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Attac-riunione
-- Riunione di ATTAC il 7 dicembre 2001 a Taranto --
La nostra associazione si avvia a formulare il proprio statuto. Quella che
vi invio č la terza versione (altre due sono state bocciate da un
pronunciamento quasi unanime dei militanti) giā molto diversa dallo statuto
francese, ancora pių attenta a garantire l'espressione della base. In tutte
le sedi si discute per proporre eventuali, ulteriori modifiche e noi
ovviamente non faremo eccezione, per cui sarebbe meglio aver letto la
stesura proposta prima di venire alla riunione, segnando ciō che
eventualmente vi lasci perplessi. Discuteremo poi della Tassa Tobin; in
parlamento giacciono diverse proposte di legge a questo riguardo, poco
differenti tra loro ma che mai, a causa della rivalitā delle forze politiche
che le propongono, troveranno una fusione. Attac proporrā una legge di
iniziativa popolare.
Oltre ai due suddetti argomenti cercheremo di stabilire le peculiaritā
dell'iniziativa politica di Attac nella nostra cittā.
Tutto ciō giorno 7 dicembre 01 nella sede Cobas di via Monfalcone 27 (non me
ne voglia il pastore Carri, la prossima volta potremmo stabilire di
accettare la sua ospitalitā) alle ore 19.
Statuto di ATTAC Italia
(seconda bozza di Statuto dopo avere raccolto i pareri e le proposte di
cambiamento delle socie, dei soci e dei Comitati Locali)
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. - E' costituita una Associazione denominata ATTAC Italia
(Associazione per la Tassazione delle Transazioni finanziarie dšAiuto ai
Cittadini)
L'Associazione ha sede in Bologna, Via San Carlo n.42.
L'attivitā dellšAssociazione si fonda sullšimpegno diretto delle socie e dei
soci che vi aderiscono.
LšAssociazione partecipa allšazione mondiale contro le politiche
neoliberiste a partire dal legame con le altre associazioni ATTAC costituite
in altri Paesi.
L'Associazione non ha finalitā di lucro.
Art.2 LšAssociazione si propone di combattere le sempre maggiori forme di
disuguaglianza sociale, il degrado ambientale e la negazione dei diritti dei
popoli e dei pių deboli, promovendo alternative concrete e sensibilizzando i
cittadini.
I valori fondanti dellšAssociazione ATTAC Italia sono il ripudio della
guerra, lšantirazzismo e lšantifascismo.
Essa si propone di:
a. creare un movimento di autoeducazione popolare orientato allšazione
contro le politiche neoliberiste che sottopongono alla logica del mercato
lšaccesso ai principali diritti e beni patrimonio dellšumanitā posti a
fondamento della vita come lšaria, lšacqua, la salute, lšistruzione, la
sicurezza nella vecchiaia, il lavoro;
b. promuovere lšadozione della Tobin Tax. Questa misura fiscale sulle
transazioni internazionali valutarie riuscirebbe a:
* disincentivare gli investimenti di breve periodo e la speculazione;
* rendere le transazioni trasparenti, attraverso il monitoraggio dei
flussi di denaro, contribuendo cosė a combattere lševasione fiscale e il
riciclaggio di denaro sporco;
* favorire il ripristino del primato della politica sullšeconomia poiché
in un epoca in cui i governi hanno progressivamente abdicato dal controllo
delle loro economie, questa proposta rappresenta unšimportante e
significativa inversione di rotta;
* ridistribuire il gettito fiscale in maniera pių equa tra le diverse
componenti sociali;
* raccogliere risorse da destinarsi a politiche di accoglienza nei
confronti dei migranti, di lotta alla povertā nazionali e internazionali
a. costruire campagne internazionali per: colpire i paradisi fiscali,
combattere la generalizzazione dei fondi pensione, promuovere il controllo
dei lavoratori delle banche sulle operazioni finanziarie nellšinteresse dei
cittadini, sostenere le mobilitazioni sociali per la tutela ambientale,
lšannullamento del debito, i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici
contro lo strapotere delle multinazionali, la libera circolazione e i
diritti dei migranti;
b. contribuire a rinnovare la partecipazione politica democratica e
favorire lo sviluppo di nuove forme organizzative della societā civile.
