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LEGGE 266/91
- Subject: LEGGE 266/91
- From: "Studio Tecnico Groppo" <studio.groppo at libero.it>
- Date: Tue, 16 Apr 2002 09:23:16 +0200
Giorgio Groppo Viale Scuole,3 12048 Sommariva Bosco ( Cuneo ) Tel. 0172 / 560042 Fax. 0172 / 560919 studio.groppo at libero.it PROPOSTE DI MODIFICA LEGGE 266/91 La Legge 266/91 ( Legge - Quadro del Volontariato ) fortemente voluta dalle Associazioni di Volontariato è stata un punto di riferimento importante nella regolazione dei rapporti tra il variegato mondo del Volontariato e le pubbliche amministrazioni . Considerando però i Decreti e le Leggi che le sono succedute - in particolar modo il D. Lgs. 460/97 ( Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità Sociale e la nuova Legge Costituzionale n. 3 ( Legge sul Federalismo ) che trasferisce nuove competenze alle Regioni anche in materia di volontariato e Terzo Settore , si rende necessaria una nuova Legge Quadro che disciplini meglio il Volontariato , accogliendo il dettato delle leggi che le sono succedute e quelle particolari situazioni di fatto , poste in essere nel corso di applicazione della L. 266/91 in questi ultimi dieci anni , senza stravolgerne il contenuto . Legge di riforma o Testo unificato del Terzo Settore La linea del Governo ( formalmente presentata dal Ministro Maroni alla Commissione Affari Sociali della Camera il 17 Luglio 2001 nell'audizione in cui ha illustrato alla Commissione le " Linee programmatiche del Governo in tema di politiche sociali " ) sembra quella di accogliere la richiesta della Compagnia delle Opere e del Forum del Terzo Settore sulla necessità di procedere alla stesura di un Testo di Legge Unico per tutto il Terzo Settore che ci trova decisamente contrari considerandolo pericoloso in quanto metterebbe in discussione lo stesso volontariato e il principio cardine della gratuità contenuto nell'art. 2 della Legge 266/91 , e propendiamo sulla riforma separata delle tre leggi del volontariato , della cooperazione sociale e dell'associazionismo di promozione sociale . Art. 2 - Attività di Volontariato a) Gratuità Il tema della gratuità è uno degli elementi di maggiore discussione nel dibattito in corso sulla modifica della Legge 266/91 , in particolare a proposito del rimborso spese e del lavoro subordinato . Il 1° comma dell'art. 2 della Legge 266/91 afferma che " per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà " mentre il 2° comma stabilisce che " l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario . Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti prestabiliti dalle organizzazioni stesse " . Inoltre ( 3° comma ) " la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte " . Tale principio deve - a nostro parere - restare immutato e non possiamo avvalorare l'ipotesi proveniente da più parti , di certificare un rimborso spese mensile , in quanto si camufferebbe il rimborso spese con un appannaggio mensile . Il 2° comma già riconosce il rimborso spese preventivamente autorizzato dalla propria organizzazione di volontariato e modificare tale principio sarebbe del tutto inopportuno in quanto lederebbe il principio della gratuità , e costituirebbe il primo passo per accrescere tale contributo sino a sfiorare il vero e proprio stipendio . E' vero che esiste il problema della rendicontazione , specialmente per le Associazioni più piccole , ma anche in questo caso sarebbero comunque facilmente quantificabili le spese non documentabili effettuate dagli associati presso la struttura propria ( abitazione e/o ufficio ) come ad esempio l'invio di fax , fotocopie e/o telefonate , procedendo ad una rendicontazione non fiscale ma legata ad un preciso incarico associativo . Così come gli associati delle organizzazioni di volontariato non possono essere dipendenti delle stesse in quanto si lederebbe sempre il principio cardine della gratuità della propria prestazione . Riteniamo che " la stella polare " debba essere il dettato dell'art. 3 della Carta dei Valori del Volontariato nata dalla collaborazione della Fivol e dwel Gruppo Abele , là dove afferma che " Il volontariato è azione gratuita . La gratuità è elemento distintivo dell'agire volontario e lo rende originale rispetto ad altre componenti del terzo settore e ad altre forme di impegno civile . Ciò comporta assenza di guadagno economico, libertà da ogni forma di potere e rinuncia a vantaggi