Vergogne giudiziarie



Il cloruro di vinile monomero, con il quale e' stata contaminata Pancevo
come e piu' che Marghera, e' stato assolto. Anzi: cosi' come le bombe
sono chirurgiche e la guerra e' umanitaria, il cloruro di vinile
monomero d'ora in poi lo chiameremo terapeutico. La guerra e' pace,
l'impunita' e' giustizia, aggressore e' l'aggredito. E se dicessimo che
criminali e terroristi sono i governanti ed i giudici, ci
arresterebbero?


-------- Original Message --------
Subject: Anche la Cassazione archivia le denunce
Date: Tue, 30 Oct 2001 23:16:29 +0100
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Vi trasmetto quanto apparso sul quotidiano giuridico online 
"Diritto e Giustizia" di oggi 30.10.2001.
Cordiali saluti.
Avv. M. R. Bitti


 
   
   
   
   
La Cassazione ha confermato l?archiviazione del ricorso presentato 
nel ?99 da alcuni parlamentari contro Massimo D?Alema, all?epoca 
presidente del Consiglio, per il reato di ?attentato alla Costituzione, 
usurpazione di potere politico o militare e strage relativo alla 
partecipazione dell?Italia alle operazioni aeree contro la Repubblica 
federale di Iugoslavia?. In precedenza già il Collegio per i reati 
ministeriali del Tribunale di Roma aveva deciso di non dare seguito - 
per l?infondatezza dell?accusa - alla denuncia avanzata da 14 deputati 
di Rifondazione Comunista, tra i quali Giovanni Russo Spena. La Suprema 
Corte con la sentenza 36274 della VI sezione penale, depositata l?otto 
ottobre (qui leggibile integralmente cliccando il bottone ?sentenza?) -
ha inoltre confermato che ai deputati - che accusavano il premier di 
averli ?privati del diritto di interloquire sull?opportunità per il 
Paese di svolgere azioni di guerra? contro la Serbia di Slobodan 
Milosevic - non spettava essere informati della decisione di 
archiviare. Spiegano infatti i magistrati di Piazza Cavour - 
respingendo le lamentele dei parlamentari che hanno protestato in 
Cassazione, a suon di carta bollata, per non aver ricevuto l?avviso del 
decreto di archiviazione - che il soggetto che viene offeso dal 
Presidente del Consiglio, qualora quest?ultimo usurpi le funzioni delle 
Camere, è il Parlamento nella sua interezza e non i singoli componenti. 
Ai quali, dunque, non deve essere comunicato nulla, a meno che non ne 
abbiano fatto specifica richiesta. Una circostanza che non si è 
verificata nel caso in questione: pertanto i 14 parlamentari non solo 
si sono visti rigettare il ricorso dalla Cassazione ma sono stati anche 
condannati a pagare le spese processuali. Infine la magistratura di 
legittimità ha bocciato la tesi dei ricorrenti ad avviso dei quali il 
procedimento per i reati ministeriali - con la previsione del processo 
penale costituzionale regolamentato dalla legge cost. n. 1 del 16 
gennaio 1989 - sarebbe un ?procedimento di massa?, per cui ad essere 
interessati ad averne notizia dell?esito sarebbero ?tutti i cittadini 
denunzianti, quali portatori di un interesse collettivo rappresentativo 
dei diritti costituzionalmente garantiti alla comunità?. Rileva in 
proposito la Suprema Corte che ?l?intento di figurare il procedimento 
per i reati ministeriali quale ?procedimento di massa? non risulta dai 
lavori preparatori né appare conciliabile con i principi di buon 
andamento processuale che, in difetto di espressa disciplina contraria, 
regolano anche la specie in esame?. In conclusione anche per i reati 
ministeriali vale ciò che vale per la richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato, regolamentata dall?articolo 408 
cpp che così recita: ?l?avviso della richiesta è notificato, a cura del 
pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o 
successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere 
essere informata circa l?eventuale archiviazione?. 
 

