Re: PROPOSTA DI LEGGE: Disposizioni per la promozione e la tutela dei Beni Comuni



Come faccio a firmare?
Ciao
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From: "Altragricoltura" <altragrico at italytrading.com>
To: <consumocritico at peacelink.it>
Sent: Monday, July 04, 2005 9:53 AM
Subject: PROPOSTA DI LEGGE: Disposizioni per la promozione e la tutela dei
Beni Comuni


> Vi alleghiamo la proposta di legge di iniziativa popolare, sui beni
comuni,
> giuntaci dai promotori. Su questa legge vanno raccolte 50.000 firme, sono
> già nel comitato promotore, aiab, legambiente, funzione pubblica della
cgil,
> sindacati di base, attack, forum ambientalista, presonsaggi del cinema e
> della cultura, etc
> sarebbe gradita la vostra adesione...
>
> a cura di AltrAgricoltura Nord Est
> ---------------------------------
> PROPOSTA DI LEGGE
>
> Disposizioni per la promozione e la tutela dei Beni Comuni
>
> PARTE I
> Principi generali
>
> ART. 1
> 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni
> naturali, ambientali e culturali, definiti ai sensi del comma 2, sono
> considerati beni comuni nonché patrimonio inalienabile dell'umanità da
> tutelare anche al fine di garantire i diritti delle generazioni future,
gli
> interessi generali dell'umanità e la conservazione delle condizioni vitali
> del Pianeta.
>
> 2. Sono considerati beni comuni ai fini di cui al comma 1: l'acqua,
> l'aria,
> lo spazio, l'energia, la biodiversità, il territorio e il paesaggio, il
> mare, i fondali marini e le coste, le risorse agroalimentari, la salute, i
> beni artistici e culturali, la conoscenza e in particolare le scoperte
> scientifiche, la letteratura, le arti.
>
>
> 3. Nel trattamento dei beni comuni, le attività economiche e sociali,
> costituite in qualsiasi forma giuridica, sono tenute ad operare nel
rispetto
> della riproducibilità dei cicli, del risparmio di materia e di energia,
> della conservazione e della tutela dell'ambiente anche per le generazioni
> future, del principio di libera diffusione della conoscenza scientifica e
> umanistica, garantendo il diritto di accesso a tutte e a tutti gli esseri
> umani.
>
> 4. Le attività economiche e sociali, costituite in qualsiasi forma
> giuridica, devono altresì garantire le caratteristiche intrinseche dei
beni
> comuni e la loro integrità, anche nell'interesse delle generazioni future.
>
>
> 5. I beni comuni non possono essere soggetti a brevetti, a sfruttamento
> intensivo, né possono essere mercificati, privatizzati, od essere fatti
> oggetto di accordi commerciali internazionali.
>
> 6. La gestione dei servizi connessi ai beni comuni deve avvenire
> secondo le
> politiche pubbliche e con forme di partecipazione diretta che escludono il
> ricorso a forme privatistiche e di mercato.
>
>
> 7. La Repubblica nelle sue articolazioni definite dall'articolo 118 della
> Costituzione, sulla base dei   principi di sussidiarietà, della
> differenziazione e della adeguatezza, per rendere effettivo l'esercizio
> unitario delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge,
> garantisce la promozione, la tutela, e i controlli dei beni comuni in
> particolare contro i prelievi e gli impieghi abusivi dei medesimi, anche
> mediante apposite reti di osservazione articolate a livello regionale e
> nazionale.
> Nell'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente E' assicurata
la
> massima partecipazione delle comunità interessate, anche sulla base di
> apposite campagne informative gestite direttamente dalle amministrazioni
> titolate o anche affidate a associazioni onlus aventi finalità di tutela
> sociale e ambientale.
>
> PARTE II
> Disposizioni particolari relative ai beni comuni materiali
>
> Art. 2
> 1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, dolci e salate, i mari, le
> sorgenti sono proprietà del demanio, costituiscono un bene comune pubblico
e
> non possono essere in nessun caso cedute a privati a livello di proprietà,
> gestione e controllo.
> 2. Fatte salve le norme sulle acque territoriali ed extra-territoriali
> vigenti, i mari, i laghi, gli oceani, i fiumi e gli altri corpi idrici, le
> sorgenti, le acque sotterranee, le falde, sono beni comuni e patrimonio
dell
> 'umanità. Non possono in alcuna forma essere oggetto di utilizzo
esclusivo,
> fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge. La Repubblica ne
> tutela la conservazione.
