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CASSAZIONE Immigrati già in Italia? Nessun permesso di soggiorno
fonte http://qn.quotidiano.net/art/2002/09/11/3664736
I lavoratori extracomunitari che vogliono ottenere il permesso di soggiorno
per lavorare in Italia devono, al momento della presentazione della relativa
domanda, soggiornare nel loro Paese di origine. Altrimenti la loro domanda è
«nulla». Ad affermarlo la prima sezione civile della Cassazione
ROMA, 10 SETTEMBRE 2002 - I lavoratori extracomunitari che vogliono ottenere
il permesso di soggiorno per lavorare in Italia devono, al momento della
presentazione della relativa domanda, soggiornare nel loro Paese di origine.
Altrimenti la loro domanda è «nulla», non essendo una giustificazione
plausibile alla permanenza in Italia il fatto che, al momento della
presentazione della domanda, l'immigrato si trovi già nel nostro Paese. Lo
afferma la prima sezione civile della Cassazione rilevando che la
circostanza che l'extracomunitario risieda nel suo Paese natale - quando
inoltra la documentazione per ottenere il via libera all'ingresso in
Italia - è una «esigenza che va inquadrata nell'ambito delle garanzie
richieste dalla stessa legge sull'immigrazione, il decreto legislativo 286
del '98». Il caso che ha portato all' affermazione di questo principio nasce
dal ricorso di un giovane rumeno, Markus C., espulso dal prefetto di Pistoia
con decreto dell' 11 novembre 2000.
L'uomo era entrato in Italia il 23 settembre di due anni fa, con visto di
soggiorno valido per una settimana. In seguito non aveva presentato, alla
scadenza del permesso, alcuna richiesta ulteriore di autorizzazione al
lavoro. Pertanto era stato espulso. Contro questa decisione Markus ha
protestato, davanti ai giudici di piazza Cavour, sostenendo che lui avrebbe
potuto regolarizzare la sua situazione, dal momento che già lavorava, anche
stando in Italia, senza che fosse necessario tornare in Romania. In
proposito osservava che la finalità della legge Turco-Napolitano «non è
quella di limitare la possibilità di lavoro, ma di regolamentare il flusso
migratorio». Aggiungeva anche che nei suoi confronti non c'era alcun
problema di ordine pubblico e che anzi, aveva la necessità di continuare la
sua esperienza lavorativa.
Ma la prima sezione della Suprema corte è stata inflessibile. Affermano,
infatti, i supremi giudici che: «l'extracomunitario che vuole ottenere il
permesso di soggiorno per motivi di lavoro in Italia, deve, al momento della
presentazione della domanda, soggiornare nel Paese di origine».
Diversamente - spiega la Cassazione - la domanda diventa «nulla», non
essendo una giustificazione plausibile al soggiorno il fatto che, al momento
della presentazione della domanda, l'immigrato si trovi già in Italia«. Per
queste ragioni l'istanza di Markus è stata rigettata con la sentenza 13054
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Se voi avete il diritto di dividere il mondo
in italiani e stranieri
allora vi dirò che
io reclamo il diritto di dividere il mondo
in diseredati ed oppressi da un lato,
privilegiati ed oppressori dall'altro.
Gli uni sono la mia patria,
gli altri i miei stranieri
don Lorenzo Milani
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