PROPOSTA DI LEGGE: Disposizioni per la promozione e la tutela dei Beni Comuni



Vi alleghiamo la proposta di legge di iniziativa popolare, sui beni comuni,
giuntaci dai promotori. Su questa legge vanno raccolte 50.000 firme, sono
già nel comitato promotore, aiab, legambiente, funzione pubblica della cgil,
sindacati di base, attack, forum ambientalista, presonsaggi del cinema e
della cultura, etc
sarebbe gradita la vostra adesione...

a cura di AltrAgricoltura Nord Est
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PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per la promozione e la tutela dei Beni Comuni

PARTE I
Principi generali

ART. 1
1.	A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni
naturali, ambientali e culturali, definiti ai sensi del comma 2, sono
considerati beni comuni nonché patrimonio inalienabile dell'umanità da
tutelare anche al fine di garantire i diritti delle generazioni future, gli
interessi generali dell'umanità e la conservazione delle condizioni vitali
del Pianeta.

2.	Sono considerati beni comuni ai fini di cui al comma 1: l'acqua,
l'aria,
lo spazio, l'energia, la biodiversità, il territorio e il paesaggio, il
mare, i fondali marini e le coste, le risorse agroalimentari, la salute, i
beni artistici e culturali, la conoscenza e in particolare le scoperte
scientifiche, la letteratura, le arti.


3.	Nel trattamento dei beni comuni, le attività economiche e sociali,
costituite in qualsiasi forma giuridica, sono tenute ad operare nel rispetto
della riproducibilità dei cicli, del risparmio di materia e di energia,
della conservazione e della tutela dell'ambiente anche per le generazioni
future, del principio di libera diffusione della conoscenza scientifica e
umanistica, garantendo il diritto di accesso a tutte e a tutti gli esseri
umani.

4.	Le attività economiche e sociali, costituite in qualsiasi forma
giuridica, devono altresì garantire le caratteristiche intrinseche dei beni
comuni e la loro integrità, anche nell'interesse delle generazioni future.


5.	I beni comuni non possono essere soggetti a brevetti, a sfruttamento
intensivo, né possono essere mercificati, privatizzati, od essere fatti
oggetto di accordi commerciali internazionali.

6.	La gestione dei servizi connessi ai beni comuni deve avvenire
secondo le
politiche pubbliche e con forme di partecipazione diretta che escludono il
ricorso a forme privatistiche e di mercato.


7. La Repubblica nelle sue articolazioni definite dall'articolo 118 della
Costituzione, sulla base dei   principi di sussidiarietà, della
differenziazione e della adeguatezza, per rendere effettivo l'esercizio
unitario delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge,
garantisce la promozione, la tutela, e i controlli dei beni comuni in
particolare contro i prelievi e gli impieghi abusivi dei medesimi, anche
mediante apposite reti di osservazione articolate a livello regionale e
nazionale.
Nell'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente E' assicurata la
massima partecipazione delle comunità interessate, anche sulla base di
apposite campagne informative gestite direttamente dalle amministrazioni
titolate o anche affidate a associazioni onlus aventi finalità di tutela
sociale e ambientale.

PARTE II
Disposizioni particolari relative ai beni comuni materiali

Art. 2
1.	Tutte le acque superficiali e sotterranee, dolci e salate, i mari, le
sorgenti sono proprietà del demanio, costituiscono un bene comune pubblico e
non possono essere in nessun caso cedute a privati a livello di proprietà,
gestione e controllo.
2.	Fatte salve le norme sulle acque territoriali ed extra-territoriali
vigenti, i mari, i laghi, gli oceani, i fiumi e gli altri corpi idrici, le
sorgenti, le acque sotterranee, le falde, sono beni comuni e patrimonio dell
'umanità. Non possono in alcuna forma essere oggetto di utilizzo esclusivo,
fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge. La Repubblica ne
tutela la conservazione.

Art.3
E' assicurato ad ogni cittadino residente sul territorio italiano il diritto
e la gratuità di 50 litri di acqua potabile al giorno. I minori introiti
sono coperti a carico della fiscalità generale degli enti pubblici titolari
del servizio idrico. In caso di effettiva necessità, le società e gli enti
eroganti il servizio idrico possono compensare i minori introiti tramite l'
incremento progressivo delle tariffe per i consumi oltre i 200 litri al
giorno per persona.

Art. 4
Disposizioni in materia di risorse e reti idriche

1.	Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali afferenti al
servizio idrico integrato sono di proprietà pubblica, inalienabili,
incedibili e indisponibili così come stabilito dall'articolo 828 del Codice
Civile.

