei beni del demanio > marittimo, dei tratti di coste, delle zone di mare territoriale e dei > fondali marini interessati; > d) le comunità locali interessate dalle concessioni di cui al presente > articolo devono essere adeguatamente e proporzionalmente risarcite per la > mancata fruizione temporanea dei beni comuni dati in concessione mediante > specifica addizionale al canone concessorio. > > Art. 7 > Disposizioni relative all'atmosfera > > 1. Tutti i soggetti pubblici hanno l'obbligo di salvaguardare l'atmosfera > mettendo in atto politiche di riduzione, mitigazione e tendenziale > eliminazione di qualsiasi forma d'inquinamento, nel rispetto della normativa > europea, nonché di riduzione e mitigazione di qualsiasi attività che > contribuisca anche indirettamente ai cambiamenti climatici globali. > > 2. L'atmosfera non può essere oggetto di sfruttamento commerciale e di ogni > altra forma di mercificazione. La Repubblica non sottoscrive accordi > internazionali che violino tale principio. > > Art. 8 > Disposizioni relative allo spazio > > 1. Lo spazio territoriale e quello interplanetario non possono essere > concessi in uso esclusivo, e non possono essere oggetto di sfruttamento > commerciale, di acquisto, di vendita o di ogni altra forma di > mercificazione. La Repubblica non sottoscrive accordi internazionali che > violino tale principio. > 2. Il campo delle frequenze elettromagnetiche E' un bene comune. Sue parti > possono essere concesse in utilizzo esclusivo con criteri di equa > distribuzione per garantire il pluralismo della comunicazione fatto salvo il > diritto alla salute dei cittadini e il principio di precauzione. > > Art. 9 > Disposizioni relative ai corpi celesti > > I corpi celesti extra-terrestri non possono essere sottoposti ad alcun > diritto di proprietà, né alla sovranità dello Stato. La Repubblica non > sottoscrive accordi internazionali in contrasto con tale principio. > > Art.10 > Disposizioni relative all'energia > > 1. L'energia rinnovabile ricavata dalla luce solare, dal vento, dall'acqua, > dalle biomasse vergini, dalle maree, dai giacimenti geotermici, E' diritto > inalienabile dell'umanità. Essa E' pertanto gestita o individualmente per i > propri bisogni immediati; o da un Ente pubblico; o in concessione pubblica. > Garantendone la riproducibilità e il diritto di accesso. > 2. L'uso delle fonti rinnovabili indicate dall'articolo 10 non deve mettere > in pericolo la godibilità di alcuno dei beni comuni indicati all'art. 1 > comma 2. Non deve compromettere la conservazione degli ecosistemi > circostanti. Per garantire la massima efficienza e la minima dispersione > vanno favoriti gli impianti di piccole dimensioni proporzionati al consumo > locale. > L'uso da biomasse vergini deve essere accompagnato da pari o maggiore > piantumazione di specie autoctone. L'eventuale uso di scarti agricoli e > forestali va subordinato al loro impiego nella produzione di compost per l' > arricchimento organico dei terreni, così da favorire la formazione di > "serbatoi di carbonio" (sinks) nei terreni. > 3. L'idrogeno va considerato come possibile vettore e volano per l'utilizzo > delle fonti energetiche rinnovabili. Verranno agevolate ricerche e > realizzazioni di sistemi di produzione di idrogeno che utilizzino le fonti > indicate all'art. 1 comma 2. > 4. La produzione di energia da fonti primarie non rinnovabili, in quanto > ricavata da giacimenti naturali esauribili, viene progressivamente limitata > al fine di garantire alle generazioni future analoghi livelli di benessere. > L'obiettivo strategico di tale riduzione sarà il raggiungimento di un > consumo equivalente ad una tonnellata di petrolio (tep) per abitante nel > 2050. Tale riduzione verrà sostituita da minore consumo energetico ottenuto > dalla maggiore efficienza dei mezzi di produzione e dagli apparecchi > utilizzatori, e dalla maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili. > L'esauribilità delle fonti impone la loro salvaguardia a garanzia