Interrogazione su inquinamento acustico a Taranto



La Giunta Fitto, il 12 Febbraio 2002 rese disponibili le “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”.

Tale provvedimento, indicava i Comuni come gli attori della realizzazione della “zonizzazione acustica” del territorio comunale.

Si chiedeva, in sostanza, di ripartire e classificare il territorio comunale sulla base dei livelli di rumore per aree omogenee per destinazione d’uso.

Una siffatta classificazione praticamente vincola l’uso e le modalità di sviluppo ed ha rilevanza urbanistica perché per esempio i luoghi di cura, di riposo, le scuole  andrebbero protetti dal ravvicinato insediamento di attività rumorose fino alla delocalizzazione a titolo di risanamento di quelle eventualmente presenti.

Allo stesso tempo, nella costruzione di infrastrutture o edilizia residenziale, il contenimento del rumore diviene priorità, la progettazione va accompagnata da una relazione tecnica contestuale alla domanda di permesso a costruire. Perfino il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità diviene subordinato al rispetto di questa relazione acustica.

Quindi misure di prospettiva e strumento per fronteggiare il presente.

Inoltre, la legge prevede l’esecuzione di campagne di misura del rumore per la valutazione del disturbo finalizzate a individuare tipologia ed entità dei rumori presenti sul territorio.

Una legge moderna anche se giunge con qualche ritardo. Basti guardare le date delle omologhe leggi nelle altre Regioni.

Una legge utile che tenta di arginare il rumore di fondo delle nostre città perché capita a tutti noi di distinguere il silenzio di città da quello di campagna.

Una legge importante perché rende il silenzio un valore.

Purtroppo, per le notizie in possesso dello scrivente, il Comune di Taranto non avrebbe , a tutt’oggi, ottemperato all’obbligo della zonizzazione acustica perdendo una preziosa occasione di modernizzazione secondo il “criterio del silenzio” della nostra città.

Io spero che la mia interrogazione funga da stimolo al recepimento della Legge Regionale 12 febbraio 2002 n. 3.
 

Domenico Mosca

Consigliere Comunale DS

Taranto

 

------------------ allegato -------------------------
        Al Presidente del Consiglio Comunale
        Al Sindaco   

                                                                                    COMUNE DI TARANTO


INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTAex art. 28 Regolamento sul funzionamento del Consiglio ComunalePresentata dal Consigliere : Domenico Mosca         


OGGETTO : Tutela dell'ambiente esterno e abitativo, per la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore, fisse o mobili, e per la riqualificazione ambientale attraverso la zonizzazione acustica del territorio comunale con la classificazione del territorio medesimo mediante suddivisione in zone omogenee dal punto di vista della destinazione d'uso, nonché la individuazione delle zone soggette a inquinamento acustico e successiva elaborazione del piano di risanamento.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

La  legislazione nazionale :
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194: Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005)
Circolare 6 settembre 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.(GU n. 217 del 15-9-2004)
Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004, n. 142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. (GU n. 127 del 1-6-2004)
Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262: Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. (GU n. 273 del 21-11-2002- Suppl. Ordinario n.214) Il decreto abroga le seguenti disposizioni: D.Lvo 135/92; D.Lvo 136/92; D.Lvo 137/92; D.M. 316\94; D.M. 317\94.
Legge 31 ottobre 2003, n.306: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003. (GU n. 266 del 15-11-2003- Suppl. Ordinario n.173) ART. 14. (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico).

Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003: Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005. (GU n. 139 del 18-6-2003- Suppl. Ordinario n.95) (Riferimenti a INQUINAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO, AMIANTO, INQUINAMENTO ACUSTICO, ACQUA, ELETTROSMOG, RIFIUTI, MOBILITA' SOSTENIBILE)

Legge 31 luglio 2002, n.179: Disposizioni in materia ambientale. (GU n. 189 del 13-8-2002)

D.M. 23 novembre 2001: Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. (Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001).
 
D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304: Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447. (G.U. del 26-7-2001 n. 172).

Legge 23 marzo 2001, n. 93: Disposizioni in campo ambientale.

D. M. 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte delle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. (G.U. del 6 dicembre 2000, n. 285).

D. L.vo 18 agosto 2000 n. 262:  Antirumore

Decreto 13 aprile 2000: Recepimento della direttiva 1999/101/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.

D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.

D.P.C.M. 26 aprile 1999, n. 215: Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi. Abroga il Dpcm 18 settembre 1997. (G.U. del 2.07.1999 n. 153).

D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459: Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11, L. 447/1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario (G.U. n. 2 del 4/1/99).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998: Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) , e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della l. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".(Gazz. Uff., 26 maggio, n. 120).

DM 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico (G.U. n. 76 dell'1/4/98).

DPCM 5/12/1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi delle sorgenti sonore interne e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore. (G.U. n. 297 del 22/12/97).

DPCM 14/11/1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore in attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), L. n. 447\1995. (GU n. 280 dell'1/12/97)

DPCM 18/9/1997: Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante (GU n. 233 del 6/10/97).

D.M. 11 dicembre 1996: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati nelle zone diverse da quelle esclusivamente industriali o le cui attività producono i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali (G.U. n. 52 del 4/3/97).

LEGGE QUADRO sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447: Principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. Disciplina tutte le emissioni sonore prodotte da sorgenti fisse e mobili. (S. O. G.U. n. 254 del 30/10/95).
D.P.C.M. 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
Circolare Min. LL.PP. 22 maggio 1967, n. 3150: Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

Circolare Min. LL.PP. 30 aprile 1966, n. 1769: Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie.

La legislazione regionale:

Legge del 12 febbraio 2002 n. 3: Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione      dell’inquinamento acustico. B.U.R.P. n.25 del 20 febbraio 2002.

