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www.Coldiretti.it : cliccare per il sondaggio
- Subject: www.Coldiretti.it : cliccare per il sondaggio
- From: "Associazione Partenia" <partenia at katamail.com>
- Date: Sun, 23 May 2004 11:50:03 +0200
N.234 - 18 Maggio 2004 ALIMENTARE: COLDIRETTI, CONSUMATORI-DETECTIVE CONTRO CARTELLINI FANTASMA Numero Verde "Manca l'etichetta !" "Quasi un prodotto alimentare in vendita su dieci non riporta sul cartellino o sull'etichetta le informazioni obbligatorie o contiene invece diciture non consentite. Una percentuale che sale notevolmente sui banchi di frutta e verdura fresche dove in un caso su quattro le etichette sono irregolari in quanto prive del tutto o in parte delle indicazioni obbligatorie previste dalla legge". E' quanto afferma la Coldiretti, sulla base del rapporto dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi sui controlli effettuati nel 2003, nel sottolineare che a fine anno saranno ben tre miliardi i chili di frutta e verdura importati in Italia dall'estero che in assenza di una adeguata etichettatura rischiano di essere "spacciati" come italiani all'insaputa dei consumatori e con danni agli imprenditori agricoli nazionali. Ecco allora attivato da Coldiretti e Adiconsum in vista dell'estate il numero verde "Manca l'etichetta !" al quale i "consumatori-detective" potranno rivolgersi dal 20 Maggio 2004 per evidenziare casi di violazione della normativa vigente in materia di etichettatura. Mancanza dell'etichetta, incompletezza di dati obbligatori (prezzo esposto, origine degli alimenti, categoria commerciale a cui appartiene il prodotto), carenza dei requisiti igienico sanitari dei locali e del personale di vendita e cattivo stato di conservazione degli alimenti potranno essere segnalati - sottolinea la Coldiretti - al numero verde 800666006 che offrirà ai consumatori la possibilità di chiamare gratuitamente ed in forma anonima per lasciare un messaggio con il tipo di infrazione riscontrata con l'indicazione della città o della zona in cui è stata rilevata. I messaggi ricevuti e le problematiche sollevate dai consumatori - precisa la Coldiretti - verranno analizzate e i casi più importanti verranno affrontati direttamente in collaborazione con l'Ispettorato centrale repressione frodi. Nel mercato globale - afferma il presidente della Coldiretti Paolo Bedoni - bisogna garantire condizioni di trasparenza necessarie per fare scelte di acquisto consapevoli e l'etichetta è lo strumento sul quale si costruisce il rapporto di fiducia tra imprese e consumatori. Per questo - precisa - occorre rispettare le norme in vigore e colmare le lacune presenti nella legislazione nazionale e comunitaria che, nonostante le conquiste recenti, condannano ancora all'anonimato la provenienza nazionale di molte produzioni, dal pomodoro in scatola al pollame, dai succhi di frutta all'olio di oliva. Serve una risposta alla domanda di trasparenza che viene dal mercato dove secondo un recente sondaggio Swg-Cibus - riferisce Bedoni - due italiani su tre (66%) nel momento di fare la spesa prestano piu' attenzione all'etichetta degli alimenti piuttosto che alla marca e nel 58% dei casi vorrebbero avere più informazioni su provenienza e sicurezza dei cibi perché ritengono nella grande maggioranza (67%) che questa dipenda dalla conoscenza e certificazione del prodotto dalla sua origine al confezionamento lungo tutta la catena alimentare. E a sostegno dei "consumatori-detective" che vorranno fare chiarezza sui "cartellini" la Coldiretti ha messo a punto un breve vademecum sulle norme in materia di etichettatura degli alimenti che obbligano all'indicazione dell'origine, della varietà e del livello qualitativo nella vendita di frutta e verdura fresca, all'etichettatura trasparente dall'allevamento alla tavola per la carne bovina, alla presenza di un codice di identificazione su ogni uovo commercializzato e anche alla segnalazione della eventuale presenza di organismi transgenici. MANCA L'ETICHETTA ! 1. il 7% dei prodotti alimentari controllati è risultato con etichette non in regola in quanto prive di indicazioni obbligatorie o contenenti indicazioni non consentite (es. mancanza del lotto, della ragione sociale, della data scadenza, della denominazione di vendita o della indicazione di provenienza o del livello qualitativo, oppure illeciti riferimenti all'origine geografica negli oli e nei formaggi o ancora pubblicità ingannevole come l'uso di diciture fuorvianti: naturale per le ricotte, prodotto selezionato per l'olio, sano per i formaggini o genuino per i pomodori pelati); 2. il 23% dei prodotti ortofrutticoli freschi nei banchi di vendita al consumo hanno etichette irregolari in quanto prive in tutto o in parte delle indicazioni obbligatorie (es. mancata o errata indicazione relativa all'origine territoriale, alla varietà o alla categoria commerciale); Fonte: Elaborazione Coldiretti su dati Ispettorato Repressioni Frodi 2003 VADEMECUM COLDIRETTI "OCCHIO ALL'ETICHETTA" Frutta e verdura: sulle etichette di frutta e verdura vendute deve essere visibili le indicazioni dell'origine, della varietà e della categoria secondo le nuove norme del decreto legislativo 306/02, entrato in vigore il 15 febbraio 2003, che definiscono le sanzioni per chi non rispetta i regolamenti dell'Unione Europea sulla qualità e commercializzazione dell'ortofrutta. I prodotti ortofrutticoli ai quali si applicano le norme di qualità comunitarie sono elencati nell'allegato I del Reg. 2200/96 e riguardano: 1. per gli ortaggi: agli, asparagi, carciofi, carote, cavolfiori, cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci e verze, cetrioli, cicoria