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PROPOSTA DI LEGGE: Disposizioni per la promozione e la tutela dei Beni Comuni
- Subject: PROPOSTA DI LEGGE: Disposizioni per la promozione e la tutela dei Beni Comuni
- From: "Altragricoltura" <altragrico at italytrading.com>
- Date: Mon, 4 Jul 2005 09:53:18 +0200
Vi alleghiamo la proposta di legge di iniziativa popolare, sui beni comuni, giuntaci dai promotori. Su questa legge vanno raccolte 50.000 firme, sono già nel comitato promotore, aiab, legambiente, funzione pubblica della cgil, sindacati di base, attack, forum ambientalista, presonsaggi del cinema e della cultura, etc sarebbe gradita la vostra adesione... a cura di AltrAgricoltura Nord Est --------------------------------- PROPOSTA DI LEGGE Disposizioni per la promozione e la tutela dei Beni Comuni PARTE I Principi generali ART. 1 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni naturali, ambientali e culturali, definiti ai sensi del comma 2, sono considerati beni comuni nonché patrimonio inalienabile dell'umanità da tutelare anche al fine di garantire i diritti delle generazioni future, gli interessi generali dell'umanità e la conservazione delle condizioni vitali del Pianeta. 2. Sono considerati beni comuni ai fini di cui al comma 1: l'acqua, l'aria, lo spazio, l'energia, la biodiversità, il territorio e il paesaggio, il mare, i fondali marini e le coste, le risorse agroalimentari, la salute, i beni artistici e culturali, la conoscenza e in particolare le scoperte scientifiche, la letteratura, le arti. 3. Nel trattamento dei beni comuni, le attività economiche e sociali, costituite in qualsiasi forma giuridica, sono tenute ad operare nel rispetto della riproducibilità dei cicli, del risparmio di materia e di energia, della conservazione e della tutela dell'ambiente anche per le generazioni future, del principio di libera diffusione della conoscenza scientifica e umanistica, garantendo il diritto di accesso a tutte e a tutti gli esseri umani. 4. Le attività economiche e sociali, costituite in qualsiasi forma giuridica, devono altresì garantire le caratteristiche intrinseche dei beni comuni e la loro integrità, anche nell'interesse delle generazioni future. 5. I beni comuni non possono essere soggetti a brevetti, a sfruttamento intensivo, né possono essere mercificati, privatizzati, od essere fatti oggetto di accordi commerciali internazionali. 6. La gestione dei servizi connessi ai beni comuni deve avvenire secondo le politiche pubbliche e con forme di partecipazione diretta che escludono il ricorso a forme privatistiche e di mercato. 7. La Repubblica nelle sue articolazioni definite dall'articolo 118 della Costituzione, sulla base dei principi di sussidiarietà, della differenziazione e della adeguatezza, per rendere effettivo l'esercizio unitario delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge, garantisce la promozione, la tutela, e i controlli dei beni comuni in particolare contro i prelievi e gli impieghi abusivi dei medesimi, anche mediante apposite reti di osservazione articolate a livello regionale e nazionale. Nell'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente E' assicurata la massima partecipazione delle comunità interessate, anche sulla base di apposite campagne informative gestite direttamente dalle amministrazioni titolate o anche affidate a associazioni onlus aventi finalità di tutela sociale e ambientale. PARTE II Disposizioni particolari relative ai beni comuni materiali Art. 2 1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, dolci e salate, i mari, le sorgenti sono proprietà del demanio, costituiscono un bene comune pubblico e non possono essere in nessun caso cedute a privati a livello di proprietà, gestione e controllo. 2. Fatte salve le norme sulle acque territoriali ed extra-territoriali vigenti, i mari, i laghi, gli oceani, i fiumi e gli altri corpi idrici, le sorgenti, le acque sotterranee, le falde, sono beni comuni e patrimonio dell 'umanità. Non possono in alcuna forma essere oggetto di utilizzo esclusivo, fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge. La Repubblica ne tutela la conservazione. Art.3 E' assicurato ad ogni cittadino residente sul territorio italiano il diritto e la gratuità di 50 litri di acqua potabile al giorno. I minori introiti sono coperti a carico della fiscalità generale degli enti pubblici titolari del servizio idrico. In caso di effettiva necessità, le società e gli enti eroganti il servizio idrico possono compensare i minori introiti tramite l' incremento progressivo delle tariffe per i consumi oltre i 200 litri al giorno per persona. Art. 4 Disposizioni in materia di risorse e reti idriche 1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato sono di proprietà pubblica, inalienabili, incedibili e indisponibili così come stabilito dall'articolo 828 del Codice Civile. 