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N.234 - 18 Maggio 2004

ALIMENTARE: COLDIRETTI, CONSUMATORI-DETECTIVE CONTRO CARTELLINI FANTASMA
Numero Verde "Manca l'etichetta !"
"Quasi un prodotto alimentare in vendita su dieci non riporta sul
cartellino o sull'etichetta le informazioni obbligatorie o contiene invece
diciture non consentite. Una percentuale che sale notevolmente sui banchi
di frutta e verdura fresche dove in un caso su quattro le etichette sono
irregolari in quanto prive del tutto o in parte delle indicazioni
obbligatorie previste dalla legge". E' quanto afferma la Coldiretti, sulla
base del rapporto dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi sui controlli
effettuati nel 2003, nel sottolineare che a fine anno saranno ben tre
miliardi i chili di frutta e verdura importati in Italia dall'estero che in
assenza di una adeguata etichettatura rischiano di essere "spacciati" come
italiani all'insaputa dei consumatori e con danni agli imprenditori
agricoli nazionali. Ecco allora attivato da Coldiretti e Adiconsum in vista
dell'estate il numero verde "Manca l'etichetta !" al quale i
"consumatori-detective" potranno rivolgersi dal 20 Maggio 2004 per
evidenziare casi di violazione della normativa vigente in materia di
etichettatura. Mancanza dell'etichetta, incompletezza di dati obbligatori
(prezzo esposto, origine degli alimenti, categoria commerciale a cui
appartiene il prodotto), carenza dei requisiti igienico sanitari dei locali
e del personale di vendita e cattivo stato di conservazione degli alimenti
potranno essere segnalati - sottolinea la Coldiretti - al numero verde
800666006 che offrirà ai consumatori la possibilità di chiamare
gratuitamente ed in forma anonima per lasciare un messaggio con il tipo di
infrazione riscontrata con l'indicazione della città o della zona in cui è
stata rilevata. I messaggi ricevuti e le problematiche sollevate dai
consumatori - precisa la Coldiretti - verranno analizzate e i casi più
importanti verranno affrontati direttamente in collaborazione con
l'Ispettorato centrale repressione frodi. Nel mercato globale - afferma il
presidente della Coldiretti Paolo Bedoni - bisogna garantire condizioni di
trasparenza necessarie per fare scelte di acquisto consapevoli e
l'etichetta è lo strumento sul quale si costruisce il rapporto di fiducia
tra imprese e consumatori. Per questo - precisa - occorre rispettare le
norme in vigore e colmare le lacune presenti nella legislazione nazionale e
comunitaria che, nonostante le conquiste recenti, condannano ancora
all'anonimato la provenienza nazionale di molte produzioni, dal pomodoro in
scatola al pollame, dai succhi di frutta all'olio di oliva. Serve una
risposta alla domanda di trasparenza che viene dal mercato dove secondo un
recente sondaggio Swg-Cibus - riferisce Bedoni - due italiani su tre (66%)
nel momento di fare la spesa prestano piu' attenzione all'etichetta degli
alimenti piuttosto che alla marca e nel 58% dei casi vorrebbero avere più
informazioni su provenienza e sicurezza dei cibi perché ritengono nella
grande maggioranza (67%) che questa dipenda dalla conoscenza e
certificazione del prodotto dalla sua origine al confezionamento lungo
tutta la catena alimentare. E a sostegno dei "consumatori-detective" che
vorranno fare chiarezza sui "cartellini" la Coldiretti ha messo a punto un
breve vademecum sulle norme in materia di etichettatura degli alimenti che
obbligano all'indicazione dell'origine, della varietà e del livello
qualitativo nella vendita di frutta e verdura fresca, all'etichettatura
trasparente dall'allevamento alla tavola per la carne bovina, alla presenza
di un codice di identificazione su ogni uovo commercializzato e anche alla
segnalazione della eventuale presenza di organismi transgenici.