2.	La gestione delle risorse idriche avviene in accordo con quanto
previsto
dal piano di bacino. Il servizio idrico, comprensivo della gestione,
manutenzione e ampliamento delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali, viene esercitato a livello degli Ambiti Territoriali
Ottimali, così come definito dal successivo comma 3, nelle seguenti
modalità:

a)	Società a capitale intermante pubblico a condizione che l'ente o
gli enti
pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la
parte più importatane della propria attività con l'ente o con gli enti
pubblici che la controllano;
b)	Gestione in economia limitata solo ai casi particolari, relativi a
realtà
territoriali di piccole dimensioni, isolate da altre realtà territoriali;
c)	aziende speciali consortili costituite dagli enti locali
territorialmente
compresi negli Ambiti Territoriali Ottimali.

Compete ai consigli comunali la definizione dei contratti di servizio nei
quali vengono stabilite le condizioni e le modalità di svolgimento del
servizio a cui le aziende speciali dovranno attenersi.

3. Gli ATO sono definiti dalle Regioni, acquisito il parere obbligatorio
delle Province e dei Comuni, in corrispondenza ai bacini idrografici dei
principali corpi idrici.

4. Il Governo E' delegato a emanare, entro 60 giorni dall'approvazione della
presente legge, un decreto legislativo di modifica delle attuali normative
in materia.

Art.5
Concessioni dell'uso delle acque sorgive

1.La gestione delle sorgenti di acqua dolce E' attuata dal comune secondo i
principi di sussidiarietà e riproducibilità in accordo con i piani di
bacino.

2. L'utilizzo delle sorgenti di acqua dolce può essere concesso in modo non
esclusivo per l'imbottigliamento e la distribuzione commerciale, alle
seguenti condizioni:
a)	la concessione deve essere onerosa e il ricavato deve essere utilizzato
interamente dal concedente al fine di garantire l'uso corretto dell'acqua
potabile, il diritto alla gratuità di cui all'articolo 3, oltre che agli
investimenti necessari per la manutenzione degli impianti e delle reti;
b)	l'onere della concessione, stabilito in base alla quantità di acqua
estratta e calcolato per litro, non può essere inferiore ad un terzo del
prezzo medio per litro delle acque in bottiglia vendute sul territorio
nazionale;
c)	l'acqua estratta al minuto non può superare un decimo della portata
della
fonte;
d)	gli impianti di estrazione, e le altre strutture non possono essere
edificate direttamente sulla sorgente. L'accesso al pubblico alla sorgente E'
libero.

Il governo E' delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'approvazione della
presente legge, un decreto legislativo di modifica delle attuali norme in
materia.

Art. 6
Concessioni dell'uso del mare, delle coste, dei fondali marini

1. Il mare, i fondali marini e le coste sono beni comuni affidati alla
proprietà del demanio e non possono essere ceduti a privati.
2. Sulla base di conforme parere delle amministrazioni locali interessate, e
compatibilmente con le primarie esigenze dell'uso pubblico e comune, possono
essere concessi l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni del demanio
marittimo, di tratti di coste, di zone di mare territoriale e di fondali
marini nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e alle
sottoelencate condizioni:
a)	le concessioni devono essere onerose e avere durata temporale
strettamente necessaria e comunque non superiore ai cinque anni, non
rinnovabili né prorogabili se non a seguito di esperimento di procedure ad
evidenza pubblica ove valutare di volta in volta il permanere delle migliori
condizioni per il perseguimento dell'interesse pubblico e comune;
b)	nel periodo di durata non può esservi novazione soggettiva della
concessione, pena la revoca della medesima;
c)	ogni concessione può essere rilasciata solo previa consegna di idonea
fidejussione per garantire, alla scadenza stabilita, l'integrale rimessione
in pristino, sul piano naturale e ambientale, dei beni del demanio
marittimo, dei tratti di coste, delle zone di mare territoriale e dei
fondali marini interessati;
d)	le comunità locali interessate dalle concessioni di cui al presente
articolo devono essere adeguatamente e proporzionalmente risarcite per la
mancata fruizione temporanea dei beni comuni dati in concessione mediante
specifica addizionale al canone concessorio.

Art. 7
Disposizioni relative all'atmosfera

1. Tutti i soggetti pubblici hanno l'obbligo di salvaguardare l'atmosfera
mettendo in atto politiche di riduzione, mitigazione e tendenziale
eliminazione di qualsiasi forma d'inquinamento, nel rispetto della normativa
europea, nonché di riduzione e mitigazione di qualsiasi attività che
contribuisca anche indirettamente ai cambiamenti climatici globali.