2. La gestione delle risorse idriche avviene in accordo con quanto previsto dal piano di bacino. Il servizio idrico, comprensivo della gestione, manutenzione e ampliamento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, viene esercitato a livello degli Ambiti Territoriali Ottimali, così come definito dal successivo comma 3, nelle seguenti modalità: a) Società a capitale intermante pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importatane della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano; b) Gestione in economia limitata solo ai casi particolari, relativi a realtà territoriali di piccole dimensioni, isolate da altre realtà territoriali; c) aziende speciali consortili costituite dagli enti locali territorialmente compresi negli Ambiti Territoriali Ottimali. Compete ai consigli comunali la definizione dei contratti di servizio nei quali vengono stabilite le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio a cui le aziende speciali dovranno attenersi. 3. Gli ATO sono definiti dalle Regioni, acquisito il parere obbligatorio delle Province e dei Comuni, in corrispondenza ai bacini idrografici dei principali corpi idrici. 4. Il Governo E' delegato a emanare, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un decreto legislativo di modifica delle attuali normative in materia. Art.5 Concessioni dell'uso delle acque sorgive 1.La gestione delle sorgenti di acqua dolce E' attuata dal comune secondo i principi di sussidiarietà e riproducibilità in accordo con i piani di bacino. 2. L'utilizzo delle sorgenti di acqua dolce può essere concesso in modo non esclusivo per l'imbottigliamento e la distribuzione commerciale, alle seguenti condizioni: a) la concessione deve essere onerosa e il ricavato deve essere utilizzato interamente dal concedente al fine di garantire l'uso corretto dell'acqua potabile, il diritto alla gratuità di cui all'articolo 3, oltre che agli investimenti necessari per la manutenzione degli impianti e delle reti; b) l'onere della concessione, stabilito in base alla quantità di acqua estratta e calcolato per litro, non può essere inferiore ad un terzo del prezzo medio per litro delle acque in bottiglia vendute sul territorio nazionale; c) l'acqua estratta al minuto non può superare un decimo della portata della fonte; d) gli impianti di estrazione, e le altre strutture non possono essere edificate direttamente sulla sorgente. L'accesso al pubblico alla sorgente E' libero. Il governo E' delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un decreto legislativo di modifica delle attuali norme in materia. Art. 6 Concessioni dell'uso del mare, delle coste, dei fondali marini 1. Il mare, i fondali marini e le coste sono beni comuni affidati alla proprietà del demanio e non possono essere ceduti a privati. 2. Sulla base di conforme parere delle amministrazioni locali interessate, e compatibilmente con le primarie esigenze dell'uso pubblico e comune, possono essere concessi l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni del demanio marittimo, di tratti di coste, di zone di mare territoriale e di fondali marini nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e alle sottoelencate condizioni: a) le concessioni devono essere onerose e avere durata temporale strettamente necessaria e comunque non superiore ai cinque anni, non rinnovabili né prorogabili se non a seguito di esperimento di procedure ad evidenza pubblica ove valutare di volta in volta il permanere delle migliori condizioni per il perseguimento dell'interesse pubblico e comune; b) nel periodo di durata non può esservi novazione soggettiva della concessione, pena la revoca della medesima; c) ogni concessione può essere rilasciata solo previa consegna di idonea fidejussione per garantire, alla scadenza stabilita, l'integrale rimessione in pristino, sul piano naturale e ambientale, dei beni del demanio marittimo, dei tratti di coste, delle zone di mare territoriale e dei fondali marini interessati; d) le comunità locali interessate dalle concessioni di cui al presente articolo devono essere adeguatamente e proporzionalmente risarcite per la mancata fruizione temporanea dei beni comuni dati in concessione mediante specifica addizionale al canone concessorio. Art. 7 Disposizioni relative all'atmosfera 1. Tutti i soggetti pubblici hanno l'obbligo di salvaguardare l'atmosfera mettendo in atto politiche di riduzione, mitigazione e tendenziale eliminazione di qualsiasi forma d'inquinamento, nel rispetto della normativa europea, nonché di riduzione e mitigazione di qualsiasi attività che contribuisca anche indirettamente ai cambiamenti climatici globali. 