diretti e indiretti " . Art. 3 - Organizzazioni di Volontariato a) Democraticità e voto per Delega Da più parti si dibatte sul fatto che , se i soci delle Organizzazioni di volontariato strutturate a livello nazionale , possano votare il bilancio e le cariche associative della sede Nazionale attraverso il voto per delega attraverso i delegati eletti nelle assemblee delle strutture intermedie , specialmente in seguito alla pubblicazione del D.Lgs. 460/97 . Il principio di democraticità è disciplinato dal 3° comma dell'art. 3 della Legge 266/91 che testualmente recita " Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo e nello statuto, oltre a quanto previsto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, nel quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti ," Prescrive quindi l'elettività delle cariche associative ma non è chiarito se le cariche associative e il bilancio devono essere votati direttamente dagli iscritti ( secondo il principio "una testa per un voto " ) o attraverso i delegati eletti nelle Assemblee . Il D. Lgs. 460/97 ( decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460 " Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità Sociale " n.d.r ) : in particolar modo il comma 4-quinquies/e che sostituisce il comma 4 dell'art. 111 ( del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986 n. 917 n.d.r. ) afferma che " l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti ". E' bene precisare che il D. Lgs. 460/97 è diviso in due sezioni , la Sezione I ( art. 5 ) è dedicata " all'attività svolta dagli enti di tipo associativo " e la Sezione II ( art. 10 ) riferito alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ( ONLUS ) . Detto articolo ( ovviamente ) non richiama più il principio di " una testa, un voto " ma all'art. 10 comma 11//h si afferma unicamente la " disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione " non escludendo quindi il voto per delega . Si noti che nella Sezione I ( comma 4-quinques/c ) del Decreto 460/97 si parla di Enti di tipo associativo, mentre nella Sezione II di detto decreto all'art. 10 e nella Legge 266/91 ( ed in particolare negli articoli cardine art. 2 e 3 ) si parla di Organizzazioni di Volontariato e non di Associazioni, identificando nelle Organizzazioni quelle attività di volontariato più complesse . Secondo la nostra interpretazione , l'art. 3 della Legge 266/91 non prevede la tipologia della struttura della Organizzazione e non esclude il voto per delega e la struttura piramidale com'è formata la maggior parte delle maggiori Organizzazioni ( Sezione di Base , Sede Provinciale, Regionale e Nazionale ) , in quanto i principi di democrazia richiesti dall'art. 3 sono regolarmente rispettati dallo Statuto perchè - tra l'altro - l'associato di base concorre all'elezione degli organi direttivi e dei bilanci dell'Associazione Nazionale attraverso i propri rappresentanti, eletti democraticamente , e gli organi ed i bilanci ai vari livelli ( Sezione di Base ed organi intermedi idem ) . Le Sezioni di base - come le strutture intermedie e le Sedi Nazionali delle Organizzazioni di Volontariato con il relativo statuto - hanno avuto l'approvazione delle Regioni con l'iscrizione nei Registri delle Organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni . A tale riguardo l'art. 6 / 3° comma della Legge 266/91 afferma che "hanno diritto ad essere iscritte nei registri , le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti" e quindi l'iscrizione al Registro implica la corrispondenza dello Statuto e dell'Associazione all'art. 3 della Legge 266/91 . Mentre l'art. 3 della Legge 383/2000 ( Disciplina delle associazioni di promozione sociale ) al comma 1/f afferma che le norme dell'ordinamento interno possono essere derogate su autorizzazione del Ministero della Solidarietà Sociale ( ora Welfare ) sentito l'Osservatorio Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale , l'art. 3 della Legge 266/91 non fa alcun accenno in tal senso . E' quindi opportuno che il progetto di riforma della nuova Legge Quadro sul Volontariato regolarizzi - per le Organizzazioni strutturate a livello nazionale - la possibilità di votare il bilancio e gli organi direttivi nazionali attraverso i delegati votati dalla base attraverso gli organi intermedi , in quanto sarebbe impensabile ( ad esempio per l'Avis ) che si convochi un'Assemblea di 800.000 iscritti . Art. 15 - Fondi Speciali presso le Regioni a) Centri di Servizio Premessa I decreti ministeriali, le circolari e gli atti, i numerosi interventi del Legislatore sulla Legge 266/91 ed in particolare sull'art. 15 di detta Legge, i conseguenti ricorsi al Tar così come le sentenze della Corte Costituzionale, impongono un nuovo intervento del Legislatore al fine di modificare la Legge quadro sul Volontariato : vogliamo porre alcune riflessioni che siano di stimolo per un ripensamento delle funzioni dei Centri di Servizio, al fine di diventare realmente un servizio utile alle Organizzazioni di volontariato alle quali sono stati destinati e per le quali il legislatore li ha previsti. a/1 - Costituzione Centri di Servizio (art. 15 / 1° comma Legge 266/91 e art. 3 del D.M. 8 Ottobre 1997) Il primo comma dell'art. 3 del D.M. 8 Ottobre 1997 afferma che "Gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 delle Legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art. 1 comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti allegando lo statuto e il programma di attività dell'istituendo dentro di servizio nonché l'indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l'istanza". Non vogliamo addentrarci negli aspetti dei commi successivi, ponendo all'attenzione di chi legge, alcune osservazioni. Innanzitutto il Legislatore non ha ritenuto di limitare l'estensione operativa, oltre ovviamente l'area del territorio regionale, demandando ai Comitati di Gestione dei Fondi Regionali il compito "di provvedere ad individuare ed a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione" (art. 2 comma 6/a del D.M. 8 Ottobre 1997) per cui i Centri di Servizio che attualmente sono costituiti nelle regioni operano non funzionalmente su tutto il territorio regionale , mentre in alcune regioni operano con struttura provinciale . A nostro avviso, la nuova Legge Quadro sul Volontariato deve necessariamente individuarli su base Provinciale con Sedi Zonali, per essere realmente vicini alle Associazioni che operano sul territorio e diventare realmente servizio tempestivo e quindi efficace per tutto il volontariato, in collaborazione con le Istituzioni, gli Enti Locali e le Fondazioni bancarie che operano sul territorio provinciale. Il Legislatore ha previsto nel primo comma del citato art. 3 del D.M. che possono richiedere la costituzione di un Centro di Servizio "(Š) le organizzazioni di volontariato in numero di almeno cinque (Š)" che si ritengono del tutto insufficienti, in quanto cinque Organizzazioni di Volontariato - con le caratteristiche di cui all'art. 3 della Legge 266/91 - sono realmente in grado di gestire un Centro di Servizio? Verrebbe allora da chiederci se il Legislatore con la Legge 266/91 abbia voluto normare il rapporto tra le Organizzazioni di Volontariato cosiddette di 2° livello (dotate cioè di struttura provinciale con sedi locali) con lo stato e non tutto il volontariato: noi riteniamo che la domanda per l'istituzione di un Centro di Servizio dovrebbe essere richiesta da almeno cinque "Coordinamenti Provinciali " ovvero da cinquanta Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio costituite da almeno dieci anni e iscritte nel Registro Regionale del Volontariato almeno da dieci , per dare serietà al progetto e garantire poi la capacita effettiva di sostenere e gestire - con l'esperienza acquisita negli anni - un Centro di Servizi per il Volontariato . Un'alternativa a quest'ultimo punto - con lo scopo di evitare la creazione di cordate nate esclusivamente per concorrere all'assegnazione dei Centri di Servizio - sarebbe quella di concedere alle Consulte Provinciali del Volontariato regolarmente costituite sul territorio ( come organi permanenti dell'Amministrazione Provinciale ) di concorrere al bando per la costituzione di un Centro di Servizio in quanto - seppure organi dell'Amministrazione Provinciale ( e quindi non Associazione di Associazioni ) q quindi non Associazione di Associazioni - rappresentano al loro interno tutto il volontariato che lavora sul territorio . In Provincia di Cuneo ( forse prima in Italia ) è stata costituita dall'Amministrazione Provinciale - la Consulta Provinciale del Volontariato come "organo permanente dell'Amministrazione Provinciale " dove il Presidente è per statuto il Presidente della Provincia o suo Assessore Delegato , mentre il Vice Presidente ( così come l'Ufficio di Presidenza ) è regolarmente