Titolo II
Forma Associativa
Art. 3 - Fanno parte di ATTAC Italia le persone fisiche ed i soggetti
collettivi che aderiscono riconoscendo ed accettando i valori fondanti
dellšassociazione e le norme del presente statuto.
Non possono aderire ad ATTAC Italia i Partiti o altre espressioni di
movimenti politici organizzati nella forma partitica.
Ciascun soggetto collettivo sarā rappresentato da una persona fisica.
Art. 4. LšAssociazione č formata da due categorie di soci: soci fondatori
e soci ordinari.
I soci fondatori sono le persone fisiche e/o i soggetti collettivi che hanno
creato lšAssociazione. La presenza ed azione dei soci fondatori sono
regolate dallšarticolo 30.
I soci ordinari sono tutti gli altri soci e le altre socie che aderiscono
allšassociazione.
Art. 5 - Lšadesione ad ATTAC Italia č individuale e su base nazionale;
questa avviene previo il versamento della quota associativa che dā diritto
alla consegna della tessera.
Tutti i soci e tutte le socie sono tenuti al pagamento di una quota
associativa annua il cui importo č fissato dallšAssemblea Ordinaria su
proposta del Consiglio Nazionale dell'Associazione.
Art.6 - I soci e le socie:
* concorrono alla vita dellšAssociazione decidendo il programma di
attivitā della stessa;
* promuovono campagne, azioni, incontri culturali e di riflessione nel
rispetto dei principi democratici, delle finalitā e degli scopi della
stessa;
* possono proporre la costituzione e partecipare ai lavori delle
Commissioni nazionali di lavoro;
* possono costituire Comitati Locali di ATTAC;
* partecipano alla elezione del Consiglio Nazionale della Associazione;
* approvano i bilanci consuntivi e preventivi.
Art. 7. Fatto salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci (persona
fisica o persona giuridica) avviene per il mancato rinnovo dellšadesione
annuale o del pagamento della quota associativa.
Le socie ed i soci sono tenuti ad osservare lo statuto dellšAssociazione ed
a rispettarne i valori costitutivi.
Il mancato rispetto dello Statuto č motivo di decadenza dallšAssociazione;
la decadenza viene deliberata dal Consiglio Nazionale sulla base di atti o
di partecipazioni ad associazioni in evidente contraddizione con i principi
ed i valori fondanti di ATTAC Italia.
Art. 8 Gli organismi dellšAssociazione sono:
a. lšAssemblea delle socie e dei soci: territoriale e nazionale;
b. il Consiglio Nazionale;
c. la Conferenza dei soci fondatori, per il periodo previsto
dallšarticolo 30;
d. il Consiglio Scientifico;
e. il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 9 per rafforzare la partecipazione e per rendere pių efficace
lšazione dellšAssociazione, le socie ed i soci possono dare vita ad
aggregazioni collettive:
* a conclusione della Assemblea Nazionale, anche in riferimento al
programma approvato, costituendo delle Commissioni di Lavoro Nazionali;
* a livello territoriale, comunale o intercomunale per piccoli comuni,
costituendo i Comitati Locali di ATTAC Italia.
Titolo III
Lo svolgimento della vita associativa
Art. 10. - L'Assemblea Ordinaria dei soci č il massimo organismo
deliberativo dellšAssociazione.
Si convoca nel mese di novembre di ogni anno su delibera del Consiglio
Nazionale.
