Interrogazione su inquinamento acustico a Taranto
La Giunta Fitto, il 12 Febbraio 2002 rese
disponibili le “Norme di indirizzo per il
contenimento e la riduzione dell’inquinamento
acustico”.
Tale provvedimento, indicava i Comuni come gli attori della realizzazione
della “zonizzazione acustica” del territorio comunale.
Si chiedeva, in sostanza, di ripartire e classificare il territorio
comunale sulla base dei livelli di rumore per aree omogenee per
destinazione d’uso.
Una siffatta classificazione praticamente vincola l’uso e le modalità di
sviluppo ed ha rilevanza urbanistica perché per esempio i luoghi di cura,
di riposo, le scuole andrebbero protetti dal ravvicinato
insediamento di attività rumorose fino alla delocalizzazione a titolo di
risanamento di quelle eventualmente presenti.
Allo stesso tempo, nella costruzione di infrastrutture o edilizia
residenziale, il contenimento del rumore diviene priorità, la
progettazione va accompagnata da una relazione tecnica contestuale alla
domanda di permesso a costruire. Perfino il rilascio del certificato di
abitabilità/agibilità diviene subordinato al rispetto di questa relazione
acustica.
Quindi misure di prospettiva e strumento per fronteggiare il
presente.
Inoltre, la legge prevede l’esecuzione di campagne di misura del rumore
per la valutazione del disturbo finalizzate a individuare tipologia ed
entità dei rumori presenti sul territorio.
Una legge moderna anche se giunge con qualche ritardo. Basti guardare le
date delle omologhe leggi nelle altre Regioni.
Una legge utile che tenta di arginare il rumore di fondo delle nostre
città perché capita a tutti noi di distinguere il silenzio di città da
quello di campagna.
Una legge importante perché rende il silenzio un valore.
Purtroppo, per le notizie in possesso dello scrivente, il Comune di
Taranto non avrebbe , a tutt’oggi, ottemperato all’obbligo della
zonizzazione acustica perdendo una preziosa occasione di modernizzazione
secondo il “criterio del silenzio” della nostra città.
Io spero che la mia interrogazione funga da stimolo al recepimento della
Legge Regionale 12 febbraio 2002 n. 3.
Domenico Mosca
Consigliere Comunale DS
Taranto
------------------ allegato -------------------------
- Al
Presidente del Consiglio Comunale
- Al
Sindaco
COMUNE DI TARANTO
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTAex art. 28 Regolamento sul
funzionamento del Consiglio ComunalePresentata dal Consigliere : Domenico
Mosca
OGGETTO :
Tutela dell'ambiente esterno e abitativo, per la
salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti
all'inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore, fisse o mobili,
e per la riqualificazione ambientale attraverso la zonizzazione acustica
del territorio comunale con la classificazione del territorio medesimo
mediante suddivisione in zone omogenee dal punto di vista della
destinazione d'uso, nonché la individuazione delle zone soggette a
inquinamento acustico e successiva elaborazione del piano di
risanamento.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
La legislazione nazionale :
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194:
Attuazione
della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione
del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005)
Circolare 6 settembre 2004: Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio. Interpretazione in materia di inquinamento
acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite
differenziali.(GU n. 217 del 15-9-2004)
Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004, n.
142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma
dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. (GU n. 127 del
1-6-2004)
Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262:
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all'aperto. (GU n. 273 del 21-11-2002- Suppl. Ordinario n.214) Il decreto
abroga le seguenti disposizioni: D.Lvo 135/92; D.Lvo 136/92; D.Lvo
137/92; D.M. 316\94; D.M. 317\94.
Legge 31 ottobre 2003, n.306: Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 2003. (GU n. 266 del 15-11-2003- Suppl.
Ordinario n.173) ART. 14. (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela
dall'inquinamento acustico).
Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003:
Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005. (GU n. 139 del
18-6-2003- Suppl. Ordinario n.95) (Riferimenti a INQUINAMENTO, SICUREZZA
SUL LAVORO, AMIANTO, INQUINAMENTO ACUSTICO, ACQUA, ELETTROSMOG, RIFIUTI,
MOBILITA' SOSTENIBILE)
Legge 31 luglio 2002, n.179: Disposizioni in materia
ambientale. (GU n. 189 del 13-8-2002)
D.M. 23 novembre 2001: Modifiche dell'allegato 2 del decreto
ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte
delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento
e abbattimento del rumore. (Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2001).
D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304: Regolamento recante disciplina
delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività
motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n.
447. (G.U. del 26-7-2001 n. 172).
