Riforma della Legge 180 - Presentato al Senato il ddl n.348 (1306)



Primo firmatario il senatore Valerio Carrara (Pdl), cofirmatarie le senatrici Laura Bianconi e Ombretta Colli (entrambe del Pdl)
Riforma della 180 - Presentato al Senato il ddl n.348
Dopo i fallimenti della pdl Burani-Procaccini, il governo Berlusconi ritenta la controriforma della Legge Basaglia

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Pordenone

Snellire le procedure del Tso, istituire trattamenti sanitari extraospedalieri e ristrutturare, in senso liberale, il sistema delle garanzie. Sono i tre assi principali su cui si fonda il disegno di legge n.348 per la riforma della Legge 180 presentato dal senatore del Pdl, Valerio Carrara. A 30 anni dalla storica Legge Basaglia, che restituì dignità e diritti alle persone con sofferenza mentale, il governo Berlusconi riparte dal Senato per tentare nuovamente la via della controriforma psichiatrica. Dopo i ben noti fallimenti delle varie versioni della proposta di legge Burani-Procaccini di qualche anno addietro (che raccolsero un dissenso diffuso all’interno dello stesso centro destra), il senatore Valerio Carrara (Pdl), con cofirmatarie le senatrici Laura Bianconi (Pdl) e Ombretta Colli (Pdl), ha presentato un nuovo disegno di legge, il n.348, denominato “Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di assistenza psichiatrica”.
Assegnato alla 12^ Commissione permanente (Igiene e sanità) in sede referente il 27 maggio, il ddl Carrara – il cui esame non è ancora iniziato - dovrà sottostare ai pareri delle commissioni 1^ (Affari costituzionali), 2^ (Giustizia), 5^ (Bilancio), Questioni regionali. Primo firmatario del ddl 348 è Valerio Carrara – vice presidente della 4^ Commissione permanente Difesa – che ha ricevuto il sostegno delle senatrici Laura Bianconi – membro della 12^ Commissione permanente Igiene e sanità – e Ombretta Colli – membro della 5^ Commissione permanente Bilancio.

“La singolarità che ha da sempre caratterizzato la psichiatria rispetto alle altre specializzazioni della medicina è nella differenza, talvolta radicale, fra l’area di riferimento razionale in cui si muove il medico e quella in cui si muove il malato. Un’area, quest’ultima – si legge nell’incipit della relazione introduttiva al documento pubblicata sul portale del Senato della Repubblica-, caratterizzata dalla mancanza di critica di malattia, dalla gravissima frattura del rapporto di realtà e quindi, in una parola, dalla incapacità del malato di esprimere sia un valido consenso sia un valido dissenso alla presa in carico terapeutica”.
La Legge 180 “ha aperto la via a profondi cambiamenti culturali ed organizzativi a tutti i livelli delle istituzioni pubbliche preposte al settore –riconoscono i tre senatori del Pdl-. La nuova disciplina legislativa ha postulato un diverso approccio alla malattia mentale, modificando gli obiettivi fondamentali dell’intervento pubblico dal controllo sociale dei malati di mente alla promozione della salute e della prevenzione dei disturbi mentali, spostando l’asse portante delle istituzioni assistenziali dagli interventi fondati sul ricovero ospedaliero a quelli incentrati sui servizi territoriali”.
La Legge Basaglia “ha voluto affrontare con estrema cautela la materia rappresentata dall’obbligatorietà dei trattamenti, intuendo i sottesi rischi di rimanicomializzazione da un lato e di paralisi operativa nell’assistenza psichiatrica dall’altro. In effetti, una sorta di processo di rimanicomializzazione si può intravedere in quelle condotte operative che intendano correlare il dissenso, non validamente espresso dai malati di mente, con un intervento «sanitario» obbligatorio finalizzato al controllo soprattutto comportamentale dei malati stessi, controllo che, quando impossibile da ottenersi mediante la somministrazione di «terapie », deve comunque ottenersi in termini custodialistici, sfruttando cioè l’obbligo di residenza implicito nell’obbligo di trattamento residenziale, secondo il ragionamento, tutto manicomiale, per cui se i comportamenti malati non sono stati «guariti» dal trattamento, quel medesimo trattamento, ancorché inefficace, deve continuare e il malato deve rimanere rinchiuso. Dove non arrivano le cure, arrivano dunque i muri di recinzione, ovviamente solo ai fini di una pretesa tranquillità sociale”.