>
> Art.3
> E' assicurato ad ogni cittadino residente sul territorio italiano il
diritto
> e la gratuità di 50 litri di acqua potabile al giorno. I minori introiti
> sono coperti a carico della fiscalità generale degli enti pubblici
titolari
> del servizio idrico. In caso di effettiva necessità, le società e gli enti
> eroganti il servizio idrico possono compensare i minori introiti tramite
l'
> incremento progressivo delle tariffe per i consumi oltre i 200 litri al
> giorno per persona.
>
> Art. 4
> Disposizioni in materia di risorse e reti idriche
>
> 1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali afferenti al
> servizio idrico integrato sono di proprietà pubblica, inalienabili,
> incedibili e indisponibili così come stabilito dall'articolo 828 del
Codice
> Civile.
>
> 2. La gestione delle risorse idriche avviene in accordo con quanto
> previsto
> dal piano di bacino. Il servizio idrico, comprensivo della gestione,
> manutenzione e ampliamento delle reti, degli impianti e delle altre
> dotazioni patrimoniali, viene esercitato a livello degli Ambiti
Territoriali
> Ottimali, così come definito dal successivo comma 3, nelle seguenti
> modalità:
>
> a) Società a capitale intermante pubblico a condizione che l'ente o
> gli enti
> pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un
controllo
> analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi
la
> parte più importatane della propria attività con l'ente o con gli enti
> pubblici che la controllano;
> b) Gestione in economia limitata solo ai casi particolari, relativi a
> realtà
> territoriali di piccole dimensioni, isolate da altre realtà territoriali;
> c) aziende speciali consortili costituite dagli enti locali
> territorialmente
> compresi negli Ambiti Territoriali Ottimali.
>
> Compete ai consigli comunali la definizione dei contratti di servizio nei
> quali vengono stabilite le condizioni e le modalità di svolgimento del
> servizio a cui le aziende speciali dovranno attenersi.
>
> 3. Gli ATO sono definiti dalle Regioni, acquisito il parere obbligatorio
> delle Province e dei Comuni, in corrispondenza ai bacini idrografici dei
> principali corpi idrici.
>
> 4. Il Governo E' delegato a emanare, entro 60 giorni dall'approvazione
della
> presente legge, un decreto legislativo di modifica delle attuali normative
> in materia.
>
> Art.5
> Concessioni dell'uso delle acque sorgive
>
> 1.La gestione delle sorgenti di acqua dolce E' attuata dal comune secondo
i
> principi di sussidiarietà e riproducibilità in accordo con i piani di
> bacino.
>
> 2. L'utilizzo delle sorgenti di acqua dolce può essere concesso in modo
non
> esclusivo per l'imbottigliamento e la distribuzione commerciale, alle
> seguenti condizioni:
> a) la concessione deve essere onerosa e il ricavato deve essere utilizzato
> interamente dal concedente al fine di garantire l'uso corretto dell'acqua
> potabile, il diritto alla gratuità di cui all'articolo 3, oltre che agli
> investimenti necessari per la manutenzione degli impianti e delle reti;
> b) l'onere della concessione, stabilito in base alla quantità di acqua
> estratta e calcolato per litro, non può essere inferiore ad un terzo del
> prezzo medio per litro delle acque in bottiglia vendute sul territorio
> nazionale;
> c) l'acqua estratta al minuto non può superare un decimo della portata
> della
> fonte;
> d) gli impianti di estrazione, e le altre strutture non possono essere
> edificate direttamente sulla sorgente. L'accesso al pubblico alla sorgente
E'
> libero.
>
> Il governo E' delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'approvazione della
> presente legge, un decreto legislativo di modifica delle attuali norme in
> materia.
>
> Art. 6
> Concessioni dell'uso del mare, delle coste, dei fondali marini
>
> 1. Il mare, i fondali marini e le coste sono beni comuni affidati alla
> proprietà del demanio e non possono essere ceduti a privati.