Legge 23 marzo 2001, n. 93: Disposizioni in campo
ambientale.
D. M. 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da
parte delle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di
contenimento e abbattimento del rumore. (G.U. del 6 dicembre 2000, n.
285).
D. L.vo 18 agosto 2000 n. 262: Antirumore
Decreto 13 aprile 2000: Recepimento della direttiva
1999/101/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al
progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al
livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a
motore.
D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528: Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della
direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.
D.P.C.M. 26 aprile 1999, n. 215: Regolamento recante norme per
la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi
di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici
esercizi. Abroga il Dpcm 18 settembre 1997. (G.U. del 2.07.1999 n.
153).
D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459: Regolamento recante norme di
esecuzione dell’art. 11, L. 447/1995, in materia di inquinamento acustico
derivante da traffico ferroviario (G.U. n. 2 del 4/1/99).
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998:
Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per
l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera b) , e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della
l. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento
acustico".(Gazz. Uff., 26 maggio, n. 120).
DM 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico (G.U. n. 76 dell'1/4/98).
DPCM 5/12/1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi
delle sorgenti sonore interne e i requisiti acustici passivi degli
edifici e dei loro componenti al fine di ridurre l’esposizione umana al
rumore. (G.U. n. 297 del 22/12/97).
DPCM 14/11/1997: Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore in attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), L. n.
447\1995. (GU n. 280 dell'1/12/97)
DPCM 18/9/1997: Determinazione dei requisiti delle sorgenti
sonore nei luoghi di intrattenimento danzante (GU n. 233 del
6/10/97).
D.M. 11 dicembre 1996: Applicazione del criterio differenziale
per gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati nelle zone diverse
da quelle esclusivamente industriali o le cui attività producono i propri
effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali (G.U. n. 52
del 4/3/97).
LEGGE QUADRO sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447:
Principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e
dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. Disciplina tutte le
emissioni sonore prodotte da sorgenti fisse e mobili. (S. O. G.U. n. 254
del 30/10/95).
D.P.C.M. 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
Circolare Min. LL.PP. 22 maggio 1967, n. 3150: Criteri di
valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici
scolastici.
Circolare Min. LL.PP. 30 aprile 1966, n. 1769: Criteri di
valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni
edilizie.
La legislazione regionale:
- Legge del 12 febbraio 2002 n. 3: Norme di indirizzo per il
contenimento e la riduzione
dell’inquinamento acustico. B.U.R.P. n.25 del 20 febbraio
2002.
La classificazione del territorio comunale concerne la ripartizione
dello stesso in sei zone, classificate secondo quanto disposto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991, come
di seguito riportato:
- Ø classe
I, aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete
rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione, comprendenti le aree ospedaliere, le aree scolastiche, le
aree destinate al riposo e allo svago, le aree residenziali rurali, le
aree di particolare interesse urbanistico, le aree di parco;
- Ø b)
classe II, aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree
urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con
bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività
commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;
Ø c)
classe III, aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione,
con presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività
artigianali e assenza di attività industriali, aree rurali interessate da
attività che impiegano macchine operatrici;
Ø d) classe
IV, aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata
presenza di attività commerciali, artigianali e uffici; aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree
portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie;
Ø e) classe V,
aree prevalentemente industriali: aree miste interessate
prevalentemente da attività industriali, con presenza anche di
insediamenti abitativi e attività di servizi;
- Ø f)
classe VI, aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente
interessate da attività industriali e prive di insediamenti
abitativi.
CONSIDERATO CHE
La zonizzazione acustica del territorio comunale, vincolandone l'uso e le
modalità di sviluppo, ha rilevanza urbanistica e va realizzata dai
Comuni coordinando gli strumenti urbanistici già adottati con le
linee guida della Legge Regionale del 12 febbraio 2002 n. 3.
Ai Comuni compete quindi:
a) procedere alla zonizzazione acustica del territorio, provvedendo alla
sua trasmissione alla Provincia per l'approvazione;
b) adottare e trasmettere alla Provincia, per l'approvazione, i piani di
risanamento.
c) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo su sorgenti sonore
mobili e temporanee;
d) approvare, avvalendosi dell'ARPA, i piani di risanamento delle
imprese.
