informazioni parlamentari su agricoltura...: Decreto Legge sulla coesistenza delle colture...



Vi giriamo il testo del decreto legge sulla coesistenza delle colture
convenzinali, bilogiche e transgeniche che ci è stato spedito dal gruppo
dei Verdi al Senato.
a cura di AltrAgricoltura Nord Est
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 E' stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi
il decreto che regolamenta la 'coesistenza' fra colture convenzionali
biologiche e transgeniche, un provvedimento che riteniamo inadeguato per
una efficace tutela dell'agricoltura italiana . Il decreto sarà assegnato
in prima lettura alla Camera dei Deputati per la conversione in legge e ci
apprestiamo per questo a presentare un nutrito pacchetto di emendamenti
migliorativi, d'intesa con il coordinamento di associazioni che ha
costituito la coalizione 'Liberi da OGM'.
Di seguito il testo integrale del decreto

DECRETO-LEGGE 22 novembre 2004, n.279

Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di
agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117, secondo comma, lettere e) e s), della
Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire un quadro
normativo minimo che consenta l'attuazione delle misure necessarie per
garantire l'effettiva coesistenza tra le diverse forme di colture che
attualmente possono essere praticate, in considerazione dell'imminente
approvvigionamento delle sementi per la prossima campagna di semina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali,
dell'economia e delle finanze e della salute;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Finalita'

1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della
Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo
minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per
fini di ricerca e sperimentazione, nonche' quelle convenzionali e
biologiche, al fine di garantire la liberta' di iniziativa economica ed il
diritto di scelta dei consumatori.

2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:

a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi
geneticamente modificati, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di
cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle
definite alle lettere a) e b).

Art. 2.

Salvaguardia del principio di coesistenza

1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di
una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre e senza che
nessuna determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune
colture a danno di altre.

2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 e' realizzata in
modo da tutelarne le peculiarita' e le specificita' produttive e, per
quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in
modo da evitare ogni forma di presenza occasionale.

3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai consumatori
la reale possibilita' di scelta tra prodotti transgenici e non transgenici
e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di
filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.

Art. 3.

Applicazione delle misure di coesistenza

1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto
della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le norme quadro per la
coesistenza, anche con riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla
base delle linee guida predisposte dal Comitato di cui all'articolo 7.

Il suddetto decreto e' notificato alla Commissione europea nell'ambito
della procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22
giugno 1998.

2. Nell'ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le province
autonome, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE,
del 23 luglio 2003, possono individuare nel loro territorio una o piu' aree
omogenee.

Art. 4.

Piani di coesistenza

1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento da
adottarsi entro il 31 dicembre 2005, il piano di coesistenza in coerenza
con il decreto di cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole
tecniche, con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le
condizioni e le modalita' per assicurare la coesistenza, prevedendo
strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali
locali, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed
adeguatezza.

2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure di
cui al comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni,
associazioni, organismi ed altri soggetti portatori di interessi in materia.

3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base
volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, al fine di adottare le
misure di gestione dirette per assicurare la coesistenza tra colture
transgeniche e non transgeniche.

Art. 5.

Responsabilita'

1. L'imprenditore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di
coesistenza di cui all'articolo 4, sono tenuti ad osservare le misure
contenute nel piano medesimo. La responsabilita' relativa ai danni diretti
ed indiretti causati dall'inosservanza delle misure del piano grava su
coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti. Sui
soggetti che non osservano le misure del piano incombe l'onere probatorio
derivante dall'inosservanza delle misure stesse.

2. L'imprenditore agricolo e' esente dalle responsabilita' di cui al comma
1, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorita'
pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente
l'assenza di organismi geneticamente modificati secondo la vigente
normativa.

3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati e'
tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare un piano di gestione
aziendale per la coesistenza, sulla base del piano di cui all'articolo 4,
nonche' a conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni
relative alle misure di gestione adottate.

4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire modalita' e
procedure per l'istituzione e la tenuta, nell'ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei dati e degli elementi di cui al
comma 3.

Art. 6.

Sanzioni

1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le
misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000.

2. A chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, si
applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 1, comma 5, del
decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

Art. 7.

Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza

1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il
«Comitato in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali
e biologiche».

2. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento del Comitato sono
definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con
il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.

Il Comitato e' composto da esperti qualificati nella materia, di cui due
nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal
Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e quattro
designati dalla citata Conferenza.

3. Il Comitato di cui al comma 1 predispone, in coerenza con la
Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le linee guida ai fini dell'adozione del decreto di cui
all'articolo 3, comma 1.

Il Comitato provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e
delle disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorita'
nazionale competente i risultati di detta attivita' di monitoraggio.

4. Il Comitato ha, altresi', il compito di proporre le misure relative
all'omogeneizzazione delle modalita' di controllo ed all'individuazione
delle tipologie di risarcimento dei danni. Le relative misure sono adottate
con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1.

5. Al funzionamento del Comitato ed alle connesse attivita', il Ministero
delle politiche agricole e forestali provvede senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.

Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta
al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa.

Art. 8.

Norme transitorie

1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, fino
all'adozione dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture
transgeniche destinate all'immissione sul mercato non sono consentite.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 novembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali

Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Marzano, Ministro delle attivita' produttive

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

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