> 2. Sulla base di conforme parere delle amministrazioni locali interessate,
e
> compatibilmente con le primarie esigenze dell'uso pubblico e comune,
possono
> essere concessi l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni del
demanio
> marittimo, di tratti di coste, di zone di mare territoriale e di fondali
> marini nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e alle
> sottoelencate condizioni:
> a) le concessioni devono essere onerose e avere durata temporale
> strettamente necessaria e comunque non superiore ai cinque anni, non
> rinnovabili né prorogabili se non a seguito di esperimento di procedure ad
> evidenza pubblica ove valutare di volta in volta il permanere delle
migliori
> condizioni per il perseguimento dell'interesse pubblico e comune;
> b) nel periodo di durata non può esservi novazione soggettiva della
> concessione, pena la revoca della medesima;
> c) ogni concessione può essere rilasciata solo previa consegna di idonea
> fidejussione per garantire, alla scadenza stabilita, l'integrale
rimessione
> in pristino, sul piano naturale e ambientale, dei beni del demanio
> marittimo, dei tratti di coste, delle zone di mare territoriale e dei
> fondali marini interessati;
> d) le comunità locali interessate dalle concessioni di cui al presente
> articolo devono essere adeguatamente e proporzionalmente risarcite per la
> mancata fruizione temporanea dei beni comuni dati in concessione mediante
> specifica addizionale al canone concessorio.
>
> Art. 7
> Disposizioni relative all'atmosfera
>
> 1. Tutti i soggetti pubblici hanno l'obbligo di salvaguardare l'atmosfera
> mettendo in atto politiche di riduzione, mitigazione e tendenziale
> eliminazione di qualsiasi forma d'inquinamento, nel rispetto della
normativa
> europea, nonché di riduzione e mitigazione di qualsiasi attività che
> contribuisca anche indirettamente ai cambiamenti climatici globali.
>
> 2. L'atmosfera non può essere oggetto di sfruttamento commerciale e di
ogni
> altra forma di mercificazione. La Repubblica non sottoscrive accordi
> internazionali che violino tale principio.
>
> Art. 8
> Disposizioni relative allo spazio
>
> 1. Lo spazio territoriale e quello interplanetario non possono essere
> concessi in uso esclusivo, e non possono essere oggetto di sfruttamento
> commerciale, di acquisto, di vendita o di ogni altra forma di
> mercificazione. La Repubblica non sottoscrive accordi internazionali che
> violino tale principio.
> 2. Il campo delle frequenze elettromagnetiche E' un bene comune. Sue parti
> possono essere concesse in utilizzo esclusivo con criteri di equa
> distribuzione per garantire il pluralismo della comunicazione fatto salvo
il
> diritto alla salute dei cittadini e il principio di precauzione.
>
> Art. 9
> Disposizioni relative ai corpi celesti
>
> I corpi celesti extra-terrestri non possono essere sottoposti ad alcun
> diritto di proprietà, né alla sovranità dello Stato. La Repubblica non
> sottoscrive accordi internazionali in contrasto con tale principio.
>
> Art.10
> Disposizioni relative all'energia
>
> 1. L'energia rinnovabile ricavata dalla luce solare, dal vento,
dall'acqua,
> dalle biomasse vergini, dalle maree, dai giacimenti geotermici, E' diritto
> inalienabile dell'umanità. Essa E' pertanto gestita o individualmente per
i
> propri bisogni immediati; o da un Ente pubblico; o in concessione
pubblica.
> Garantendone la riproducibilità e il diritto di accesso.
> 2. L'uso delle fonti rinnovabili indicate dall'articolo 10 non deve
mettere
> in pericolo la godibilità di alcuno dei beni comuni indicati all'art. 1
> comma 2. Non deve compromettere la conservazione degli ecosistemi
> circostanti. Per garantire la massima efficienza e la minima dispersione
> vanno favoriti gli impianti di piccole dimensioni proporzionati al consumo
> locale.
> L'uso da biomasse vergini deve essere accompagnato da pari o maggiore
> piantumazione di specie autoctone. L'eventuale uso di scarti agricoli e
> forestali va subordinato al loro impiego nella produzione di compost per
l'
> arricchimento organico dei terreni, così da favorire la formazione di
> "serbatoi di carbonio" (sinks) nei terreni.
> 3. L'idrogeno va considerato come possibile vettore e volano per
l'utilizzo
> delle fonti energetiche rinnovabili. Verranno agevolate ricerche e
> realizzazioni di sistemi di produzione di idrogeno che utilizzino le fonti
> indicate all'art. 1 comma 2.