Ogni socia ed ogni socio ne viene informato per scritto, almeno 8 settimane
prima della data di convocazione dellšassemblea, e riceve la convocazione
con allegati:
1. il rendiconto annuale delle attivitā dellšAssociazione e la proposta
di programma per lšanno successivo predisposti dal Consiglio Nazionale
uscente;
2. la proposta per la elezione del Consiglio Nazionale;
3. il rendiconto finanziario e sullo stato patrimoniale a cura del
Collegio dei Revisori dei conti;
4. altri eventuali documenti a cura del Consiglio Scientifico o delle
Commissioni di Lavoro.
A questo scopo, il Consiglio Nazionale predispone in tempi congrui il
regolamento per la preparazione e lo svolgimento della Assemblea Nazionale.
Puō essere convocata, nel corso dellšanno, lšassemblea straordinaria delle
socie e dei soci:
* per iniziativa del Consiglio Nazionale;
* su richiesta sottoscritta dal 20% delle socie e soci.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci e le socie che si
trovino in regola col pagamento della quota annuale di iscrizione.
Art. 11. - L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci e le
socie presenti una presidenza composta da un massimo di 7 componenti, dal
segretario e dagli scrutatori. Il segretario provvede a redigere i verbali
delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti
dalla presidenza dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora
vi siano votazioni.
Art. 12. - I soci possono modificare il presente statuto, ma č necessario il
consenso di quattro quinti dei partecipanti al voto.
Art. 13. - Il Consiglio Nazionale č composto da un numero massimo di 24
membri.
Per il periodo previsto allšarticolo 30, la Conferenza dei soci fondatori ne
designa un numero non superiore ad un terzo.
Lšassemblea annuale ordinaria delle socie e dei soci elegge gli altri due
terzi del Consiglio Nazionale con le modalitā previste allšarticolo 24.
Art. 14. il Consiglio Nazionale ha il compito di:
* applicare le decisioni dellšassemblea per la parte di propria
pertinenza;
* proporre alle socie ed ai soci il programma di azione;
* proporre i temi e le campagne nazionali;
* convocare, almeno una volta allšanno, le Conferenze dei Comitati
Locali;
* discutere e decidere su tutte le questioni dšinteresse
dellšassociazione;
* nominare il Presidente ed i membri del Consiglio scientifico.
Art. 15. Il Consiglio Nazionale č regolarmente costituito alla presenza
della metā pių uno dei suoi membri.
Le decisioni sono prese dalla maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Nazionale puō nominare, con voto unanime, un gruppo di
coordinamento. I componenti del gruppo di coordinamento che non fanno parte
del Consiglio Nazionale sono invitati permanenti senza diritto di voto. Essi
non possono svolgere tale funzione per pių di tre anni consecutivi.
Il Consiglio Nazionale nomina il Tesoriere con voto a maggioranza semplice.
Il Consiglio Nazionale č convocato almeno una volta al mese mediante avviso
scritto inviato a tutti i suoi membri contenente luogo, data, ora di
convocazione e ordine del giorno.
Art. 16. Il Consiglio Nazionale risponde delle obbligazioni da esso
direttamente contratte. Il tesoriere svolge anche il compito di legale
rappresentante.
Art. 17. Non possono far parte del Consiglio Nazionale i soci e le socie
che hanno cariche istituzionali e rivestono ruoli dirigenziali allšinterno
di partiti o di movimenti politici organizzati nella forma partitica.
Art. 18. - Il Collegio dei Revisori dei conti č lšorgano di controllo
amministrativo ed č eletto dallšAssemblea dei soci con le modalitā previste
allšarticolo 25.
Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:
* esprimere parere di legittimitā in atti di natura amministrativa e
patrimoniale;
* controllare lšandamento amministrativo dellšassociazione;
* controllare la regolare tenuta della contabilitā e la corrispondenza
dei bilanci alle scritture.
Eš formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra coloro che
siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile.
Ogni membro puō partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Nazionale.
Il Collegio dei Revisori elegge al suo interno un Presidente.
Art. 19. LšAssociazione costituisce un Consiglio Scientifico.