2. L'atmosfera non può essere oggetto di sfruttamento commerciale e di ogni altra forma di mercificazione. La Repubblica non sottoscrive accordi internazionali che violino tale principio. Art. 8 Disposizioni relative allo spazio 1. Lo spazio territoriale e quello interplanetario non possono essere concessi in uso esclusivo, e non possono essere oggetto di sfruttamento commerciale, di acquisto, di vendita o di ogni altra forma di mercificazione. La Repubblica non sottoscrive accordi internazionali che violino tale principio. 2. Il campo delle frequenze elettromagnetiche E' un bene comune. Sue parti possono essere concesse in utilizzo esclusivo con criteri di equa distribuzione per garantire il pluralismo della comunicazione fatto salvo il diritto alla salute dei cittadini e il principio di precauzione. Art. 9 Disposizioni relative ai corpi celesti I corpi celesti extra-terrestri non possono essere sottoposti ad alcun diritto di proprietà, né alla sovranità dello Stato. La Repubblica non sottoscrive accordi internazionali in contrasto con tale principio. Art.10 Disposizioni relative all'energia 1. L'energia rinnovabile ricavata dalla luce solare, dal vento, dall'acqua, dalle biomasse vergini, dalle maree, dai giacimenti geotermici, E' diritto inalienabile dell'umanità. Essa E' pertanto gestita o individualmente per i propri bisogni immediati; o da un Ente pubblico; o in concessione pubblica. Garantendone la riproducibilità e il diritto di accesso. 2. L'uso delle fonti rinnovabili indicate dall'articolo 10 non deve mettere in pericolo la godibilità di alcuno dei beni comuni indicati all'art. 1 comma 2. Non deve compromettere la conservazione degli ecosistemi circostanti. Per garantire la massima efficienza e la minima dispersione vanno favoriti gli impianti di piccole dimensioni proporzionati al consumo locale. L'uso da biomasse vergini deve essere accompagnato da pari o maggiore piantumazione di specie autoctone. L'eventuale uso di scarti agricoli e forestali va subordinato al loro impiego nella produzione di compost per l' arricchimento organico dei terreni, così da favorire la formazione di "serbatoi di carbonio" (sinks) nei terreni. 3. L'idrogeno va considerato come possibile vettore e volano per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Verranno agevolate ricerche e realizzazioni di sistemi di produzione di idrogeno che utilizzino le fonti indicate all'art. 1 comma 2. 4. La produzione di energia da fonti primarie non rinnovabili, in quanto ricavata da giacimenti naturali esauribili, viene progressivamente limitata al fine di garantire alle generazioni future analoghi livelli di benessere. L'obiettivo strategico di tale riduzione sarà il raggiungimento di un consumo equivalente ad una tonnellata di petrolio (tep) per abitante nel 2050. Tale riduzione verrà sostituita da minore consumo energetico ottenuto dalla maggiore efficienza dei mezzi di produzione e dagli apparecchi utilizzatori, e dalla maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili. L'esauribilità delle fonti impone la loro salvaguardia a garanzia delle generazioni future, pertanto dovranno essere gestite in concessione pubblica garantendone il risparmio, il minimo impatto ambientale possibile e il loro decentramento sui territori, tale da favorire la massima efficienza nella produzione e negli utilizzi. Art. 11 Disposizioni relative al codice genetico Il codice genetico delle specie E' pubblico. Non può essere oggetto di brevetto e di ogni altra forma di sfruttamento esclusivo. Tale disposizione si applica anche al codice genetico modificato artificialmente. Art. 12 Disposizioni relative alle risorse agricole, alimentari e ittiche Le risorse agricole, alimentari e ittiche devono essere gestite al fine di assicurare la loro riproducibilità e il rispetto dei cicli naturali, anche nell'interesse delle generazioni future. La Repubblica tutela in particolare le risorse agricole, ittiche e la fauna. Nessuna zona delle acque territoriali, né di quelle internazionali, può essere concessa ad uso esclusivo per la pesca, fatti salvi gli allevamenti in tratti di mare o di laghi come regolati dalle normative vigenti. Nessuna zona del territorio italiano può essere