[TarantoOnLine] Codacons su ex Ilva Tar di Lecce



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 COMUNICATO STAMPA
Cronaca di Taranto
13 febbraio 2021


EX ILVA: CLAMOROSA SENTENZA DEL TAR LECCE

SE ENTRO 60 GG ARCELORMITTAL NON ELIMINERÁ I PROBLEMI DI EMISSIONI GASSOSE DEL CAMINO E312 LA FABBRICA DOVRÀ CHIUDERE 

ACCOLTE LE RICHIESTE DEL SINDACO DI TARANTO E DEL CODACONS



Esulta il Codacons per la decisione del Tar di Lecce che ha confermato l'ordinanza del sindaco di Taranto sulle emissioni pericolose dell'acciaieria.
"Sono state accolte le tesi sostenute in giudizio dal Codacons, intervenuto nel procedimento dinanzi al Tar a sostegno dell'ordinanza del comune di Taranto - spiega il presidente Carlo Rienzi - Ora se entro 60 giorni ARCELORMITTAL non eliminerà i problemi relativi alle emissioni del camino E312 la fabbrica dovrà chiudere, così come prevedono le disposizioni del sindaco confermate dal Tar".
Di seguito alcuni estratti della sentenza di Tar:

Rileva in proposito il Collegio che, alla stregua della documentazione in atti, il dato storico costituito dagli eventi emissivi sopraindicati e dal loro ripetersi con sempre maggiore frequenza non può essere messo in discussione, così come il segnalato allarme sociale parimenti eviden
ziato nelle premesse dell’ordinanza sindacale impugnata, ove si legge: “tali emissioni, percepite in città e oggetto di numerose segnalazioni, hanno procurato un forte odore diffuso in particolari nei quartieri Tamburi, Borgo-Città vecchia”, nonché: “…le attuali e persistenti criticità di carattere emissivo, non escludono possibili conseguenze di natura sanitaria e producono sempre più insistentemente situazioni di estremo disagio sociale, oltre che diffusa preoccupazione ed esasperazione della popolazione che vede minacciata la propria salute specie delle fasce più deboli”.
A seguito degli episodi emissivi suindicati, il Comune ha immediatamente attivato le rituali comunicazioni alle Autorità preposte. (...)
Con riferimento all’ulteriore quesito circa il probabile affidamento in ordine al non ripetersi in futuro di eventi emissivi anomali, la relazione di ISPRA dà atto della solo parziale soluzione di taluni dei problemi evidenziati, atteso che – a mero titolo esmplificativo - non risulta ancora previsto l’approvvigionamento di scorte di componentistica di ricambio necessario per far fronte ai – purtroppo frequenti – casi di mal funzionamento degli impianti. (...)
Rileva il Collegio che pertanto il termine assegnato nella misura di giorni 60 (sessanta) per il completamento delle operazioni di spegnimento dell’area a caldo, nei termini e nei modi esattamente indicati nella stessa ordinanza sindacale impugnata, deve ritenersi decorrere ex novo dalla data di pubblicazione della presente sentenza, in quanto medio tempore sospeso per effetto della sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento contingibile e urgente,

Alcun effetto cautelare invece ha inciso il provvedimento impugnato con riferimento alla prima parte, ovvero all’ordine di procedere a ulteriori accertamenti e verifiche al fine di individuare preliminarmente le anomalie di funzionamento, dovendosi conseguentemente ritenere tale termine ormai irrimediabilmente decorso.