> 4. La produzione di energia da fonti primarie non rinnovabili, in quanto
> ricavata da giacimenti naturali esauribili, viene progressivamente
limitata
> al fine di garantire alle generazioni future analoghi livelli di
benessere.
> L'obiettivo strategico di tale riduzione sarà il raggiungimento di un
> consumo equivalente ad una tonnellata di petrolio (tep) per abitante nel
> 2050. Tale riduzione verrà sostituita da minore consumo energetico
ottenuto
> dalla maggiore efficienza dei mezzi di produzione e dagli apparecchi
> utilizzatori, e dalla maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili.
> L'esauribilità delle fonti impone la loro salvaguardia a garanzia delle
> generazioni future, pertanto dovranno essere gestite in concessione
pubblica
> garantendone il risparmio, il minimo impatto ambientale possibile e il
loro
> decentramento sui territori, tale da favorire la massima efficienza nella
> produzione e negli utilizzi.
>
> Art. 11
> Disposizioni relative al codice genetico
>
> Il codice genetico delle specie E' pubblico. Non può essere oggetto di
> brevetto e di ogni altra forma di sfruttamento esclusivo. Tale
disposizione
> si applica anche al codice genetico modificato artificialmente.
>
> Art. 12
> Disposizioni relative alle risorse agricole, alimentari e ittiche
>
> Le risorse agricole, alimentari e ittiche devono essere gestite al fine di
> assicurare la loro  riproducibilità e il rispetto dei cicli naturali,
anche
> nell'interesse delle generazioni future. La Repubblica tutela in
particolare
> le risorse agricole, ittiche e la fauna. Nessuna zona delle acque
> territoriali, né di quelle internazionali, può essere concessa ad uso
> esclusivo per la pesca, fatti salvi gli allevamenti in tratti di mare o di
> laghi come regolati dalle normative vigenti.
> Nessuna zona del territorio italiano può essere concessa ad uso esclusivo
> per la caccia. Nessuna zona del territorio italiano non espressamente
> destinata all'agricoltura può essere concessa in uso esclusivo per la
> raccolta di frutti, piante, funghi e altre specie mangerecce spontanee.
> L'esercizio dell'agricoltura e dell'allevamento deve assicurare il
rispetto
> dei cicli naturali.
> Sono altresì vietate l'alimentazione e la concimazione che introducano
> sostanze differenti da quelle riscontrabili nell'alimentazione e nel
terreno
> allo stato naturale.
>
> Art. 13
> Disposizioni relative alla sovranità alimentare
>
> I popoli hanno diritto ad esercitare sovranità sulla gestione delle
risorse
> agroalimentari con l'obiettivo di debellare la fame, di garantire la
> salubrità ambientale e la sicurezza dei cibi, con un'equa remunerazione
del
> lavoro agricolo.
> Sono vietati i prodotti geneticamente modificati e la loro brevettazione.
> Sono promossi i cicli corti e l'accesso ai cibi di qualità anche con forme
> di intervento pubblico.
>
> Art.14
> Disposizioni relative ai beni artistici e culturali
>
> I beni artistici e culturali sono pubblici e non possono essere venduti a
> privati. Lo Stato e le altre articolazioni della Repubblica hanno
l'obbligo
> di rendere tali beni fruibili al pubblico.
> Per i beni artistici e culturali attualmente di proprietà dei privati, con
> decreto del Ministro dei Beni culturali, da emanarsi entro 60 giorni dall'
> approvazione della presente legge, si dispongono le forme della fruibilità
> da parte del pubblico, fatto salvo il diritto di esproprio per interesse
> pubblico.
>
> Art. 15
> Disposizioni relative al territorio, alle città e al paesaggio
>
> 1. Il territorio, il sistema idrogeologico, il suolo e il paesaggio sono
> tutelati come beni comuni. I soggetti pubblici e privati che possiedono
> porzioni di territorio o ne hanno uso in concessione operano rispettandone
l
> 'assetto idrogeologico e la conservazione degli habitat naturali
esistenti.
> 2. Il territorio E' l'habitat delle specie viventi, la sua proprietà E'
> pubblica e la sua trasformazione E' sottoposta a concessione pubblica nel
> rispetto dei suoi equilibri.