2. L'atmosfera non può essere oggetto di sfruttamento commerciale e di ogni
altra forma di mercificazione. La Repubblica non sottoscrive accordi
internazionali che violino tale principio.

Art. 8
Disposizioni relative allo spazio

1. Lo spazio territoriale e quello interplanetario non possono essere
concessi in uso esclusivo, e non possono essere oggetto di sfruttamento
commerciale, di acquisto, di vendita o di ogni altra forma di
mercificazione. La Repubblica non sottoscrive accordi internazionali che
violino tale principio.
2. Il campo delle frequenze elettromagnetiche E' un bene comune. Sue parti
possono essere concesse in utilizzo esclusivo con criteri di equa
distribuzione per garantire il pluralismo della comunicazione fatto salvo il
diritto alla salute dei cittadini e il principio di precauzione.

Art. 9
Disposizioni relative ai corpi celesti

I corpi celesti extra-terrestri non possono essere sottoposti ad alcun
diritto di proprietà, né alla sovranità dello Stato. La Repubblica non
sottoscrive accordi internazionali in contrasto con tale principio.

Art.10
Disposizioni relative all'energia

1. L'energia rinnovabile ricavata dalla luce solare, dal vento, dall'acqua,
dalle biomasse vergini, dalle maree, dai giacimenti geotermici, E' diritto
inalienabile dell'umanità. Essa E' pertanto gestita o individualmente per i
propri bisogni immediati; o da un Ente pubblico; o in concessione pubblica.
Garantendone la riproducibilità e il diritto di accesso.
2. L'uso delle fonti rinnovabili indicate dall'articolo 10 non deve mettere
in pericolo la godibilità di alcuno dei beni comuni indicati all'art. 1
comma 2. Non deve compromettere la conservazione degli ecosistemi
circostanti. Per garantire la massima efficienza e la minima dispersione
vanno favoriti gli impianti di piccole dimensioni proporzionati al consumo
locale.
L'uso da biomasse vergini deve essere accompagnato da pari o maggiore
piantumazione di specie autoctone. L'eventuale uso di scarti agricoli e
forestali va subordinato al loro impiego nella produzione di compost per l'
arricchimento organico dei terreni, così da favorire la formazione di
"serbatoi di carbonio" (sinks) nei terreni.
3. L'idrogeno va considerato come possibile vettore e volano per l'utilizzo
delle fonti energetiche rinnovabili. Verranno agevolate ricerche e
realizzazioni di sistemi di produzione di idrogeno che utilizzino le fonti
indicate all'art. 1 comma 2.
4. La produzione di energia da fonti primarie non rinnovabili, in quanto
ricavata da giacimenti naturali esauribili, viene progressivamente limitata
al fine di garantire alle generazioni future analoghi livelli di benessere.
L'obiettivo strategico di tale riduzione sarà il raggiungimento di un
consumo equivalente ad una tonnellata di petrolio (tep) per abitante nel
2050. Tale riduzione verrà sostituita da minore consumo energetico ottenuto
dalla maggiore efficienza dei mezzi di produzione e dagli apparecchi
utilizzatori, e dalla maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili.
L'esauribilità delle fonti impone la loro salvaguardia a garanzia delle
generazioni future, pertanto dovranno essere gestite in concessione pubblica
garantendone il risparmio, il minimo impatto ambientale possibile e il loro
decentramento sui territori, tale da favorire la massima efficienza nella
produzione e negli utilizzi.

Art. 11
Disposizioni relative al codice genetico

Il codice genetico delle specie E' pubblico. Non può essere oggetto di
brevetto e di ogni altra forma di sfruttamento esclusivo. Tale disposizione
si applica anche al codice genetico modificato artificialmente.

Art. 12
Disposizioni relative alle risorse agricole, alimentari e ittiche

Le risorse agricole, alimentari e ittiche devono essere gestite al fine di
assicurare la loro  riproducibilità e il rispetto dei cicli naturali, anche
nell'interesse delle generazioni future. La Repubblica tutela in particolare
le risorse agricole, ittiche e la fauna. Nessuna zona delle acque
territoriali, né di quelle internazionali, può essere concessa ad uso
esclusivo per la pesca, fatti salvi gli allevamenti in tratti di mare o di
laghi come regolati dalle normative vigenti.
Nessuna zona del territorio italiano può essere concessa ad uso esclusivo
per la caccia. Nessuna zona del territorio italiano non espressamente
destinata all'agricoltura può essere concessa in uso esclusivo per la
raccolta di frutti, piante, funghi e altre specie mangerecce spontanee.
L'esercizio dell'agricoltura e dell'allevamento deve assicurare il rispetto
dei cicli naturali.
Sono altresì vietate l'alimentazione e la concimazione che introducano
sostanze differenti da quelle riscontrabili nell'alimentazione e nel terreno
allo stato naturale.