delle > generazioni future, pertanto dovranno essere gestite in concessione pubblica > garantendone il risparmio, il minimo impatto ambientale possibile e il loro > decentramento sui territori, tale da favorire la massima efficienza nella > produzione e negli utilizzi. > > Art. 11 > Disposizioni relative al codice genetico > > Il codice genetico delle specie E' pubblico. Non può essere oggetto di > brevetto e di ogni altra forma di sfruttamento esclusivo. Tale disposizione > si applica anche al codice genetico modificato artificialmente. > > Art. 12 > Disposizioni relative alle risorse agricole, alimentari e ittiche > > Le risorse agricole, alimentari e ittiche devono essere gestite al fine di > assicurare la loro riproducibilità e il rispetto dei cicli naturali, anche > nell'interesse delle generazioni future. La Repubblica tutela in particolare > le risorse agricole, ittiche e la fauna. Nessuna zona delle acque > territoriali, né di quelle internazionali, può essere concessa ad uso > esclusivo per la pesca, fatti salvi gli allevamenti in tratti di mare o di > laghi come regolati dalle normative vigenti. > Nessuna zona del territorio italiano può essere concessa ad uso esclusivo > per la caccia. Nessuna zona del territorio italiano non espressamente > destinata all'agricoltura può essere concessa in uso esclusivo per la > raccolta di frutti, piante, funghi e altre specie mangerecce spontanee. > L'esercizio dell'agricoltura e dell'allevamento deve assicurare il rispetto > dei cicli naturali. > Sono altresì vietate l'alimentazione e la concimazione che introducano > sostanze differenti da quelle riscontrabili nell'alimentazione e nel terreno > allo stato naturale. > > Art. 13 > Disposizioni relative alla sovranità alimentare > > I popoli hanno diritto ad esercitare sovranità sulla gestione delle risorse > agroalimentari con l'obiettivo di debellare la fame, di garantire la > salubrità ambientale e la sicurezza dei cibi, con un'equa remunerazione del > lavoro agricolo. > Sono vietati i prodotti geneticamente modificati e la loro brevettazione. > Sono promossi i cicli corti e l'accesso ai cibi di qualità anche con forme > di intervento pubblico. > > Art.14 > Disposizioni relative ai beni artistici e culturali > > I beni artistici e culturali sono pubblici e non possono essere venduti a > privati. Lo Stato e le altre articolazioni della Repubblica hanno l'obbligo > di rendere tali beni fruibili al pubblico. > Per i beni artistici e culturali attualmente di proprietà dei privati, con > decreto del Ministro dei Beni culturali, da emanarsi entro 60 giorni dall' > approvazione della presente legge, si dispongono le forme della fruibilità > da parte del pubblico, fatto salvo il diritto di esproprio per interesse > pubblico. > > Art. 15 > Disposizioni relative al territorio, alle città e al paesaggio > > 1. Il territorio, il sistema idrogeologico, il suolo e il paesaggio sono > tutelati come beni comuni. I soggetti pubblici e privati che possiedono > porzioni di territorio o ne hanno uso in concessione operano rispettandone l > 'assetto idrogeologico e la conservazione degli habitat naturali esistenti. > 2. Il territorio E' l'habitat delle specie viventi, la sua proprietà E' > pubblica e la sua trasformazione E' sottoposta a concessione pubblica nel > rispetto dei suoi equilibri. > 3. La Repubblica nelle sue articolazioni tutela gli usi civici quale forma > giuridica equa e solidale nel godimento delle risorse. > > 4. Le città ,sono la costruzione collettiva per eccellenza . Nelle loro > trasformazioni, devono essere tutelate le forme di relazioni sociali che > le hanno realizzate non privandole dei loro elementi d'identità naturali e > artificiali. > > Art. 16. > Disposizioni relative alla biodiversità > > La biodiversità E' un requisito essenziale per assicurare il pieno > svolgimento dell'evoluzione naturale della vita e per salvaguardare le > capacità di resistenza e resilienza dell'ambiente agli impatti derivanti da > elementi