Il Presidente e i membri del consiglio scientifico sono nominati dal
Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Scientifico propone al Consiglio Nazionale le linee di ricerca
dellšAssociazione e concorre, con proprie indicazioni, alla formulazione
della proposta di programma da sottoporre alle socie ed ai soci prima della
Assemblea ordinaria annuale. Organizza i suoi lavori in completa autonomia.
Puō richiedere, sotto la sua responsabilitā, competenze esterne
allšAssociazione che esso giudica utili. Eš garante del rigore scientifico
degli studi prodotti e diffusi da ATTAC Italia.
Il consiglio scientifico č convocato dal suo Presidente.
Art. 20. Lšattivitā dellšAssociazione si articola in Commissioni di lavoro
nazionali nelle quali tutti gli iscritti allšassociazione possono
partecipare per definire e preparare documenti, incontri e campagne di ATTAC
Italia.
Le Commissioni sono il luogo in cui gli interessi, le passioni e le
competenze dei singoli associati si incontrano e si confrontano per divenire
patrimonio comune di tutta lšAssociazione.
Le Commissioni si dividono per aree tematiche scelte dallšAssemblea
Ordinaria, anche in rapporto al programma dšazione definito o dalla
Conferenza dei soci fondatori o dalla Conferenza dei Comitati Locali.
Possono essere coordinate da membri del Consiglio Nazionale o da altri
associati su mandato della Assemblea Ordinaria.
Art. 21. Le socie ed i soci possono, sulla base dellšimpegno personale a
partecipare, costituire Comitati Locali, comunali o intercomunali per
piccoli comuni dello stesso territorio.
Le attivitā dei Comitati Locali sono rivolte a:
* concorrere alla realizzazione del programma di attivitā deciso dalla
Assemblea Ordinaria;
* promuovere ed organizzare le adesioni ed il tesseramento ad ATTAC
Italia;
* mantenere un rapporto costante con le socie ed i soci aderenti;
* organizzare le attivitā utili alla autoeducazione popolare;
* promuovere le iniziative contro le politiche neoliberiste e lšimpatto
di queste sul proprio territorio;
* costituire gruppi di studio e di lavoro sugli stessi temi delle
Commissioni nazionali o su quelli ritenuti utili per favorire la
partecipazione e migliorare lšefficacia della azione sul territorio.
Art. 22. Annualmente, in un periodo intermedio tra lo svolgimento delle
Assemblee Ordinarie, viene convocata dal Consiglio Nazionale la Conferenza
dei Comitati Locali costituiti dalle socie e dei soci nel proprio
territorio.
Nella Conferenza devono essere esaminati e discussi:
* lšandamento delle attivitā per la realizzazione del programma di azione
deciso dalla Assemblea Ordinaria;
* lšaggiornamento dei temi oggetto di campagne di azione da parte della
Associazione;
* lšindicazione di problemi, obiettivi, ambiti di azione utili alla
predisposizione della successiva Assemblea Ordinaria.
Lo svolgimento della Conferenza dei Comitati Locali puō avvenire anche
attraverso una sua articolazione sul territorio nazionale, indicativamente a
base pluriregionale.
Art. 23. La definizione del programma di attivitā dellšAssociazione
avviene sulla base del regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale, che
deve rispettare i seguenti principi:
* la garanzia della partecipazione diretta delle socie e dei soci;
* la discussione ed il confronto collettivo sulle proposte nelle
assemblee territoriali;
* la rappresentazione degli orientamenti e delle volontā delle singole
socie e soci;
* la ricerca del consenso sulle scelte e sugli obiettivi che improntano
il programma di attivitā che devono essere deliberati dai quattro quinti dei
partecipanti al voto nelle assemblee territoriali o, per le proposte che non
raggiungono il quorum nelle espressioni di voto in queste sedi, nella
Assemblea Ordinaria nazionale.
Art. 24. Lšelezione del Consiglio Nazionale avviene attraverso la ricerca
dellšunanimitā dei consensi.
