Ecco perché Riva ci querela. PeaceLink lancia una raccolta di fondi



L'accusa è di "procurato allarme" e di "notizie esagerate e
tendenziose"

--- Ecco perché siamo stati querelati ---

Il nostro "dossier mercurio" ha innervosito il più importante
imprenditore dell'acciaio che ha chiesto l'avvio di un procedimento
penale


Un esplosivo "dossier mercurio" ha fatto andare su tutte le furie il
più importante industriale italiano dell'acciaio: Emilio Riva. Il
presidente dell'Ilva, ha così querelato Francesco Sorrentino (Uil
Taranto), Giulio Farella (Comitato contro il rigassificatore) e...
anche me. Ma cosa avevamo fatto di male? In una conferenza stampa
avevamo presentato un dossier con dati (mai resi prima noti) relativi
alle emissioni di mercurio del colosso siderurgico di Taranto. Una
stima complessiva di oltre due tonnellate di mercurio in aria e in
acqua nel solo 2005. Per la precisione: 1385 chili in aria e 665 in
acqua. Il tutto documentato con il database INES (Inventario delle
Emissioni e loro Sorgenti). Il dossier è scaricabile da
www.tarantosociale.org
e le informazioni hanno fatto il giro del web. Per Riva scatterebbe
l'art. 656 del codice penale ("pubblicazione o diffusione di notizie
false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico") e
anche l'art.  658 del codice penale ("procurato allarme").
Ma andiamo con ordine. Partiamo dai dati.  Essi catapultano l'Ilva di
Taranto al vertice della classifica nazionale, precisamente a quota
49,1 % delle emissioni complessive nazionali di mercurio in atmosfera
inventariate dall'INES e a quota  62,5 % per le emissioni in acqua.
Passiamo quindi all'accusa di "falso allarme" e di "tendenziosità" dei
dati.
L'obiezione di Emilio Riva è che tali dati siano solo delle "stime" e
non dei "dati reali". Ma questo il dossier lo specifica molto bene. Ma
secondo Riva essi sarebbero "il fuorviante frutto di una ricerca
effettuata su parametri fittizi costituiti da limiti di rilevabilità
mai superati dall'azienda ed in particolare effettuando una mera stima
delle emissioni di sostanza inquinante". Riva ritiene che i dati
diffusi siano di "portata esagerata e tendenziosa", proprio perché i
dati sarebbero fondati su stime statistiche. In sostanza ritiene che
le oltre due tonnellate di mercurio stimate - tra emissioni in aria e
emissioni in acqua nel 2005 - sarebbero "dati non reali" ma solo "il
frutto di un calcolo previsto per legge". Sì, ma da quel calcolo
uscivano le due tonnellate. E chi ha fornito "per legge" le
informazioni per quel calcolo? L'Ilva. E' un vero paradosso essere
stati querelati per aver citato calcoli basati su dati forniti
dall'Ilva.
E ora arriviamo al mercurio. Anche a piccole dosi può danneggiare il
sistema nervoso e provocare ritardi di sviluppo nei bambini. Può avere
conseguenze negative sul cuore e i reni. Non ne parliamo sul feto. Il
mercurio si concentra pe "bioaccumulazione" nei pesci predatori (pesce
spada, tonno, ecc). Il Parlamento europeo ha approvato una direttiva
per sostituirlo persino nei termometri.
E infine vediamo la fonte dei dati. Se avete Internet andate sul sito
dell'APAT (Agenzia Protezione Ambiente e Servizi tecnici):
http://www.eper.sinanet.apat.it
La ricerca sulla stima delle emissioni dell'Ilva si avvia in
particolare da questo indirizzo
http://www.eper.sinanet.apat.it/site/it-IT/Registro_INES/Ricerca_per_complesso_industriale
Basta inserire la parola "Ilva" e appaiono i dati statistici sul
mercurio diffusi nel nostro dossier.
Alessandro Marescotti
a.marescotti at peacelink.it

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caso la querela venga archiviata dal magistrato utilizzeremo i
contributi per fare analisi ambientali sull'inquinamento.

Dal codice penale
Art. 658 - Procurato allarme presso l'Autorità
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti,
suscita allarme presso l`Autorità, o presso enti o persone che
esercitano un pubblico servizio è punito con l`arresto fino a sei mesi
o con l'ammenda da lire ventimila a un milione.
Art. 656 - Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o
tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico
Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose,
per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il
fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

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Questo articolo è stato scritto per il mensile di Pax Christi "Mosaico
di Pace".



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Alessandro Marescotti
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(TA)