Art. 13
Disposizioni relative alla sovranità alimentare

I popoli hanno diritto ad esercitare sovranità sulla gestione delle risorse
agroalimentari con l'obiettivo di debellare la fame, di garantire la
salubrità ambientale e la sicurezza dei cibi, con un'equa remunerazione del
lavoro agricolo.
Sono vietati i prodotti geneticamente modificati e la loro brevettazione.
Sono promossi i cicli corti e l'accesso ai cibi di qualità anche con forme
di intervento pubblico.

Art.14
Disposizioni relative ai beni artistici e culturali

I beni artistici e culturali sono pubblici e non possono essere venduti a
privati. Lo Stato e le altre articolazioni della Repubblica hanno l'obbligo
di rendere tali beni fruibili al pubblico.
Per i beni artistici e culturali attualmente di proprietà dei privati, con
decreto del Ministro dei Beni culturali, da emanarsi entro 60 giorni dall'
approvazione della presente legge, si dispongono le forme della fruibilità
da parte del pubblico, fatto salvo il diritto di esproprio per interesse
pubblico.

Art. 15
Disposizioni relative al territorio, alle città e al paesaggio

1.	Il territorio, il sistema idrogeologico, il suolo e il paesaggio sono
tutelati come beni comuni. I soggetti pubblici e privati che possiedono
porzioni di territorio o ne hanno uso in concessione operano rispettandone l
'assetto idrogeologico e la conservazione degli habitat naturali esistenti.
2.	Il territorio E' l'habitat delle specie viventi, la sua proprietà E'
pubblica e la sua trasformazione E' sottoposta a concessione pubblica nel
rispetto dei suoi equilibri.
3.	La Repubblica nelle sue articolazioni tutela gli usi civici quale forma
giuridica equa e solidale nel godimento delle risorse.

4.	Le città ,sono la  costruzione collettiva per eccellenza . Nelle loro
trasformazioni,  devono essere  tutelate  le forme di relazioni sociali che
le hanno realizzate non privandole dei loro elementi d'identità naturali e
artificiali.

Art. 16.
Disposizioni relative alla biodiversità

La biodiversità E' un requisito essenziale per assicurare il pieno
svolgimento dell'evoluzione naturale della vita e per salvaguardare le
capacità di resistenza e resilienza dell'ambiente agli impatti derivanti da
elementi naturali e artificiali e prodotti dalle attività antropiche ed
industriali. Conseguentemente la biodiversità E' tutelata come bene comune
dell'umanità, fermo restando il rispetto delle conoscenze tradizionali e
delle proprietà ancestrali, nei seguenti aspetti:
a.	la biodiversità genetica;
b.	la biodiversità di specie;
c.	la biodiversità degli ecosistemi
Ai predetti fini, e nel rispetto di quanto previsto dall'art.1-bis comma 1,
le Amministrazioni pubbliche territoriali tutelano e salvaguardano ogni
aspetto della biodiversità per le generazioni presenti e future, impedendone
ogni forma di trattamento in violazione di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 3.

Le Amministrazioni pubbliche territoriali, devono altresì intervenire per
ridurre e mitigare, fino alla graduale eliminazione, tutti i fattori e i
processi che influiscono negativamente sulla conservazione della
biodiversità, quali principalmente:
a.	i cambiamenti climatici globali;
b.	la distruzione fisica degli habitat;
c.	le immissioni e gli inquinamenti;
d.	la desertificazione;
e.	l'immissione di specie alloctone
f.	l'immissione di organismi geneticamente modificati.

Parte III
Disposizioni particolari riguardo i beni comuni non materiali

Art. 17
Disposizioni relative alle scoperte scientifiche

Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, non possono essere oggetto di
brevetto:
a.	le formule matematiche
b.	gli algoritmi informatici
c.	gli elementi chimici artificiali
d.	i procedimenti logici di ogni tipo

Art. 18
Le formule dei composti chimici possono essere sottoposte a brevetto non più
che quinquennale, e in ogni caso devono essere pubbliche in ogni forma. Deve
essere pubblico anche il procedimento di sintesi del composto.
Il governo E' delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'approvazione della
presente legge, un decreto legislativo di modifica delle attuali norme in
materia che preveda anche tempi e modalità di revisione dei trattati
internazionali in materia.

