Newsletter Minori stranieri non accompagnati / n. 4



"I minori stranieri non accompagnati"
Newsletter - n. 4 / Ottobre 2002





Carissimi/e,
vi inviamo un numero straordinario della Newsletter per aggiornarvi sulla
possibilita', per i minori stranieri privi di permesso di soggiorno o
titolari di permesso di soggiorno per minore eta', di ottenere un permesso
di soggiorno per lavoro attraverso la regolarizzazione in corso.
L'ottenimento di un permesso di soggiorno per lavoro consente di superare i
noti problemi connessi al permesso di soggiorno per minore eta', in
quanto il permesso per lavoro da' diritto al minore di lavorare
regolarmente e di rinnovare il permesso di soggiorno al compimento dei 18
anni.

Ricordiamo che i tempi per presentare la domanda di regolarizzazione sono
strettissimi, in quanto i termini scadono l'11 Novembre 2002.

Le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del
Lavoro sono le seguenti:

1) I minorenni possono accedere alla regolarizzazione in corso: non vi
sono, cioe', condizioni ostative connesse alla minore eta'.

2) L'accesso alla regolarizzazione per i minori e' pero' vincolato al
rispetto delle norme generali che regolano l'ammissione al lavoro dei
minorenni.
Ricordiamo che un minore può essere ammesso al lavoro solo se:
a) ha compiuto 15 anni;
b) ha assolto l'obbligo scolastico;
c) il contratto di lavoro gli consente la frequenza di attività formative,
in quanto i minori sono soggetti all'obbligo formativo fino ai 18 anni: un
minore può dunque stipulare un contratto di apprendistato o di
formazione-lavoro oppure un contratto ordinario che pero' gli consenta,
come orari e condizioni di lavoro, di frequentare attività formative nel
sistema scolastico o della formazione professionale.

3) La possibilita' di accedere alla regolarizzazione con contratti di
apprendistato o di formazione-lavoro non e' esclusa dalle leggi che
disciplinano la regolarizzazione, e quindi in base alla normativa vigente
sarebbe possibile regolarizzarsi in questo modo.
Tuttavia, dato che i funzionari di numerose Prefetture e Direzioni
Provinciali del Lavoro affermano che non e' possibile accedere alla
regolarizzazione con questi tipi di contratto, abbiamo chiesto chiarimenti
al Ministero dell'Interno e al Ministero del Lavoro.
Il Ministero dell'Interno ha rimandato la questione al Ministero del Lavoro.
Il dirigente del Ministero del Lavoro che sta seguendo le questioni
connesse alla regolarizzazione (Dott. Silveri) ci ha risposto a voce che
non e' possibile accedere alla regolarizzazione con contratti di
apprendistato o di formazione-lavoro.
Benche' tale esclusione venga giustificata con motivazioni che a nostro
avviso non trovano alcun fondamento nella legge, e fatta comunque salva la
possibilita' di presentare la domanda di regolarizzazione e poi
eventualmente presentare ricorso contro un rigetto illegittimo, e'
probabile che la maggior parte delle Prefetture e Direzioni Provinciali del
Lavoro seguano tale indicazione.

4) Resta comunque la possibilita' per i minori di accedere alla
regolarizzazione con contratti di lavoro ordinari, purche' consentano la
frequenza di attivita' formative nel sistema scolastico o nel sistema della
formazione professionale.
Come accennato sopra, infatti, l'obbligo formativo puo' essere assolto
anche frequentando la scuola o la formazione professionale
contemporaneamente all'esercizio di attivita' lavorativa con un contratto
di lavoro ordinario, diverso dall'apprendistato (l'art. 1, co. 4 del
regolamento di attuazione D.P.R. 257/2000 prevede esplicitamente la
possibilita' per i minori soggetti all'obbligo formativo di stipulare
contratti diversi dall'apprendistato: "I contratti di lavoro, diversi da
quelli di apprendistato, in cui siano parte giovani, devono comunque
assicurare la possibilita' di frequenza delle attivita' formative di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 [ovvero nella scuola o nella formazione
professionale]").

5)  Non ci sono state fornite indicazioni, invece, riguardo alla
possibilita' per il minore di firmare direttamente il contratto di
soggiorno.
Si noti tuttavia che secondo larga parte della giurisprudenza e della
dottrina il minore puo' stipulare direttamente il contratto di lavoro,
senza che sia necessario l'intervento del rappresentante legale: quindi
anche nei casi in cui il rappresentante legale (ovvero il genitore, o il
tutore nominato dall'Autorità Giudiziaria, o l'Ente Locale) non abbia la
possibilita' di firmare il contratto di soggiorno, il minore dovrebbe poter
stipulare direttamente il contratto.


Rimandiamo al sito curato dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione)
http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.index.htm per
le istruzioni di dettaglio relative alle procedure della regolarizzazione e
per gli aggiornamenti riguardanti le disposizioni man mano introdotte
mediante circolari.



Al di la' delle questioni connesse alla regolarizzazione, si continuano ad
attendere chiarimenti sull'applicazione dell'art. 25 della legge 189/2002
(Bossi-Fini) relativo ai minori stranieri non accompagnati.

Sul sito di Save the Children potrete trovare, dalla prossima settimana:
1) una nota della Presidente del Comitato per i minori stranieri relativa
all'interpretazione dell'art. 25 della legge 189/2002 (nella versione del
14 Ottobre, aggiornata e corretta rispetto a quella del 3 Ottobre): alla
pagina http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm

2) le proposte in merito ai minori stranieri non accompagnati (compresi i
minori richiedenti asilo) elaborate da Save the Children per il regolamento
di attuazione della legge 189/2002, che dovrà essere discusso e approvato
nei prossimi mesi: alla pagina
http://www.savethechildren.it/minori/proposte.htm



Infine, vi ricordiamo che potete rivolgervi, per qualsiasi chiarimento o
consulenza su specifici casi riguardanti minori stranieri non
accompagnati, al servizio di consulenza legale di Save the Children,
scrivendo a: legale at savethechildren.it


Cordiali saluti,
Elena Rozzi



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a cura di:
Elena Rozzi
Responsabile Programma "Minori stranieri non accompagnati"
Save the Children Italia
via Gaeta 19 - 00185 Roma
tel. +39 06 4807001 - fax +39 06 48070039
e-mail: elena at savethechildren.it
http://www.savethechildren.it


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