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rassegna stampa: informazioni parlamentari su agricoltura, alimentazione, pesca
- Subject: rassegna stampa: informazioni parlamentari su agricoltura, alimentazione, pesca
- From: "Altragricoltura" <altragrico at italytrading.com>
- Date: Thu, 1 Apr 2004 14:18:47 +0200
Vi giriamo una comunicazione della senatrice De Petris in relazione alle politiche comunitarie sulla etichettatura degli olii d'oliva. a cura di AltrAgricoltura Nord Est -------------------------------------------------------- L'etichettatura dell'olio dell'oliva penalizza i produttori italiani, non consente ai consumatori di distinguere adeguatamente le produzioni di qualità e facilita le ricorrenti attività di contraffazione. A partire da questa constatazione le senatrici Loredana De Petris e Anna Donati hanno presentato oggi un emendamento alla Legge Comunitaria 2004, in discussione da domani alla Commissione Politiche Comunitarie del Senato. L'emendamento prevede l'obbligo di dichiarare in etichetta l'origine territoriale delle olive e di contrassegnare gli oli sottoposti a procedimenti di raffinazione industriale con una dicitura specifica che consenta di differenziarli chiaramente da quelli ottenuti con tecniche tradizionali. In allegato il testo dell'emendamento e le motivazioni della proposta. A.S. 2742 - Legge Comunitaria 2004 Emendamento Art.11 Dopo l'art.11 inserire il seguente: "Art.11-bis (Disposizioni in materia di etichettatura dell'olio d'oliva) 1. In attuazione di quanto previsto dall'art.3, paragrafo 1, punto 8), della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, recepita con decreto legislativo 23 giugno 2003, n.181, a partire dal 1 gennaio 2005 è obbligatorio riportare nell'etichettatura degli oli d'oliva vergini ed extravergini l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al presente comma. 2. A partire dal 1 gennaio 2005, gli oli d'oliva sottoposti a procedimento di raffinazione devono riportare in etichetta la seguente dizione: "contenente olio d'oliva rettificato con procedimento di raffinazione industriale". 3. A partire dal 1 gennaio 2005 è vietata l'utilizzazione del termine 'olio d'oliva' e di ogni altro riferimento o immagine che evochi tale prodotto, l'olivo o qualunque parte di esso, nelle etichette o nelle informazioni al consumatore relative ai prodotti derivati da qualunque miscela di grassi vegetali, comprese le materie grasse spalmabili, nella cui composizione siano presenti materie grasse diverse da quelle derivate dal frutto dell'olivo. DE PETRIS, DONATI L'attuale regolamentazione comunitaria prevede che l'indicazione dell'origine delle olive nell'etichetta degli oli sia facoltativa. La questione ha effetti di notevole rilevanza su un paese produttore come il nostro che importa peraltro una quota non indifferente della materia prima ed è frequentemente soggetto a fenomeni di contraffazione. Nel 2003 160 milioni di litri di olio d'oliva di dubbia qualità sono stati importati per essere miscelati alla produzione nazionale, spesso utilizzando l'immagine del nostro Paese e delle zone tradizionali di coltivazione per la promozione commerciale. Ma, grazie a procedimenti di raffinazione industriale, finiscono illecitamente negli oli 'extra-vergini' anche materie grasse importate che con le olive non hanno nulla a che vedere (in particolare oli 'lampanti' e olio di nocciola). La scarsa trasparenza delle norme di etichettatura non consente ai consumatori si identificare il prodotto di qualità e penalizza i produttori italiani che vedono equiparati nella categoria 'extra-vergine' produzioni con caratteristiche ben diverse. A nostro giudizio per l'olio d'oliva ricorrono pertanto le condizioni previste dalla direttiva 2000/13/CE (art.3 e 4) che prevede che l'indicazione obbligatoria dell'origine della materia prima possa essere prevista laddove la sua omissione può indurre in errore il consumatore, dando la possibilità agli Stati membri, con la procedura di comunicazione e consultazione agli altri Stati prevista dalla medesima direttiva (art.19), di introdurre misure ulteriori per determinati prodotti, motivandole adeguatamente. A favore dell'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine territoriale delle olive si è espresso recentemente anche il Parlamento europeo con il parere sulla riforma dell'Organizzazione comune di mercato dell'olio d'oliva. E' analogamente ingannevole per i consumatori omettere l'indicazione in etichetta dei procedimenti di raffinazione effettuati. Attualmente gli oli rettificati negli impianti di raffinazione industriale sono del tutto equiparati nell'etichettatura agli oli ottenuti solo da molitura delle olive con metodi tradizionali. Solo così si comprende come è possibile che nei 'discount' siano offerti oli 'extra vergine d'oliva' a 3 euro al litro !!!! --------------------------- N.B. se volete essere cancellati da questa lista scrivete a altragricoltura at italytrading.com
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