e) eseguire campagne di misura del rumore procedendo all'analisi dei dati
raccolti e alla valutazione del disturbo, con lo scopo di individuare la
tipologia e l'entità dei rumori presenti sul territorio;
f) adottare ordinanze per il ricorso temporaneo a speciali forme di
contenimento e riduzione di tutte le emissioni sonore, inclusa
l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
TUTTO QUANTO cio’ PREMESSO,
CHIEDO
- · se il
Comune di Taranto ha effettuato la zonizzazione acustica del
territorio, provvedendo alla sua trasmissione alla Provincia per
l'approvazione, tenuto conto che entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della Legge Regionale del 12 febbraio 2002 n. 3
, il Comune avrebbe dovuto provvedere;
· se il
Comune di Taranto ha approvato, avvalendosi dell'ARPA, i piani di
risanamento delle imprese;
· se il Comune di
Taranto ha adottato e trasmesso la zonizzazione alla Provincia,
per l'approvazione dei piani di risanamento adottati,assicurando il
coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- Specificando le zone da risanare, con l'indicazione degli interventi
da effettuare, la stima della popolazione interessata a ogni intervento,
i soggetti tenuti all'intervento di risanamento, individuati tra i
titolari dell'attività dal cui esercizio si genera la sorgente sonora, le
modalità e i tempi per il risanamento ambientale, anche attraverso la
delocalizzazione delle attività interessate, la stima degli oneri
finanziari necessari, le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza
per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
- · se il
Comune di Taranto ha eseguito campagne di misura del rumore
procedendo all'analisi dei dati raccolti e alla valutazione del disturbo,
con lo scopo di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti
sul territorio;
· se il
Comune di Taranto ha adottato ordinanze per il ricorso temporaneo a
speciali forme di contenimento e riduzione di tutte le emissioni
sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate
attività.
· se le
costruzioni e le ristrutturazioni di edifici a uso industriale e tutti i
nuovi edifici a uso industriale e residenziale sono progettati ed
eseguiti secondo le disposizioni della Legge Regionale del 12
febbraio 2002 n. 3 e delle relative prescrizioni tecniche;
· se il progetto
delle opere è corredato di una relazione acustica asseverata da un
tecnico competente secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche
contestualmente alla domanda di permesso di costruire;
· se il Sindaco,
nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la
conformità delle opere alla relazione acustica;
· se gli
impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere,
impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale e di altro
tipo, che si svolgono all'aperto, sono conformi a quanto previsto dalla
normativa dell'Unione europea e, comunque, tali da contenere i rumori
entro i limiti indicati nella legge regionale 12 febbraio 2002 n.
3.
- In Fede
Domenico Mosca
Agli organi d’informazione
( nota di accompagnamento all’interrogazione )
La Giunta Fitto, il 12 Febbraio 2002 rese disponibili le “Norme di
indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento
acustico”.
Tale provvedimento, indicava i Comuni come gli attori della realizzazione
della “zonizzazione acustica” del territorio comunale.
Si chiedeva, in sostanza, di ripartire e classificare il territorio
comunale sulla base dei livelli di rumore per aree omogenee per
destinazione d’uso.
Una siffatta classificazione praticamente vincola l’uso e le modalità di
sviluppo ed ha rilevanza urbanistica perché per esempio i luoghi di cura,
di riposo, le scuole andrebbero protetti dal ravvicinato
insediamento di attività rumorose fino alla delocalizzazione a titolo di
risanamento di quelle eventualmente presenti.
Allo stesso tempo, nella costruzione di infrastrutture o edilizia
residenziale, il contenimento del rumore diviene priorità, la
progettazione va accompagnata da una relazione tecnica contestuale alla
domanda di permesso a costruire. Perfino il rilascio del certificato di
abitabilità/agibilità diviene subordinato al rispetto di questa relazione
acustica.
Quindi misure di prospettiva e strumento per fronteggiare il
presente.
Inoltre, la legge prevede l’esecuzione di campagne di misura del rumore
per la valutazione del disturbo finalizzate a individuare tipologia ed
entità dei rumori presenti sul territorio.
Una legge moderna anche se giunge con qualche ritardo. Basti guardare le
date delle omologhe leggi nelle altre Regioni.
Una legge utile che tenta di arginare il rumore di fondo delle nostre
città perché capita a tutti noi di distinguere il silenzio di città da
quello di campagna.
Una legge importante perché rende il silenzio un valore.
Purtroppo, per le notizie in possesso dello scrivente, il Comune di
Taranto non avrebbe , a tutt’oggi, ottemperato all’obbligo della
zonizzazione acustica perdendo una preziosa occasione di modernizzazione
secondo il “criterio del silenzio” della nostra città.
Io spero che la mia interrogazione funga da stimolo al recepimento della
Legge Regionale 12 febbraio 2002 n. 3.
Domenico Mosca
Consigliere Comunale DS
Taranto