> 3. La Repubblica nelle sue articolazioni tutela gli usi civici quale forma
> giuridica equa e solidale nel godimento delle risorse.
>
> 4. Le città ,sono la  costruzione collettiva per eccellenza . Nelle loro
> trasformazioni,  devono essere  tutelate  le forme di relazioni sociali
che
> le hanno realizzate non privandole dei loro elementi d'identità naturali e
> artificiali.
>
> Art. 16.
> Disposizioni relative alla biodiversità
>
> La biodiversità E' un requisito essenziale per assicurare il pieno
> svolgimento dell'evoluzione naturale della vita e per salvaguardare le
> capacità di resistenza e resilienza dell'ambiente agli impatti derivanti
da
> elementi naturali e artificiali e prodotti dalle attività antropiche ed
> industriali. Conseguentemente la biodiversità E' tutelata come bene comune
> dell'umanità, fermo restando il rispetto delle conoscenze tradizionali e
> delle proprietà ancestrali, nei seguenti aspetti:
> a. la biodiversità genetica;
> b. la biodiversità di specie;
> c. la biodiversità degli ecosistemi
> Ai predetti fini, e nel rispetto di quanto previsto dall'art.1-bis comma
1,
> le Amministrazioni pubbliche territoriali tutelano e salvaguardano ogni
> aspetto della biodiversità per le generazioni presenti e future,
impedendone
> ogni forma di trattamento in violazione di quanto previsto dall'articolo
1,
> comma 3.
>
> Le Amministrazioni pubbliche territoriali, devono altresì intervenire per
> ridurre e mitigare, fino alla graduale eliminazione, tutti i fattori e i
> processi che influiscono negativamente sulla conservazione della
> biodiversità, quali principalmente:
> a. i cambiamenti climatici globali;
> b. la distruzione fisica degli habitat;
> c. le immissioni e gli inquinamenti;
> d. la desertificazione;
> e. l'immissione di specie alloctone
> f. l'immissione di organismi geneticamente modificati.
>
> Parte III
> Disposizioni particolari riguardo i beni comuni non materiali
>
> Art. 17
> Disposizioni relative alle scoperte scientifiche
>
> Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, non possono essere oggetto di
> brevetto:
> a. le formule matematiche
> b. gli algoritmi informatici
> c. gli elementi chimici artificiali
> d. i procedimenti logici di ogni tipo
>
> Art. 18
> Le formule dei composti chimici possono essere sottoposte a brevetto non
più
> che quinquennale, e in ogni caso devono essere pubbliche in ogni forma.
Deve
> essere pubblico anche il procedimento di sintesi del composto.
> Il governo E' delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'approvazione della
> presente legge, un decreto legislativo di modifica delle attuali norme in
> materia che preveda anche tempi e modalità di revisione dei trattati
> internazionali in materia.
>
> Art.19
> Per motivi di interesse pubblico, il Ministro della Salute può revocare il
> diritto di sfruttamento esclusivo ed ogni onere relativo al brevetto su
> singoli farmaci, principi attivi e combinazioni di farmaci. Annualmente,
il
> Ministero della Salute stila una apposita lista di farmaci, principi
attivi
> e combinazioni di farmaci esclusi dai diritti di sfruttamento esclusivo e
> dagli oneri collegati al brevetto, ferma restando l'attribuzione di
> paternità della scoperta/invenzione.
>
> Art. 20
> Disposizioni relative alla salute
>
> 1) Salute e medicina rappresentano un elemento essenziale della dignità
> umana, indissolubilmente legato al pieno esercizio di tutti i diritti. Il
> godimento delle migliori condizioni di salute fisica e mentale
raggiungibile
> costituisce uno dei diritti di nascita, fondamentale per una vita
dignitosa,
> sana e sopportabile per tutta la specie e per il futuro, senza distinzioni
> di etnia, genere, religione, opinioni politiche, condizioni economiche o
> sociali. La salute individuale E' essenziale al godimento dei diritti
umani,
> E' requisito indispensabile per la partecipazione alla vita sociale,
politica
> e economica e essenziale per lo sviluppo e il mantenimento della coesione
> sociale e del benessere comune.