Witloof, cipolle, fagiolini, lattughe, indivie ricce e scarole, melanzane, peperoni dolci, piselli, pomodori, porri, sedani da coste, spinaci, zucchine; funghi coltivati; 2. per la frutta: agrumi, albicocche, avocadi, banane, ciliegie, cocomeri, fragole, kiwi, mele, pere, meloni, nocciole in guscio, noci in guscio, pesche e nettarine, prugne (susine), uva da tavola. Per tutti questi prodotti le etichette devono fornire informazioni obbligatorie relative alla natura del prodotto, alla sua origine (Nazionalità o zona di produzione come Regione o Comune di provenienza), alla varietà (ad esempio per arance Tarocco o Moro) e alle caratteristiche commerciali qualitative (categoria Extra, I o II). Le caratteristiche commerciali qualitative della frutta e degli ortaggi sono definite sotto molteplici aspetti (morfologia, assenza di danni, lesioni o ammaccature, odore o sapore estranei) e classificate nelle categorie extra (qualità superiore, priva di difetti), I categoria (buona qualità, tollerati lievi difetti di forma, di colorazione, dell'epidermide, lesioni cicatrizzate) e II categoria (qualità mercantile, sono tollerati difetti di forma, difetto di colorazione, rugosità della buccia, alterazioni superficiali). Uova: dal primo gennaio 2004 sono entrate in vigore le nuove norme per l'etichettatura delle uova. Il primo numero consente di risalire al tipo di allevamento (0 per biologico, 1 all'aperto, 2 a terra, 3 nelle gabbie), la seconda sigla indica lo Stato in cui è stato deposto (es.IT), seguono le indicazioni relative al codice ISTAT del Comune, alla sigla della Provincia ed infine il codice distintivo dell'allevatore. Carne bovina: l'etichetta deve contenere le informazioni relative al codice di identificazione dei bovini e al Paese di nascita e di ingrasso, di macellazione e di sezionamento. Nel punto vendita, per la carne venduta a taglio, l'etichetta potrà essere sostituita con una informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore. Inoltre possono essere aggiunte, volontariamente, notizie relative all'azienda di nascita, alla tecnica di allevamento, al tipo di alimentazione adottata, alla categoria (vitello, vitellone, toro, ecc.) e alla razza degli animali (Piemontese, Chianina, Marchigiana, Romagnola, ecc.). Sono previste multe fino a 12mila Euro a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 58/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Marzo 2004 che reca disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE): N.1760 e 1825 del 2000 relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine Alimenti biotech: I Regolamenti CE 1829/2003 e 1830/2003 entrati in vigore il 18 aprile 2004 sono relativi alla tracciabilità ed etichettatura degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati. La nuova normativa sull'etichettatura degli alimenti biotech riguarda attualmente prodotti per alimentazione umana (come gelati, oli, merendine e farine) contenenti o derivate da soia, colza e mais non provenienti dall'Italia, dove resta il divieto di coltivazione. Gli Ogm importati o prodotti nell'Unione Europea dovranno essere identificati con un codice che sarà trasmesso dagli operatori lungo tutta la catena alimentare e la loro presenza negli alimenti dovrà essere indicata in etichetta se superiore allo 0,9% (0,5% per quelli in corso di autorizzazione), mentre non è ammesso alcun margine per gli Ogm non autorizzati. La presenza di Ogm deve essere indicata su tutti gli alimenti venduti preconfezionati e sfusi e in particolare ingredienti e additivi prodotti a partire da Ogm sono assoggettati all'obbligo di etichettatura Ogm che vale anche nelle ipotesi in cui non siano rilevabili tracce di proteine/DNA geneticamente modificato (esempio prodotti raffinati come olio di semi Ogm): 1. Per gli alimenti preconfezionati senza lista degli ingredienti l'indicazione relativa all'origine Ogm deve apparire sull'etichetta attraverso la menzione "geneticamente modificato" o "prodotto da (nome dell'ingrediente) geneticamente modificato" (Esempio:" mais geneticamente modificato" in preparati per polenta); 2. Per gli alimenti preconfezionati con elenco degli ingredienti l'indicazione dell'ingrediente deve essere completata dall'informazione sull'origine Ogm (Esempio: "sciroppo di glucosio prodotto da mais geneticamente modificato"); 3. Per gli alimenti venduti sfusi o imballati in confezioni di superficie inferiore a 10 cm2 l'informazione relativa all'origine Ogm dovrà essere resa evidente sull'espositore o sull'imballaggio: (Esempio: "pane con farina di soia prodotta da soia geneticamente modificata"). Il prodotto contenente o costituito da un "Ogm" (esempio germogli di soia geneticamente modificati in vendita al reparto verdure o contenuti in un'insalata) deve venire presentato con indicazione apposita (Esempio: "questo prodotto contiene soia geneticamente modificata"). La nuova normativa offre anche una importante opportunità agli allevatori che decidono di alimentare i propri animali con mangimi tradizionali infatti la presenza di Ogm deve essere indicata nelle confezioni anche se purtroppo non è previsto l'obbligo di etichettare latte e carne che derivano da animali nutriti con mangimi biotech. <http://www.coldiretticampania.it/ogm/default.asp#>CHIUDI COLDIRETTI NEWS - TEL 06 69623229 - FAX 06 6786088 <http://www.coldiretticampania.it/ogm/cosasonogliogm.asp> Gli OGM - Organismi Geneticamente Modificati - sono organismi artificiali, spesso brevettati e dunque di proprietà privata di una azienda. Sono ottenuti inserendo nel patrimonio genetico dell'organismo "ospite" pezzi di DNA di organismi diversi. <http://www.bluarancio.com>
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