naturali e artificiali e prodotti dalle attività antropiche ed > industriali. Conseguentemente la biodiversità E' tutelata come bene comune > dell'umanità, fermo restando il rispetto delle conoscenze tradizionali e > delle proprietà ancestrali, nei seguenti aspetti: > a. la biodiversità genetica; > b. la biodiversità di specie; > c. la biodiversità degli ecosistemi > Ai predetti fini, e nel rispetto di quanto previsto dall'art.1-bis comma 1, > le Amministrazioni pubbliche territoriali tutelano e salvaguardano ogni > aspetto della biodiversità per le generazioni presenti e future, impedendone > ogni forma di trattamento in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, > comma 3. > > Le Amministrazioni pubbliche territoriali, devono altresì intervenire per > ridurre e mitigare, fino alla graduale eliminazione, tutti i fattori e i > processi che influiscono negativamente sulla conservazione della > biodiversità, quali principalmente: > a. i cambiamenti climatici globali; > b. la distruzione fisica degli habitat; > c. le immissioni e gli inquinamenti; > d. la desertificazione; > e. l'immissione di specie alloctone > f. l'immissione di organismi geneticamente modificati. > > Parte III > Disposizioni particolari riguardo i beni comuni non materiali > > Art. 17 > Disposizioni relative alle scoperte scientifiche > > Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, non possono essere oggetto di > brevetto: > a. le formule matematiche > b. gli algoritmi informatici > c. gli elementi chimici artificiali > d. i procedimenti logici di ogni tipo > > Art. 18 > Le formule dei composti chimici possono essere sottoposte a brevetto non più > che quinquennale, e in ogni caso devono essere pubbliche in ogni forma. Deve > essere pubblico anche il procedimento di sintesi del composto. > Il governo E' delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'approvazione della > presente legge, un decreto legislativo di modifica delle attuali norme in > materia che preveda anche tempi e modalità di revisione dei trattati > internazionali in materia. > > Art.19 > Per motivi di interesse pubblico, il Ministro della Salute può revocare il > diritto di sfruttamento esclusivo ed ogni onere relativo al brevetto su > singoli farmaci, principi attivi e combinazioni di farmaci. Annualmente, il > Ministero della Salute stila una apposita lista di farmaci, principi attivi > e combinazioni di farmaci esclusi dai diritti di sfruttamento esclusivo e > dagli oneri collegati al brevetto, ferma restando l'attribuzione di > paternità della scoperta/invenzione. > > Art. 20 > Disposizioni relative alla salute > > 1) Salute e medicina rappresentano un elemento essenziale della dignità > umana, indissolubilmente legato al pieno esercizio di tutti i diritti. Il > godimento delle migliori condizioni di salute fisica e mentale raggiungibile > costituisce uno dei diritti di nascita, fondamentale per una vita dignitosa, > sana e sopportabile per tutta la specie e per il futuro, senza distinzioni > di etnia, genere, religione, opinioni politiche, condizioni economiche o > sociali. La salute individuale E' essenziale al godimento dei diritti umani, > E' requisito indispensabile per la partecipazione alla vita sociale, politica > e economica e essenziale per lo sviluppo e il mantenimento della coesione > sociale e del benessere comune. > 2) E' dovere primario della Repubblica garantire il diritto alla salute di > ciascun individuo presente sul territorio italiano, nel rispetto del > principio di uguaglianza e promuovere la realizzazione del migliore stato di > salute raggiungibile quale diritto fondamentale della persona. > 3) La Repubblica promuove a livello internazionale il riconoscimento del > diritto alla salute quale diritto fondamentale, da garantire attraverso l' > ensensione delle tutele giurisdizionali previste dall'ordinamento > internazionale. > 4) La Repubblica garantisce a tutti i componenti della società l'assistenza > sanitaria e il libero accesso a