Art.19
Per motivi di interesse pubblico, il Ministro della Salute può revocare il
diritto di sfruttamento esclusivo ed ogni onere relativo al brevetto su
singoli farmaci, principi attivi e combinazioni di farmaci. Annualmente, il
Ministero della Salute stila una apposita lista di farmaci, principi attivi
e combinazioni di farmaci esclusi dai diritti di sfruttamento esclusivo e
dagli oneri collegati al brevetto, ferma restando l'attribuzione di
paternità della scoperta/invenzione.

Art. 20
Disposizioni relative alla salute

1) Salute e medicina rappresentano un elemento essenziale della dignità
umana, indissolubilmente legato al pieno esercizio di tutti i diritti. Il
godimento delle migliori condizioni di salute fisica e mentale raggiungibile
costituisce uno dei diritti di nascita, fondamentale per una vita dignitosa,
sana e sopportabile per tutta la specie e per il futuro, senza distinzioni
di etnia, genere, religione, opinioni politiche, condizioni economiche o
sociali. La salute individuale E' essenziale al godimento dei diritti umani,
E' requisito indispensabile per la partecipazione alla vita sociale, politica
e economica e essenziale per lo sviluppo e il mantenimento della coesione
sociale e del benessere comune.
2) E' dovere primario della Repubblica garantire il diritto alla salute di
ciascun individuo presente sul territorio italiano, nel rispetto del
principio di uguaglianza e promuovere la realizzazione del migliore stato di
salute raggiungibile quale diritto fondamentale della persona.
3) La Repubblica promuove a livello internazionale il riconoscimento del
diritto alla salute quale diritto fondamentale, da garantire attraverso l'
ensensione delle tutele giurisdizionali previste dall'ordinamento
internazionale.
4) La Repubblica garantisce a tutti i componenti della società l'assistenza
sanitaria e il libero accesso a servizi sanitari gestiti e controllati in
modo trasparente e democratico, sulla base della non discriminazione.
5) Nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1, comma 6 della
presente legge la Repubblica tutela:
·	la piena accessibilità per ogni persona presente sul territorio
nazionale
alle cure e alle terapie, comprese quelle farmacologiche:
·	la centralità della persona nella definizione dei modelli organizzativi
sanitari, anche al fine di assicurare l'umanizzazione del rapporto
medico/paziente, nella consapevolezza che il malato non E' un caso clinico,
ma una persona;
·	l'intangibilità del corpo umano e la tutela da pratiche e
metodologie che
colpiscono la salute delle donne e dei bambini;
·	il corpo, la salute, l'individualità di ogni bambino e di ogni bambina,
indipendentemente da origini, nazionalità e status giuridico e sociale;
·	la protezione del corpo e della salute della donna, della salute
riproduttiva e la lotta alla mortalità materne;
·	i diritti delle persone affette da handicap;
·	la protezione delle persone colpite da disturbi relativi alla salute
mentale

Art. 21
Disposizioni particolari relative ai programmi informatici

1.	I programmi informatici non possono in nessun caso e sotto nessuna
forma
essere sottoposti a brevetto.
2.	Fatti salvi tutti gli altri diritti, il codice sorgente dei programmi
informatici deve essere pubblico. Il codice sorgente deve essere allegato al
programma in forma eseguibile, ovvero devono essere indicate nella
documentazione del programma stesso le modalità per ottenere il codice
sorgente.
3.	La Repubblica tutela e promuove il «software libero», rilasciato
sotto la
licenza commerciale GPL o altre licenze equivalenti, e ne riconosce il
valore scientifico e sociale.
4.	La Repubblica tutela e promuove altresì il software libero
attraverso la
sua adozione negli enti pubblici centrale e locali. Lo Stato e gli Enti
Locali si impegnano alla sostituzione dei sistemi operativi, dei programmi e
degli applicativi "proprietari" entro 12 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
5.	Per licenze equivalenti alla GPL si intendono tutte quelle licenze che
permettono: a) l'uso senza limitazioni del programma; b) la disponibilità
del codice sorgente; c) la possibilità di modificare il codice sorgente, di
utilizzare il programma così modificato, e di ridistribuire la versione
modificata del programma senza oneri verso l'autore originale o altri
titolari di diritti.
6.	I sistemi operativi, programmi applicativi che sono utilizzati nell'
ambito di un ciclo produttivo sono oggetti della contrattazione collettiva.