Nello specifico il ddl Carrara “prevede una serie di modifiche” alla Legge 180, identificabili lungo tre assi: “snellire le procedure di trattamento sanitario obbligatorio psichiatrico; istituire trattamenti sanitari extraospedalieri; ristrutturare, in senso liberale, il sistema delle garanzie”. Attualmente, infatti, secondo i tre firmatari del Pdl, “il procedimento di autorizzazione per i Tso psichiatrici è piuttosto complesso: la proposta motivata del medico deve essere convalidata da un altro medico dell’azienda sanitaria locale. Il provvedimento inoltre ha una validità di soli sette giorni, con la necessità di frequenti disposizioni di proroga”.
Una procedura “piuttosto gravosa e articolata”, pensata in origine “per evitare rischi di abuso e per assicurare all’infermo di mente idonea tutela giuridica nella fase della decisione amministrativa. Tuttavia tali rischi si sono dimostrati inesistenti e sicuramente contrastati sufficientemente dall’azione degli stessi psichiatri del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura ospedaliero (Spdco), cosicché la procedura è divenuta solo un inutile ostacolo alla cura e all’assistenza obbligatoria del malato”.

Il ddl 348 all’articolo 3 “semplifica il procedimento relativo ai Tso in condizioni di degenza ospedaliera – sostengono i senatori Carrara, Bianconi e Colli-, prevedendo che il Tso ospedaliero venga disposto dal sindaco entro dodici ore dalla proposta medica motivata, eseguito entro e non oltre le successive quarantotto ore e annullato o convalidato dal medico psichiatra del Spdco. Quest’ultimo può altresì, sulla base della propria valutazione personale: dimettere il paziente annullando il Tso; trasformare il Tso in trattamento sanitario volontario oppure attuare il Tso come trattamento sanitario obbligatorio ospedaliero (Tsoo). La durata del Tso viene fissata in trenta giorni, trascorsi i quali, decade automaticamente anche se è soggetta a proroghe mensili sempre su proposta del medico psichiatra del Spdco con relativa ordinanza sindacale”.
Le modifiche del ddl Carrara intendono “garantire che i Tso, superando il dissenso del malato, trovino una loro ragion d’essere in un progetto continuamente riveduto, corretto e rifinalizzato al fine di scongiurare l’instaurarsi di una residenzialità vuota, deprofessionalizzata, senza risultati dichiarati e attesi, senza prospettive di osmosi verso un livello di minor disautonomia”.

Direzione in cui si muovono inoltre “le disposizioni previste dall’articolo 4 che istituisce i Tso extra-ospedalieri, pensati anche questi, essenzialmente, come obbligo di trattamento piuttosto che come obbligo di residenza. Trattamento significa un programma, significa un’entrata e un’uscita, significa controllo dei risultati onde evitare rischi di rimanicomializzazione legata al concetto di residenza e custodia”.
Due le tipologie di Tso extra- ospedalieri ipotizzate. Una “di tipo domiciliare, con l’obbligo per il paziente di seguire un programma ambulatoriale o semiresidenziale predisposto dal medico psichiatra del Centro di salute mentale”; una seconda “di tipo riabilitativo residenziale comunitario, con l’obbligo per il paziente di seguire un programma terapeutico riabilitativo di tipo residenziale, con sede principale presso una comunità terapeutica, anch’esso predisposto dal medico psichiatra del Csm”. Sei mesi la durata di tali trattamenti, “prorogabili a giudizio del medico psichiatra del Csm, previo parere del medico psichiatra responsabile della comunità terapeutica nel caso di Tso extra-ospedaliero riabilitativo residenziale comunitario”.

Infine il ddl 348 “ristruttura, in senso liberale, il sistema delle garanzie che ad oggi, in base all’attuale normativa, è risultato inefficace per la reale tutela del malato. Viene così ridefinito all’articolo 4 il ruolo del giudice tutelare che in pratica è stato privato di autonomia di giudizio e, oseremmo dire – sostengono i tre senatori del Pdl -, è stato relegato ad un semplice ratificatore di decisioni altrui, investendolo di maggiore potere decisionale in ordine all’attivazione della commissione psichiatrica di garanzia. L’istituzione di tale commissione è importante al fine di creare un organismo super partes che contemperi le decisioni dei prescrittori ed esecutori del Tso e che sia effettivamente garante, rispondendo al giudice tutelare, dei diritti dei malati”.


Fabio Della Pietra
Ufficio Stampa
Cooperativa sociale Itaca
Pordenone
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Prot. 1306