servizi sanitari gestiti e controllati in > modo trasparente e democratico, sulla base della non discriminazione. > 5) Nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1, comma 6 della > presente legge la Repubblica tutela: > · la piena accessibilità per ogni persona presente sul territorio > nazionale > alle cure e alle terapie, comprese quelle farmacologiche: > · la centralità della persona nella definizione dei modelli organizzativi > sanitari, anche al fine di assicurare l'umanizzazione del rapporto > medico/paziente, nella consapevolezza che il malato non E' un caso clinico, > ma una persona; > · l'intangibilità del corpo umano e la tutela da pratiche e > metodologie che > colpiscono la salute delle donne e dei bambini; > · il corpo, la salute, l'individualità di ogni bambino e di ogni bambina, > indipendentemente da origini, nazionalità e status giuridico e sociale; > · la protezione del corpo e della salute della donna, della salute > riproduttiva e la lotta alla mortalità materne; > · i diritti delle persone affette da handicap; > · la protezione delle persone colpite da disturbi relativi alla salute > mentale > > Art. 21 > Disposizioni particolari relative ai programmi informatici > > 1. I programmi informatici non possono in nessun caso e sotto nessuna > forma > essere sottoposti a brevetto. > 2. Fatti salvi tutti gli altri diritti, il codice sorgente dei programmi > informatici deve essere pubblico. Il codice sorgente deve essere allegato al > programma in forma eseguibile, ovvero devono essere indicate nella > documentazione del programma stesso le modalità per ottenere il codice > sorgente. > 3. La Repubblica tutela e promuove il «software libero», rilasciato > sotto la > licenza commerciale GPL o altre licenze equivalenti, e ne riconosce il > valore scientifico e sociale. > 4. La Repubblica tutela e promuove altresì il software libero > attraverso la > sua adozione negli enti pubblici centrale e locali. Lo Stato e gli Enti > Locali si impegnano alla sostituzione dei sistemi operativi, dei programmi e > degli applicativi "proprietari" entro 12 mesi dall'entrata in vigore della > presente legge. > 5. Per licenze equivalenti alla GPL si intendono tutte quelle licenze che > permettono: a) l'uso senza limitazioni del programma; b) la disponibilità > del codice sorgente; c) la possibilità di modificare il codice sorgente, di > utilizzare il programma così modificato, e di ridistribuire la versione > modificata del programma senza oneri verso l'autore originale o altri > titolari di diritti. > 6. I sistemi operativi, programmi applicativi che sono utilizzati nell' > ambito di un ciclo produttivo sono oggetti della contrattazione collettiva. > > Art. 22 > Disposizioni relative alla scuola e all'Università > > Scuola e Università pubblica costituiscono un bene comune della società, e > sono patrimonio dell'intera collettività. Sono indisponibili al diritto > proprietario e all'interesse privato, ovvero alla condizione di mercato o di > servizio. > L'istruzione pubblica, dalla scuola dell'infanzia all'università, E' un > diritto sociale inalienabile di tutti gli uomini e le donne, nativi e > migranti. La Repubblica garantisce il raggiungimento dei livelli più alti di > istruzione per tutti, in maniera permanete, individuale e collettiva e non > subordinata al processo produttivo. La scuola pubblica educa alla pace, alla > relazione fra culture e popoli differenti, alla cittadinanza attiva di donne > e uomini. > L'investimento statale nell'istruzione pubblica E' elemento strategico dello > sviluppo sociale, civile, culturale e economico del paese. Finanziamenti e > risorse statali devono essere adeguati a garantire i livelli più alti di > qualità dell'istruzione pubblica su tutto il territorio nazionale, e misure > e interventi per il diritto alla studio per tutti gli ordini e gradi dell' > istruzione scolastica e universitaria. > Lo Stato dispone iniziative di calmierazione annuale dei prezzi dei libri di > testo scolastici, e