> 2) E' dovere primario della Repubblica garantire il diritto alla salute di
> ciascun individuo presente sul territorio italiano, nel rispetto del
> principio di uguaglianza e promuovere la realizzazione del migliore stato
di
> salute raggiungibile quale diritto fondamentale della persona.
> 3) La Repubblica promuove a livello internazionale il riconoscimento del
> diritto alla salute quale diritto fondamentale, da garantire attraverso l'
> ensensione delle tutele giurisdizionali previste dall'ordinamento
> internazionale.
> 4) La Repubblica garantisce a tutti i componenti della società
l'assistenza
> sanitaria e il libero accesso a servizi sanitari gestiti e controllati in
> modo trasparente e democratico, sulla base della non discriminazione.
> 5) Nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1, comma 6 della
> presente legge la Repubblica tutela:
> · la piena accessibilità per ogni persona presente sul territorio
> nazionale
> alle cure e alle terapie, comprese quelle farmacologiche:
> · la centralità della persona nella definizione dei modelli organizzativi
> sanitari, anche al fine di assicurare l'umanizzazione del rapporto
> medico/paziente, nella consapevolezza che il malato non E' un caso
clinico,
> ma una persona;
> · l'intangibilità del corpo umano e la tutela da pratiche e
> metodologie che
> colpiscono la salute delle donne e dei bambini;
> · il corpo, la salute, l'individualità di ogni bambino e di ogni bambina,
> indipendentemente da origini, nazionalità e status giuridico e sociale;
> · la protezione del corpo e della salute della donna, della salute
> riproduttiva e la lotta alla mortalità materne;
> · i diritti delle persone affette da handicap;
> · la protezione delle persone colpite da disturbi relativi alla salute
> mentale
>
> Art. 21
> Disposizioni particolari relative ai programmi informatici
>
> 1. I programmi informatici non possono in nessun caso e sotto nessuna
> forma
> essere sottoposti a brevetto.
> 2. Fatti salvi tutti gli altri diritti, il codice sorgente dei programmi
> informatici deve essere pubblico. Il codice sorgente deve essere allegato
al
> programma in forma eseguibile, ovvero devono essere indicate nella
> documentazione del programma stesso le modalità per ottenere il codice
> sorgente.
> 3. La Repubblica tutela e promuove il «software libero», rilasciato
> sotto la
> licenza commerciale GPL o altre licenze equivalenti, e ne riconosce il
> valore scientifico e sociale.
> 4. La Repubblica tutela e promuove altresì il software libero
> attraverso la
> sua adozione negli enti pubblici centrale e locali. Lo Stato e gli Enti
> Locali si impegnano alla sostituzione dei sistemi operativi, dei programmi
e
> degli applicativi "proprietari" entro 12 mesi dall'entrata in vigore della
> presente legge.
> 5. Per licenze equivalenti alla GPL si intendono tutte quelle licenze che
> permettono: a) l'uso senza limitazioni del programma; b) la disponibilità
> del codice sorgente; c) la possibilità di modificare il codice sorgente,
di
> utilizzare il programma così modificato, e di ridistribuire la versione
> modificata del programma senza oneri verso l'autore originale o altri
> titolari di diritti.
> 6. I sistemi operativi, programmi applicativi che sono utilizzati nell'
> ambito di un ciclo produttivo sono oggetti della contrattazione
collettiva.
>
> Art. 22
> Disposizioni relative alla scuola e all'Università
>
> Scuola e Università pubblica costituiscono un bene comune della società, e
> sono patrimonio dell'intera collettività. Sono indisponibili al diritto
> proprietario e all'interesse privato, ovvero alla condizione di mercato o
di
> servizio.
> L'istruzione pubblica, dalla scuola dell'infanzia all'università, E' un
> diritto sociale inalienabile di tutti gli uomini e le donne, nativi e
> migranti. La Repubblica garantisce il raggiungimento dei livelli più alti
di
> istruzione per tutti, in maniera permanete, individuale e collettiva e non
> subordinata al processo produttivo. La scuola pubblica educa alla pace,
alla
> relazione fra culture e popoli differenti, alla cittadinanza attiva di
donne
> e uomini.
> L'investimento statale nell'istruzione pubblica E' elemento strategico
dello
> sviluppo sociale, civile, culturale e economico del paese. Finanziamenti e
> risorse statali devono essere adeguati a garantire i livelli più alti di
> qualità dell'istruzione pubblica su tutto il territorio nazionale, e
misure
> e interventi per il diritto alla studio per tutti gli ordini e gradi dell'
> istruzione scolastica e universitaria.