Art. 22
Disposizioni relative alla scuola e all'Università

Scuola e Università pubblica costituiscono un bene comune della società, e
sono patrimonio dell'intera collettività. Sono indisponibili al diritto
proprietario e all'interesse privato, ovvero alla condizione di mercato o di
servizio.
L'istruzione pubblica, dalla scuola dell'infanzia all'università, E' un
diritto sociale inalienabile di tutti gli uomini e le donne, nativi e
migranti. La Repubblica garantisce il raggiungimento dei livelli più alti di
istruzione per tutti, in maniera permanete, individuale e collettiva e non
subordinata al processo produttivo. La scuola pubblica educa alla pace, alla
relazione fra culture e popoli differenti, alla cittadinanza attiva di donne
e uomini.
L'investimento statale nell'istruzione pubblica E' elemento strategico dello
sviluppo sociale, civile, culturale e economico del paese. Finanziamenti e
risorse statali devono essere adeguati a garantire i livelli più alti di
qualità dell'istruzione pubblica su tutto il territorio nazionale, e misure
e interventi per il diritto alla studio per tutti gli ordini e gradi dell'
istruzione scolastica e universitaria.
Lo Stato dispone iniziative di calmierazione annuale dei prezzi dei libri di
testo scolastici, e insieme alle Regioni e agli Enti Locali garantisce l'
accesso ai servizi scolastici (mense, trasporti), promuovendo misure di
sostegno o di gratuità ai cittadini a basso reddito.
Il sapere scientifico deve essere praticabile e fruibile da tutti. Tutti i
lavori di ricerca delle Università pubbliche dopo 12 mesi dalla
pubblicazione sono resi pubblici e liberamente utilizzabili.

Art. 23
Disposizioni relative alla letteratura e alle arti

Non possono essere sottoposte a brevetto, né a diritto esclusivo di
sfruttamento, né al pagamento di oneri derivanti dal diritto d'autore o dai
diritti connessi, in qualsiasi forma giuridica, le tecniche per la
realizzazione di opere artistiche. In particolare, non possono essere
brevettate, sottoposte a diritto esclusivo di sfruttamento o al pagamento di
oneri derivanti dal diritto d'autore o dai diritti connessi, le forme
metriche della poesia, le figure retoriche, le invenzioni e le finzioni
letterarie, le tecniche di pittura e scultura e delle altre arti figurative,
le tecniche di recitazione, gli artifici teatrali, cinematografici e
televisivi, le tecniche di ripresa cinematografica e televisiva, le tecniche
e gli strumenti musicali.
Il governo E' delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'approvazione della
presente legge, un decreto legislativo di modifica delle attuali norme in
materia che preveda anche tempi e modalità di revisione dei trattati
internazionali in materia.


Parte IV
Finanziamento degli interventi a favore della tutela e dell'accesso ai beni
comuni e loro gestione partecipativa

Art.24
Finanziamento di interventi a favore della tutela dei beni comuni

Gli interventi di promozione, di tutela e di garanzia dell'accesso e della
fruibilità pubbliche dei beni comuni realizzati in attuazione delle
disposizioni di cui alla presente legge sono finanziati a valere su un
apposito fondo istituito nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il fondo E' finanziato annualmente dalla legge
finanziaria. Inoltre, il fondo E' finanziato con le entrate derivanti dall'
istituzione di una imposta su tutte le transazioni valutarie effettuate nei
mercati dell'Unione
europea. Ai fini del presente comma costituiscono transazioni valutarie i
contratti, sia a contanti che a termine, e i contratti derivati, da
qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto lo
scambio di valute. L'aliquota dell'imposta nonche´ le modalita` di
applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'economa e delle
finanze da emanare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

Art. 25
La gestione dei beni comuni E' pubblica, trasparente e partecipata. Vengono
di norma individuati Ambiti di gestione ottimale per la presa in cura del
bene comune in questione. A tali livelli vengono promossi consorzi di
autonomie locali cui E' affidata la tutela e la conservazione del bene comune
in rapporto con i territori, con i cicli globali, il suo godimento e la sua
riprodicubilità
Alla gestione dei beni comuni si associano comitati di partecipazione
democratica dei cittadini singoli e associati. Per la loro gestione E'
previsto un percorso decisionale partecipativo e vincolante.
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