eletto dall'Assemblea Generale formata da tutte le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio provinciale . Sarebbe necessario favorirne la costituzione in ogni Provincia ed in ogni Regione . Su questo punto ( art. 3 D.M. 8 Ottobre 1997 ) ci attendiamo che il Legislatore faccia chiarezza, anche perché nel dettato del Decreto citato parla di Organizzazioni e non di Associazioni di Volontariato. Achille Ardigò nel suo ultimo saggio "Volontariati & Globalizzazione" a riguardo della Legge 266/91 afferma che "il Legislatore con tale legge non ha riconosciuto né tantomeno voluto riconoscere tutto il volontariato: ha lasciato implicitamente fuori dal riconoscimento, e quindi dai controlli dello stato, tutte le forme di solidarietà praticate da persone, famiglie e gruppi, che nel sovvenire persone in stato di bisogno, vogliono contare sulle sole proprie forze e risorse e su quelle di altri privati. Non a caso Mons. Nervo - che ha seguito da vicino la formazione di tale legge - osserva che essa dovrebbe essere meglio chiamata <Legge - quadro che regola i rapporti delle associazioni di volontariato con le istituzioni pubbliche>". Infine, richiedendo alle Organizzazioni di Volontariato che vogliono concorrere al bando per la costituzione di un Centro di Servizio, copia dello statuto (dando per implicito che le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti che vi aderiscono di costituirsi in Associazione di Associazioni con relativi organi statutari), si ritiene superfluo che la domanda debba essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle Organizzazioni (che sono Soci a tutti gli effetti dell'Associazione di Associazioni) e da chi assume la responsabilità amministrativa dell'istituendo centro, mentre sarebbe sufficiente che la domanda fosse sottoscritta dal Presidente della costituita Associazione di Associazioni il quale, statutariamente, ne ha la legale rappresentanza. a/2 - Compiti dei Centri di Servizio (art. 15 / 1°comma Legge 266/91 e art. 4 del D.M. 8 Ottobre 1997) Come si è detto i Centri di Servizio (primo comma dell'art. 15 Legge 266/91) sono "a disposizione delle Organizzazioni di Volontariato e da queste gestiti,con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività" e l'art. 4 del D.M. dell'8 Ottobre 1997 ne individua i compiti in particolare approntando strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti, consulenza e assistenza qualificata, formazione e qualificazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato e informazioni e documentazione sulle attività di volontariato locale e nazionale. Come si evince dalla lettura di tale dettato normativo, il legislatore non ha approfondito le finalità dell'erogazione dei fondi, in quanto il citato art. 4 è alquanto generico, lasciando di fatto ai Comitati di Gestione dei Fondi Regionali per il Volontariato il compito decisionale di interpretarne il contenuto normativo e quindi di erogare i fondi ai Centri di Servizio in base non alla Legge, ma alla loro interpretazione della Legge. Esempio lampante è dettato dal fatto che secondo la loro interpretazione i Centri di Servizio non possono erogare alle Organizzazioni di Volontariato fondi destinati a sostenere progetti, ma unicamente per attività di consulenza e formazione. Tale interpretazione non ci trova d'accordo in quanto per attività di volontariato riteniamo doverci riferire alla sua accezione più ampia del termine. Se il Legislatore ha destinato infatti i fondi per sostenere e qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato, è bene riflettere a fondo sul significato di attività. Lo Zingarelli Minore definisce l'attività come "l'insieme di azioni proprie di un individuo o di una categoria di individui, tese alla realizzazione di uno scopo" per cui l'interpretazione che ne danno i Comitati di Gestione dei fondi regionali è - a nostro parere - alquanto restrittiva e parziale, ed in contrasto con il dettato dell'art. 15 Legge 266/91, in quanto - attualmente - si limitano a qualificarne l'attività (formazione, consulenza, informazione) senza sostenerne l'attività con la concessione di fondi indispensabili per raggiungere lo scopo sociale della propria attività (finanziamento dei progetti). Il Ministro della Solidarietà Sociale On. Livia Turco il 22 Dicembre 2000 diffondeva una Circolare ai Comitati di Gestione dei Fondi ex art. 15 Legge 266/91 ed ai Centri di Servizio nella