Questa ricerca viene preparata sottoponendo a consultazione la proposta
formulata dal Consiglio Nazionale a tutte le socie ed i soci e raccogliendo
le indicazioni e le proposte che emergono nelle assemblee territoriali.
Spetta alla Assemblea Ordinaria ricercare e ratificare una proposta
definitiva che raggiunga lšunanimitā.
Nel caso che ciō non avvenga, si ritorna al voto delle socie e dei soci
costituendo collegi elettorali regionali o pluriregionali, con il voto
segreto e lšespressione di una unica preferenza tra le candidate ed i
candidati.
Art. 25. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto con le stesse
modalitā del Consiglio Nazionale.
Art. 26. La relazione dei rendiconti finanziario e patrimoniale viene
portata a conoscenza delle socie e dei soci e viene ratificata a voto palese
ed a maggioranza semplice dai partecipanti allšAssemblea Ordinaria.
Titolo IV
Patrimonio, Risorse, Amministrazione
Art. 27. Il patrimonio dellšAssociazione č costituito da:
* beni immobili ed immobili dellšassociazione;
* eccedenze degli esercizi precedenti;
* erogazioni, donazioni, lasciti.
Art. 28. Le fonti di finanziamento dellšAssociazione sono:
* le quote annuali di adesione e di tesseramento e altri contributi dei
soci e delle socie, persone fisiche e soggetti collettivi. Lšammontare delle
quote di adesione e di tesseramento sono fissate dallšAssemblea Ordinaria su
proposta del Consiglio Nazionale;
* proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
* proventi dalla gestione diretta di attivitā, servizi, iniziative e
progetti;
* contributi pubblici e privati.
I proventi delle attivitā non possono in nessun caso essere divisi tra gli
associati, neanche in forma indiretta.
Gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti in favore di attivitā
istituzionali dellšAssociazione.
Art. 29. Lšesercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.
Il bilancio preventivo deve essere discusso ed approvato prima dellšinizio
dellšesercizio cui si riferisce, il bilancio consuntivo deve essere
approvato dal Consiglio Nazionale entro quattro mesi dal termine
dellšesercizio cui si riferisce.
I bilanci consuntivo e preventivo e lo stato patrimoniale devono essere
portati a conoscenza degli associati con mezzi idonei.
Titolo V
Norme finali e transitorie
Art. 30. I soci fondatori costituiscono formalmente la Associazione ATTAC
Italia e concorrono alla crescita delle adesioni ed alla attivitā della
Associazione per un periodo di tre anni, al termine del quale assumono un
ruolo uguale a quello dei soci ordinari.
In questo periodo, operano attraverso la Conferenza dei soci fondatori che č
composta dalle persone fisiche e dai soggetti collettivi che hanno creato
lšAssociazione. I soggetti collettivi sono rappresentati da una persona
fisica; nel caso questa decada, il soggetto collettivo designa un nuovo
rappresentante.
La Conferenza dei fondatori si riunisce una volta lšanno, nella prima
settimana di luglio, per:
* esaminare lšandamento della attivitā e della vita associativa;
* designare i componenti nel Consiglio Nazionale di propria pertinenza;
* formulare suggerimenti e proposte al Consiglio Nazionale nella fase di
preparazione della Assemblea Ordinaria annuale;
* interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli
organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione.
La Conferenza dei fondatori, si puō convocare in ogni momento su domanda
scritta di uno dei suoi membri.
Art. 31. Lo scioglimento dellšAssociazione puō essere deliberato, solo da
unšassemblea appositamente convocata, con la maggioranza qualificata dei tre
quinti degli aventi diritto al voto.
In tal caso il patrimonio dellšAssociazione dedotte le passivitā sarā
devoluto ad enti o associazioni senza scopo di lucro aventi finalitā
analoghe a quelle dellšAssociazione ATTAC Italia e comunque con le modalitā
stabilite da un collegio di liquidatori allšuopo incaricato.
Art. 32. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto
valgono le norme vigenti in materia.