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Vergogne giudiziarie
- Subject: Vergogne giudiziarie
- From: andrea <andreamartocchia at libero.it>
- Date: Mon, 05 Nov 2001 18:00:14 +0100
- Sender: martok at abell.fis.uniroma3.it
Il cloruro di vinile monomero, con il quale e' stata contaminata Pancevo come e piu' che Marghera, e' stato assolto. Anzi: cosi' come le bombe sono chirurgiche e la guerra e' umanitaria, il cloruro di vinile monomero d'ora in poi lo chiameremo terapeutico. La guerra e' pace, l'impunita' e' giustizia, aggressore e' l'aggredito. E se dicessimo che criminali e terroristi sono i governanti ed i giudici, ci arresterebbero? -------- Original Message -------- Subject: Anche la Cassazione archivia le denunce Date: Tue, 30 Oct 2001 23:16:29 +0100 From: "jugocoord at libero.it"<jugocoord at libero.it> To: jugoinfo at domeus.it CC: ita-jug at yahoogroups.com Vi trasmetto quanto apparso sul quotidiano giuridico online "Diritto e Giustizia" di oggi 30.10.2001. Cordiali saluti. Avv. M. R. Bitti La Cassazione ha confermato l?archiviazione del ricorso presentato nel ?99 da alcuni parlamentari contro Massimo D?Alema, all?epoca presidente del Consiglio, per il reato di ?attentato alla Costituzione, usurpazione di potere politico o militare e strage relativo alla partecipazione dell?Italia alle operazioni aeree contro la Repubblica federale di Iugoslavia?. In precedenza già il Collegio per i reati ministeriali del Tribunale di Roma aveva deciso di non dare seguito - per l?infondatezza dell?accusa - alla denuncia avanzata da 14 deputati di Rifondazione Comunista, tra i quali Giovanni Russo Spena. La Suprema Corte con la sentenza 36274 della VI sezione penale, depositata l?otto ottobre (qui leggibile integralmente cliccando il bottone ?sentenza?) - ha inoltre confermato che ai deputati - che accusavano il premier di averli ?privati del diritto di interloquire sull?opportunità per il Paese di svolgere azioni di guerra? contro la Serbia di Slobodan Milosevic - non spettava essere informati della decisione di archiviare. Spiegano infatti i magistrati di Piazza Cavour - respingendo le lamentele dei parlamentari che hanno protestato in Cassazione, a suon di carta bollata, per non aver ricevuto l?avviso del decreto di archiviazione - che il soggetto che viene offeso dal Presidente del Consiglio, qualora quest?ultimo usurpi le funzioni delle Camere, è il Parlamento nella sua interezza e non i singoli componenti. Ai quali, dunque, non deve essere comunicato nulla, a meno che non ne abbiano fatto specifica richiesta. Una circostanza che non si è verificata nel caso in questione: pertanto i 14 parlamentari non solo si sono visti rigettare il ricorso dalla Cassazione ma sono stati anche condannati a pagare le spese processuali. Infine la magistratura di legittimità ha bocciato la tesi dei ricorrenti ad avviso dei quali il procedimento per i reati ministeriali - con la previsione del processo penale costituzionale regolamentato dalla legge cost. n. 1 del 16 gennaio 1989 - sarebbe un ?procedimento di massa?, per cui ad essere interessati ad averne notizia dell?esito sarebbero ?tutti i cittadini denunzianti, quali portatori di un interesse collettivo rappresentativo dei diritti costituzionalmente garantiti alla comunità?. Rileva in proposito la Suprema Corte che ?l?intento di figurare il procedimento per i reati ministeriali quale ?procedimento di massa? non risulta dai lavori preparatori né appare conciliabile con i principi di buon andamento processuale che, in difetto di espressa disciplina contraria, regolano anche la specie in esame?. In conclusione anche per i reati ministeriali vale ciò che vale per la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, regolamentata dall?articolo 408 cpp che così recita: ?l?avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l?eventuale archiviazione?. Cassazione - sezione sesta penale (cc) - sentenza 21 settembre-8 ottobre 2001, n. 36274 Presidente Sansone - relatore Agrò Ricorrente Di Lello ed altri Ritenuto in fatto 1. Il collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma disponeva, con il decreto in epigrafe, l?archiviazione del procedimento per i delitti di attentato alla Costituzione, usurpazione di potere politico o militare e strage nei confronti di Massimo D?Alema, relativo alla partecipazione dell?Italia alle operazioni aeree contro la Repubblica federale di Iugoslavia. Su conforme parere del Pm, il collegio non dava comunicazione a coloro che avevano presentato gli esposti-denunzia contro Massimo D?Alema, ritenendo che essi non rivestissero la qualità di ?soggetti interessati? ai sensi dell?articolo 6 Cpv della legge costituzionale 1/1989, in quanto non potevano definirsi persone offese dai reati. 