quale confermava la legittimità dell'interpretazione estensiva della norma, di sostenere cioè i progetti di intervento delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato. Non sfuggirà certo a chi legge che in tale circolare il Ministro Turco associava per la prima volta alle Organizzazioni di Volontariato previste dalla Legge, le Associazioni di Volontariato, mai citate dalla Legge e dai D.M. interpretativi che ne sono seguiti e ci aspettiamo in seguito dal Legislatore una definizione chiara dei due tipi di volontariato per cui non riteniamo di soffermarci ora. In tale circolare si consiglia ai Centri di Servizio di valutare l'opportunità di dar corso ad iniziative della specie, sviluppando la più ampia concertazione possibile, nell'esistente quadro di programmazione sociale e di intervento della Regione e Provincia Autonoma nel cui territorio è insediato nonché di quello degli altri Enti Locali e delle Fondazioni bancarie territorialmente presenti, delineando le condizioni per l'effettuazione degli interventi di sostegno in questione da individuare in assenza di specifiche norme in base ad un'interpretazione sistematica dei principi generali del diritto amministrativo e degli esistenti testi normativi in materia. "A questo proposito, sembra di estrema rilevanza precisare, in primo luogo, che in via di principio i trasferimenti dei fondi originati dalla Legge 266/1991ai Centri di servizio dovranno essere destinati, sempre e in ogni caso, principalmente a finanziare gli interventi di assistenza, consulenza e formazione rivolti alle Associazioni ed alle Organizzazioni di volontariato; attività, queste, di cui si tiene a ribadire l'importanza e la priorità. Eventuali disponibilità finanziarie provenienti dalla Legge 266/1991 che siano considerate dal Centro stesso come non necessarie ad assicurare lo svolgimento dei predetti compiti di assistenza, consulenza e formazione potranno essere quindi destinabili, sulla base della valutazione di ciascun Centro di servizio, anche ad altre operazioni di sostegno delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato della propria zona, e quindi potranno essere in particolare impiegate per sostenere progetti riguardanti la realizzazione di interventi di volontariato, che si concretizzino in attività di sviluppo del sistema del volontariato, promosse da dette Associazioni ed Organizzazioni di volontariato, ancorché ovunque sviluppate " . Tale circolare veniva disattesa dai Comitati di Gestione in quanto - affermavano - che una circolare non poteva derogare al dettato di una Legge, affermazione che non ci ritrova d'accordo in quanto detta circolare non derogava la Legge 266/91 ma, come in premessa della circolare stessa, ne interpretava il dettato normativo, e con il parere positivo a riguardo dei fondi erogati per lo sviluppo di progetti, si garantiva la piena applicazione del dettato normativo dell'art. 15 Legge 266/91 ed in particolare dell'art. 4 del D.M. 8 Ottobre 1997 nel sostenere l'attività e non solo nel qualificare l'attività stessa delle Organizzazioni di Volontariato. Ciò di cui hanno bisogno, più di tutto, le Organizzazioni di Volontariato, sono i finanziamenti per la realizzazione dei progetti, perché solo questi - non i fondi per la qualificazione dell'attività - consentono di adempiere agli scopi sociali. Un esempio fra tutti ma estremamente significativo: se una organizzazione di volontariato che opera nell'Area Socio Assistenziale e Sanitaria (come un'associazione per la raccolta del sangue) ha l'urgenza di sostituire una autoemoteca acquistata in passato grazie ai fondi erogati da fondazioni bancarie ante Legge 266/91 e ovviamente non ha disponibilità di denaro, la mancata sostituzione della stessa implica il limitare (o il cessare) l'attività di detta Organizzazione di Volontariato, per l'impossibilità di poter usufruire delle strutture e delle attrezzature indispensabili per il raggiungimento dello scopo sociale. E dette Organizzazioni di Volontariato come potranno rivolgersi alle Fondazioni Bancarie per la richiesta di contributi quando queste versano ai Comitati di Gestione dei Fondi Regionali una pluralità di miliardi che vengono destinati da questi ultimi ai Centri di Servizio finalizzati unicamente per la consulenza e la formazione ?. Senza scendere nel merito di come questi fondi vengono utilizzati dai Centri di Servizio per la consulenza e la formazione (ma