concessa ad uso esclusivo per la caccia. Nessuna zona del territorio italiano non espressamente destinata all'agricoltura può essere concessa in uso esclusivo per la raccolta di frutti, piante, funghi e altre specie mangerecce spontanee. L'esercizio dell'agricoltura e dell'allevamento deve assicurare il rispetto dei cicli naturali. Sono altresì vietate l'alimentazione e la concimazione che introducano sostanze differenti da quelle riscontrabili nell'alimentazione e nel terreno allo stato naturale. Art. 13 Disposizioni relative alla sovranità alimentare I popoli hanno diritto ad esercitare sovranità sulla gestione delle risorse agroalimentari con l'obiettivo di debellare la fame, di garantire la salubrità ambientale e la sicurezza dei cibi, con un'equa remunerazione del lavoro agricolo. Sono vietati i prodotti geneticamente modificati e la loro brevettazione. Sono promossi i cicli corti e l'accesso ai cibi di qualità anche con forme di intervento pubblico. Art.14 Disposizioni relative ai beni artistici e culturali I beni artistici e culturali sono pubblici e non possono essere venduti a privati. Lo Stato e le altre articolazioni della Repubblica hanno l'obbligo di rendere tali beni fruibili al pubblico. Per i beni artistici e culturali attualmente di proprietà dei privati, con decreto del Ministro dei Beni culturali, da emanarsi entro 60 giorni dall' approvazione della presente legge, si dispongono le forme della fruibilità da parte del pubblico, fatto salvo il diritto di esproprio per interesse pubblico. Art. 15 Disposizioni relative al territorio, alle città e al paesaggio 1. Il territorio, il sistema idrogeologico, il suolo e il paesaggio sono tutelati come beni comuni. I soggetti pubblici e privati che possiedono porzioni di territorio o ne hanno uso in concessione operano rispettandone l 'assetto idrogeologico e la conservazione degli habitat naturali esistenti. 2. Il territorio E' l'habitat delle specie viventi, la sua proprietà E' pubblica e la sua trasformazione E' sottoposta a concessione pubblica nel rispetto dei suoi equilibri. 3. La Repubblica nelle sue articolazioni tutela gli usi civici quale forma giuridica equa e solidale nel godimento delle risorse. 4. Le città ,sono la costruzione collettiva per eccellenza . Nelle loro trasformazioni, devono essere tutelate le forme di relazioni sociali che le hanno realizzate non privandole dei loro elementi d'identità naturali e artificiali. Art. 16. Disposizioni relative alla biodiversità La biodiversità E' un requisito essenziale per assicurare il pieno svolgimento dell'evoluzione naturale della vita e per salvaguardare le capacità di resistenza e resilienza dell'ambiente agli impatti derivanti da elementi naturali e artificiali e prodotti dalle attività antropiche ed industriali. Conseguentemente la biodiversità E' tutelata come bene comune dell'umanità, fermo restando il rispetto delle conoscenze tradizionali e delle proprietà ancestrali, nei seguenti aspetti: a. la biodiversità genetica; b. la biodiversità di specie; c. la biodiversità degli ecosistemi Ai predetti fini, e nel rispetto di quanto previsto dall'art.1-bis comma 1, le Amministrazioni pubbliche territoriali tutelano e salvaguardano ogni aspetto della biodiversità per le generazioni presenti e future, impedendone ogni forma di trattamento in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3. Le Amministrazioni pubbliche territoriali, devono altresì intervenire per ridurre e mitigare, fino alla graduale eliminazione, tutti i fattori e i processi che influiscono negativamente sulla conservazione della biodiversità, quali principalmente: a. i cambiamenti climatici globali; b. la distruzione fisica degli habitat; c. le immissioni e gli inquinamenti; d. la desertificazione; e. l'immissione di specie alloctone f. l'immissione di organismi geneticamente modificati. Parte III Disposizioni particolari riguardo i beni comuni non materiali Art. 17 Disposizioni relative alle scoperte scientifiche Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, non possono essere oggetto di brevetto: a. le formule matematiche b. gli algoritmi informatici c. gli elementi chimici artificiali d. i procedimenti logici di ogni tipo Art. 18 Le formule dei composti chimici possono essere sottoposte a brevetto non più che quinquennale, e in ogni caso devono essere pubbliche in ogni forma. Deve essere pubblico anche il procedimento di sintesi del composto. Il governo E' delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un decreto legislativo di modifica delle attuali norme in materia che