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informazioni parlamentari su agricoltura...: Decreto Legge sulla coesistenza delle colture...
- Subject: informazioni parlamentari su agricoltura...: Decreto Legge sulla coesistenza delle colture...
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- Date: Thu, 2 Dec 2004 17:32:10 +0100
Vi giriamo il testo del decreto legge sulla coesistenza delle colture convenzinali, bilogiche e transgeniche che ci è stato spedito dal gruppo dei Verdi al Senato. a cura di AltrAgricoltura Nord Est -------------------------------------------------------- E' stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi il decreto che regolamenta la 'coesistenza' fra colture convenzionali biologiche e transgeniche, un provvedimento che riteniamo inadeguato per una efficace tutela dell'agricoltura italiana . Il decreto sarà assegnato in prima lettura alla Camera dei Deputati per la conversione in legge e ci apprestiamo per questo a presentare un nutrito pacchetto di emendamenti migliorativi, d'intesa con il coordinamento di associazioni che ha costituito la coalizione 'Liberi da OGM'. Di seguito il testo integrale del decreto DECRETO-LEGGE 22 novembre 2004, n.279 Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, 87 e 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire un quadro normativo minimo che consenta l'attuazione delle misure necessarie per garantire l'effettiva coesistenza tra le diverse forme di colture che attualmente possono essere praticate, in considerazione dell'imminente approvvigionamento delle sementi per la prossima campagna di semina; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze e della salute; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Finalita' 1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione, nonche' quelle convenzionali e biologiche, al fine di garantire la liberta' di iniziativa economica ed il diritto di scelta dei consumatori. 2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per: a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991; c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite alle lettere a) e b). Art. 2. Salvaguardia del principio di coesistenza 1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre e senza che nessuna determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune colture a danno di altre. 2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 e' realizzata in modo da tutelarne le peculiarita' e le specificita' produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di presenza occasionale. 3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai consumatori la reale possibilita' di scelta tra prodotti transgenici e non transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche. Art. 3. Applicazione delle misure di coesistenza 1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di cui all'articolo 7. Il suddetto decreto e' notificato alla Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998. 2. Nell'ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le province autonome, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, possono individuare nel loro territorio una o piu' aree omogenee. Art. 4. Piani di coesistenza 1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2005, il piano di coesistenza in coerenza con il decreto di cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche, con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalita' per assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. 2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni, associazioni, organismi ed altri soggetti portatori di interessi in materia. 3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, al fine di adottare le misure di gestione dirette per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e non transgeniche. Art. 5. Responsabilita' 1. L'imprenditore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4, sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo. La responsabilita' relativa ai danni diretti ed indiretti causati dall'inosservanza delle misure del piano grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti. Sui soggetti che non osservano le misure del piano incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse. 2. L'imprenditore agricolo e' esente dalle responsabilita' di cui al comma 1, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorita' pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente l'assenza di organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa. 3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati e' tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza, sulla base del piano di cui all'articolo 4, nonche' a conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative alle misure di gestione adottate. 4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire modalita' e procedure per l'istituzione e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei dati e degli elementi di cui al comma 3. Art. 6. Sanzioni 1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000. 2. A chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, si applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212. Art. 7. Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza 1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il «Comitato in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche». 2. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato e' composto da esperti qualificati nella materia, di cui due nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e quattro designati dalla citata Conferenza. 3. Il Comitato di cui al comma 1 predispone, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le linee guida ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il Comitato provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e delle disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorita' nazionale competente i risultati di detta attivita' di monitoraggio. 4. Il Comitato ha, altresi', il compito di proporre le misure relative all'omogeneizzazione delle modalita' di controllo ed all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni. Le relative misure sono adottate con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1. 5. Al funzionamento del Comitato ed alle connesse attivita', il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa. Art. 8. Norme transitorie 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, fino all'adozione dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche destinate all'immissione sul mercato non sono consentite. Art. 9. Norma finanziaria 1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 novembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Marzano, Ministro delle attivita' produttive Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie -------------------------------- N.B. se volete essere cancellati da questa lista scrivete a altragricoltura at italytrading.com
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