parere legale per bandiere della pace su municipi ecc. - diffuso su www.peacelink.it



STUDIO LEGALE AVV. MAURIZIO GHINELLI

CIVILE E PENALE

Via Carlo Cattaneo n. 20, 47900 Rimini (RN)
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Avv. Maurizio Ghinelli
Patrocinante in Cassazione

Avv. Antonella Brignoli
Avv. Piergiorgio Donati
Avv. Luca Zamagni
Dott. Stefano Cenni

LETTERA APERTA AL DOTT. FERDINANDO FABBRI, AL DOTT, ALBERTO RAVAIOLI ED A
TUTTI I SINDACI DELLA PROVINCIA DI RIMINI:
ESPORRE LA BANDIERA DELLA PACE NON E' REATO!!

Sabato 15 febbraio uomini e donne di "buona volonta'" in tutt'Europa
grideranno che questa guerra "e' soltanto nel nome di Bush" e della sua
lobby petrolifera e colonialista; grideranno al mondo che questa guerra
sara' un  disastro, portera' alla morte centinaia di migliaia di persone
alla distruzione di un territorio e alla creazione del terrore permanente.

Questa guerra "preventiva" e' contraria ai principi giuridici presenti
nella carta costitutiva della Nazioni Unite (art. 39), e' contraria
all'art. 11 della Costituzione Italiana, e' contraria ai principi
dell'Unione Europea.

Rappresenta un vero e proprio crimine contro l'umanita' secondo le norme
del diritto penale internazionale.

Il Sindaco di Firenze (insieme a tanti altri Sindaci della Toscana) ha gia'
fatto esporre la bandiera della Pace sul Palazzo del Municipio; il Sindaco
di Roma W. Veltroni fara' issare la bandiera dell'Arcobaleno sul pennone
del Campidoglio: sono moltissimi i Comuni italiani che hanno esposto
l'Arcobaleno della Pace dalle finestre dei Palazzi Pubblici!

La bandiera dell'Arcobaleno NON e' il simbolo di un "partito politico", e'
il simbolo universale della PACE.

L'art. 12 del D.P.R. 07/04/2000 n. 121 (Esposizione delle bandiere
all'esterno degli Edifici pubblici) DEMANDA  all'autonomia normativa e
regolamentare delle Pubbliche Amministrazioni (COMUNE - PROVINCIA -
REGIONE) la possibilita' di esporre gonfaloni e/o bandiere diverse da
quella Nazionale e dell'Unione Europea.  (obbligatorie "ex lege").

Il DPR n. 121/2000 NON CONTIENE alcuna  sanzione penale ne' alcun rinvio
espresso a NORME del Codice Penale.

Pertanto l'esposizione della bandiera internazionale della PACE non
costituisce reato, in quanto  non esiste nel nostro ordinamento alcuna
specifica norma sanzionatoria. Deve quindi applicarsi correttamente il
principio di diritto "NULLUM CRIMEN , NULLA POENA SINE LEGE"!

Nel diritto penale vige il principio della TASSATIVITA'   della norma e
quindi il divieto dell'analogia, ne consegue che in assenza di una norma
penale specifica NON esiste alcun reato.

NON e' possibile neppure applicare il reato di vilipendio  della bandiera
dello Stato, previsto dall'art. 292 c.p.

Infatti il vilipendio della bandiera Nazionale presuppone una
manifestazione di spregio o disprezzo del nostro tricolore; a tal proposito
il Tribunale di Milano ha correttamente sostenuto che:

"Il vilipendio punito dall'art. 292 c.p. non e' qualsiasi forma di dissenso
politico e aggressione allo Stato ed ai suoi simboli rappresentativi,
bensi' e' il comportamento gratuitamente offensivo e fine a se stesso
esorbitante dal legittimo esercizio della liberta' di manifestazione del
pensiero, in quanto non funzionale alla manifestazione di critica politica"
(25/5/2001).

Esporre la bandiera dell'"arcobaleno" NON solo non costituisce alcuna
"disprezzo" per il tricolore italiano, ma anzi fa ONORE alla bandiera
Nazionale proprio perche' serve a ricordare ai cittadini ed ai governanti
quanto e' stabilito dall'art. 11 della Costituzione Repubblicana:

"L'ITALIA RIPUDIA LA GUERRA COME STRUMENTO DI OFFESA ALLA LIBERTA' DEGLI
ALTRI POPOLI E COME MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI"
QUINDI:

W LA COSTITUZIONE ITALIANA

W LA BANDIERA DELLA PACE ESPOSTA DA TUTTI I BALCONI ANCHE DEL  COMUNE E
DELLA PROVINCIA.

Avv. Maurizio Ghinelli