preveda anche tempi e modalità di revisione dei trattati internazionali in materia. Art.19 Per motivi di interesse pubblico, il Ministro della Salute può revocare il diritto di sfruttamento esclusivo ed ogni onere relativo al brevetto su singoli farmaci, principi attivi e combinazioni di farmaci. Annualmente, il Ministero della Salute stila una apposita lista di farmaci, principi attivi e combinazioni di farmaci esclusi dai diritti di sfruttamento esclusivo e dagli oneri collegati al brevetto, ferma restando l'attribuzione di paternità della scoperta/invenzione. Art. 20 Disposizioni relative alla salute 1) Salute e medicina rappresentano un elemento essenziale della dignità umana, indissolubilmente legato al pieno esercizio di tutti i diritti. Il godimento delle migliori condizioni di salute fisica e mentale raggiungibile costituisce uno dei diritti di nascita, fondamentale per una vita dignitosa, sana e sopportabile per tutta la specie e per il futuro, senza distinzioni di etnia, genere, religione, opinioni politiche, condizioni economiche o sociali. La salute individuale E' essenziale al godimento dei diritti umani, E' requisito indispensabile per la partecipazione alla vita sociale, politica e economica e essenziale per lo sviluppo e il mantenimento della coesione sociale e del benessere comune. 2) E' dovere primario della Repubblica garantire il diritto alla salute di ciascun individuo presente sul territorio italiano, nel rispetto del principio di uguaglianza e promuovere la realizzazione del migliore stato di salute raggiungibile quale diritto fondamentale della persona. 3) La Repubblica promuove a livello internazionale il riconoscimento del diritto alla salute quale diritto fondamentale, da garantire attraverso l' ensensione delle tutele giurisdizionali previste dall'ordinamento internazionale. 4) La Repubblica garantisce a tutti i componenti della società l'assistenza sanitaria e il libero accesso a servizi sanitari gestiti e controllati in modo trasparente e democratico, sulla base della non discriminazione. 5) Nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1, comma 6 della presente legge la Repubblica tutela: · la piena accessibilità per ogni persona presente sul territorio nazionale alle cure e alle terapie, comprese quelle farmacologiche: · la centralità della persona nella definizione dei modelli organizzativi sanitari, anche al fine di assicurare l'umanizzazione del rapporto medico/paziente, nella consapevolezza che il malato non E' un caso clinico, ma una persona; · l'intangibilità del corpo umano e la tutela da pratiche e metodologie che colpiscono la salute delle donne e dei bambini; · il corpo, la salute, l'individualità di ogni bambino e di ogni bambina, indipendentemente da origini, nazionalità e status giuridico e sociale; · la protezione del corpo e della salute della donna, della salute riproduttiva e la lotta alla mortalità materne; · i diritti delle persone affette da handicap; · la protezione delle persone colpite da disturbi relativi alla salute mentale Art. 21 Disposizioni particolari relative ai programmi informatici 1. I programmi informatici non possono in nessun caso e sotto nessuna forma essere sottoposti a brevetto. 2. Fatti salvi tutti gli altri diritti, il codice sorgente dei programmi informatici deve essere pubblico. Il codice sorgente deve essere allegato al programma in forma eseguibile, ovvero devono essere indicate nella documentazione del programma stesso le modalità per ottenere il codice sorgente. 3. La Repubblica tutela e promuove il «software libero», rilasciato sotto la licenza commerciale GPL o altre licenze equivalenti, e ne riconosce il valore scientifico e sociale. 4. La Repubblica tutela e promuove altresì il software libero attraverso la sua adozione negli enti pubblici centrale e locali. Lo Stato e gli Enti Locali si impegnano alla sostituzione dei sistemi operativi, dei programmi e degli applicativi "proprietari" entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 5. Per licenze equivalenti alla GPL si intendono tutte quelle licenze che permettono: a) l'uso senza limitazioni del programma; b) la disponibilità del codice sorgente; c) la possibilità di modificare il codice sorgente, di utilizzare il programma così modificato, e di ridistribuire la versione modificata del programma senza oneri verso l'autore originale o altri titolari di diritti. 