MANCA L'ETICHETTA !
1. il 7% dei prodotti alimentari controllati è risultato con etichette non
in regola in quanto prive di indicazioni obbligatorie o contenenti
indicazioni non consentite (es. mancanza del lotto, della ragione sociale,
della data scadenza, della denominazione di vendita o della indicazione di
provenienza o del livello qualitativo, oppure illeciti riferimenti
all'origine geografica negli oli e nei formaggi o ancora pubblicità
ingannevole come l'uso di diciture fuorvianti: naturale per le ricotte,
prodotto selezionato per l'olio, sano per i formaggini o genuino per i
pomodori pelati);
2. il 23% dei prodotti ortofrutticoli freschi nei banchi di vendita al
consumo hanno etichette irregolari in quanto prive in tutto o in parte
delle indicazioni obbligatorie (es. mancata o errata indicazione relativa
all'origine territoriale, alla varietà o alla categoria commerciale);
Fonte: Elaborazione Coldiretti su dati Ispettorato Repressioni Frodi 2003

VADEMECUM COLDIRETTI
"OCCHIO ALL'ETICHETTA"

Frutta e verdura: sulle etichette di frutta e verdura vendute deve essere
visibili le indicazioni dell'origine, della varietà e della categoria
secondo le nuove norme del decreto legislativo 306/02, entrato in vigore il
15 febbraio 2003, che definiscono le sanzioni per chi non rispetta i
regolamenti dell'Unione Europea sulla qualità e commercializzazione
dell'ortofrutta. I prodotti ortofrutticoli ai quali si applicano le norme
di qualità comunitarie sono elencati nell'allegato I del Reg. 2200/96 e
riguardano:
1. per gli ortaggi: agli, asparagi, carciofi, carote, cavolfiori, cavoli di
Bruxelles, cavoli cappucci e verze, cetrioli, cicoria Witloof, cipolle,
fagiolini, lattughe, indivie ricce e scarole, melanzane, peperoni dolci,
piselli, pomodori, porri, sedani da coste, spinaci, zucchine; funghi
coltivati;
2. per la frutta: agrumi, albicocche, avocadi, banane, ciliegie, cocomeri,
fragole, kiwi, mele, pere, meloni, nocciole in guscio, noci in guscio,
pesche e nettarine, prugne (susine), uva da tavola.
Per tutti questi prodotti le etichette devono fornire informazioni
obbligatorie relative alla natura del prodotto, alla sua origine
(Nazionalità o zona di produzione come Regione o Comune di provenienza),
alla varietà (ad esempio per arance Tarocco o Moro) e alle caratteristiche
commerciali qualitative (categoria Extra, I o II). Le caratteristiche
commerciali qualitative della frutta e degli ortaggi sono definite sotto
molteplici aspetti (morfologia, assenza di danni, lesioni o ammaccature,
odore o sapore estranei) e classificate nelle categorie extra (qualità
superiore, priva di difetti), I categoria (buona qualità, tollerati lievi
difetti di forma, di colorazione, dell'epidermide, lesioni cicatrizzate) e
II categoria (qualità mercantile, sono tollerati difetti di forma, difetto
di colorazione, rugosità della buccia, alterazioni superficiali).

Uova: dal primo gennaio 2004 sono entrate in vigore le nuove norme per
l'etichettatura delle uova. Il primo numero consente di risalire al tipo di
allevamento (0 per biologico, 1 all'aperto, 2 a terra, 3 nelle gabbie), la
seconda sigla indica lo Stato in cui è stato deposto (es.IT), seguono le
indicazioni relative al codice ISTAT del Comune, alla sigla della Provincia
ed infine il codice distintivo dell'allevatore.