La classificazione del territorio comunale concerne la ripartizione dello stesso in sei zone, classificate secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991, come di seguito riportato:

Ø       classe I, aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un    elemento di base per la loro utilizzazione, comprendenti le aree ospedaliere, le aree scolastiche, le aree destinate al riposo e allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico, le aree di parco;
Ø       b) classe II, aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;
Ø       c) classe III, aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
Ø       d) classe IV, aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, artigianali e uffici; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie;
Ø       e) classe V, aree prevalentemente industriali: aree miste interessate prevalentemente da attività industriali, con presenza anche di insediamenti abitativi e attività di servizi;
Ø       f) classe VI, aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

CONSIDERATO CHE

La zonizzazione acustica del territorio comunale, vincolandone l'uso e le modalità di sviluppo, ha rilevanza urbanistica e va realizzata dai Comuni coordinando gli strumenti urbanistici già adottati con le linee guida della Legge Regionale del 12 febbraio 2002 n. 3.

Ai Comuni compete quindi:

a) procedere alla zonizzazione acustica del territorio, provvedendo alla sua trasmissione alla Provincia per l'approvazione;
b) adottare e trasmettere alla Provincia, per l'approvazione, i piani di risanamento.
c) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo su sorgenti sonore mobili e temporanee;
d) approvare, avvalendosi dell'ARPA, i piani di risanamento delle imprese.
e) eseguire campagne di misura del rumore procedendo all'analisi dei dati raccolti e alla valutazione del disturbo, con lo scopo di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti sul territorio;
f) adottare ordinanze per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e riduzione di tutte le emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

TUTTO QUANTO cio’ PREMESSO,
 CHIEDO

·       se il Comune di Taranto ha effettuato la zonizzazione acustica del territorio, provvedendo alla sua trasmissione alla Provincia per l'approvazione, tenuto conto che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale del 12 febbraio 2002 n. 3 , il Comune avrebbe dovuto provvedere;
·       se il Comune di Taranto ha approvato, avvalendosi dell'ARPA, i piani di risanamento delle imprese;
·       se il Comune di Taranto ha adottato e trasmesso la zonizzazione alla Provincia, per l'approvazione dei piani di risanamento adottati,assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Specificando le zone da risanare, con l'indicazione degli interventi da effettuare, la stima della popolazione interessata a ogni intervento, i soggetti tenuti all'intervento di risanamento, individuati tra i titolari dell'attività dal cui esercizio si genera la sorgente sonora, le modalità e i tempi per il risanamento ambientale, anche attraverso la delocalizzazione delle attività interessate, la stima degli oneri finanziari necessari, le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
·       se il Comune di Taranto ha eseguito campagne di misura del rumore procedendo all'analisi dei dati raccolti e alla valutazione del disturbo, con lo scopo di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti sul territorio;
·       se il Comune di Taranto ha adottato ordinanze per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e riduzione di tutte le emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
·       se le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici a uso industriale e tutti i nuovi edifici a uso industriale e residenziale sono  progettati ed eseguiti secondo le disposizioni della Legge Regionale  del 12 febbraio 2002 n. 3  e delle relative prescrizioni tecniche;
·       se il progetto delle opere è corredato di una relazione acustica asseverata da un tecnico competente secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche contestualmente alla domanda di permesso di costruire;
·       se il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la conformità delle opere alla relazione acustica;
·       se gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale e di altro tipo, che si svolgono all'aperto, sono conformi a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea e, comunque, tali da contenere i rumori entro i limiti indicati nella legge regionale 12 febbraio 2002 n. 3.

       In Fede
Domenico  Mosca


Agli organi d’informazione
( nota di accompagnamento all’interrogazione )

La Giunta Fitto, il 12 Febbraio 2002 rese disponibili le “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”.
Tale provvedimento, indicava i Comuni come gli attori della realizzazione della “zonizzazione acustica” del territorio comunale.
Si chiedeva, in sostanza, di ripartire e classificare il territorio comunale sulla base dei livelli di rumore per aree omogenee per destinazione d’uso.
Una siffatta classificazione praticamente vincola l’uso e le modalità di sviluppo ed ha rilevanza urbanistica perché per esempio i luoghi di cura, di riposo, le scuole  andrebbero protetti dal ravvicinato insediamento di attività rumorose fino alla delocalizzazione a titolo di risanamento di quelle eventualmente presenti.
Allo stesso tempo, nella costruzione di infrastrutture o edilizia residenziale, il contenimento del rumore diviene priorità, la progettazione va accompagnata da una relazione tecnica contestuale alla domanda di permesso a costruire. Perfino il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità diviene subordinato al rispetto di questa relazione acustica.
Quindi misure di prospettiva e strumento per fronteggiare il presente.
Inoltre, la legge prevede l’esecuzione di campagne di misura del rumore per la valutazione del disturbo finalizzate a individuare tipologia ed entità dei rumori presenti sul territorio.
Una legge moderna anche se giunge con qualche ritardo. Basti guardare le date delle omologhe leggi nelle altre Regioni.
Una legge utile che tenta di arginare il rumore di fondo delle nostre città perché capita a tutti noi di distinguere il silenzio di città da quello di campagna.
Una legge importante perché rende il silenzio un valore.
Purtroppo, per le notizie in possesso dello scrivente, il Comune di Taranto non avrebbe , a tutt’oggi, ottemperato all’obbligo della zonizzazione acustica perdendo una preziosa occasione di modernizzazione secondo il “criterio del silenzio” della nostra città.
Io spero che la mia interrogazione funga da stimolo al recepimento della Legge Regionale 12 febbraio 2002 n. 3.


Domenico Mosca
Consigliere Comunale DS
Taranto