Emendamento alla legge finanziaria 2003 in materia di integrazione scolastica



Proposta  di legge di iniziativa popolare  su disabilità intellettiva e
sindrome di Down (n. 3  della XIV leg.  Senato)
COMITATO PROMOTORE
 (Associazioni promotrici Il SORRISO E LA SPERANZA di Chioggia - tel.
041.405031;  il C.E.P.S. di Bologna - 051.322041, VIVI DOWN di Milano -
02.8056238)






Emendamento alla legge finanziaria 2003 in materia di integrazione
scolastica (rielaborazione dell'art. 6 della proposta di legge di
iniziativa popolare n. 3 Senato)

ArtŠ.

Diritto degli alunni certificati alla copertura dell'intero orario
scolastico con figure di sostegno ed educative. Integrazione e nuove forme
di sostegno al disagio scolastico e giovanile.

1. Al fine di fornire maggiori strumenti per  l'integrazione dei disabili
nella scuola ed evitare  forme di ghettizzazione, gli alunni disabili o con
gravi difficoltà certificati dai servizi di neuropsichiatria delle AULSS
hanno diritto alla copertura dell'intero orario scolastico con insegnante
di sostegno e altre figure qualificate dal punto di vista della assistenza
educativa, professionali o volontarie. 

2. Entro il primo trimestre gli insegnanti di classe e gli adulti di
riferimento del contesto predispongono per ogni alunno con certificazione
di handicap o in situazione di disagio  il piano educativo individualizzato
(PEI) o personalizzato, aggiornato ad ogni trimestre, comprensivo della
scheda di valutazione, che viene periodicamente inviato in copia alle
famiglie. Il piano educativo, oltre a quanto previsto dal DPR 24 febbraio
1994,  prevede in particolare:
- la definizione  della copertura dell'orario con le diverse figure di
sostegno od educative e la sua articolazione;
-   a definizione degli orari di compresenza dei docenti utile alla
realizzazione di attività    scolastiche di gruppo.

3. Il Ministro dell'Istruzione stabilisce annualmente con decreto
l'organico degli insegnanti di sostegno sulla base di  un rapporto di un
insegnante per ogni due alunni certificati.

4. La Repubblica assume l'obiettivo di dotarsi di un ulteriore organico di
insegnanti di sostegno idoneo ad affrontare le situazioni di diffuso
disagio esistenti nella scuola, sulla base di un rapporto di un insegnante
per ogni 200 alunni. A tal fine i dirigenti scolastici predispongono
progetti educativi  per le situazioni di disagio, reperendo finanziamenti
per la metà della spesa prevista attraverso l'intervento di fondazioni
bancarie e non o altri soggetti pubblici e privati. A fronte di tale
dotazione di risorse, il residuo viene versato per un quarto dal Comune,
dalla Provincia e dalla Regione e per un quarto dallo stato.

5. Con le stesse modalità di finanziamento viene sostenuta dal Ministero
dell'Istruzione la diffusa sperimentazione nella scuola media di una ora
settimanale che abbia ad oggetto la conoscenza di sé da parte degli alunni.
La autonomia scolastica determina la collocazione dell'ora di lezione entro
l'orario scolastico, in modo aggiuntivo o non aggiuntivo rispetto
all'orario previgente, i docenti e gli esperti idonei, i momenti di
necessaria compresenza con gli insegnanti delle altre materie.

6. I volontari di cui al primo comma devono avere, salvo casi particolari,
età inferiore ai 65 anni,  essere   insegnanti in pensione  od  operatori
con rilevante e pluriennale esperienza educativa in pensione o studenti
universitari. Collaborano alla assistenza educativa  in particolare degli
alunni certificati o in situazione di disagio, partecipano a momenti di
attività didattica e svolgono una funzione di tramite e raccordo tra la
famiglia, la scuola ed i servizi  territoriali delle ASL. I Comuni possono
prevedere un rimborso spese forfettizzato nel limite del 50 % dell'importo
della pensione minima erogata dall'INPS.

7. Le norme di cui al presente articolo sono estese alle scuole non
statali. Il Ministro dell'istruzione determina con decreto le modalità di
controllo  e verifica della applicazione di quanto sopra alle scuole non
statali al fine di concedere il nulla osta   alla erogazione dei relativi
finanziamenti.

10. La spesa per il 2003 per gli oneri derivanti dal presente articolo è
determinata in 200 milioni di euro da imputare  al fondo socialeŠ.