insieme alle Regioni e agli Enti Locali garantisce l' > accesso ai servizi scolastici (mense, trasporti), promuovendo misure di > sostegno o di gratuità ai cittadini a basso reddito. > Il sapere scientifico deve essere praticabile e fruibile da tutti. Tutti i > lavori di ricerca delle Università pubbliche dopo 12 mesi dalla > pubblicazione sono resi pubblici e liberamente utilizzabili. > > Art. 23 > Disposizioni relative alla letteratura e alle arti > > Non possono essere sottoposte a brevetto, né a diritto esclusivo di > sfruttamento, né al pagamento di oneri derivanti dal diritto d'autore o dai > diritti connessi, in qualsiasi forma giuridica, le tecniche per la > realizzazione di opere artistiche. In particolare, non possono essere > brevettate, sottoposte a diritto esclusivo di sfruttamento o al pagamento di > oneri derivanti dal diritto d'autore o dai diritti connessi, le forme > metriche della poesia, le figure retoriche, le invenzioni e le finzioni > letterarie, le tecniche di pittura e scultura e delle altre arti figurative, > le tecniche di recitazione, gli artifici teatrali, cinematografici e > televisivi, le tecniche di ripresa cinematografica e televisiva, le tecniche > e gli strumenti musicali. > Il governo E' delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'approvazione della > presente legge, un decreto legislativo di modifica delle attuali norme in > materia che preveda anche tempi e modalità di revisione dei trattati > internazionali in materia. > > > Parte IV > Finanziamento degli interventi a favore della tutela e dell'accesso ai beni > comuni e loro gestione partecipativa > > Art.24 > Finanziamento di interventi a favore della tutela dei beni comuni > > Gli interventi di promozione, di tutela e di garanzia dell'accesso e della > fruibilità pubbliche dei beni comuni realizzati in attuazione delle > disposizioni di cui alla presente legge sono finanziati a valere su un > apposito fondo istituito nello stato di previsione della Presidenza del > Consiglio dei Ministri. Il fondo E' finanziato annualmente dalla legge > finanziaria. Inoltre, il fondo E' finanziato con le entrate derivanti dall' > istituzione di una imposta su tutte le transazioni valutarie effettuate nei > mercati dell'Unione > europea. Ai fini del presente comma costituiscono transazioni valutarie i > contratti, sia a contanti che a termine, e i contratti derivati, da > qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto lo > scambio di valute. L'aliquota dell'imposta nonche´ le modalita` di > applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'economa e delle > finanze da emanare entro due mesi dalla data di > entrata in vigore della presente legge. > > Art. 25 > La gestione dei beni comuni E' pubblica, trasparente e partecipata. Vengono > di norma individuati Ambiti di gestione ottimale per la presa in cura del > bene comune in questione. A tali livelli vengono promossi consorzi di > autonomie locali cui E' affidata la tutela e la conservazione del bene comune > in rapporto con i territori, con i cicli globali, il suo godimento e la sua > riprodicubilità > Alla gestione dei beni comuni si associano comitati di partecipazione > democratica dei cittadini singoli e associati. Per la loro gestione E' > previsto un percorso decisionale partecipativo e vincolante. > -------------------- > N.B. se volete essere cancellati da questa lista scrivete a > altragricoltura at italytrading.com > > > > -- > Internal Virus Database is out-of-date. > Checked by AVG Anti-Virus. > Version: 7.0.323 / Virus Database: 267.7.9/23 - Release Date: 20/06/05 > > -- > Mailing list Consumo Critico dell'associazione PeaceLink. > Per CANCELLAZIONI: http://www.peacelink.it/mailing_admin.html > Se non riesci, scrivi a nicoletta at peacelink.org > inserendo "cancella" nel Soggetto. > Si sottintende l'accettazione della Policy Generale: > http://www.peacelink.it/associazione/html/policy_generale.html >
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