Carne bovina: l'etichetta deve contenere le informazioni relative al codice
di identificazione dei bovini e al Paese di nascita e di ingrasso, di
macellazione e di sezionamento. Nel punto vendita, per la carne venduta a
taglio, l'etichetta potrà essere sostituita con una informazione fornita
per iscritto e in modo visibile al consumatore. Inoltre possono essere
aggiunte, volontariamente, notizie relative all'azienda di nascita, alla
tecnica di allevamento, al tipo di alimentazione adottata, alla categoria
(vitello, vitellone, toro, ecc.) e alla razza degli animali (Piemontese,
Chianina, Marchigiana, Romagnola, ecc.). Sono previste multe fino a 12mila
Euro a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 58/2004
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Marzo 2004 che reca disposizioni
sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE): N.1760 e 1825 del
2000 relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Alimenti biotech: I Regolamenti CE 1829/2003 e 1830/2003 entrati in vigore
il 18 aprile 2004 sono relativi alla tracciabilità ed etichettatura degli
alimenti e dei mangimi geneticamente modificati. La nuova normativa
sull'etichettatura degli alimenti biotech riguarda attualmente prodotti per
alimentazione umana (come gelati, oli, merendine e farine) contenenti o
derivate da soia, colza e mais non provenienti dall'Italia, dove resta il
divieto di coltivazione. Gli Ogm importati o prodotti nell'Unione Europea
dovranno essere identificati con un codice che sarà trasmesso dagli
operatori lungo tutta la catena alimentare e la loro presenza negli
alimenti dovrà essere indicata in etichetta se superiore allo 0,9% (0,5%
per quelli in corso di autorizzazione), mentre non è ammesso alcun margine
per gli Ogm non autorizzati. La presenza di Ogm deve essere indicata su
tutti gli alimenti venduti preconfezionati e sfusi e in particolare
ingredienti e additivi prodotti a partire da Ogm sono assoggettati
all'obbligo di etichettatura Ogm che vale anche nelle ipotesi in cui non
siano rilevabili tracce di proteine/DNA geneticamente modificato (esempio
prodotti raffinati come olio di semi Ogm):
1. Per gli alimenti preconfezionati senza lista degli ingredienti
l'indicazione relativa all'origine Ogm deve apparire sull'etichetta
attraverso la menzione "geneticamente modificato" o "prodotto da (nome
dell'ingrediente) geneticamente modificato" (Esempio:" mais geneticamente
modificato" in preparati per polenta);
2. Per gli alimenti preconfezionati con elenco degli ingredienti
l'indicazione dell'ingrediente deve essere completata dall'informazione
sull'origine Ogm (Esempio: "sciroppo di glucosio prodotto da mais
geneticamente modificato");
3. Per gli alimenti venduti sfusi o imballati in confezioni di superficie
inferiore a 10 cm2 l'informazione relativa all'origine Ogm dovrà essere
resa evidente sull'espositore o sull'imballaggio: (Esempio: "pane con
farina di soia prodotta da soia geneticamente modificata"). Il prodotto
contenente o costituito da un "Ogm" (esempio germogli di soia geneticamente
modificati in vendita al reparto verdure o contenuti in un'insalata) deve
venire presentato con indicazione apposita (Esempio: "questo prodotto
contiene soia geneticamente modificata").
La nuova normativa offre anche una importante opportunità agli allevatori
che decidono di alimentare i propri animali con mangimi tradizionali
infatti la presenza di Ogm deve essere indicata nelle confezioni anche se
purtroppo non è previsto l'obbligo di etichettare latte e carne che
derivano da animali nutriti con mangimi biotech.


<http://www.coldiretticampania.it/ogm/default.asp#>CHIUDI
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<http://www.coldiretticampania.it/ogm/cosasonogliogm.asp>     Gli OGM -
Organismi Geneticamente Modificati - sono organismi artificiali, spesso
brevettati e dunque di proprietà privata di una azienda. Sono ottenuti
inserendo nel patrimonio genetico dell'organismo "ospite" pezzi di DNA di
organismi diversi.
 <http://www.bluarancio.com>