sarebbe necessario soffermarsi facendo una riflessione seria, pacata e soprattutto costruttiva), se il Legislatore non farà chiarezza su questo punto che a noi pare di estrema importanza (se cioè i fondi possano essere utilizzati per finanziare i progetti), i Centri di Servizio non potranno mai diventare strumento veramente utile per il sostentamento e lo sviluppo delle attività di volontariato. b) - Composizione del Comitati di Gestione del Fondo Regionale per il volontariato Il 3° comma dell'art. 15 veniva recepito dal 2° comma dell'art. 3 del D.M. 8 Ottobre 1997 il quale prevede che il Comitato di Gestione sia composto tra gli altri , da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionale - maggiormente presenti sul territorio regionale . Riteniamo che i quattro rappresentanti siano del tutto insufficienti in quanto la maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione debba essere espressione del volontariato ( o almeno la quota sia pari ai restanti componenti espressi dalle Fondazioni Bancarie e dagli Enti Locali ). Attualmente i quattro rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato all'interno del Comitato di Gestione sono demandati all'Assessore Regionale competente e quindi la nomina è politica , mentre sarebbe significativo che la designazione dei quattro rappresentanti fosse demandato alla Consulta Regionale del Volontariato o in subordine da un rappresentante nominato da ogni Consulta Provinciale del Volontariato ( ove costituita ) o dalle Amministrazioni Provinciali . c) - Fondazioni Bancarie Sarebbe necessario che la nuova Legge Quadro sul Volontariato prescriva che all'interno dei Consigli di Amministrazione e dei Comitati di Gestione delle Fondazioni Bancarie , siano designati alcuni componenti - espressione delle Organizzazioni di Volontariato - nominati dalle Consulte Provinciali del Volontariato , o in sua assenza dal coinvolgimento nella designazione - da parte di dette Fondazioni o dagli Enti Locali secondo il dettato del proprio Statuto - di almeno tre Coordinamenti Provinciali presenti sul territorio . Attualmente alcuni statuti delle Fondazioni bancarie prevedono tra i suoi componenti dei rappresentanti del volontariato , ma il più delle volte vengono designate persone espressione del mondo politico e mascherate come esponenti del mondo del volontariato . Art. 12 - Osservatorio Nazionale per il Volontariato E' parere unanime che l'Osservatorio nazionale non rappresenti tutto il volontariato ma solo le Organizzazioni di Volontariato strutturate a livello Nazionale . Tuttavia crediamo - a differenza di altri contributi espressi tra cui quello della Fivol - nell'importanza di tale organismo il quale debba quindi essere mantenuto e rafforzato . Considerando però il fatto che con il referendum dell'Ottobre 2001 è stata pubblicata la Legge Costituzionale n. 3 ( G.U. del 24/10/2001 ) la quale modifica il titolo V della Costituzione , sarebbe necessario creare gli Osservatori Regionali del Volontariato ( ovvero Consulte o Consigli Regionali del Volontariato ) divenendo organi propositivi , di consultazione e di stimolo delle Regioni in riferimento alla propria potestà legislativa delegata ad esse in materia di Volontariato dalla Legge Costituzionale citata . Giorgio Groppo Presidente Provinciale Avis Cuneo Vice Presidente Consulta Provinciale del Volontariato GIORGIO GROPPO 38 anni, libero professionista. Impegnato fin da ragazzo nel volontariato e nell'associazionismo cattolico. Dopo l'esperienza giovanile in Gioventù Aclista è stato per due mandati consecutivi componente della Direzione Nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini contribuendo alla stesura del nuovo Statuto dell'Associazione che veniva approvato ad experimentum dal Governo Generale della Società San Paolo nell'anno 1996. Avisino da vent'anni, attualmente è Presidente Provinciale dell'Avis di Cuneo e componente dell'Esecutivo Regionale. Ha collaborato con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo nella creazione della Consulta Provinciale del Volontariato (organo permanente dell'Amministrazione Provinciale) costituita nel dicembre del 2000, della quale è stato eletto Vice Presidente. É Assessore comunale a Sommaria Bosco con deleghe al Volontariato e alle Politiche Giovanili e presiede in qualità di Assessore, la Consulta Comunale del Volontariato.
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