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Emendamento alla legge finanziaria 2003 in materia di integrazione scolastica
- Subject: Emendamento alla legge finanziaria 2003 in materia di integrazione scolastica
- From: "Ceps Iperbole" <assceps at iperbole.bologna.it>
- Date: Thu, 31 Oct 2002 10:54:00 +0100
Proposta di legge di iniziativa popolare su disabilità intellettiva e sindrome di Down (n. 3 della XIV leg. Senato) COMITATO PROMOTORE (Associazioni promotrici Il SORRISO E LA SPERANZA di Chioggia - tel. 041.405031; il C.E.P.S. di Bologna - 051.322041, VIVI DOWN di Milano - 02.8056238) Emendamento alla legge finanziaria 2003 in materia di integrazione scolastica (rielaborazione dell'art. 6 della proposta di legge di iniziativa popolare n. 3 Senato) ArtŠ. Diritto degli alunni certificati alla copertura dell'intero orario scolastico con figure di sostegno ed educative. Integrazione e nuove forme di sostegno al disagio scolastico e giovanile. 1. Al fine di fornire maggiori strumenti per l'integrazione dei disabili nella scuola ed evitare forme di ghettizzazione, gli alunni disabili o con gravi difficoltà certificati dai servizi di neuropsichiatria delle AULSS hanno diritto alla copertura dell'intero orario scolastico con insegnante di sostegno e altre figure qualificate dal punto di vista della assistenza educativa, professionali o volontarie. 2. Entro il primo trimestre gli insegnanti di classe e gli adulti di riferimento del contesto predispongono per ogni alunno con certificazione di handicap o in situazione di disagio il piano educativo individualizzato (PEI) o personalizzato, aggiornato ad ogni trimestre, comprensivo della scheda di valutazione, che viene periodicamente inviato in copia alle famiglie. Il piano educativo, oltre a quanto previsto dal DPR 24 febbraio 1994, prevede in particolare: - la definizione della copertura dell'orario con le diverse figure di sostegno od educative e la sua articolazione; - a definizione degli orari di compresenza dei docenti utile alla realizzazione di attività scolastiche di gruppo. 3. Il Ministro dell'Istruzione stabilisce annualmente con decreto l'organico degli insegnanti di sostegno sulla base di un rapporto di un insegnante per ogni due alunni certificati. 4. La Repubblica assume l'obiettivo di dotarsi di un ulteriore organico di insegnanti di sostegno idoneo ad affrontare le situazioni di diffuso disagio esistenti nella scuola, sulla base di un rapporto di un insegnante per ogni 200 alunni. A tal fine i dirigenti scolastici predispongono progetti educativi per le situazioni di disagio, reperendo finanziamenti per la metà della spesa prevista attraverso l'intervento di fondazioni bancarie e non o altri soggetti pubblici e privati. A fronte di tale dotazione di risorse, il residuo viene versato per un quarto dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione e per un quarto dallo stato. 5. Con le stesse modalità di finanziamento viene sostenuta dal Ministero dell'Istruzione la diffusa sperimentazione nella scuola media di una ora settimanale che abbia ad oggetto la conoscenza di sé da parte degli alunni. La autonomia scolastica determina la collocazione dell'ora di lezione entro l'orario scolastico, in modo aggiuntivo o non aggiuntivo rispetto all'orario previgente, i docenti e gli esperti idonei, i momenti di necessaria compresenza con gli insegnanti delle altre materie. 6. I volontari di cui al primo comma devono avere, salvo casi particolari, età inferiore ai 65 anni, essere insegnanti in pensione od operatori con rilevante e pluriennale esperienza educativa in pensione o studenti universitari. Collaborano alla assistenza educativa in particolare degli alunni certificati o in situazione di disagio, partecipano a momenti di attività didattica e svolgono una funzione di tramite e raccordo tra la famiglia, la scuola ed i servizi territoriali delle ASL. I Comuni possono prevedere un rimborso spese forfettizzato nel limite del 50 % dell'importo della pensione minima erogata dall'INPS. 7. Le norme di cui al presente articolo sono estese alle scuole non statali. Il Ministro dell'istruzione determina con decreto le modalità di controllo e verifica della applicazione di quanto sopra alle scuole non statali al fine di concedere il nulla osta alla erogazione dei relativi finanziamenti. 10. La spesa per il 2003 per gli oneri derivanti dal presente articolo è determinata in 200 milioni di euro da imputare al fondo socialeŠ.
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