2. Contro tale decreto propongono ricorso gli esponenti-denunziati Giuseppe Di Lello, Gabriele Cerminara, Pasquale Vilardo, Salvatore Amatore, Riccardo Faranda, Francesco Romeo, Roberto De Angelis, Giovanna Lombardi, Simonetta Crisci, Leopoldo Muratori, Antonella Schirripa, Vincenzo Miliucci, Piero Bernocchi e Giovanni Russo Spena assumendo invece che ai sensi dell?articolo 408 comma 2 Cpp, applicato analogicamente dal collegio, ha diritto ad essere informato della richiesta non solo la persona offesa dal reato ma anche il titolare di interessi diffusi protetti dalle norme penali. E sarebbe indubbio che ogni cittadino italiano è portatore di simili interessi in relazione al coinvolgimento in eventi bellici ed all?inquinamento ambientale derivatone, che il delitto di usurpazione reprime. 3. Persone direttamente offese dal reato sarebbero poi i parlamentari che hanno sottoscritto la denunzia, in quanto privati del diritto di interloquire sull?opportunità per il Paese di svolgere azioni di guerra. 4. La norma costituzionale, comunque, facendo riferimento ai ?soggetti interessati? e non alle persone offese dal reato avrebbe individuato una categoria di soggetti ben più ampia di quella circoscritta dal codice di rito. Dovrebbero infatti partecipare al processo penale costituzionale tutti i cittadini denunziati quali portatori di un interesse collettivo rappresentativo dei diritti costituzionalmente garantiti alla comunità. 5. La violazione del contraddittorio, in tal modo consumata, avrebbe impedito di approfondire la notitia criminis relativa alla violazione dell?articolo 78 della Costituzione per l?illecita iniziativa del Governo. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati. Va subito affermato che, per quanto riguarda la partecipazione al procedimento di soggetti lesi, l?articolo 6 Cpv della legge costituzionale 1/1989, in nulla differisce dall?articolo 408 comma 2 Cpp. La diversa dizione riscontrabile nelle due disposizioni dipende infatti dalla necessità, per la prima, di comprendere nella medesima formula tanto le persone offese quanto il soggetto ministeriale. D?altronde, sotto il profilo della ratio, l?intento di figurare il procedimento per i reati ministeriali quale ?procedimento di massa? non risulta dai lavori preparatori né appare conciliabile con i principi di buon andamento processuale che, in difetto di espressa disciplina contraria, regolano anche la specie in esame. 2. Stabilito dunque che, anche per i reati ministeriali, il diritto alla notifica dell?avviso della richiesta di archiviazione spetta alle persone offese del reato che abbiano dichiarato di voler esserne informate, si deve ribadire che la locuzione ?persona offesa? si circoscrive in quei soggetti la cui sfera giuridica è espressamente prevista nella descrizione normativa. Altri, che a causa del reato possono anch?essi subire una lesione (la quale può riguardare situazioni più o meno intensamente protette, dai diritti soggettivi perfetti agli interessi diffusi), rientrano nella categoria dei danneggiati dal reato, esclusi dal procedimento di archiviazione. 3. Tanto posto, deve ritenersi corretta la decisione adottata dal Tribunale di non dare avviso ai ricorrenti per i delitti di attentato alla Costituzione, usurpazione di potere politico o militare e strage, in quanto le relative disposizioni non descrivono la posizione di singoli. Né può ritenersi che i parlamenti siano specificamente individuati dalle norme sui delitti di attentato e di usurpazione, le quali, invece, si riferiscono all?Organo e non ai suoi componenti. 4. I ricorsi vanno quindi respinti e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali. Per questi motivi Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. --- Questa lista e' curata da componenti del Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia (CNJ). I documenti distribuiti non rispecchiano necessariamente le posizioni ufficiali o condivise da tutto il CNJ, ma vengono fatti circolare per il loro contenuto informativo al solo scopo di segnalazione e commento ("for fair use only"). 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