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antenne in Piazza Costa: proposta di delibera del Comitato al Consiglio Circoscrizionale
COMITATO CONTRO L'ELETTROSMOG DI PIAZZA COSTA
IPOTESI DI DELIBERA ELABORATA DAL COMITATO CONTRO L'ELETTROSMOG DI PIAZZA
COSTA (ORA MARIA AUSILIATRICE) E PROPOSTA AL PRESIDENTE DELLA
CIRCOSCRIZIONE TRE CARRARE BATTISTI
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E' solo una "proposta" al Consiglio Circoscrizionale che, ovviamente, è
sovrano.
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Per altre informazioni: Alessandro Marescotti tel.0997303686 - 3471463719
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Il Consiglio Circoscrizionale
premesso che
- in data 24 settembre 2002 aveva deliberato di esprimere parere favorevole
sulla collocazione di una web tower in Piazza Maria Ausiliatrice (ex Piazza
Mario Costa) su cui dovrebbero essere installate delle antenne per
telefonia mobile;
- tale parere era vincolato alla condizione che venisse assicurata la
tutela della salute pubblica;
- si è costituito un "Comitato contro l'elettrosmog di piazza Costa" i cui
rappresentanti hanno ripetutamente incontrato il Presidente della
Circoscrizione portando documentazione circa i rischi delle antenne da
installare;
- un nutrito gruppo di cittadini ha inviato al Presidente di Circoscrizione
una petizione in cui essi si dichiarano contrari all'installazione della
suddetta web tower e favorevoli ad un esame più specifico circa l'impatto
di tale installazione sulla salute dei tanti cittadini che abitano nelle
immediate vicinanze;
- la prevista installazione ha generato allarme e apprensione tra i
cittadini della zona i quali hanno dato vita ad una manifestazione in data
10/11/02;
- nelle abitazioni che si affacciano direttamente su Piazza Maria
Ausiliatrice, abitano due portatori di pacemaker e un bambino di tre anni
che deve essere operato al cuore;
- i campi elettromagnetici previsti con la web tower giungeranno - nel
valore limite di 6 volt/metro previsto dalla legge - a pochi metri delle
abitazioni che circondano la piazza;
- a due isolati di distanza (in via Capocelatro) esiste un impianto con
antenne per telefonia mobile i cui campi elettromagnetici si andrebbero a
sommare a quelli previsti dalla web tower incrementandone presumibilmente
l'ampiezza;
- oltre all'installazione delle antenne per GSM sulla web tower è
presumibile che in zona debbano essere installate anche antenne per lo
standard UMTS;
- nella piazza i cittadini dichiarano di aver rilevato la presenza di altri
consistenti campi elettromagnetici correlati presumibilmente ai cavi di
fornitura dell'energia elettrica;
- il sommarsi di tutti questi campi elettromagnetici presenti e futuri
costituisce un'incognita e potrebbe portare ad un superamento dei valori
limite che la legge pone come invalicabili;
- la ricezione dei cellulari è ottimale per tutti i gestori di telefonia
mobile nella zona in cui è prevista la web tower e che i cittadini non
ravvedono la necessità di un ulteriore potenziamento del servizio;
- ogni innalzamento dei livelli di emissione dovrebbe essere giustificato
da un "principio di necessità" che in questo caso non sussiste;
- la Comunità Europea ha emanato nel 1994 una raccomandazione (N.A3-238 del
5/5/94) con la quale si invitano gli stati membri a porre in atto
accorgimenti per limitare le esposizioni non necessarie della popolazione
ai campi elettromagnetici;
- la Direzione Generale degli Studi del Parlamento Europeo nel marzo del
2001 ha dichiarato che l'esposizione involontaria di gruppi di persone alle
emissioni in prossimità di abitazioni, scuole o ospedali "è del tutto
inaccetabile, solleva questioni etiche e si può sostenere che costituisca
una violazione del Codice di Norimberga, in quanto saranno queste persone
in definitiva a rilevare in che misura l'esposizione cronica a questi campi
sia nociva";
- lo Scientific and Tecnological Options Assessment (STOA) del Parlamento
Europeo ritiene che attualmente è impossibile stabilire quali saranno gli
effetti a lungo termine sul corpo umano delle radiazioni elettromagnetiche;
- la funzione delle istituzioni è quella di attuare una oculata e prudente
programmazione al fine di mantenere i campi elettromagnetici al livello più
basso possibile;
- l'articolo 174 del Trattato della Comunità Europea prevede l'applicazione
del cosidetto Principio di Precauzione;
- la Corte Costituzionale con sentenza del 30 dicembre 1987 n. 641 ha
evidenziato che, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, la tutela della
salute assurge a valore primario e assoluto;
DELIBERA
1) di applicare il già citato Principio di Precauzione contemplato dalla
normativa europea e di esprimere parere contrario alla collocazione della
web tower in piazza Maria Ausiliatrice (ex Piazza Costa) e delle connesse
antenne per telefonia mobile;
2) di inoltrare formale richiesta al Sindaco di Taranto affinché
urgentemente esprima un esplicito diniego circa l'autorizzazione
all'installazione delle antenne previste per piazza Maria Ausiliatrice e
faccia applicare dall'Amministrazione Comunale di Taranto l'articolo 5
comma 4 del Decreto Gasparri il quale prevede che l'amministrazione possa
esprimere "motivato dissenso" e convocare una apposita Conferenza dei
Servizi in merito a cui partecipi il Consiglio Circoscrizionale e una
rappresentanza del comitato dei cittadini interessati secondo le regole
sulla partecipazione previste dallo Statuto Comunale;
3) di inoltrare formale richiesta all'Amministrazione Comunale affinché
doti la Circoscrizione - così come richiesto dal Comitato contro
l'elettrosmog di Piazza Costa - di un apparecchio omologato di rilevazione
dei campi elettromagnetici al fine di rilevare l'elettrosmog in tutte le
zone del quartiere interessate da tale fenomeno.