> Lo Stato dispone iniziative di calmierazione annuale dei prezzi dei libri
di
> testo scolastici, e insieme alle Regioni e agli Enti Locali garantisce l'
> accesso ai servizi scolastici (mense, trasporti), promuovendo misure di
> sostegno o di gratuità ai cittadini a basso reddito.
> Il sapere scientifico deve essere praticabile e fruibile da tutti. Tutti i
> lavori di ricerca delle Università pubbliche dopo 12 mesi dalla
> pubblicazione sono resi pubblici e liberamente utilizzabili.
>
> Art. 23
> Disposizioni relative alla letteratura e alle arti
>
> Non possono essere sottoposte a brevetto, né a diritto esclusivo di
> sfruttamento, né al pagamento di oneri derivanti dal diritto d'autore o
dai
> diritti connessi, in qualsiasi forma giuridica, le tecniche per la
> realizzazione di opere artistiche. In particolare, non possono essere
> brevettate, sottoposte a diritto esclusivo di sfruttamento o al pagamento
di
> oneri derivanti dal diritto d'autore o dai diritti connessi, le forme
> metriche della poesia, le figure retoriche, le invenzioni e le finzioni
> letterarie, le tecniche di pittura e scultura e delle altre arti
figurative,
> le tecniche di recitazione, gli artifici teatrali, cinematografici e
> televisivi, le tecniche di ripresa cinematografica e televisiva, le
tecniche
> e gli strumenti musicali.
> Il governo E' delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'approvazione della
> presente legge, un decreto legislativo di modifica delle attuali norme in
> materia che preveda anche tempi e modalità di revisione dei trattati
> internazionali in materia.
>
>
> Parte IV
> Finanziamento degli interventi a favore della tutela e dell'accesso ai
beni
> comuni e loro gestione partecipativa
>
> Art.24
> Finanziamento di interventi a favore della tutela dei beni comuni
>
> Gli interventi di promozione, di tutela e di garanzia dell'accesso e della
> fruibilità pubbliche dei beni comuni realizzati in attuazione delle
> disposizioni di cui alla presente legge sono finanziati a valere su un
> apposito fondo istituito nello stato di previsione della Presidenza del
> Consiglio dei Ministri. Il fondo E' finanziato annualmente dalla legge
> finanziaria. Inoltre, il fondo E' finanziato con le entrate derivanti
dall'
> istituzione di una imposta su tutte le transazioni valutarie effettuate
nei
> mercati dell'Unione
> europea. Ai fini del presente comma costituiscono transazioni valutarie i
> contratti, sia a contanti che a termine, e i contratti derivati, da
> qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto lo
> scambio di valute. L'aliquota dell'imposta nonche´ le modalita` di
> applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'economa e delle
> finanze da emanare entro due mesi dalla data di
> entrata in vigore della presente legge.
>
> Art. 25
> La gestione dei beni comuni E' pubblica, trasparente e partecipata.
Vengono
> di norma individuati Ambiti di gestione ottimale per la presa in cura del
> bene comune in questione. A tali livelli vengono promossi consorzi di
> autonomie locali cui E' affidata la tutela e la conservazione del bene
comune
> in rapporto con i territori, con i cicli globali, il suo godimento e la
sua
> riprodicubilità
> Alla gestione dei beni comuni si associano comitati di partecipazione
> democratica dei cittadini singoli e associati. Per la loro gestione E'
> previsto un percorso decisionale partecipativo e vincolante.
> --------------------
> N.B. se volete essere cancellati da questa lista scrivete a
> altragricoltura at italytrading.com
>
>
>
> -- 
> Internal Virus Database is out-of-date.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.323 / Virus Database: 267.7.9/23 - Release Date: 20/06/05
>
> --
> Mailing list Consumo Critico dell'associazione PeaceLink.
> Per CANCELLAZIONI: http://www.peacelink.it/mailing_admin.html
> Se non riesci, scrivi a nicoletta at peacelink.org
> inserendo "cancella" nel Soggetto.
> Si sottintende l'accettazione della Policy Generale:
> http://www.peacelink.it/associazione/html/policy_generale.html
>