Accesso ai dati ambientali e partecipazione: cosa stabilisce la Convenzione di Aarhus



Volete una panoramica di ciò che la Provincia di Taranto dovrebbe fare in campo ambientale?

Ecco una sintesi da: http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l28056.htm


La convenzione, in vigore dal 30 ottobre 2001, parte dall'idea che un maggiore coinvolgimento e una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi di tipo ambientale conduca ad un miglioramento della protezione dell'ambiente. Essa intende contribuire a salvaguardare il diritto di ogni individuo, delle generazioni attuali e di quelle future, di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.

Per raggiungere tale obiettivo, la Convenzione propone di intervenire in tre settori: * assicurare l'accesso del pubblico alle informazioni sull'ambiente detenute dalle autorità pubbliche; * favorire la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali aventi effetti sull'ambiente; * estendere le condizioni per l'accesso alla giustizia in materia ambientale; Le parti della convenzione si impegnano ad applicare le disposizioni elencate e devono quindi: * adottare le misure legislative, regolamentari o le altre misure necessarie; * permettere ai funzionari e alle autorità pubbliche di fornire assistenza e orientamento ai cittadini, agevolandone l'accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia; * promuovere l'educazione ecologica dei cittadini e aumentare la loro consapevolezza dei problemi ambientali; * riconoscere e sostenere le associazioni, i gruppi o le organizzazioni aventi come obiettivo la protezione dell'ambiente.

Accesso del pubblico alle informazioni in materia ambientale

La convenzione prevede diritti ed obblighi precisi in materia di accesso all'informazione, concernenti in particolare i tempi di trasmissione e i motivi di cui dispongono le autorità pubbliche per rifiutare l'accesso a determinati tipi di informazione.

Il rifiuto è ammesso in tre casi:
   * se l'autorità pubblica non è in possesso dell'informazione richiesta;
* se la questione è manifestamente abusiva o formulata in modo troppo generico;
   * se la richiesta concerne documenti in corso di elaborazione.

Le autorità pubbliche devono tenere aggiornate le informazioni in loro possesso e a tale scopo devono tenere elenchi, registri e schedari accessibili al pubblico. Deve essere favorita l'utilizzazione di basi di dati elettroniche, comprendenti le relazioni sulla situazione dell'ambiente, la legislazione, i piani o le politiche nazionali, le convenzioni internazionali.

Partecipazione del pubblico alle decisioni in materia ambientale

Il secondo aspetto della convenzione riguarda la partecipazione del pubblico al processo decisionale. Tale partecipazione deve essere assicurata attraverso la procedura di autorizzazione di determinate attività specifiche (principalmente attività di tipo industriale) elencate nell'allegato I della convenzione. Il risultato della partecipazione del pubblico deve essere debitamente preso in considerazione nella decisione finale di autorizzazione dell'attività in questione.

Il pubblico viene informato, fin dalla fase iniziale del processo decisionale, sui seguenti elementi:
   * l'oggetto in merito al quale la decisione deve essere presa;
   * la natura della decisione da adottare;
   * l'autorità competente;
* la procedura prevista, ivi compresi i dettagli pratici relativi alla procedura di consultazione;
   * la procedura di valutazione dell'impatto ambientale (se prevista).

I tempi previsti per la procedura devono permettere una reale partecipazione del pubblico.

E' stata istituita una procedura più snella per l'elaborazione di piani e programmi relativi all'ambiente.

La convenzione invita inoltre le parti a favorire la partecipazione del pubblico all'elaborazione delle politiche in materia ambientale, nonché delle norme e della legislazione che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Accesso alla giustizia in materia ambientale

In materia di accesso alla giustizia, i cittadini potranno ricorrere alla giustizia in condizioni adeguate, nel quadro della legislazione nazionale, qualora essi ritengano violati i propri diritti in materia di accesso all'informazione (richiesta di informazione non presa in considerazione, rigettata abusivamente o presa in considerazione in modo insufficiente).