 
 
 
 
 
 
   
Cassazione - sezione sesta penale (cc) - sentenza 21 settembre-8 
ottobre 2001, n. 36274
Presidente Sansone - relatore Agrò
Ricorrente Di Lello ed altri



Ritenuto in fatto



1. Il collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma 
disponeva, con il decreto in epigrafe, l?archiviazione del procedimento 
per i delitti di attentato alla Costituzione, usurpazione di potere 
politico o militare e strage nei confronti di Massimo D?Alema, relativo 
alla partecipazione dell?Italia alle operazioni aeree contro la 
Repubblica federale di Iugoslavia.
Su conforme parere del Pm, il collegio non dava comunicazione a coloro 
che avevano presentato gli esposti-denunzia contro Massimo D?Alema, 
ritenendo che essi non rivestissero la qualità di ?soggetti 
interessati? ai sensi dell?articolo 6 Cpv della legge costituzionale 
1/1989, in quanto non potevano definirsi persone offese dai reati.
2. Contro tale decreto propongono ricorso gli esponenti-denunziati 
Giuseppe Di Lello, Gabriele Cerminara, Pasquale Vilardo, Salvatore 
Amatore, Riccardo Faranda, Francesco Romeo, Roberto De Angelis, 
Giovanna Lombardi, Simonetta Crisci, Leopoldo Muratori, Antonella 
Schirripa, Vincenzo Miliucci, Piero Bernocchi e Giovanni Russo Spena 
assumendo invece che ai sensi dell?articolo 408 comma 2 Cpp, applicato 
analogicamente dal collegio, ha diritto ad essere informato della 
richiesta non solo la persona offesa dal reato ma anche il titolare di 
interessi diffusi protetti dalle norme penali. E sarebbe indubbio che 
ogni cittadino italiano è portatore di simili interessi in relazione al 
coinvolgimento in eventi bellici ed all?inquinamento ambientale 
derivatone, che il delitto di usurpazione reprime.
3. Persone direttamente offese dal reato sarebbero poi i parlamentari 
che hanno sottoscritto la denunzia, in quanto privati del diritto di 
interloquire sull?opportunità per il Paese di svolgere azioni di guerra.
4. La norma costituzionale, comunque, facendo riferimento ai ?soggetti 
interessati? e non alle persone offese dal reato avrebbe individuato 
una categoria di soggetti ben più ampia di quella circoscritta dal 
codice di rito. Dovrebbero infatti partecipare al processo penale 
costituzionale tutti i cittadini denunziati quali portatori di un 
interesse collettivo rappresentativo dei diritti costituzionalmente 
garantiti alla comunità.
5. La violazione del contraddittorio, in tal modo consumata, avrebbe 
impedito di approfondire la notitia criminis relativa alla violazione 
dell?articolo 78 della Costituzione per l?illecita iniziativa del 
Governo.



Considerato in diritto



1. I ricorsi sono infondati.
Va subito affermato che, per quanto riguarda la partecipazione al 
procedimento di soggetti lesi, l?articolo 6 Cpv della legge 
costituzionale 1/1989, in nulla differisce dall?articolo 408 comma 2 
Cpp. La diversa dizione riscontrabile nelle due disposizioni dipende 
infatti dalla necessità, per la prima, di comprendere nella medesima 
formula tanto le persone offese quanto il soggetto ministeriale. 
D?altronde, sotto il profilo della ratio, l?intento di figurare il 
procedimento per i reati ministeriali quale ?procedimento di massa? non 
risulta dai lavori preparatori né appare conciliabile con i principi di 
buon andamento processuale che, in difetto di espressa disciplina 
contraria, regolano anche la specie in esame.
2. Stabilito dunque che, anche per i reati ministeriali, il diritto 
alla notifica dell?avviso della richiesta di archiviazione spetta alle 
persone offese del reato che abbiano dichiarato di voler esserne 
informate, si deve ribadire che la locuzione ?persona offesa? si 
circoscrive in quei soggetti la cui sfera giuridica è espressamente 
prevista nella descrizione normativa. Altri, che a causa del reato 
possono anch?essi subire una lesione (la quale può riguardare 
situazioni più o meno intensamente protette, dai diritti soggettivi 
perfetti agli interessi diffusi), rientrano nella categoria dei 
danneggiati dal reato, esclusi dal procedimento di archiviazione.
3.  Tanto posto, deve ritenersi corretta la decisione adottata dal 
Tribunale di non dare avviso ai ricorrenti per i delitti di attentato 
alla Costituzione, usurpazione di potere politico o militare e strage, 
in quanto le relative disposizioni non descrivono la posizione di 
singoli.
Né può ritenersi che i parlamenti siano specificamente individuati 
dalle norme sui delitti di attentato e di usurpazione, le quali, 
invece, si riferiscono all?Organo e non ai suoi componenti.
4. I ricorsi vanno quindi respinti e i ricorrenti condannati in solido 
al pagamento delle spese processuali.



Per questi motivi



Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle 
spese processuali.
 


---

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