6. I sistemi operativi, programmi applicativi che sono utilizzati nell' ambito di un ciclo produttivo sono oggetti della contrattazione collettiva. Art. 22 Disposizioni relative alla scuola e all'Università Scuola e Università pubblica costituiscono un bene comune della società, e sono patrimonio dell'intera collettività. Sono indisponibili al diritto proprietario e all'interesse privato, ovvero alla condizione di mercato o di servizio. L'istruzione pubblica, dalla scuola dell'infanzia all'università, E' un diritto sociale inalienabile di tutti gli uomini e le donne, nativi e migranti. La Repubblica garantisce il raggiungimento dei livelli più alti di istruzione per tutti, in maniera permanete, individuale e collettiva e non subordinata al processo produttivo. La scuola pubblica educa alla pace, alla relazione fra culture e popoli differenti, alla cittadinanza attiva di donne e uomini. L'investimento statale nell'istruzione pubblica E' elemento strategico dello sviluppo sociale, civile, culturale e economico del paese. Finanziamenti e risorse statali devono essere adeguati a garantire i livelli più alti di qualità dell'istruzione pubblica su tutto il territorio nazionale, e misure e interventi per il diritto alla studio per tutti gli ordini e gradi dell' istruzione scolastica e universitaria. Lo Stato dispone iniziative di calmierazione annuale dei prezzi dei libri di testo scolastici, e insieme alle Regioni e agli Enti Locali garantisce l' accesso ai servizi scolastici (mense, trasporti), promuovendo misure di sostegno o di gratuità ai cittadini a basso reddito. Il sapere scientifico deve essere praticabile e fruibile da tutti. Tutti i lavori di ricerca delle Università pubbliche dopo 12 mesi dalla pubblicazione sono resi pubblici e liberamente utilizzabili. Art. 23 Disposizioni relative alla letteratura e alle arti Non possono essere sottoposte a brevetto, né a diritto esclusivo di sfruttamento, né al pagamento di oneri derivanti dal diritto d'autore o dai diritti connessi, in qualsiasi forma giuridica, le tecniche per la realizzazione di opere artistiche. In particolare, non possono essere brevettate, sottoposte a diritto esclusivo di sfruttamento o al pagamento di oneri derivanti dal diritto d'autore o dai diritti connessi, le forme metriche della poesia, le figure retoriche, le invenzioni e le finzioni letterarie, le tecniche di pittura e scultura e delle altre arti figurative, le tecniche di recitazione, gli artifici teatrali, cinematografici e televisivi, le tecniche di ripresa cinematografica e televisiva, le tecniche e gli strumenti musicali. Il governo E' delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un decreto legislativo di modifica delle attuali norme in materia che preveda anche tempi e modalità di revisione dei trattati internazionali in materia. Parte IV Finanziamento degli interventi a favore della tutela e dell'accesso ai beni comuni e loro gestione partecipativa Art.24 Finanziamento di interventi a favore della tutela dei beni comuni Gli interventi di promozione, di tutela e di garanzia dell'accesso e della fruibilità pubbliche dei beni comuni realizzati in attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono finanziati a valere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il fondo E' finanziato annualmente dalla legge finanziaria. Inoltre, il fondo E' finanziato con le entrate derivanti dall' istituzione di una imposta su tutte le transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea. Ai fini del presente comma costituiscono transazioni valutarie i contratti, sia a contanti che a termine, e i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto lo scambio di valute. L'aliquota dell'imposta nonche´ le modalita` di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'economa e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 25 La gestione dei beni comuni E' pubblica, trasparente e partecipata. Vengono di norma individuati Ambiti di gestione ottimale per la presa in cura del bene comune in questione. A tali livelli vengono promossi consorzi di autonomie locali cui E' affidata la tutela e la conservazione del bene comune in rapporto con i territori, con i cicli globali, il suo godimento e la sua riprodicubilità Alla gestione dei beni comuni si associano comitati di partecipazione democratica dei cittadini singoli e associati. Per la loro gestione E' previsto un percorso decisionale partecipativo e vincolante. -------------------- N.B. se volete essere cancellati da questa lista scrivete a altragricoltura at italytrading.com -- Internal Virus Database is out-of-date. Checked by AVG Anti-Virus. Version: 7.0.323 / Virus Database: 267.7.9/23 - Release Date: 20/06/05
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